Articolo 8 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1196
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 gennaio 1958
Art. 8.
Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio - italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 800.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958