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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg4324 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4324 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. SPINA MATILDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes
55/27,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SPINA MATILDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes 55/27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 Parte_1
e , premettendo di aver contratto
[...] Parte_2
matrimonio in Napoli l'08/04/2009 e che dalla loro unione nascevano due figli: , nata il [...] e , nato Per_1 Per_2
il 13.09.2013, entrambi minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
b) figli minori e restano congiuntamente affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione di residenza della madre, con impegno comune ad educarli ed istruirli;
c) la casa coniugale di proprietà della Sig.ra sarà Parte_1
assegnata alla stessa che la abiterà con i figli minori e Per_1 Per_2
d) al padre è data facoltà di avere i figli con sé come concordato dai coniugi:
- ogni settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:30
- un week-end ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00;
2 - i coniugi si impegnano a salvaguardare il primario interesse dei figli ed i desideri ed esigenze di quest'ultimi rispetto al calendario previsto;
- per le vacanze natalizie i minori e trascorreranno: Per_1 Per_2
con il criterio dell'alternanza, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore
10:00 del 30 dicembre con un genitore, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 del 5 gennaio con l'altro genitore, partendo con il Natale
2025 con la madre, sempre con il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno il giorno dell'epifania con un genitore dalle ore 10:00 alle ore 20:00, iniziando per l'epifania 2026 con la madre;
con il criterio dell'alternanza, ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua dalle ore 10:00 al lunedì successivo alle ore 21:00; il giorno del compleanno
o dell'onomastico dei figli sarà trascorso dai minori insieme ad entrambi i genitori oppure secondo il criterio dell'alternanza; il giorno del compleanno, dell'onomastico del padre e della Festa del Papà il figlio resterà con il padre, così come rimarrà con la madre il giorno del compleanno e
l'onomastico di quest'ultima e della Festa della Mamma;
per il periodo estivo e trascorreranno con il papà 7 gg anche nel mese di Per_1 Per_2
luglio e 7gg nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
e) ciascun coniuge potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente;
f) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
g) a titolo di mantenimento per i minori e il sig.re Per_1 Per_2 Pt_2
si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di euro
[...] Pt_1
3 500,00 (cinquecento,00), € 250,00 cadauno, entro e non oltre il 5 di ogni mese, oppure settimanalmente, ossia corrisponderà € 125,00 a settimana, mediante bonifico bancario, tale importo sarà aggiornato annualmente secondo l'Indice Istat, senza alcuna necessità di preventiva richiesta e a partire da un anno dal rilascio dell'autorizzazione del presente accordo. Il
si impegna altresì anche al pagamento della paghetta settimanale Pt_2
per i due figli per un importo di € 50,00;
h) le spese straordinarie per i figli, in particolare le spese mediche non mutuabili, le spese scolastiche, sportive e ludiche saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; tali spese dovranno essere preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Napoli del
7.3.2018, prot. n. 2018/003180, al quale essi coniugi dichiarano di voler far riferimento anche per quel che attiene la modalità di concertazione
e di rimborso delle spese;
i) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale
4 ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.25, parte II, s. C, sez. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2009);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4324 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. SPINA MATILDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes
55/27,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SPINA MATILDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes 55/27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 Parte_1
e , premettendo di aver contratto
[...] Parte_2
matrimonio in Napoli l'08/04/2009 e che dalla loro unione nascevano due figli: , nata il [...] e , nato Per_1 Per_2
il 13.09.2013, entrambi minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto;
b) figli minori e restano congiuntamente affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione di residenza della madre, con impegno comune ad educarli ed istruirli;
c) la casa coniugale di proprietà della Sig.ra sarà Parte_1
assegnata alla stessa che la abiterà con i figli minori e Per_1 Per_2
d) al padre è data facoltà di avere i figli con sé come concordato dai coniugi:
- ogni settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:30
- un week-end ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00;
2 - i coniugi si impegnano a salvaguardare il primario interesse dei figli ed i desideri ed esigenze di quest'ultimi rispetto al calendario previsto;
- per le vacanze natalizie i minori e trascorreranno: Per_1 Per_2
con il criterio dell'alternanza, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore
10:00 del 30 dicembre con un genitore, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 del 5 gennaio con l'altro genitore, partendo con il Natale
2025 con la madre, sempre con il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno il giorno dell'epifania con un genitore dalle ore 10:00 alle ore 20:00, iniziando per l'epifania 2026 con la madre;
con il criterio dell'alternanza, ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua dalle ore 10:00 al lunedì successivo alle ore 21:00; il giorno del compleanno
o dell'onomastico dei figli sarà trascorso dai minori insieme ad entrambi i genitori oppure secondo il criterio dell'alternanza; il giorno del compleanno, dell'onomastico del padre e della Festa del Papà il figlio resterà con il padre, così come rimarrà con la madre il giorno del compleanno e
l'onomastico di quest'ultima e della Festa della Mamma;
per il periodo estivo e trascorreranno con il papà 7 gg anche nel mese di Per_1 Per_2
luglio e 7gg nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
e) ciascun coniuge potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente;
f) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
g) a titolo di mantenimento per i minori e il sig.re Per_1 Per_2 Pt_2
si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di euro
[...] Pt_1
3 500,00 (cinquecento,00), € 250,00 cadauno, entro e non oltre il 5 di ogni mese, oppure settimanalmente, ossia corrisponderà € 125,00 a settimana, mediante bonifico bancario, tale importo sarà aggiornato annualmente secondo l'Indice Istat, senza alcuna necessità di preventiva richiesta e a partire da un anno dal rilascio dell'autorizzazione del presente accordo. Il
si impegna altresì anche al pagamento della paghetta settimanale Pt_2
per i due figli per un importo di € 50,00;
h) le spese straordinarie per i figli, in particolare le spese mediche non mutuabili, le spese scolastiche, sportive e ludiche saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; tali spese dovranno essere preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Napoli del
7.3.2018, prot. n. 2018/003180, al quale essi coniugi dichiarano di voler far riferimento anche per quel che attiene la modalità di concertazione
e di rimborso delle spese;
i) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale
4 ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.25, parte II, s. C, sez. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2009);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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