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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3350/2021 promosso da:
Parte_1
in persona della titolare Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Cattinelli ed Emanuela Manescalchi giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Torino, corso Matteotti n. 25;
- attrice -
P.IVA P.IVA_1
contro
TR
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ciaccia giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Castelfranco Veneto, piazza Giorgione n. 16;
- convenuta -
1 P. IVA P.IVA_2
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione e previe le declaratorie del caso:
- accertare e quindi dichiarare, comunque pronunciare, la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti e di cui alla presente causa, in via di subordine per fatto e colpa della gravemente inadempiente CP_2
alle obbligazioni pattuite, comunque inadempiente tout court e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la al pagamento in favore della parte attrice della cifra di euro 10.515,25 oltre interessi di mora dal CP_1
dovuto al saldo, nella misura e calcolo ex Dlgs 231/2001 e con gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. con decorrenza dal fatto, comunque dalla data di notifica della domanda giudiziale.
Col favore delle spese e degli onorari di giudizio, CPA, rimborso forfettario, Iva se dovuta e spese vive ed esborsi tutti.
Per parte convenuta:
Voglia, codesto On.le Giudice adito
Visto quanto esposto in fatto ed in diritto:
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea;
2) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare controparte alla refusione delle spese di lite con ulteriore aggravio ai sensi dell'art. 96 cpc.; a parziale modifica delle conclusioni articolate il procuratore di parte convenuta fa istanza affinché l'on.le Giudice adito voglia disporre l'attribuzione degli onorari in favore del procuratore costituito ai sensi 93 cpc.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
2 adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione del Parte_1
contratto stipulato con e di condanna alla restituzione di quanto pagato. TR
Esponeva di aver sottoscritto, in data 2.2.2020, con la società convenuta un contratto di compravendita relativo ad un accumulatore economizzatore di acqua di marca modello CP_1
“cactus 35M”, necessario per lo svolgimento dell'attività di cui al proprio oggetto sociale.
Contestualmente alla conferma dell'ordine, l'acquirente provvedeva alla corresponsione di €
10.515,25 a fronte del totale del prezzo pattuito per il macchinario pari a € 19.520,00.
Tuttavia, a causa della mancata offerta della consegna del macchinario, in data 29.9.2020,
l' comunicava alla la propria intenzione di risolvere il Parte_1 CP_1
contratto a cui quest'ultima rispondeva mediante diffida al pagamento del prezzo.
L'acquirente aderiva quindi a dare esecuzione al contratto ma alla sola condizione di saldare il pagamento contestualmente alla consegna del bene, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la quale comunicava, in data 28.10.2020, la risoluzione del contratto.
L' si determinava, quindi, ad agire in questa sede al fine di ottenere Parte_1
una pronuncia di risoluzione del contratto stipulato con la per sua grave inadempienza, CP_1
con conseguente effetto restitutorio di quanto versato.
Si costituiva la convenuta, contestando in fatto e in diritto il contenuto dell'atto di citazione.
Dichiarava che il macchinario era stato messo in produzione e che tra le parti, fino ad agosto 2020, erano intercorse regolari comunicazioni, coinvolgendo altresì una terza ditta (Brindisi S.n.c.) incaricata dall'acquirente per la predisposizione degli impianti idrici necessari all'installazione.
Esponeva inoltre che era stata l'acquirente, mediante mail datata 21.8.2020, a richiedere l'emissione di una nota a credito per le fatture già emesse quale pretesto per manifestare improvvisamente la risoluzione del contratto.
A tal punto, essendo venuta meno la fiducia nella controparte, agiva ai sensi dell'art. 1460 CP_1
cod. civ. intimando l'acquirente al pagamento integrale del prezzo per poi procedere alla consegna
3 del macchinario.
A fronte del rifiuto dell'acquirente di adempiere e, in particolare, di pagare le spese di trasporto,
comunicava a sua volta l'intervenuta risoluzione del contratto. CP_1
In ragione di quanto esposto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 14.10.2021, svoltasi in modalità “cartolare”, il G.I. assegnava i termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
All'esito, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 3.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla domanda di risoluzione del contratto.
L' ha formulato domanda di risoluzione del contratto di Parte_1
compravendita, prospettando l'inadempimento della la quale – nonostante il TR
decorso del tempo dall'acquisto – non ha mai offerto di consegnare il macchinario.
In base ai principi generali in tema di onus probandi sanciti con la nota pronuncia Cass. civ., Sez.
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533, al creditore spetta esclusivamente l'onere di provare il titolo – su cui, nel caso di specie, non vi è contestazione alcuna, essendo documentalmente provato che le parti avessero stipulato un contratto di compravendita, nei termini di cui all'atto introduttivo – e di allegare l'inadempimento.
Incomberà sul debitore, quindi, l'onere di fornire la prova liberatoria del proprio adempimento.
Nel caso di specie, la non ha adempiuto a tale onus probandi. CP_1
A propria difesa la convenuta ha eccepito di essersi resa disponibile a consegnare il bene ma di non averlo fatto a causa del rifiuto dell'acquirente di pagare il prezzo residuo del macchinario e –
4 in particolare – delle relative spese di trasporto che, in virtù della disciplina codicistica, devono considerarsi a carico di quest'ultima.
Dal preventivo fornito dalla e dalla successiva conferma dell'ordine (doc. 1 e 2 parte CP_1
convenuta) si evince che i contraenti non avevano pattuito nulla circa la consegna, installazione e messa in funzione del macchinario.
Tuttavia, la documentazione mail prodotta da parte convenuta mette in luce il fatto che i lavori idrici e di installazione erano stati affidati a una terza ditta, Brindisi S.n.c., incaricata dalla compratrice.
L'aspetto relativo alla consegna del bene è stato oggetto di istruttoria orale in quanto il marito dell'attrice, sentito come teste all'udienza del 17.1.2023, ha dichiarato che fin da Testimone_1
principio le parti avevano concordato verbalmente che le spese di trasporto del macchinario sarebbero state a carico di . CP_1
La circostanza in esame è stata confermata altresì dal teste de relato , incaricato Testimone_2
dall' per svolgere i lavori di progettazione del laboratorio tra cui Parte_1
anche l'installazione del macchinario oggetto della presente causa.
Il teste, dopo aver affermato di non aver mai ricevuto i dati tecnici da lui richiesti al titolare di per conto dell'acquirente, ha dichiarato che, secondo quanto riferitogli dal signor CP_1
le spese di trasporto erano state pattuite a carico della e di non esserne stupito Tes_1 CP_1
in quanto “tendenzialmente in acquisti come questo è la norma” (verbale udienza del 17.1.2023).
In virtù di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale e, in particolare, da quanto riferito dal teste
, della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare in quanto soggetto terzo alla Testimone_2
vicenda in esame, si ritiene provato che le parti avessero inteso derogare alla disciplina di cui all'art. 1510 cod. civ., che – nel disporre le spese di consegna a carico del compratore – fa salvo ogni patto o uso contrario.
Ad ogni modo, la pretesa della di procedere alla consegna del bene solo una volta ricevuto CP_1
5 il pagamento integrale del prezzo risulta lesiva del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Innanzitutto, l'art. 1498 cod. civ. prevede che, in mancanza di pattuizione e salvo usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
In secondo luogo, si ritiene sia prassi consolidata in ambito commerciale quella di procedere al pagamento di acquisti di tale consistenza economica mediante acconti o dazioni rateizzate.
Nel caso in esame risulta provato – in quanto riconosciuto pacificamente dalla convenuta – che l' , contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ha versato € Parte_1
10.515,25 a fronte del prezzo complessivo pari a € 19.520,00.
Si ritiene dunque che le condotte di parte convenuta, consistenti dapprima nella mancata offerta di consegnare il bene nonostante l'acconto versato e il trascorrere del tempo, e poi nell'offerta condizionata al saldo del prezzo, abbiano minato l'affidabilità riposta dall'acquirente nell'esecuzione del contratto secondo buona fede.
Alla luce di quanto esposto deve, dunque, valutarsi se il comportamento tenuto dalla CP_1
costituisca o meno inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4022; Cass. civ., sez.
II, 16 giugno 2015, n. 12417).
Nel caso di specie, l'inadempimento di – consistito nel non aver offerto la consegna del CP_1
macchinario – deve certamente considerarsi di non scarsa importanza.
6 Infatti, è evidente l'interessamento manifestato dall'acquirente ad ottenere il bene come dimostrato dagli acconti versati, dalla documentazione mail prodotta e dal decorso di un congruo e ragionevole lasso di tempo dall'ordine al momento dalla richiesta di risoluzione del contratto.
Inoltre, la consegna del bene integra ed esaurisce l'obbligazione in capo alla venditrice nascente dal contratto.
Sussistono, conseguentemente, sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, potendosi quindi ritenere che l'inadempimento di sia stato di non scarsa rilevanza nell'ambito della CP_1
complessiva economia del contratto.
Deve pertanto pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto di compravendita stipulato tra l' e per inadempimento da parte di Parte_1 CP_1
quest'ultima.
2) Sulla conseguente restituzione di quanto corrisposto dall'attrice in adempimento al contratto.
La risoluzione del contratto di compravendita comporta l'obbligo in capo alla venditrice di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto suddetto.
Sotto tale profilo, risulta documentalmente provato – e mai contestato da parte convenuta – il pagamento da parte dell'attrice della somma complessiva di € 10.515,25.
Tale importo dovrà essere interamente restituito dalla , oltre interessi legali dalla data della CP_1
domanda di risoluzione.
Infatti, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente.
Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui
7 la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018,
n. 6911).
4) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 cod. proc.civ.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
Per tale motivo, deve essere rigettata l'istanza di parte convenuta di distrazione degli onorari ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Con riguardo alla richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta, essa deve essere rigettata in quanto non ne sussistono i presupposti. Infatti, parte convenuta non ha fornito prova della sussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento processuale dell'attrice, la cui condotta si è resa necessaria a tutela dei propri diritti, tenendo altresì in considerazione l'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 2.2.2020 tra e avente ad oggetto Parte_1 TR
l'accumulatore economizzatore di acqua di marca modello “cactus 35M”, per grave CP_1
inadempimento della convenuta;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma Parte_1
corrisposta in adempimento del suddetto contratto, pari ad € 10.515,25, oltre interessi dalla data della domanda;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. formulata da parte convenuta;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore TR
8 di delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3350/2021 promosso da:
Parte_1
in persona della titolare Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Cattinelli ed Emanuela Manescalchi giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Torino, corso Matteotti n. 25;
- attrice -
P.IVA P.IVA_1
contro
TR
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ciaccia giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Castelfranco Veneto, piazza Giorgione n. 16;
- convenuta -
1 P. IVA P.IVA_2
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione e previe le declaratorie del caso:
- accertare e quindi dichiarare, comunque pronunciare, la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti e di cui alla presente causa, in via di subordine per fatto e colpa della gravemente inadempiente CP_2
alle obbligazioni pattuite, comunque inadempiente tout court e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la al pagamento in favore della parte attrice della cifra di euro 10.515,25 oltre interessi di mora dal CP_1
dovuto al saldo, nella misura e calcolo ex Dlgs 231/2001 e con gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. con decorrenza dal fatto, comunque dalla data di notifica della domanda giudiziale.
Col favore delle spese e degli onorari di giudizio, CPA, rimborso forfettario, Iva se dovuta e spese vive ed esborsi tutti.
Per parte convenuta:
Voglia, codesto On.le Giudice adito
Visto quanto esposto in fatto ed in diritto:
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea;
2) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare controparte alla refusione delle spese di lite con ulteriore aggravio ai sensi dell'art. 96 cpc.; a parziale modifica delle conclusioni articolate il procuratore di parte convenuta fa istanza affinché l'on.le Giudice adito voglia disporre l'attribuzione degli onorari in favore del procuratore costituito ai sensi 93 cpc.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
2 adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione del Parte_1
contratto stipulato con e di condanna alla restituzione di quanto pagato. TR
Esponeva di aver sottoscritto, in data 2.2.2020, con la società convenuta un contratto di compravendita relativo ad un accumulatore economizzatore di acqua di marca modello CP_1
“cactus 35M”, necessario per lo svolgimento dell'attività di cui al proprio oggetto sociale.
Contestualmente alla conferma dell'ordine, l'acquirente provvedeva alla corresponsione di €
10.515,25 a fronte del totale del prezzo pattuito per il macchinario pari a € 19.520,00.
Tuttavia, a causa della mancata offerta della consegna del macchinario, in data 29.9.2020,
l' comunicava alla la propria intenzione di risolvere il Parte_1 CP_1
contratto a cui quest'ultima rispondeva mediante diffida al pagamento del prezzo.
L'acquirente aderiva quindi a dare esecuzione al contratto ma alla sola condizione di saldare il pagamento contestualmente alla consegna del bene, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la quale comunicava, in data 28.10.2020, la risoluzione del contratto.
L' si determinava, quindi, ad agire in questa sede al fine di ottenere Parte_1
una pronuncia di risoluzione del contratto stipulato con la per sua grave inadempienza, CP_1
con conseguente effetto restitutorio di quanto versato.
Si costituiva la convenuta, contestando in fatto e in diritto il contenuto dell'atto di citazione.
Dichiarava che il macchinario era stato messo in produzione e che tra le parti, fino ad agosto 2020, erano intercorse regolari comunicazioni, coinvolgendo altresì una terza ditta (Brindisi S.n.c.) incaricata dall'acquirente per la predisposizione degli impianti idrici necessari all'installazione.
Esponeva inoltre che era stata l'acquirente, mediante mail datata 21.8.2020, a richiedere l'emissione di una nota a credito per le fatture già emesse quale pretesto per manifestare improvvisamente la risoluzione del contratto.
A tal punto, essendo venuta meno la fiducia nella controparte, agiva ai sensi dell'art. 1460 CP_1
cod. civ. intimando l'acquirente al pagamento integrale del prezzo per poi procedere alla consegna
3 del macchinario.
A fronte del rifiuto dell'acquirente di adempiere e, in particolare, di pagare le spese di trasporto,
comunicava a sua volta l'intervenuta risoluzione del contratto. CP_1
In ragione di quanto esposto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 14.10.2021, svoltasi in modalità “cartolare”, il G.I. assegnava i termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
All'esito, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 3.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla domanda di risoluzione del contratto.
L' ha formulato domanda di risoluzione del contratto di Parte_1
compravendita, prospettando l'inadempimento della la quale – nonostante il TR
decorso del tempo dall'acquisto – non ha mai offerto di consegnare il macchinario.
In base ai principi generali in tema di onus probandi sanciti con la nota pronuncia Cass. civ., Sez.
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533, al creditore spetta esclusivamente l'onere di provare il titolo – su cui, nel caso di specie, non vi è contestazione alcuna, essendo documentalmente provato che le parti avessero stipulato un contratto di compravendita, nei termini di cui all'atto introduttivo – e di allegare l'inadempimento.
Incomberà sul debitore, quindi, l'onere di fornire la prova liberatoria del proprio adempimento.
Nel caso di specie, la non ha adempiuto a tale onus probandi. CP_1
A propria difesa la convenuta ha eccepito di essersi resa disponibile a consegnare il bene ma di non averlo fatto a causa del rifiuto dell'acquirente di pagare il prezzo residuo del macchinario e –
4 in particolare – delle relative spese di trasporto che, in virtù della disciplina codicistica, devono considerarsi a carico di quest'ultima.
Dal preventivo fornito dalla e dalla successiva conferma dell'ordine (doc. 1 e 2 parte CP_1
convenuta) si evince che i contraenti non avevano pattuito nulla circa la consegna, installazione e messa in funzione del macchinario.
Tuttavia, la documentazione mail prodotta da parte convenuta mette in luce il fatto che i lavori idrici e di installazione erano stati affidati a una terza ditta, Brindisi S.n.c., incaricata dalla compratrice.
L'aspetto relativo alla consegna del bene è stato oggetto di istruttoria orale in quanto il marito dell'attrice, sentito come teste all'udienza del 17.1.2023, ha dichiarato che fin da Testimone_1
principio le parti avevano concordato verbalmente che le spese di trasporto del macchinario sarebbero state a carico di . CP_1
La circostanza in esame è stata confermata altresì dal teste de relato , incaricato Testimone_2
dall' per svolgere i lavori di progettazione del laboratorio tra cui Parte_1
anche l'installazione del macchinario oggetto della presente causa.
Il teste, dopo aver affermato di non aver mai ricevuto i dati tecnici da lui richiesti al titolare di per conto dell'acquirente, ha dichiarato che, secondo quanto riferitogli dal signor CP_1
le spese di trasporto erano state pattuite a carico della e di non esserne stupito Tes_1 CP_1
in quanto “tendenzialmente in acquisti come questo è la norma” (verbale udienza del 17.1.2023).
In virtù di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale e, in particolare, da quanto riferito dal teste
, della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare in quanto soggetto terzo alla Testimone_2
vicenda in esame, si ritiene provato che le parti avessero inteso derogare alla disciplina di cui all'art. 1510 cod. civ., che – nel disporre le spese di consegna a carico del compratore – fa salvo ogni patto o uso contrario.
Ad ogni modo, la pretesa della di procedere alla consegna del bene solo una volta ricevuto CP_1
5 il pagamento integrale del prezzo risulta lesiva del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Innanzitutto, l'art. 1498 cod. civ. prevede che, in mancanza di pattuizione e salvo usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
In secondo luogo, si ritiene sia prassi consolidata in ambito commerciale quella di procedere al pagamento di acquisti di tale consistenza economica mediante acconti o dazioni rateizzate.
Nel caso in esame risulta provato – in quanto riconosciuto pacificamente dalla convenuta – che l' , contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ha versato € Parte_1
10.515,25 a fronte del prezzo complessivo pari a € 19.520,00.
Si ritiene dunque che le condotte di parte convenuta, consistenti dapprima nella mancata offerta di consegnare il bene nonostante l'acconto versato e il trascorrere del tempo, e poi nell'offerta condizionata al saldo del prezzo, abbiano minato l'affidabilità riposta dall'acquirente nell'esecuzione del contratto secondo buona fede.
Alla luce di quanto esposto deve, dunque, valutarsi se il comportamento tenuto dalla CP_1
costituisca o meno inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4022; Cass. civ., sez.
II, 16 giugno 2015, n. 12417).
Nel caso di specie, l'inadempimento di – consistito nel non aver offerto la consegna del CP_1
macchinario – deve certamente considerarsi di non scarsa importanza.
6 Infatti, è evidente l'interessamento manifestato dall'acquirente ad ottenere il bene come dimostrato dagli acconti versati, dalla documentazione mail prodotta e dal decorso di un congruo e ragionevole lasso di tempo dall'ordine al momento dalla richiesta di risoluzione del contratto.
Inoltre, la consegna del bene integra ed esaurisce l'obbligazione in capo alla venditrice nascente dal contratto.
Sussistono, conseguentemente, sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, potendosi quindi ritenere che l'inadempimento di sia stato di non scarsa rilevanza nell'ambito della CP_1
complessiva economia del contratto.
Deve pertanto pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto di compravendita stipulato tra l' e per inadempimento da parte di Parte_1 CP_1
quest'ultima.
2) Sulla conseguente restituzione di quanto corrisposto dall'attrice in adempimento al contratto.
La risoluzione del contratto di compravendita comporta l'obbligo in capo alla venditrice di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto suddetto.
Sotto tale profilo, risulta documentalmente provato – e mai contestato da parte convenuta – il pagamento da parte dell'attrice della somma complessiva di € 10.515,25.
Tale importo dovrà essere interamente restituito dalla , oltre interessi legali dalla data della CP_1
domanda di risoluzione.
Infatti, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente.
Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui
7 la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018,
n. 6911).
4) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 cod. proc.civ.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
Per tale motivo, deve essere rigettata l'istanza di parte convenuta di distrazione degli onorari ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Con riguardo alla richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta, essa deve essere rigettata in quanto non ne sussistono i presupposti. Infatti, parte convenuta non ha fornito prova della sussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento processuale dell'attrice, la cui condotta si è resa necessaria a tutela dei propri diritti, tenendo altresì in considerazione l'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 2.2.2020 tra e avente ad oggetto Parte_1 TR
l'accumulatore economizzatore di acqua di marca modello “cactus 35M”, per grave CP_1
inadempimento della convenuta;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma Parte_1
corrisposta in adempimento del suddetto contratto, pari ad € 10.515,25, oltre interessi dalla data della domanda;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. formulata da parte convenuta;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore TR
8 di delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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