Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, sciogliendo la riserva assunta in seguito al deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per ricorso ex art. 28 L. 300/1970, iscritto al n. 6802/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Alberto Barbera;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con l'avv. Fiorenza Buzzanca
- Resistente-
1.
Fatti di causa
.
Con ricorso depositato il 18.12.2024, la denunciava la configurabilità in capo Parte_1 all' di una condotta antisindacale ex art. 28 Parte_2
L.n.300/1970 per aver adottato provvedimenti di mobilità d'urgenza nei confronti di alcuni dipendenti in difformità da quanto previsto dall'art. 18 CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e dal Regolamento per la Mobilità interna approvato con Deliberazione n.84 dell'11.01.2010.
Il sindacato ricorrente deduceva come da ultimo l' avesse adottato il provvedimento n. CP_2
0238886/24 del 16.12.2024 l' con il quale era stata disposta la mobilità d'urgenza nei CP_1 confronti di due dipendenti, infermieri, così assegnati all'SPDC del P.O. Papardo di Messina.
La chiedeva pertanto che si accertasse l'adozione di comportamenti antisindacali e Pt_1
l'immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti
Avversava la domanda l' eccependo in via preliminare la carenza di Parte_3 legittimazione attiva del sindacato, opponendo l'avvenuta comunicazione dei provvedimenti adottati alla in un tempo comunque antecedente all'efficacia degli stessi, tali da Pt_1 consentire l'eventuale interlocuzione e/o reazione del sindacato. Negando nel merito la sussistenza del comportamento antisindacale, eccepiva in ogni caso la cessata materia del contendere considerato che il provvedimento avrebbe spiegato i suoi effetti solo per trenta giorni e che con provvedimento del 17.1.2025 esso era stato annullato e comunque mai di fatto eseguito poiché i dipendenti erano rimasti in servizio presso la sede di appartenenza.
2. Presupposti della condotta antisindacale denunciata.
In ossequi al principio della ragione più liquida, si osserva come secondo il comma 2 dell'art. 18 CCNI del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999: “l' , CP_1 nell'esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile, dispone l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7.4.1999.
Come emerge dalla lettura della disposizione, la mobilità può essere avviata in caso di
“comprovate ragioni tecniche o organizzative” ed è prevista la “previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999”.
La mobilità interna si distingue, in mobilità di urgenza e ordinaria secondo le procedure indicate nell'art. 18 citato ed in entrambi i casi deve essere garantita la preventiva informazione (v. Tribunale di Messina, sez. lav., 3 dicembre 2020 nel proc. n. 3600/ 2020
R.G.).
Nel caso che ci occupa, l'informazione preventiva è stata formalmente effettuata prima dell'efficacia dei provvedimenti di assegnazione e allora va compreso il significato dell'onere imposto dal richiamato articolo, ovvero se esso riguardi l'informativa tout court, oppure se si tratti di un'informazione volta alla partecipazione del sindacato alle decisioni dell'ente.
Si osserva come l'art. 5, comma 2 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che: “nell'ambito delle leggi
e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9”.
E' netto quindi lo spartiacque tra il potere organizzativo e gestionale dell'ente pubblico e le prerogative sindacali in merito all'informativa che deve essere distinta dalla partecipazione al processo decisionale che è ammessa solo qualora prevista “nei contratti di cui all'art.9”.
L'art. 9 così recita: “1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Il contratto collettivo applicabile al rapporto stabilisce un primo livello che è dato dall'informativa, un secondo che riguarda il confronto con le OO.SS. prima dell'adozione degli atti gestionali”.
In particolare si osserva che il confronto è previso solo nelle seguenti materie: 3. “Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 8: a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente o tra ed Enti, nei casi di utilizzazione del CP_1
personale, nell'ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e)
i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità; f ) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001; g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità”.
Ed ancora, l'art. 31 del d.lgs 165/2001 così recita: “1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”.
A corollario di tali norme, è previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, del 21/05/2018, che: “
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla”.
Nel caso che ci occupa, non si ritiene che si verta nelle ipotesi di tassatività imposte dalle norme richiamate, trattandosi di provvedimenti straordinari ed urgenti, non contenenti modifiche ai criteri generali per la mobilità o cessione di personale da un'azienda ad altra, trattandosi di articolazioni della stessa, e che pertanto la semplice informativa, come attuata con la mail del 16.12.2024 sia da ritenersi sufficiente e completa, al fine di consentire alle
O.O.S.S. di esaminare la questione e presentare osservazioni.
L'efficacia del provvedimento era infatti fissata al 23.12.2024, tempo congruo per permettere al sindacato di esercitare le proprie prerogative.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, in ragione dell'orientamento espresso dal Tribunale in merito alla sufficienza dell'informativa preventiva e alla circostanza che essa sia stata effettuata prima del deposito del ricorso.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso ex articolo 28 legge n. 300/70; rigetta il ricorso,
Condanna il sindacato ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_2
quantificano in euro 2.606,50 oltre spese generali, cpa, iva da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Si comunichi.
Messina, 21.3.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando