Articolo 28 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 27Articolo 29
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20 febbraio 1963
Art. 28. Elenchi speciali

All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalita' straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita' di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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