Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 marzo 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 1978 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 768 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 19/01/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 19/01/2021), n.768 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere – Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere – Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9818/2013 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e …
Leggi di più… - 2. Legge sull'aborto (L'interruzione volontaria della gravidanza)https://www.studiocataldi.it/
- 3. Appalti pubblici ed ospedali c.d. “classificati”Paola Verduni · https://www.iusinitinere.it/
- 4. Osservatorio di diritto stranieroGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
SOMMARIO: La riforma del diritto societario spagnolo: un primo profilo - 1. Premessa. Dalla Comisión de Expertos alla Ley 31/2014. - 2. Rapporto tra junta e administradores: la competenza gestoria ripartita. - 3. Novità in tema di quorum deliberativo assembleare. - 4. Conflitto di interessi: punti di contatto e differenze tra sociedades anónimas e sociedades de responsabilidad limitada. - 5. Violazione del diritto di informazione, anteriormente o contestualmente alla junta: trattamento sanzionatorio differenziato. - 6. Le votazioni separate come garanzia della volontà sociale. - 7. La categoria generale delle delibere “impugnabili”. - 8. Diritti degli azionisti: peculiarità delle …
Leggi di più… - 5. Art. 8 legge sull'abortohttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Udine, sentenza 19/07/2024, n. 776Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1859/2020 R.G. promossa con atto di citazione dd. 10.04.2020 DA – rappresentata e difesa dall'avv. NADALIN LORIS e Parte_1 dall'avv. DEL BIANCO MARA attrice CONTRO – rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. MODESTI DIEGO convenuta CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI con l'avv. BIGLIERI SARA, l'avv. Controparte_2 PUPESCHI ANDREA e l'avv. DEBONI ALESSANDRO terza chiamata avente ad oggetto: responsabilità …Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- invalidità permanente·
- responsabilità contrattuale·
- infezione nosocomiale·
- ripartizione responsabilità·
- art. 15 legge n. 24/2017·
- danno non patrimoniale·
- art. 1218 c.c.·
- metallosi·
- giurisprudenza responsabilità medica·
- responsabilità medica·
- invalidità temporanea·
- art. 2055 c.c.·
- onere della prova·
- danno patrimoniale
- 2. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 31/12/2024, n. 810Provvedimento: N. R.G. 102/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2023 promossa da: Controparte_1 , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 ), residente a San ET del Tronto (AP) in via Corsica n.19; Controparte_2 , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 ed ivi residente in [...]; Controparte_3 , (C.F. C.F._3 ), nata a [...] il [...], e residente in [...]; Parte_1 , (C.F. C.F._4 ), nato a [...] il [...], residente a Monticello Conte Otto, frazione Cavazzale, in via Dante n.36 Tutti rappresentati e …Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- art. 702 bis c.p.c.·
- art. 696 bis c.p.c.·
- giurisdizione civile·
- art. 1218 c.c.·
- nesso di causalità·
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- onere della prova
- 3. Trib. Roma, sentenza 11/09/2024, n. 13881Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente TRA Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma Via Santamaura n. 72 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mancini e rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Novella in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore E , in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro Controparte_1 tempore dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Benedetti …Leggi di più...
- danno differenziale·
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- responsabilità professionale medica·
- prova del nesso causale·
- danno morale·
- art. 139 d.lgs. 209/2005·
- contratto di spedalità·
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- spese di CTU
- 4. Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13688Provvedimento: N. R.G. 11937/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza all'udienza del 15.05.2025 all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, vertente T R A e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] Pt_5 elettivamente domiciliati in Barletta presso lo studio dell'Avv. Domenico Porcelluzzi, via G. De Nittis n.45 che li rappresenta e difende, …Leggi di più...
- vigilanza Ministero della Salute·
- giudicato·
- prescrizione quinquennale·
- danno da emotrasfusione·
- art. 2947 c.c.·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 2043 c.c.·
- danno parentale·
- onere della prova·
- omicidio colposo
- 5. Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 553Provvedimento: R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - Sezione Seconda Civile - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2072/2018 del registro generale affari contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica TRA (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Gaetano Fulgione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA), alla via Della Stregara n. 40; - Attrice - E Controparte_1 (p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., [...] …Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- responsabilità contrattuale·
- nesso causale·
- art. 1176 c.c.·
- responsabilità professionale medica·
- improcedibilità domanda·
- art. 1218 c.c.·
- patrocinio a spese dello Stato·
- contratto di spedalità·
- prescrizione diritto risarcimento·
- diligenza professionale·
- onere della prova
Versioni del testo
- Titolo I : L'ente ospedaliero
- Art. 1. Assistenza ospedaliera pubblica
L'assistenza ospedaliera pubblica e' svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
L'assistenza ospedaliera e' anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonche' dalle case di cura private, previste dal titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre l'assistenza ospedaliera e' svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano, limitatamente allo esercizio dell'attivita' assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanita', nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.
Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge. - Art. 2. Concetti e compiti dell'ente ospedaliero
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternita', siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La facolta' prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.