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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avvocato. Fabio Portoghese che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 4.8.2022 prot. n.2871/2022;
Ricorrente
contro
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Usai che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 5 Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da con ricorso depositato il Parte_1
15.12.2023, cui ha aderito la resistente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva,
sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Cagliari il 11.3.1983, e nato ad CP_1
Assemini il 11.4.1984;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
pagina 2 di 5 Così deciso in Cagliari in data 14.11.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile pagina 3 di 5 Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avvocato. Fabio Portoghese che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 4.8.2022 prot. n.2871/2022;
Ricorrente
contro
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Usai che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici pagina 4 di 5
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo, l'udienza del 28.1.2025 davanti al giudice istruttore dott.
Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro la stessa data ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 14.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avvocato. Fabio Portoghese che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 4.8.2022 prot. n.2871/2022;
Ricorrente
contro
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Usai che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 5 Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da con ricorso depositato il Parte_1
15.12.2023, cui ha aderito la resistente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva,
sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Cagliari il 11.3.1983, e nato ad CP_1
Assemini il 11.4.1984;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
pagina 2 di 5 Così deciso in Cagliari in data 14.11.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile pagina 3 di 5 Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avvocato. Fabio Portoghese che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 4.8.2022 prot. n.2871/2022;
Ricorrente
contro
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Usai che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici pagina 4 di 5
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo, l'udienza del 28.1.2025 davanti al giudice istruttore dott.
Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro la stessa data ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 14.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 5 di 5