Sentenza 29 gennaio 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, rilevata l'omessa notificazione al difensore del decreto che dispone il giudizio, disponga che la notificazione stessa sia eseguita dal Pubblico Ministero (La S.C. ha affermato che, nel caso di specie, non si è avuta alcuna dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, né alcuna regressione del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 10807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10807 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 29/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - N. 168
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 20035/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) OV ARIF, N. IL 05/10/1947;
2) OV HASNJIA, N. IL 06/10/1951;
3) OV SACIR, N. IL 03/12/1950;
4) OV FATIMA, N. IL 09/03/1955;
avverso l'ordinanza n. 11623/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 06/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 6 maggio 2009, ritenuto che non era stato notificato il decreto che dispone il giudizio al difensore, ha disposto l'immediata notifica mandando alla Procura di effettuarla.
2.- Il P.M. propone ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento per la restituzione degli atti al P.M.. 3.- Il ricorso è infondato.
Nella specie nessuna abnormità si è verificata perché il Tribunale non ha disposto la restituzione degli atti al P.M., cioè non ha operato la regressione del procedimento ad una fase anteriore, ma ha solo disposto che la notifica del decreto fosse eseguita dal PM., psiche nella specie si era in presenza di omessa notifica. Orbene, le sezioni unite di questa Corte (sen. 28807/2002) nell'affrontare la questione della "restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché curi la rinnovazione della citazione", ha espressamente ritenuto che diverso è il caso in cui l'ufficio del PM ometta l'attività di notificazione. "In questo caso la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell'art. 553 c.p.p., e la restituzione degli atti al pubblico ministero (si giustifica perché lo stesso) curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa senza che comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di citazione". Nella specie non si è avuta alcuna dichiarazione di nullità del decreto di citazione e nessuna regressione del procedimento si è avuta.
Ne consegue che il ricorso del PM va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010