Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, trattandosi di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2016, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
0 182 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1267/2016 ANIELLO NAPPI Presidente REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.26521/2016 MARIA VESSICHELLI Rel. Consigliere - EDUARDO DE GREGORIO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/05/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO lette/sentite le conclusioni del PG ENRICO DELEHAYE Udit i difensor Avv.; こ RITENUTO IN FATTO Il procuratore speciale di LO IC ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, in data 14 Maggio 2015, che aveva rigettato il suo precedente ricorso inerente la decisione adottata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, di reiezione dell'istanza ai sensi dell'art 309 cpp sul provvedimento cautelare personale del Gip per il delitto di cui all'art 416 bis cp per aver LO fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ndrangheta.
1. Il ricorrente ha dedotto che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto consistito in vizio di percezione delle risultanze processuali. Infatti, l'addebito mosso a LO era intimamente collegato al rapporto che - secondo l'accusa - avrebbe tenuto con tale EA ON, considerato tra i capi dell'associazione mafiosa, per conto del quale avrebbe intimidito il Sindaco di Rizziconi, determinandone la caduta. La medesima Prima sezione di questa Corte, nell'ambito del medesimo procedimento e per le stesse ragioni giuridiche e di fatto aveva, invece, accolto il ricorso di EA ON e dopo due mesi aveva respinto quello dell'attuale ricorrente.
1.1 Secondo il ricorrente si sarebbe in tal modo verificata una manifesta differenza di trattamento tra le due posizioni da parte del medesimo Giudice, derivante da una non corretta percezione della realtà processuale, per cui è stato proposto l'attuale ricorso straordinario. All'odierna udienza il Pg, dr Delahaye, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato Vigna, difensore dell'imputato, si è riportato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso straordinario è inammissibile.
1.Ai sensi dell'art 625 bis comma 1 cpp il ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è previsto soltanto in favore del condannato, a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna.
1.1 La predetta norma è stata costantemente interpretata da questa Corte secondo il significato inequivocabile delle sue parole, per cui il ricorso, ex art 625 bis cpp, avverso un provvedimento di natura diversa, come nel caso in esame l'ordinanza del riesame di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, risulta proposto per motivi non previsti ed è inammissibile ai sensi dell'art 606 comma 3 cpp.In proposito è opportuno ricordare il consolidato orientamento di questa Corte, ricavabile ex multis da Sez. 1, Sentenza n. 47932 del 09/11/2012 Cc. (dep. 11/12/2012) Rv. 253858 È inammissibile ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, trattandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221281 In senso conforme,Sez. 2, Sentenza n. 26755 del 01/03/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256647 È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna. (Fattispecie relativa a confisca disposta ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992). Per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro duemila alla Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro duemila alla cassa delle ammende. Deciso il 7.10. 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Anello Nappi dr Eduardo de Gregorio Buchen CANCELLERIA 16 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canes U Jou jus 2