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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. SC S. AM Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 194 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masci;
Parte_1
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Sonnini ed Andrea Controparte_1
Sonnini.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 445/2024 del Tribunale di AS, pubblicata l'11/12/2024 e notificata il 30/1/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma integrale della impugnata sentenza n. 445/2024 del
Tribunale di AS, così provvedere: - In via preliminare: a) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n. 445/2024 del Tribunale di AS per la violazione dei principi di cui all'art. 281 sexies c.p.c. stante l'omessa lettura all'udienza del dispositivo e delle motivazioni e, in ogni caso, stante l'assenza di contestualità e collegamento tra il deposito della sentenza e l'udienza di discussione orale del 11.12.2024; b) in subordine, accertare e dichiarare la natura facoltativa del procedimento di mediazione in quanto, vertendo la domanda avanzata in primo grado sull'accertamento della responsabilità connessa all'attività professionale espletata dal geom. , la prestazione CP_1
d'opera di natura intellettuale rimane, esclusa nel novero delle materie sottoposte a mediazione obbligatoria anche a seguito della riforma AB (D.Lgs. 149/2022); c) in ulteriore subordine, ove ritenuta obbligatoria la mediazione, dichiarare la tardività dell'eccezione sollevata dal convenuto all'udienza del 06.11.2024 in merito all'asserita incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione nel quale è stato esperito il tentativo di mediazione con il conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
d) in via ulteriormente subordinata, sempre ove ritenuta obbligatoria la mediazione, dichiarare la competenza territoriale della Camera di Commercio di Chieti-
Pescara quale Organismo avente competenza per l'intera provincia di Chieti e Pescara nel quale è stata introdotta la fase di mediazione nell'ambito del giudizio di primo grado;
e) in ulteriore subordine, ove ritenuta obbligatoria la mediazione, tempestiva e corretta l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, dichiarare che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado non poteva dichiarare l'improcedibilità della domanda di primo grado e, invece, avrebbe dovuto fissare una nuova udienza, ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, ed assegnare termine, alle parti, per la rinnovazione del procedimento di mediazione;
Nel merito: 1) nel caso in cui l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, nell'annullare la sentenza impugnata, non rinvii al
Giudice di primo grado e decida di statuire anche nel merito per la valutazione dell'invocata responsabilità professionale in capo all'appellato, geom. CP_1
assegnare, ove ritenuto necessario, termine per l'espletamento di un nuovo
[...]
procedimento di mediazione;
2) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del geom. per la grave negligenza ed imperizia, Controparte_1
ascrivibile allo stesso tecnico, nell'espletamento del mandato conferito dal sig.
[...]
3) accertare e dichiarare, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta Pt_2
negligente ed imperita del tecnico ed il danno subito dall'attrice-appellante di cui in premessa e per l'effetto condannare il geom. al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dalla sig.ra e quantificati in Euro Parte_1
60.000,00(sessantamila/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta fino all'effettivo pagamento, o nella misura minore o maggiore che si riterrà di giustizia anche all'esito dell'eventuale istruttoria;
4) condannare il geom. Controparte_1
alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, le prove richieste in primo grado e precisamente interrogatorio formale del pag. 2/19 geom. e prova per testi dei sig.ri e Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il sig. nel donare
[...] Parte_2
l'appartamento ubicato in AS, Contrada Mottagrosa n. 10, posta al piano terra alla figlia ed identificata al foglio 6 particella 41 sub 1, ha voluto Parte_1
donare alla stessa la porzione antistante il fabbricato quale pertinenza esclusiva dell'abitazione della stessa 2) vero che il sig. per Parte_1 Parte_2
procedere alla donazione dell'appartamento al primo piano alla sig.ra Parte_1
con l'area antistante detto fabbricato, conferiva incarico nel 1986, al geom.
[...]
, al fine di procedere al relativo frazionamento della particella n. 41 Controparte_1
del foglio 6. Si chiede prova per testi dell'ing. … sul seguente ulteriore Testimone_3
capitolo di prova: 3) vero che Lei ha redatto la relazione peritale, datata 16.05.2023, allegata al fascicolo di parte attrice che Le Viene mostrata e che conferma integralmente in ogni sua parte. Si chiede prova per testi dell'ing. … sul seguente Testimone_3
ulteriore capitolo di prova: 4) vero che Lei ha predisposto la documentazione integrativa alla perizia del 16.05.2023 come da indice, datato 14.10.2024, allegata al fascicolo di parte attrice, che conferma integralmente. In ogni caso, ove l'onorevole giudicante non ritenga applicabili gli art.li. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla utilizzabilità, come piena prova della perizia dell'ing. del 16.05.2023, si chiede ammettersi Testimone_3
consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della consulenza espletata dal tecnico di parte attrice in riferimento agli errori commessi dal geom. Controparte_1
nell'espletamento del mandato conferito. In ogni caso nell'ipotesi di ammissione delle prove articolate da controparte, in primo grado, si chiede prova contraria a mezzo dei seguenti testi: …”.
Pr l'appellato: “Rigetto dell'appello e, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte territoriale dovesse ritenere di decidere la causa nel merito: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
o, comunque, l'inammissibilità dell'azione proposta in confronto del Geom.
[...]
per le ragioni dedotte;
2) sempre in via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Sig.ra per le Parte_1
ragioni esplicitate in atti;
3) nel merito, respingere la domanda proposta in confronto del pag. 3/19 Geom. inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria Controparte_1
– in ogni caso - di spese e compensi del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata ha – compensando integralmente le spese processuali tra le parti – dichiarato improcedibile, per invalida proposizione della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 come novellato dal d.lgs. 149/2022 (che la ha, in particolare, estesa al contratto d'opera, da ritenersi comprensivo anche di quello di opera professionale) davanti a organismo di mediazione territorialmente incompetente, la domanda giudiziale avanzata da nei confronti del Parte_1
geometra Tale domanda era tesa ad ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al pagamento della somma di € 60.000,00 – oltre interessi e rivalutazione monetaria – a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice a causa della condotta negligente ed imperita serbata dal professionista convenuto nell'espletamento del mandato conferitogli nel 1986 da (padre Parte_2
dell'attrice), avente ad oggetto la redazione di un frazionamento catastale di un fabbricato di proprietà del committente (composto da due unità abitative, donate alle due figlie del committente medesimo), la cui erronea esecuzione avrebbe determinato la soccombenza di n una serie di giudizi civili promossi dalla Parte_1
germana e dagli eredi della stessa ed aventi ad oggetto controversie Persona_1
possessorie riferite alla corte (asseritamente comune) circostante il suddetto fabbricato e un'azione di regolamento dei confini tra alcuni terreni anch'essi donati dal padre alle due sorelle, giudizi nei quali l'attrice aveva “resistito" perché indotta dall'affidamento
“sulla validità, veridicità e legittimità del frazionamento”. In particolare, secondo l'assunto dell'attrice, sarebbe stato ravvisabile un nesso di causalità tra l'esito a lei sfavorevole dei giudizi civili (e le conseguenti sue condanne al rimborso delle spese processuali, anche in un ulteriore giudizio di revocatoria dell'atto di trasferimento ai figli della propria unità immobiliare) ed il frazionamento erroneamente e negligentemente (perché basato su “termini e punti di vertice presenti solo nella mappa catastale ma, in realtà, non rispondenti all'effettivo stato dei luoghi”, che il professionista era tenuto, ex dpr 650/1972, a verificare) redatto dal convenuto,
pag. 4/19 unitamente alla pratica di accatastamento del fabbricato, tanto che – come confermato da una perizia commissionata nel 2023 dall'attrice all'ing. - emergerebbe Testimone_3
una “discrasia tra la pratica catastale di inserimento mappa del fabbricato in oggetto ed il suo successivo frazionamento … in quanto nell'anzidetta pratica di inserimento mappa, il geom. riportava l'area identificata al foglio 6, particella 41, quale CP_1
pertinenza dell'intero fabbricato, mentre, nel successivo frazionamento, riportava, su parte della stessa area, la piantina del piano terra del fabbricato in questione e del relativo terrazzo pertinenziale”.
2. La originaria attrice ha proposto appello, eccependo anzitutto la nullità della sentenza
(perché pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'11/12/204 ma – a suo dire – depositata solo a distanza di 50 giorni), poi censurandola mediante vari motivi (finalizzati in primo luogo a negare la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di mediazione obbligatoria ed inoltre a sostenere comunque la sufficienza della mediazione esperita a soddisfare la condizione di procedibilità; la necessità, in caso contrario, della concessione di un termine per il suo corretto esperimento;
la tardività della eccezione di incompetenza territoriale dell'organo di mediazione adito), riproponendo, infine, la domanda di merito per chiederne l'accoglimento, previa eventuale ammissione delle prove orali e della CTU già richieste in prime cure.
3. Si è costituito l'appellato, il quale ha contrastato i motivi di appello sostenendo la validità e la correttezza della sentenza impugnata ed ha, nel merito, riproposto le difese svolte in prime cure e rimaste assorbite, chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza ovvero, preliminarmente, per difetto di legittimazione attiva o per prescrizione del diritto risarcitorio azionato.
4. Questa Corte ha fissato l'udienza del 26/11/2025 per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione alle parti di distinti termini per il deposito di memorie conclusionali e per il deposito di note scritte sostitutive di udienza a norma degli artt. 127-ter e 128 c.p.c.. Depositate tali note, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
4. Ritiene la Corte che l'appello, ancorché colga ragioni di effettiva erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda attorea,
pag. 5/19 non possa condurre ad una pronuncia di riforma della stessa nel senso dell'accoglimento, anche solo parziale, di tale ultima domanda, la quale – all'esito dello scrutinio di merito cui questa Corte è tenuta, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex art. 354 c.p.c. – si rivela infondata per le ragioni che verranno esposte.
4.1. Intanto, in via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di nullità della sentenza impugnata, in carenza di querela di falso del verbale dell'udienza dell'11/12/2024 che ne attesta la lettura nella medesima udienza. E', invero, risalente nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questa Corte il principio per cui “il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto è destinato e comporti inesistenza o nullità dello stesso” (così Cass. 1639/1984, concernente la contestazione della lettura del dispositivo della sentenza in udienza, risultante dal verbale della stessa;
si vedano anche, ad esempio, Cass. 11778/2002; 26105/2014;
36727/2021 e, quanto alla validità del verbale privo della sottoscrizione del cancelliere,
Cass. 4849/1996; 9389/2007).
4.1.1. Del resto, la giurisprudenza di vertice (anche in ciò condivisa da questa Corte), ha già avuto modo di escludere che sia affetta da nullità la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza (Cass. 22519/2018; 20557/2021).
4.1.2. Inoltre, le modifiche apportate alla norma in esame dal d.lgs. 149/2022
(applicabili nella specie, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado dopo il
28/2/2023), consentendo, in alternativa alla lettura o al deposito “al termine della discussione”, il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni (analogamente a quanto prevede l'art. 127-ter comma 3 c.p.c, nel caso - ricorrente nella specie- di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte, consentendo al giudice di provvedere “entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”),
pag. 6/19 privano di rilevanza, ai fini della validità della sentenza emessa all'esito di discussione orale (specie ove l'udienza di discussione sia stata sostituita dal deposito di note scritte), il mancato deposito contestuale (o entro il giorno successivo alla scadenza del termine, come ha precisato il d.lgs. 164/2024 nell'integrare l'ultimo comma dell'art. 127-ter) del provvedimento, equivalente alla sua lettura in udienza.
4.1.3. Infine, l'eventuale nullità della sentenza impugnata non esimerebbe comunque questa Corte dalla decisione nel merito della causa, non essendo prevista (e quindi non essendo consentita) la rimessione della causa al primo giudice.
5. Alla medesima conseguenza conduce il rilievo della fondatezza del primo dei motivi di appello (con conseguente assorbimento degli alti) tesi a contestare la correttezza della declaratoria di improcedibilità della domanda cui è pervenuta la sentenza impugnata, sulla scorta della qualificazione della domanda come concernente un contratto d'opera professionale, della ricomprensione di siffatto contratto nel più ampio genus del contratto di opera cui fa riferimento (dopo la modifica di cui al già ricordato d.lgs.
149/2022) l'art. 5 d.lgs. 28/2010 e della constatazione della invalidità o inefficacia – e della conseguente inidoneità a soddisfare la condizione di procedibilità posta da tale norma – del procedimento di mediazione esperito dall'attrice davanti a organismo territorialmente incompetente.
5.1. Ritiene, invero, la Corte che non ricorra, nella specie, alcuna ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi della norma appena citata.
5.2. E ciò, anzitutto, perché la corretta qualificazione della domanda esclude in radice la ricorrenza di una ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi della norma appena citata.
Come sostenuto già in primo grado e ribadito in questa sede (sia pure per contestare la legittimazione attiva della attrice-appellante) dal convenuto-appellato, il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (ribadito nell'atto di appello) non consente di ritenere che con esso sia stata esercitata un'azione di responsabilità del convenuto per inadempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto di opera professionale risalente al 1986 ed avente ad oggetto il disbrigo di pratiche catastali di frazionamento di un compendio immobiliare e di accatastamento di un fabbricato sullo stesso realizzato.
pag. 7/19 5.2.1. Tale contratto, invero, intercorse, secondo la stessa prospettazione attorea, tra il proprio padre (all'epoca proprietario unico dei beni da frazionare ed accatastare) ed il geom. . E, sebbene l'attrice abbia allegato che quest'ultimo abbia colposamente CP_2
errato nell'adempimento dell'incarico professionale, ha poi prospettato che da tale inadempimento siano derivate conseguenze dannose (patrimoniali e non) non per il committente (nei cui diritti risarcitori ella possa essere succeduta in qualità di erede), ma direttamente ed esclusivamente per essa attrice, la quale, per avere fatto affidamento nella “validità e correttezza” dell'operato del professionista incaricato dal proprio padre nel 1986, si convinse a resistere nei giudizi possessori, nel giudizio di regolamento di confini e poi anche in un giudizio revocatorio, promossi nel corso del tempo dalla sorella proprietaria di altra porzione del fabbricato e di parte dei terreni Persona_1
(all'una ed all'altra donati dal comune padre con atto anch'esso risalente al 1986) e/o dai suoi eredi, in tal modo subendo pregiudizi patrimoniali (consistiti nell'esborso di €
33.425,28 sostenuto per il rimborso delle spese legali in esecuzione delle condanne contenute nelle sentenze che quei giudizi definirono e che la videro soccombente) e non patrimoniali (per “la pendenza dell'azione revocatoria” avente ad oggetto un atto di trasferimento immobiliare a favore delle figlie e allo stato definita in primo grado con l'accoglimento della domanda degli eredi di . Persona_1
5.2.2. E' del tutto evidente come, in tal modo, l'attrice abbia chiesto il risarcimento di danni subiti non dal padre committente dell'opera professionale (nei cui diritti ella possa essere succeduta a titolo ereditario), ma da lei stessa in proprio, quale terza rispetto al contratto di opera in esecuzione del quale fu posta in essere la condotta allegata come colposa ed in rapporto causale con danni prospettati. Di tali danni, pertanto, il convenuto potrebbe rispondere nei confronti dell'attrice solo a titolo di responsabilità extracontrattuale e non a titolo di responsabilità contrattuale (così come la struttura sanitaria o il sanitario risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente danneggiato o dei suoi eredi, ma a titolo aquiliano nei confronti dei congiunti del paziente che abbiano subito pregiudizio iure proprio).
5.2.3. Qualificata come domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale e constatato che tale responsabilità non deriva da attività medico-
pag. 8/19 sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, la proponibilità in giudizio della domanda medesima non richiedeva e non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.
5.3. Ma anche ove si qualificasse la domanda come tesa al risarcimento di danni per inadempimento di contratto di opera professionale, essa resterebbe estranea all'ambito di applicabilità della norma appena citata, la quale fa riferimento alle controversie in materia di contratto d'opera (definito dall'art. 2222 c.c. e regolato dagli articoli successivi), non anche a quelle in materia del contratto d'opera intellettuale (o professionale), definito e regolato dagli artt. 2229 ss. c.c. e solo nei limiti della compatibilità (anche con la natura del rapporto) dalle norme concernenti il contratto d'opera non intellettuale (o manuale). E' ben vero che non manca chi sostiene (come la sentenza qui impugnata) che anche le controversie in materia di contratto di opera professionale rientrerebbero nel più ampio genus di quelle in materia di contratto di opera, ma questa Corte ritiene (in aderenza a numerose pronunce di merito) che tale esito ermeneutico sia impedito dal carattere di stretta interpretazione delle norme che prevedono condizioni di procedibilità, le quali, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., “non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata” (Cass. SU
3452/2024, in materia di mediazione ex d.lgs. 28/2010, che richiama sul punto Cass.
967/2004, in materia di conciliazione lavoristica).
5.3.1. Più in generale, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte sottolineato (sia pure nella diversa prospettiva delle forme degli atti processuali) come lo scopo ultimo del processo consista nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa e come, pertanto, il principio del giusto processo”, di cui all' art. 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare, il diritto di ogni persona ad un giudice che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità si vedano, per tutte, Cass. SU 14918/2016; anche la giurisprudenza della Corte EDU ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge,
pag. 9/19 ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile: ad esempio, c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008). Per_2
6. Non può, dunque, condividersi la conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata e la domanda proposta dalla originaria attrice, che la ha riproposta con l'atto d'appello, deve essere scrutinata nel merito. Essa, tuttavia, non può trovare accoglimento perché, pur procedibile, è infondata.
6.1. Si è già sopra spiegato perché la domanda in concreto proposta debba ricondursi, sotto il profilo qualificatorio, ad un'azione risarcitoria per responsabilità aquiliana, la quale onera chi agisce di provare una altrui condotta che assuma illecita, il suo carattere quanto meno colposo, nonché il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno (cioè l'efficienza eziologica della prima rispetto al secondo), oltre che, una volta dimostrata la sussistenza dell'illecito ed ascritta all'autore dello stesso la responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli del medesimo, il nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi.
6.1.1. Va precisato che anche ove si riconducesse la domanda all'esercizio di una azione di responsabilità contrattuale, l'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno ricadrebbe sull'attrice.
6.2. Nella specie, la condotta illecita o inadempiente che l'attrice-appellante ascrive al convenuto-appellato consiste nella asseritamente erronea redazione del frazionamento catastale eseguito su estratto di mappa 46148 del 30/5/1986, sottoscritto dal geom.
il 6/10/1986 ed approvato dall' di Chieti in data 19/10/1986 con prot. CP_1 CP_3
n. 86413, mediante il quale due particelle del foglio 6 del catasto terreni di AS, individuate dai nn. 40 e 41 (quest'ultima indicata come avente estensione di mq. 3.220), vennero frazionate in sette particelle, che assunsero i numeri provvisori 40/a, 40/b, 41/a
(di mq. 220), 41/b (di mq. 1.520), 41/c (di mq. 260), 41/d (di mq. 650) e 41/e (di mq.
570).
6.2.1. Nell'atto di citazione (e nella documentazione ad esso allegata) si fa riferimento anche ad una pratica di inserimento in catasto terreni del fabbricato, realizzato nel 1975,
e di accatastamento del fabbricato medesimo nel nuovo catasto edilizio urbano. E',
pag. 10/19 invero, documentato che il geom. aveva redatto, prima del suddetto CP_1
frazionamento:
a) sia quello – eseguito su estratto di mappa 46147 del 28/5/1986 – allegato alla denuncia di cambiamento della p.lla 41 del foglio 6 del catasto terreni di AS presentata (con il n. 710/C) il 18/7/1986 da all' di Chieti, Parte_2 CP_3
mediante la quale venne inserito in CT il suddetto fabbricato, graffato alla p.lla frazionata 41/a (ivi estesa mq.
1.700 e separata dalla restante superficie di mq.
1.520 individuata dalla particella frazionata 41/b);
c) sia la dichiarazione e le planimetrie (presentate anch'esse il 18/7/1986) per l'inserimento nel nuovo catasto edilizio urbano di AS del fabbricato medesimo, in questa sede prodotte dall'attrice limitatamente alla unità immobiliare al piano terra identificata dalla p.lla 41 sub. 1 del foglio 6.
6.2.1. Di tali ultimi elaborati (quelli relativi all'accatastamento del fabbricato) l'attrice non asserisce la erroneità, ma solo la discrepanza rispetto al frazionamento ed all'elaborato allegato alla denuncia di cambiamento, giacché una parte di quella che nel catasto terreni risulterebbe essere area pertinenziale del fabbricato (cioè una parte della p.lla 41/a graffata) sarebbe, in realtà, occupata dalla unità immobiliare (p.lla 41 sub 1 in
NC) poi trasferita a e dotata di un “terrazzo” di mq. 103 rappresentato Parte_1
nella planimetria del piano terra del fabbricato come pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare stessa.
6.2.2. Simile discrepanza dimostrerebbe – secondo la prospettazione attorea - l'erroneità del frazionamento e della denuncia di cambiamento della suddetta particella catastale, erroneità che l'attrice ascrive alla violazione, da parte del professionista che vi provvide, degli artt. 6 e 11 dpr 650/1972, per avere egli basato il frazionamento (non si comprende se quello redatto su estratto di mappa 46184 del 30/5/1986 o quello precedentemente – e non successivamente, come sembra sostenere la difesa attorea - redatto su estratto di mappa 46183 del 28/5/1986, mediante il quale il fabbricato venne inserito nella
“vecchia” particella 41) su punti di riferimento non più esistenti, omettendo di verificarli e misurarli sul terreno. In tal modo (secondo la relazione tecnica commissionata dall'attrice-appellante all'ing. ), sarebbe stata alterata la Testimone_3
pag. 11/19 rappresentazione nel catasto terreni del fabbricato all'interno della p.lla 41/a (ora
“nuova” particella 41), facendo risultare, ferma restando l'estensione complessiva della particella di mq. 220, una maggiore distanza della parete del fabbricato posta “verso la via comunale Montegrossa” rispetto al margine catastale della suddetta particella, con il quale tale parete sarebbe quasi coincidente, estendendosi poi “fino al ciglio della strada comunale” il terrazzo dell'unità immobiliare individuata in NC con la p.lla 41 sub 1.
Siffatta erronea rappresentazione catastale avrebbe comportato una maggiore estensione
(o comunque una diversa conformazione) della porzione della p.lla 41/a non occupata dal fabbricato (divenuta, dopo il trasferimento delle singole unità immobiliari di quest'ultimo, corte comune), mentre la redazione della planimetria dell'unità immobiliare al piano terra avrebbe “determinato la convinzione della esistenza di un terrazzo di proprietà esclusiva, quale pertinenza del piano terra, in contrapposizione alla rappresentazione catastale della corte comune dell'intero fabbricato” (così la ricordata relazione dell'ing. . Tes_3
6.3. I danni allegati dalla attrice come determinati dalle colpose condotte del convenuto consisterebbero nella soccombenza della prima nei giudizi indicati in citazione (con conseguenti condanne al rimborso delle spese in favore delle controparti) e nella ancora attuale pendenza del giudizio revocatorio promosso dai creditori delle suddette obbligazioni di rimborso (con conseguente “grave pregiudizio” cui si fa generico e fugace riferimento a pag. 10 dell'atto di citazione).
6.4. Il nesso causale tra tali eventi dannosi e la condotta del convenuto discenderebbe, nella prospettazione attorea, dalla circostanza che la sua “determinazione a resistere in giudizio, poggiava solo ed esclusivamente sull'affidamento riposto in merito alla validità e correttezza dell'operato del professionista”, il quale è stato, dunque, “causa determinante e decisiva alla partecipazione nei giudizi civili, essendo la sig.ra
[...]
nella piena convinzione delle proprie ragioni”. Viene, tuttavia, anche Parte_1
sostenuto, nell'atto di citazione (senza alcuna esplicita cesura argomentativa rispetto alla prospettazione ora riassunta) che la condotta del professionista sarebbe causa non tanto o non solo della inutile resistenza in giudizio della odierna attrice-appellante, ma della sua soccombenza in quei giudizi, posto che “l'attività del convenuto, qualora pag. 12/19 correttamente posta in essere, avrebbe ragionevolmente consentito di ottenere una decisione favorevole” e posto che risulterebbe “provato il sicuro e chiaro fondamento della causa della soccombenza nei procedimenti giudiziari intrapresi dall'attrice nonché la certezza morale che gli effetti di una diversa e corretta attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per la cliente medesima”.
7. Al netto dei non pochi profili di scarsa chiarezza, se non incertezza, rinvenibili nella prospettazione attorea sin qui riassunta, anche ipotizzando come dimostrata la colposamente erronea esecuzione del frazionamento e della variazione catastale di cui si
è detto, deve constatarsi come non solo non vi sia prova del nesso causale tra quella erroneità e i danni prospettati dall'attrice, ma come la sussistenza di tale relazione eziologica sia smentita dal compendio istruttorio documentale (non suscettibile di integrazione mediante le prove orali richieste dall'appellante, irrilevanti prima ancora che inammissibili, o da una CTU che si rivelerebbe meramente esplorativa) e dall'analisi dei provvedimenti che hanno definito i giudizi cui ha fatto riferimento l'attrice, nonché delle difese da quest'ultima spiegate in quei giudizi.
7.1. Va premesso che prodromo comune delle controversie giudiziarie che hanno coinvolto la odierna appellante è costituito dall'atto di donazione del 29/10/1986 (in vista ed in funzione del quale furono commissionate al geom. – che inoltre a CP_1
quell'atto partecipò in veste di testimone - le pratiche catastali di cui si è detto) mediante il quale dispose di propri beni trasferendone la nuda o la piena Parte_2
proprietà ai figli. Per quanto qui interessa, in tale atto il fabbricato di cui si è detto viene descritto come “composto nell'intero da due garages al piano seminterrato, un appartamento al piano terra ed un appartamento al primo piano” e come insistente “su terreno di mq. 220 circa distinto dalla particella 41/a del foglio 6 nel tipo di frazionamento … restituito dall' di Chieti in data 19/10/1986, prot. 86413” CP_3
(allegato all'atto di donazione). A venne trasferita la nuda proprietà Parte_1
(poi consolidatasi per estinzione della riserva di usufrutto in favore del donante e della coniuge) dell'appartamento di cinque vani ed accessori posto al piano terra e di un garage riportati in NC (a seguito di denuncia n. 710/C del 18/7/1986) al foglio 6, particella 41 subalterni 1 e 3, nonché la piena proprietà di un adiacente terreno agricolo pag. 13/19 di mq. 2300 circa distinto dalle particelle frazionate 41/b, 41/d e 40/d del foglio 6 del catasto terreni. A venne trasferita la nuda proprietà (anch'essa poi Persona_1
consolidatasi per estinzione della riserva di usufrutto in favore del donante e della coniuge) dell'appartamento di cinque vani ed accessori posto al primo piano e di un garage riportati in NC (a seguito di denuncia n. 710/C del 18/7/1986) al foglio 6, particella 41 subalterni 2 e 4, nonché la piena proprietà di terreni agricoli di complessive are 23,00 distinto dalla particella 39 e dalle particelle frazionate 41/c e 40/a del foglio 6 del catasto terreni.
7.2. Le controversie giudiziarie allegate dall'attrice (salvo l'ultima, e cioè l'azione revocatoria “dell'atto di assegnazione e trasferimento, contenuto nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi e , in favore di Parte_1 CP_4
e , relativamente a dei beni immobili, tra i quali vi era Controparte_5 Testimone_2
compreso quello oggetto di errore di frazionamento”, in relazione alla quale è stato documentato solo un accordo con le controparti sulle modalità di rimborso delle spese liquidate nella sentenza n. 182/2018 del Tribunale di AS) attengono tutte ai rapporti tra questa e la sorella (deceduta nel corso delle cause, con subentro degli Persona_1
eredi e concernenti la Parte_3 Controparte_6 Persona_3
proprietà dei terreni agricoli ed il possesso della corte comune del fabbricato oggetto della donazione di cui si è detto.
7.2.1. Seguendo un ordine cronologico, la prima controversia venne introdotta il
18/12/2000 da nei confronti di per chiedere il Persona_1 Parte_1
regolamento dei confini tra i fondi delle parti e venne decisa in primo grado dal
Tribunale di AS con la sentenza n. 409/2010, che, sulla scorta del tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa 46148 allegato all'atto di donazione ed ivi richiamato per la individuazione dei beni donati, ma anche sulla scorta di apposita CTU
e di prove testimoniali, determinò il confine in quello individuato, conformemente al frazionamento catastale, “dalla c.t.u. a firma del p.a. e condannò Persona_4 [...]
al rilascio di una piccola area usurpata mediante la recinzione del proprio Parte_1
fondo ed al rimborso delle spese processuali in favore degli eredi dell'attrice a questa subentrati in corso di causa, onerandola anche delle spese di CTU.
pag. 14/19 7.2.1.1. Dalla motivazione della sentenza si evince che nel corso del giudizio e dopo il deposito della CTU la convenuta sostenne la “erroneità del Parte_4
frazionamento redatto dal geom. allegato all'atto di donazione” e Controparte_1
che tale difesa venne disattesa sia per il mancato rinvenimento delle “controdeduzioni” del c.t.p. alla quale gli scritti difensivi facevano mero rinvio per argomentare Per_5
la suddetta erroneità, sia perché il c.t.u. non aveva ravvisato la “inaffidabilità del frazionamento ”. CP_1
7.2.2. La suddetta sentenza venne impugnata da la quale sostenne, Parte_1
con la prima e principale censura, che il CTU avesse erroneamente rilevato la linea dividente tra i due fondi con riferimento a punti di origine dell'allineamento irrintracciabili “sin dalla redazione del tipo di frazionamento allegato all'atto di donazione”. L'appello venne rigettato da questa Corte con la sentenza n. 2341/2017, che condannò l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati. In motivazione, tale sentenza rigettò la censura sopra sintetizzata sia in base al richiamo del principio giurisprudenziale che conferisce essenziale rilevanza, ai fini della determinazione del confine tra fondi, in origine appartenenti ad unico proprietario, al frazionamento allegato agli atti di acquisto dei rispettivi proprietari, sia in base alla constatazione che nella specie il frazionamento allegato all'atto di donazione fosse idoneo ad individuare la linea di demarcazione tra i fondi donati, sia perché comunque il
CTU officiato in primo grado aveva, con la relazione integrativa del 14/9/2009 di risposta alla contestazione mossa dalla convenuta “all'udienza del 3/10/2007” (secondo cui il frazionamento sarebbe inficiato dalla mancata verifica della mutata CP_1
morfologia dei luoghi rispetto a quella in base alla quale erano stati individuati i punti di riferimento) chiarito che il rinvenimento e l'impiego di due punti di appoggio (tra i tre utilizzati dal geom. ) aveva “consentito il corretto allineamento e la CP_1
quotazione del confine in fase di accertamento giudiziale” e la traslazione, rispetto allo stesso, della recinzione posta in atto dalla appellante.
7.2.3. Come è di tutta evidenza, l'esito del giudizio deciso dai due provvedimenti ora riassunti non è dipeso da una presunta erroneità (peraltro smentita dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata) del frazionamento operato dallo , il quale era CP_1
pag. 15/19 stato allegato all'atto di donazione ed ivi richiamato anche per la esatta individuazione dei fondi donati a ciascuna delle due sorelle , ognuna delle quali aveva accettato Pt_1
le linee di demarcazione risultanti dal frazionamento stesso, tuttavia poi non rispettate dalla odierna appellante nel posizionare la recinzione materiale tra i rispettivi fondi.
7.2.4. Né può sostenersi che la resistenza nel giudizio di primo grado e poi la proposizione dell'appello siano state determinate dall'affidamento che Parte_1
avrebbe fatto sulla correttezza e “veridicità” di quel frazionamento, che, al
[...]
contrario, ella contestò come erroneo (e per le stesse ragioni allegate nel presente giudizio) sin dall'ottobre 2007.
7.3. La seconda controversia – in ordine cronologico – venne introdotta davanti al
Tribunale di AS nell'anno 2003 da la quale chiedeva la Persona_1
reintegrazione nel possesso della corte comune del fabbricato di cui si è sopra detto, lamentando di esserne stata spogliata dalla sorella e dal marito della stessa Parte_1
mediante apposizione di una grata metallica e di vari oggetti. In primo grado, dopo l'emissione di una ordinanza collegiale di reintegrazione del possesso emessa in sede di reclamo, la domanda era stata rigettata con sentenza 267/2008, basata sulle sole testimonianze assunte nella fase di merito, sentenza tuttavia appellata dagli eredi di e riformata da questa Corte, che, con sentenza 1290/2014, confermò Persona_1
integralmente la suindicata ordinanza interinale di reintegrazione del possesso, condannando e al rimborso delle spese in favore Parte_1 CP_4
degli appellanti (oltre che alla restituzione a questi ultimi delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata).
7.3.1. La motivazione della sentenza d'appello è stata basata essenzialmente sulla valorizzazione delle dichiarazioni rese nella fase interinale del procedimento possessorio da vari informatori (che nella fase di merito avevano poi, sia pure genericamente, confermato le dichiarazioni precedentemente rese), oltre che delle dichiarazioni rese dagli stessi convenuti, da cui risultava dimostrata la utilizzazione di fatto, da parte della ricorrente, della corte circostante il fabbricato (come tale descritta in quelle dichiarazioni, senza alcun riferimento a terrazze o balconi posti al piano terra) e l'impedimento frapposto dai convenuti a quella utilizzazione. Il frazionamento allegato pag. 16/19 all'atto di donazione non costituì elemento direttamente valutato ai fini della decisione, ma ad esso fece riferimento il geom. delle dichiarazioni rese in veste di CP_1
informatore e di teste. La sentenza constatò, piuttosto, che la particella catastale sulla quale era ubicato il fabbricato aveva una superficie comprensiva anche di una corte graffata al fabbricato e non oggetto di attribuzione all'una o all'altra donataria (pertanto comune alle proprietarie dei singoli appartamenti), senza alcuna considerazione della effettiva estensione della corte.
7.3.2. Anche l'esito di tale giudizio (peraltro confermato da Cass. ord. 12089/2019, con cui venne rigettato il ricorso proposto da non è dipeso dal Parte_1
frazionamento – erroneo o meno che fosse – operato dal geom. , trattandosi CP_1
di controversia possessoria rispetto alla quale le risultanze catastali possono assumere
(come hanno assunto) rilevanza assolutamente marginale. La situazione di fatto che ha condotto alla conferma dell'ordine di reintegrazione già disposto dal Tribunale ma disatteso dalla sentenza di primo grado è stata accertata sulla base delle dichiarazioni di parti, informatori e testi (e poco importa che tra questi ultimi vi fosse il geom.
) e non sulla base della rappresentazione catastale del fabbricato nel contesto CP_1
della p.lla 41. E, peraltro, anche quella che l'odierna appellante ritiene (attraverso il richiamo della relazione tecnica dell'ing. essere la rappresentazione catastale Tes_3
corretta evidenzia la presenza di un'area scoperta graffata al fabbricato (si veda l'allegato 2 della relazione), mentre l'eventuale collocazione dell'area del cui possesso è stata ordinata la reintegrazione al di fuori della p.lla 41 (come sembrerebbe ipotizzare la suddetta relazione) è del tutto irrilevante, stante il carattere non petitorio della controversia, nella quale si discusse del possesso di un'area scoperta e non di un terrazzo o balcone.
7.3.3. Né è sostenibile che la odierna appellante, la quale sin dal 2007 aveva manifestato la convinzione dell'erroneità del frazionamento , sia stata indotta a resistere CP_2
all'appello delle controparti (proposto nel 2009) dall'affidamento sulla correttezza di quel frazionamento o sull'accatastamento che evidenziava un terrazzo di 103 mq. di sua proprietà esclusiva (manufatto certamente diverso e di fatto non confondibile con la corte che formò oggetto del giudizio possessorio e la cui utilizzazione da parte di Pt_1
pag. 17/19 sia pure saltuaria ed ascritta a mera tolleranza, venne ammessa dagli stessi Persona_1
convenuti poi appellati).
7.4. Considerazioni analoghe a quelle ora svolte valgono anche in relazione alla controversia possessoria decisa – in senso sfavorevole a e Parte_1 CP_4
convenuti in primo grado e poi appellanti – dalle sentenze 290/2011 del
[...]
Tribunale di AS e 1084/2017 di questa Corte. Anche in tale giudizio l'oggetto del contendere era costituito dal possesso della corte, ancora una volta leso da ulteriori condotte di spoglio o molestia e la decisione di accoglimento della domanda di reintegrazione proposta da non è dipesa dal frazionamento Persona_1
o dalle rappresentazioni catastali dallo stesso risultanti (richiamati dalla CP_7
sentenza di appello solo ad colorandam possessionem), bensì dalle dichiarazioni testimoniali confermative dell'utilizzazione della corte anche da parte di Persona_1
[...]
7.5. Infine, l'azione revocatoria intentata dagli eredi di in qualità di Persona_1
creditori di non trova origine o causa – al pari della sentenza che Parte_1
sembra l'abbia accolta in primo grado - nelle pratiche catastali curate dal geom.
, ma nell'atto dispositivo posto in essere da quest'ultima in favore delle CP_1
figlie.
8. In conclusione, deve escludersi qualsiasi nesso causale tra la/e condotta/e posta/e in essere nel 1986 dal geom. e la partecipazione della odierna appellante ai CP_2
giudizi di cui si è detto (il primo dei quali introdotto nell'anno 2000) ovvero l'esito dei giudizi medesimi, che videro tutti soccombente dovendo pertanto Parte_1
confermarsi, mediante rigetto dell'appello, la inaccoglibilità, per ragioni di merito, della domanda risarcitoria cui era già pervenuta, sia pure per non condivisibili ragioni di rito, la sentenza impugnata.
8.1. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante, in quanto interamente soccombente (non essendo ravvisabile alcuna soccombenza parziale dell'appellato nella affermata insussistenza della causa di improcedibilità ravvisata dalla sentenza impugnata) al rimborso delle spese del grado, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (€
pag. 18/19 60.000) e delle attività processuali svolte, con riduzione dei compensi per la fase di trattazione (non accompagnata da attività istruttoria) e decisionale (stante il modulo semplificato adottato).
8.2. A norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, il rigetto dell'appello implica l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale del versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato, se dovuto. A tale attestazione non osta l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, giacché la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Cass. SU 4315/2020; Cass. ord. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.603,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% ed iva e cap come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
SC S. AM
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. SC S. AM Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 194 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masci;
Parte_1
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Sonnini ed Andrea Controparte_1
Sonnini.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 445/2024 del Tribunale di AS, pubblicata l'11/12/2024 e notificata il 30/1/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma integrale della impugnata sentenza n. 445/2024 del
Tribunale di AS, così provvedere: - In via preliminare: a) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n. 445/2024 del Tribunale di AS per la violazione dei principi di cui all'art. 281 sexies c.p.c. stante l'omessa lettura all'udienza del dispositivo e delle motivazioni e, in ogni caso, stante l'assenza di contestualità e collegamento tra il deposito della sentenza e l'udienza di discussione orale del 11.12.2024; b) in subordine, accertare e dichiarare la natura facoltativa del procedimento di mediazione in quanto, vertendo la domanda avanzata in primo grado sull'accertamento della responsabilità connessa all'attività professionale espletata dal geom. , la prestazione CP_1
d'opera di natura intellettuale rimane, esclusa nel novero delle materie sottoposte a mediazione obbligatoria anche a seguito della riforma AB (D.Lgs. 149/2022); c) in ulteriore subordine, ove ritenuta obbligatoria la mediazione, dichiarare la tardività dell'eccezione sollevata dal convenuto all'udienza del 06.11.2024 in merito all'asserita incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione nel quale è stato esperito il tentativo di mediazione con il conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
d) in via ulteriormente subordinata, sempre ove ritenuta obbligatoria la mediazione, dichiarare la competenza territoriale della Camera di Commercio di Chieti-
Pescara quale Organismo avente competenza per l'intera provincia di Chieti e Pescara nel quale è stata introdotta la fase di mediazione nell'ambito del giudizio di primo grado;
e) in ulteriore subordine, ove ritenuta obbligatoria la mediazione, tempestiva e corretta l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, dichiarare che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado non poteva dichiarare l'improcedibilità della domanda di primo grado e, invece, avrebbe dovuto fissare una nuova udienza, ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, ed assegnare termine, alle parti, per la rinnovazione del procedimento di mediazione;
Nel merito: 1) nel caso in cui l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, nell'annullare la sentenza impugnata, non rinvii al
Giudice di primo grado e decida di statuire anche nel merito per la valutazione dell'invocata responsabilità professionale in capo all'appellato, geom. CP_1
assegnare, ove ritenuto necessario, termine per l'espletamento di un nuovo
[...]
procedimento di mediazione;
2) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del geom. per la grave negligenza ed imperizia, Controparte_1
ascrivibile allo stesso tecnico, nell'espletamento del mandato conferito dal sig.
[...]
3) accertare e dichiarare, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta Pt_2
negligente ed imperita del tecnico ed il danno subito dall'attrice-appellante di cui in premessa e per l'effetto condannare il geom. al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dalla sig.ra e quantificati in Euro Parte_1
60.000,00(sessantamila/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta fino all'effettivo pagamento, o nella misura minore o maggiore che si riterrà di giustizia anche all'esito dell'eventuale istruttoria;
4) condannare il geom. Controparte_1
alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, le prove richieste in primo grado e precisamente interrogatorio formale del pag. 2/19 geom. e prova per testi dei sig.ri e Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il sig. nel donare
[...] Parte_2
l'appartamento ubicato in AS, Contrada Mottagrosa n. 10, posta al piano terra alla figlia ed identificata al foglio 6 particella 41 sub 1, ha voluto Parte_1
donare alla stessa la porzione antistante il fabbricato quale pertinenza esclusiva dell'abitazione della stessa 2) vero che il sig. per Parte_1 Parte_2
procedere alla donazione dell'appartamento al primo piano alla sig.ra Parte_1
con l'area antistante detto fabbricato, conferiva incarico nel 1986, al geom.
[...]
, al fine di procedere al relativo frazionamento della particella n. 41 Controparte_1
del foglio 6. Si chiede prova per testi dell'ing. … sul seguente ulteriore Testimone_3
capitolo di prova: 3) vero che Lei ha redatto la relazione peritale, datata 16.05.2023, allegata al fascicolo di parte attrice che Le Viene mostrata e che conferma integralmente in ogni sua parte. Si chiede prova per testi dell'ing. … sul seguente Testimone_3
ulteriore capitolo di prova: 4) vero che Lei ha predisposto la documentazione integrativa alla perizia del 16.05.2023 come da indice, datato 14.10.2024, allegata al fascicolo di parte attrice, che conferma integralmente. In ogni caso, ove l'onorevole giudicante non ritenga applicabili gli art.li. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla utilizzabilità, come piena prova della perizia dell'ing. del 16.05.2023, si chiede ammettersi Testimone_3
consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della consulenza espletata dal tecnico di parte attrice in riferimento agli errori commessi dal geom. Controparte_1
nell'espletamento del mandato conferito. In ogni caso nell'ipotesi di ammissione delle prove articolate da controparte, in primo grado, si chiede prova contraria a mezzo dei seguenti testi: …”.
Pr l'appellato: “Rigetto dell'appello e, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte territoriale dovesse ritenere di decidere la causa nel merito: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
o, comunque, l'inammissibilità dell'azione proposta in confronto del Geom.
[...]
per le ragioni dedotte;
2) sempre in via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Sig.ra per le Parte_1
ragioni esplicitate in atti;
3) nel merito, respingere la domanda proposta in confronto del pag. 3/19 Geom. inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria Controparte_1
– in ogni caso - di spese e compensi del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata ha – compensando integralmente le spese processuali tra le parti – dichiarato improcedibile, per invalida proposizione della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 come novellato dal d.lgs. 149/2022 (che la ha, in particolare, estesa al contratto d'opera, da ritenersi comprensivo anche di quello di opera professionale) davanti a organismo di mediazione territorialmente incompetente, la domanda giudiziale avanzata da nei confronti del Parte_1
geometra Tale domanda era tesa ad ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al pagamento della somma di € 60.000,00 – oltre interessi e rivalutazione monetaria – a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice a causa della condotta negligente ed imperita serbata dal professionista convenuto nell'espletamento del mandato conferitogli nel 1986 da (padre Parte_2
dell'attrice), avente ad oggetto la redazione di un frazionamento catastale di un fabbricato di proprietà del committente (composto da due unità abitative, donate alle due figlie del committente medesimo), la cui erronea esecuzione avrebbe determinato la soccombenza di n una serie di giudizi civili promossi dalla Parte_1
germana e dagli eredi della stessa ed aventi ad oggetto controversie Persona_1
possessorie riferite alla corte (asseritamente comune) circostante il suddetto fabbricato e un'azione di regolamento dei confini tra alcuni terreni anch'essi donati dal padre alle due sorelle, giudizi nei quali l'attrice aveva “resistito" perché indotta dall'affidamento
“sulla validità, veridicità e legittimità del frazionamento”. In particolare, secondo l'assunto dell'attrice, sarebbe stato ravvisabile un nesso di causalità tra l'esito a lei sfavorevole dei giudizi civili (e le conseguenti sue condanne al rimborso delle spese processuali, anche in un ulteriore giudizio di revocatoria dell'atto di trasferimento ai figli della propria unità immobiliare) ed il frazionamento erroneamente e negligentemente (perché basato su “termini e punti di vertice presenti solo nella mappa catastale ma, in realtà, non rispondenti all'effettivo stato dei luoghi”, che il professionista era tenuto, ex dpr 650/1972, a verificare) redatto dal convenuto,
pag. 4/19 unitamente alla pratica di accatastamento del fabbricato, tanto che – come confermato da una perizia commissionata nel 2023 dall'attrice all'ing. - emergerebbe Testimone_3
una “discrasia tra la pratica catastale di inserimento mappa del fabbricato in oggetto ed il suo successivo frazionamento … in quanto nell'anzidetta pratica di inserimento mappa, il geom. riportava l'area identificata al foglio 6, particella 41, quale CP_1
pertinenza dell'intero fabbricato, mentre, nel successivo frazionamento, riportava, su parte della stessa area, la piantina del piano terra del fabbricato in questione e del relativo terrazzo pertinenziale”.
2. La originaria attrice ha proposto appello, eccependo anzitutto la nullità della sentenza
(perché pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'11/12/204 ma – a suo dire – depositata solo a distanza di 50 giorni), poi censurandola mediante vari motivi (finalizzati in primo luogo a negare la ricorrenza nella specie di un'ipotesi di mediazione obbligatoria ed inoltre a sostenere comunque la sufficienza della mediazione esperita a soddisfare la condizione di procedibilità; la necessità, in caso contrario, della concessione di un termine per il suo corretto esperimento;
la tardività della eccezione di incompetenza territoriale dell'organo di mediazione adito), riproponendo, infine, la domanda di merito per chiederne l'accoglimento, previa eventuale ammissione delle prove orali e della CTU già richieste in prime cure.
3. Si è costituito l'appellato, il quale ha contrastato i motivi di appello sostenendo la validità e la correttezza della sentenza impugnata ed ha, nel merito, riproposto le difese svolte in prime cure e rimaste assorbite, chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza ovvero, preliminarmente, per difetto di legittimazione attiva o per prescrizione del diritto risarcitorio azionato.
4. Questa Corte ha fissato l'udienza del 26/11/2025 per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione alle parti di distinti termini per il deposito di memorie conclusionali e per il deposito di note scritte sostitutive di udienza a norma degli artt. 127-ter e 128 c.p.c.. Depositate tali note, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
4. Ritiene la Corte che l'appello, ancorché colga ragioni di effettiva erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda attorea,
pag. 5/19 non possa condurre ad una pronuncia di riforma della stessa nel senso dell'accoglimento, anche solo parziale, di tale ultima domanda, la quale – all'esito dello scrutinio di merito cui questa Corte è tenuta, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex art. 354 c.p.c. – si rivela infondata per le ragioni che verranno esposte.
4.1. Intanto, in via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di nullità della sentenza impugnata, in carenza di querela di falso del verbale dell'udienza dell'11/12/2024 che ne attesta la lettura nella medesima udienza. E', invero, risalente nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questa Corte il principio per cui “il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto è destinato e comporti inesistenza o nullità dello stesso” (così Cass. 1639/1984, concernente la contestazione della lettura del dispositivo della sentenza in udienza, risultante dal verbale della stessa;
si vedano anche, ad esempio, Cass. 11778/2002; 26105/2014;
36727/2021 e, quanto alla validità del verbale privo della sottoscrizione del cancelliere,
Cass. 4849/1996; 9389/2007).
4.1.1. Del resto, la giurisprudenza di vertice (anche in ciò condivisa da questa Corte), ha già avuto modo di escludere che sia affetta da nullità la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza (Cass. 22519/2018; 20557/2021).
4.1.2. Inoltre, le modifiche apportate alla norma in esame dal d.lgs. 149/2022
(applicabili nella specie, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado dopo il
28/2/2023), consentendo, in alternativa alla lettura o al deposito “al termine della discussione”, il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni (analogamente a quanto prevede l'art. 127-ter comma 3 c.p.c, nel caso - ricorrente nella specie- di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte, consentendo al giudice di provvedere “entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”),
pag. 6/19 privano di rilevanza, ai fini della validità della sentenza emessa all'esito di discussione orale (specie ove l'udienza di discussione sia stata sostituita dal deposito di note scritte), il mancato deposito contestuale (o entro il giorno successivo alla scadenza del termine, come ha precisato il d.lgs. 164/2024 nell'integrare l'ultimo comma dell'art. 127-ter) del provvedimento, equivalente alla sua lettura in udienza.
4.1.3. Infine, l'eventuale nullità della sentenza impugnata non esimerebbe comunque questa Corte dalla decisione nel merito della causa, non essendo prevista (e quindi non essendo consentita) la rimessione della causa al primo giudice.
5. Alla medesima conseguenza conduce il rilievo della fondatezza del primo dei motivi di appello (con conseguente assorbimento degli alti) tesi a contestare la correttezza della declaratoria di improcedibilità della domanda cui è pervenuta la sentenza impugnata, sulla scorta della qualificazione della domanda come concernente un contratto d'opera professionale, della ricomprensione di siffatto contratto nel più ampio genus del contratto di opera cui fa riferimento (dopo la modifica di cui al già ricordato d.lgs.
149/2022) l'art. 5 d.lgs. 28/2010 e della constatazione della invalidità o inefficacia – e della conseguente inidoneità a soddisfare la condizione di procedibilità posta da tale norma – del procedimento di mediazione esperito dall'attrice davanti a organismo territorialmente incompetente.
5.1. Ritiene, invero, la Corte che non ricorra, nella specie, alcuna ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi della norma appena citata.
5.2. E ciò, anzitutto, perché la corretta qualificazione della domanda esclude in radice la ricorrenza di una ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi della norma appena citata.
Come sostenuto già in primo grado e ribadito in questa sede (sia pure per contestare la legittimazione attiva della attrice-appellante) dal convenuto-appellato, il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (ribadito nell'atto di appello) non consente di ritenere che con esso sia stata esercitata un'azione di responsabilità del convenuto per inadempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto di opera professionale risalente al 1986 ed avente ad oggetto il disbrigo di pratiche catastali di frazionamento di un compendio immobiliare e di accatastamento di un fabbricato sullo stesso realizzato.
pag. 7/19 5.2.1. Tale contratto, invero, intercorse, secondo la stessa prospettazione attorea, tra il proprio padre (all'epoca proprietario unico dei beni da frazionare ed accatastare) ed il geom. . E, sebbene l'attrice abbia allegato che quest'ultimo abbia colposamente CP_2
errato nell'adempimento dell'incarico professionale, ha poi prospettato che da tale inadempimento siano derivate conseguenze dannose (patrimoniali e non) non per il committente (nei cui diritti risarcitori ella possa essere succeduta in qualità di erede), ma direttamente ed esclusivamente per essa attrice, la quale, per avere fatto affidamento nella “validità e correttezza” dell'operato del professionista incaricato dal proprio padre nel 1986, si convinse a resistere nei giudizi possessori, nel giudizio di regolamento di confini e poi anche in un giudizio revocatorio, promossi nel corso del tempo dalla sorella proprietaria di altra porzione del fabbricato e di parte dei terreni Persona_1
(all'una ed all'altra donati dal comune padre con atto anch'esso risalente al 1986) e/o dai suoi eredi, in tal modo subendo pregiudizi patrimoniali (consistiti nell'esborso di €
33.425,28 sostenuto per il rimborso delle spese legali in esecuzione delle condanne contenute nelle sentenze che quei giudizi definirono e che la videro soccombente) e non patrimoniali (per “la pendenza dell'azione revocatoria” avente ad oggetto un atto di trasferimento immobiliare a favore delle figlie e allo stato definita in primo grado con l'accoglimento della domanda degli eredi di . Persona_1
5.2.2. E' del tutto evidente come, in tal modo, l'attrice abbia chiesto il risarcimento di danni subiti non dal padre committente dell'opera professionale (nei cui diritti ella possa essere succeduta a titolo ereditario), ma da lei stessa in proprio, quale terza rispetto al contratto di opera in esecuzione del quale fu posta in essere la condotta allegata come colposa ed in rapporto causale con danni prospettati. Di tali danni, pertanto, il convenuto potrebbe rispondere nei confronti dell'attrice solo a titolo di responsabilità extracontrattuale e non a titolo di responsabilità contrattuale (così come la struttura sanitaria o il sanitario risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente danneggiato o dei suoi eredi, ma a titolo aquiliano nei confronti dei congiunti del paziente che abbiano subito pregiudizio iure proprio).
5.2.3. Qualificata come domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale e constatato che tale responsabilità non deriva da attività medico-
pag. 8/19 sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, la proponibilità in giudizio della domanda medesima non richiedeva e non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.
5.3. Ma anche ove si qualificasse la domanda come tesa al risarcimento di danni per inadempimento di contratto di opera professionale, essa resterebbe estranea all'ambito di applicabilità della norma appena citata, la quale fa riferimento alle controversie in materia di contratto d'opera (definito dall'art. 2222 c.c. e regolato dagli articoli successivi), non anche a quelle in materia del contratto d'opera intellettuale (o professionale), definito e regolato dagli artt. 2229 ss. c.c. e solo nei limiti della compatibilità (anche con la natura del rapporto) dalle norme concernenti il contratto d'opera non intellettuale (o manuale). E' ben vero che non manca chi sostiene (come la sentenza qui impugnata) che anche le controversie in materia di contratto di opera professionale rientrerebbero nel più ampio genus di quelle in materia di contratto di opera, ma questa Corte ritiene (in aderenza a numerose pronunce di merito) che tale esito ermeneutico sia impedito dal carattere di stretta interpretazione delle norme che prevedono condizioni di procedibilità, le quali, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., “non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata” (Cass. SU
3452/2024, in materia di mediazione ex d.lgs. 28/2010, che richiama sul punto Cass.
967/2004, in materia di conciliazione lavoristica).
5.3.1. Più in generale, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte sottolineato (sia pure nella diversa prospettiva delle forme degli atti processuali) come lo scopo ultimo del processo consista nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa e come, pertanto, il principio del giusto processo”, di cui all' art. 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare, il diritto di ogni persona ad un giudice che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità si vedano, per tutte, Cass. SU 14918/2016; anche la giurisprudenza della Corte EDU ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge,
pag. 9/19 ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile: ad esempio, c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008). Per_2
6. Non può, dunque, condividersi la conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata e la domanda proposta dalla originaria attrice, che la ha riproposta con l'atto d'appello, deve essere scrutinata nel merito. Essa, tuttavia, non può trovare accoglimento perché, pur procedibile, è infondata.
6.1. Si è già sopra spiegato perché la domanda in concreto proposta debba ricondursi, sotto il profilo qualificatorio, ad un'azione risarcitoria per responsabilità aquiliana, la quale onera chi agisce di provare una altrui condotta che assuma illecita, il suo carattere quanto meno colposo, nonché il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno (cioè l'efficienza eziologica della prima rispetto al secondo), oltre che, una volta dimostrata la sussistenza dell'illecito ed ascritta all'autore dello stesso la responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli del medesimo, il nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi.
6.1.1. Va precisato che anche ove si riconducesse la domanda all'esercizio di una azione di responsabilità contrattuale, l'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno ricadrebbe sull'attrice.
6.2. Nella specie, la condotta illecita o inadempiente che l'attrice-appellante ascrive al convenuto-appellato consiste nella asseritamente erronea redazione del frazionamento catastale eseguito su estratto di mappa 46148 del 30/5/1986, sottoscritto dal geom.
il 6/10/1986 ed approvato dall' di Chieti in data 19/10/1986 con prot. CP_1 CP_3
n. 86413, mediante il quale due particelle del foglio 6 del catasto terreni di AS, individuate dai nn. 40 e 41 (quest'ultima indicata come avente estensione di mq. 3.220), vennero frazionate in sette particelle, che assunsero i numeri provvisori 40/a, 40/b, 41/a
(di mq. 220), 41/b (di mq. 1.520), 41/c (di mq. 260), 41/d (di mq. 650) e 41/e (di mq.
570).
6.2.1. Nell'atto di citazione (e nella documentazione ad esso allegata) si fa riferimento anche ad una pratica di inserimento in catasto terreni del fabbricato, realizzato nel 1975,
e di accatastamento del fabbricato medesimo nel nuovo catasto edilizio urbano. E',
pag. 10/19 invero, documentato che il geom. aveva redatto, prima del suddetto CP_1
frazionamento:
a) sia quello – eseguito su estratto di mappa 46147 del 28/5/1986 – allegato alla denuncia di cambiamento della p.lla 41 del foglio 6 del catasto terreni di AS presentata (con il n. 710/C) il 18/7/1986 da all' di Chieti, Parte_2 CP_3
mediante la quale venne inserito in CT il suddetto fabbricato, graffato alla p.lla frazionata 41/a (ivi estesa mq.
1.700 e separata dalla restante superficie di mq.
1.520 individuata dalla particella frazionata 41/b);
c) sia la dichiarazione e le planimetrie (presentate anch'esse il 18/7/1986) per l'inserimento nel nuovo catasto edilizio urbano di AS del fabbricato medesimo, in questa sede prodotte dall'attrice limitatamente alla unità immobiliare al piano terra identificata dalla p.lla 41 sub. 1 del foglio 6.
6.2.1. Di tali ultimi elaborati (quelli relativi all'accatastamento del fabbricato) l'attrice non asserisce la erroneità, ma solo la discrepanza rispetto al frazionamento ed all'elaborato allegato alla denuncia di cambiamento, giacché una parte di quella che nel catasto terreni risulterebbe essere area pertinenziale del fabbricato (cioè una parte della p.lla 41/a graffata) sarebbe, in realtà, occupata dalla unità immobiliare (p.lla 41 sub 1 in
NC) poi trasferita a e dotata di un “terrazzo” di mq. 103 rappresentato Parte_1
nella planimetria del piano terra del fabbricato come pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare stessa.
6.2.2. Simile discrepanza dimostrerebbe – secondo la prospettazione attorea - l'erroneità del frazionamento e della denuncia di cambiamento della suddetta particella catastale, erroneità che l'attrice ascrive alla violazione, da parte del professionista che vi provvide, degli artt. 6 e 11 dpr 650/1972, per avere egli basato il frazionamento (non si comprende se quello redatto su estratto di mappa 46184 del 30/5/1986 o quello precedentemente – e non successivamente, come sembra sostenere la difesa attorea - redatto su estratto di mappa 46183 del 28/5/1986, mediante il quale il fabbricato venne inserito nella
“vecchia” particella 41) su punti di riferimento non più esistenti, omettendo di verificarli e misurarli sul terreno. In tal modo (secondo la relazione tecnica commissionata dall'attrice-appellante all'ing. ), sarebbe stata alterata la Testimone_3
pag. 11/19 rappresentazione nel catasto terreni del fabbricato all'interno della p.lla 41/a (ora
“nuova” particella 41), facendo risultare, ferma restando l'estensione complessiva della particella di mq. 220, una maggiore distanza della parete del fabbricato posta “verso la via comunale Montegrossa” rispetto al margine catastale della suddetta particella, con il quale tale parete sarebbe quasi coincidente, estendendosi poi “fino al ciglio della strada comunale” il terrazzo dell'unità immobiliare individuata in NC con la p.lla 41 sub 1.
Siffatta erronea rappresentazione catastale avrebbe comportato una maggiore estensione
(o comunque una diversa conformazione) della porzione della p.lla 41/a non occupata dal fabbricato (divenuta, dopo il trasferimento delle singole unità immobiliari di quest'ultimo, corte comune), mentre la redazione della planimetria dell'unità immobiliare al piano terra avrebbe “determinato la convinzione della esistenza di un terrazzo di proprietà esclusiva, quale pertinenza del piano terra, in contrapposizione alla rappresentazione catastale della corte comune dell'intero fabbricato” (così la ricordata relazione dell'ing. . Tes_3
6.3. I danni allegati dalla attrice come determinati dalle colpose condotte del convenuto consisterebbero nella soccombenza della prima nei giudizi indicati in citazione (con conseguenti condanne al rimborso delle spese in favore delle controparti) e nella ancora attuale pendenza del giudizio revocatorio promosso dai creditori delle suddette obbligazioni di rimborso (con conseguente “grave pregiudizio” cui si fa generico e fugace riferimento a pag. 10 dell'atto di citazione).
6.4. Il nesso causale tra tali eventi dannosi e la condotta del convenuto discenderebbe, nella prospettazione attorea, dalla circostanza che la sua “determinazione a resistere in giudizio, poggiava solo ed esclusivamente sull'affidamento riposto in merito alla validità e correttezza dell'operato del professionista”, il quale è stato, dunque, “causa determinante e decisiva alla partecipazione nei giudizi civili, essendo la sig.ra
[...]
nella piena convinzione delle proprie ragioni”. Viene, tuttavia, anche Parte_1
sostenuto, nell'atto di citazione (senza alcuna esplicita cesura argomentativa rispetto alla prospettazione ora riassunta) che la condotta del professionista sarebbe causa non tanto o non solo della inutile resistenza in giudizio della odierna attrice-appellante, ma della sua soccombenza in quei giudizi, posto che “l'attività del convenuto, qualora pag. 12/19 correttamente posta in essere, avrebbe ragionevolmente consentito di ottenere una decisione favorevole” e posto che risulterebbe “provato il sicuro e chiaro fondamento della causa della soccombenza nei procedimenti giudiziari intrapresi dall'attrice nonché la certezza morale che gli effetti di una diversa e corretta attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per la cliente medesima”.
7. Al netto dei non pochi profili di scarsa chiarezza, se non incertezza, rinvenibili nella prospettazione attorea sin qui riassunta, anche ipotizzando come dimostrata la colposamente erronea esecuzione del frazionamento e della variazione catastale di cui si
è detto, deve constatarsi come non solo non vi sia prova del nesso causale tra quella erroneità e i danni prospettati dall'attrice, ma come la sussistenza di tale relazione eziologica sia smentita dal compendio istruttorio documentale (non suscettibile di integrazione mediante le prove orali richieste dall'appellante, irrilevanti prima ancora che inammissibili, o da una CTU che si rivelerebbe meramente esplorativa) e dall'analisi dei provvedimenti che hanno definito i giudizi cui ha fatto riferimento l'attrice, nonché delle difese da quest'ultima spiegate in quei giudizi.
7.1. Va premesso che prodromo comune delle controversie giudiziarie che hanno coinvolto la odierna appellante è costituito dall'atto di donazione del 29/10/1986 (in vista ed in funzione del quale furono commissionate al geom. – che inoltre a CP_1
quell'atto partecipò in veste di testimone - le pratiche catastali di cui si è detto) mediante il quale dispose di propri beni trasferendone la nuda o la piena Parte_2
proprietà ai figli. Per quanto qui interessa, in tale atto il fabbricato di cui si è detto viene descritto come “composto nell'intero da due garages al piano seminterrato, un appartamento al piano terra ed un appartamento al primo piano” e come insistente “su terreno di mq. 220 circa distinto dalla particella 41/a del foglio 6 nel tipo di frazionamento … restituito dall' di Chieti in data 19/10/1986, prot. 86413” CP_3
(allegato all'atto di donazione). A venne trasferita la nuda proprietà Parte_1
(poi consolidatasi per estinzione della riserva di usufrutto in favore del donante e della coniuge) dell'appartamento di cinque vani ed accessori posto al piano terra e di un garage riportati in NC (a seguito di denuncia n. 710/C del 18/7/1986) al foglio 6, particella 41 subalterni 1 e 3, nonché la piena proprietà di un adiacente terreno agricolo pag. 13/19 di mq. 2300 circa distinto dalle particelle frazionate 41/b, 41/d e 40/d del foglio 6 del catasto terreni. A venne trasferita la nuda proprietà (anch'essa poi Persona_1
consolidatasi per estinzione della riserva di usufrutto in favore del donante e della coniuge) dell'appartamento di cinque vani ed accessori posto al primo piano e di un garage riportati in NC (a seguito di denuncia n. 710/C del 18/7/1986) al foglio 6, particella 41 subalterni 2 e 4, nonché la piena proprietà di terreni agricoli di complessive are 23,00 distinto dalla particella 39 e dalle particelle frazionate 41/c e 40/a del foglio 6 del catasto terreni.
7.2. Le controversie giudiziarie allegate dall'attrice (salvo l'ultima, e cioè l'azione revocatoria “dell'atto di assegnazione e trasferimento, contenuto nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi e , in favore di Parte_1 CP_4
e , relativamente a dei beni immobili, tra i quali vi era Controparte_5 Testimone_2
compreso quello oggetto di errore di frazionamento”, in relazione alla quale è stato documentato solo un accordo con le controparti sulle modalità di rimborso delle spese liquidate nella sentenza n. 182/2018 del Tribunale di AS) attengono tutte ai rapporti tra questa e la sorella (deceduta nel corso delle cause, con subentro degli Persona_1
eredi e concernenti la Parte_3 Controparte_6 Persona_3
proprietà dei terreni agricoli ed il possesso della corte comune del fabbricato oggetto della donazione di cui si è detto.
7.2.1. Seguendo un ordine cronologico, la prima controversia venne introdotta il
18/12/2000 da nei confronti di per chiedere il Persona_1 Parte_1
regolamento dei confini tra i fondi delle parti e venne decisa in primo grado dal
Tribunale di AS con la sentenza n. 409/2010, che, sulla scorta del tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa 46148 allegato all'atto di donazione ed ivi richiamato per la individuazione dei beni donati, ma anche sulla scorta di apposita CTU
e di prove testimoniali, determinò il confine in quello individuato, conformemente al frazionamento catastale, “dalla c.t.u. a firma del p.a. e condannò Persona_4 [...]
al rilascio di una piccola area usurpata mediante la recinzione del proprio Parte_1
fondo ed al rimborso delle spese processuali in favore degli eredi dell'attrice a questa subentrati in corso di causa, onerandola anche delle spese di CTU.
pag. 14/19 7.2.1.1. Dalla motivazione della sentenza si evince che nel corso del giudizio e dopo il deposito della CTU la convenuta sostenne la “erroneità del Parte_4
frazionamento redatto dal geom. allegato all'atto di donazione” e Controparte_1
che tale difesa venne disattesa sia per il mancato rinvenimento delle “controdeduzioni” del c.t.p. alla quale gli scritti difensivi facevano mero rinvio per argomentare Per_5
la suddetta erroneità, sia perché il c.t.u. non aveva ravvisato la “inaffidabilità del frazionamento ”. CP_1
7.2.2. La suddetta sentenza venne impugnata da la quale sostenne, Parte_1
con la prima e principale censura, che il CTU avesse erroneamente rilevato la linea dividente tra i due fondi con riferimento a punti di origine dell'allineamento irrintracciabili “sin dalla redazione del tipo di frazionamento allegato all'atto di donazione”. L'appello venne rigettato da questa Corte con la sentenza n. 2341/2017, che condannò l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati. In motivazione, tale sentenza rigettò la censura sopra sintetizzata sia in base al richiamo del principio giurisprudenziale che conferisce essenziale rilevanza, ai fini della determinazione del confine tra fondi, in origine appartenenti ad unico proprietario, al frazionamento allegato agli atti di acquisto dei rispettivi proprietari, sia in base alla constatazione che nella specie il frazionamento allegato all'atto di donazione fosse idoneo ad individuare la linea di demarcazione tra i fondi donati, sia perché comunque il
CTU officiato in primo grado aveva, con la relazione integrativa del 14/9/2009 di risposta alla contestazione mossa dalla convenuta “all'udienza del 3/10/2007” (secondo cui il frazionamento sarebbe inficiato dalla mancata verifica della mutata CP_1
morfologia dei luoghi rispetto a quella in base alla quale erano stati individuati i punti di riferimento) chiarito che il rinvenimento e l'impiego di due punti di appoggio (tra i tre utilizzati dal geom. ) aveva “consentito il corretto allineamento e la CP_1
quotazione del confine in fase di accertamento giudiziale” e la traslazione, rispetto allo stesso, della recinzione posta in atto dalla appellante.
7.2.3. Come è di tutta evidenza, l'esito del giudizio deciso dai due provvedimenti ora riassunti non è dipeso da una presunta erroneità (peraltro smentita dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata) del frazionamento operato dallo , il quale era CP_1
pag. 15/19 stato allegato all'atto di donazione ed ivi richiamato anche per la esatta individuazione dei fondi donati a ciascuna delle due sorelle , ognuna delle quali aveva accettato Pt_1
le linee di demarcazione risultanti dal frazionamento stesso, tuttavia poi non rispettate dalla odierna appellante nel posizionare la recinzione materiale tra i rispettivi fondi.
7.2.4. Né può sostenersi che la resistenza nel giudizio di primo grado e poi la proposizione dell'appello siano state determinate dall'affidamento che Parte_1
avrebbe fatto sulla correttezza e “veridicità” di quel frazionamento, che, al
[...]
contrario, ella contestò come erroneo (e per le stesse ragioni allegate nel presente giudizio) sin dall'ottobre 2007.
7.3. La seconda controversia – in ordine cronologico – venne introdotta davanti al
Tribunale di AS nell'anno 2003 da la quale chiedeva la Persona_1
reintegrazione nel possesso della corte comune del fabbricato di cui si è sopra detto, lamentando di esserne stata spogliata dalla sorella e dal marito della stessa Parte_1
mediante apposizione di una grata metallica e di vari oggetti. In primo grado, dopo l'emissione di una ordinanza collegiale di reintegrazione del possesso emessa in sede di reclamo, la domanda era stata rigettata con sentenza 267/2008, basata sulle sole testimonianze assunte nella fase di merito, sentenza tuttavia appellata dagli eredi di e riformata da questa Corte, che, con sentenza 1290/2014, confermò Persona_1
integralmente la suindicata ordinanza interinale di reintegrazione del possesso, condannando e al rimborso delle spese in favore Parte_1 CP_4
degli appellanti (oltre che alla restituzione a questi ultimi delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata).
7.3.1. La motivazione della sentenza d'appello è stata basata essenzialmente sulla valorizzazione delle dichiarazioni rese nella fase interinale del procedimento possessorio da vari informatori (che nella fase di merito avevano poi, sia pure genericamente, confermato le dichiarazioni precedentemente rese), oltre che delle dichiarazioni rese dagli stessi convenuti, da cui risultava dimostrata la utilizzazione di fatto, da parte della ricorrente, della corte circostante il fabbricato (come tale descritta in quelle dichiarazioni, senza alcun riferimento a terrazze o balconi posti al piano terra) e l'impedimento frapposto dai convenuti a quella utilizzazione. Il frazionamento allegato pag. 16/19 all'atto di donazione non costituì elemento direttamente valutato ai fini della decisione, ma ad esso fece riferimento il geom. delle dichiarazioni rese in veste di CP_1
informatore e di teste. La sentenza constatò, piuttosto, che la particella catastale sulla quale era ubicato il fabbricato aveva una superficie comprensiva anche di una corte graffata al fabbricato e non oggetto di attribuzione all'una o all'altra donataria (pertanto comune alle proprietarie dei singoli appartamenti), senza alcuna considerazione della effettiva estensione della corte.
7.3.2. Anche l'esito di tale giudizio (peraltro confermato da Cass. ord. 12089/2019, con cui venne rigettato il ricorso proposto da non è dipeso dal Parte_1
frazionamento – erroneo o meno che fosse – operato dal geom. , trattandosi CP_1
di controversia possessoria rispetto alla quale le risultanze catastali possono assumere
(come hanno assunto) rilevanza assolutamente marginale. La situazione di fatto che ha condotto alla conferma dell'ordine di reintegrazione già disposto dal Tribunale ma disatteso dalla sentenza di primo grado è stata accertata sulla base delle dichiarazioni di parti, informatori e testi (e poco importa che tra questi ultimi vi fosse il geom.
) e non sulla base della rappresentazione catastale del fabbricato nel contesto CP_1
della p.lla 41. E, peraltro, anche quella che l'odierna appellante ritiene (attraverso il richiamo della relazione tecnica dell'ing. essere la rappresentazione catastale Tes_3
corretta evidenzia la presenza di un'area scoperta graffata al fabbricato (si veda l'allegato 2 della relazione), mentre l'eventuale collocazione dell'area del cui possesso è stata ordinata la reintegrazione al di fuori della p.lla 41 (come sembrerebbe ipotizzare la suddetta relazione) è del tutto irrilevante, stante il carattere non petitorio della controversia, nella quale si discusse del possesso di un'area scoperta e non di un terrazzo o balcone.
7.3.3. Né è sostenibile che la odierna appellante, la quale sin dal 2007 aveva manifestato la convinzione dell'erroneità del frazionamento , sia stata indotta a resistere CP_2
all'appello delle controparti (proposto nel 2009) dall'affidamento sulla correttezza di quel frazionamento o sull'accatastamento che evidenziava un terrazzo di 103 mq. di sua proprietà esclusiva (manufatto certamente diverso e di fatto non confondibile con la corte che formò oggetto del giudizio possessorio e la cui utilizzazione da parte di Pt_1
pag. 17/19 sia pure saltuaria ed ascritta a mera tolleranza, venne ammessa dagli stessi Persona_1
convenuti poi appellati).
7.4. Considerazioni analoghe a quelle ora svolte valgono anche in relazione alla controversia possessoria decisa – in senso sfavorevole a e Parte_1 CP_4
convenuti in primo grado e poi appellanti – dalle sentenze 290/2011 del
[...]
Tribunale di AS e 1084/2017 di questa Corte. Anche in tale giudizio l'oggetto del contendere era costituito dal possesso della corte, ancora una volta leso da ulteriori condotte di spoglio o molestia e la decisione di accoglimento della domanda di reintegrazione proposta da non è dipesa dal frazionamento Persona_1
o dalle rappresentazioni catastali dallo stesso risultanti (richiamati dalla CP_7
sentenza di appello solo ad colorandam possessionem), bensì dalle dichiarazioni testimoniali confermative dell'utilizzazione della corte anche da parte di Persona_1
[...]
7.5. Infine, l'azione revocatoria intentata dagli eredi di in qualità di Persona_1
creditori di non trova origine o causa – al pari della sentenza che Parte_1
sembra l'abbia accolta in primo grado - nelle pratiche catastali curate dal geom.
, ma nell'atto dispositivo posto in essere da quest'ultima in favore delle CP_1
figlie.
8. In conclusione, deve escludersi qualsiasi nesso causale tra la/e condotta/e posta/e in essere nel 1986 dal geom. e la partecipazione della odierna appellante ai CP_2
giudizi di cui si è detto (il primo dei quali introdotto nell'anno 2000) ovvero l'esito dei giudizi medesimi, che videro tutti soccombente dovendo pertanto Parte_1
confermarsi, mediante rigetto dell'appello, la inaccoglibilità, per ragioni di merito, della domanda risarcitoria cui era già pervenuta, sia pure per non condivisibili ragioni di rito, la sentenza impugnata.
8.1. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante, in quanto interamente soccombente (non essendo ravvisabile alcuna soccombenza parziale dell'appellato nella affermata insussistenza della causa di improcedibilità ravvisata dalla sentenza impugnata) al rimborso delle spese del grado, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (€
pag. 18/19 60.000) e delle attività processuali svolte, con riduzione dei compensi per la fase di trattazione (non accompagnata da attività istruttoria) e decisionale (stante il modulo semplificato adottato).
8.2. A norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, il rigetto dell'appello implica l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale del versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato, se dovuto. A tale attestazione non osta l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, giacché la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Cass. SU 4315/2020; Cass. ord. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.603,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% ed iva e cap come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
SC S. AM
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