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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1822 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Cesare de Sapia Presidente rel.
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Simona Maia Domenica Cherubini Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
21/03/2024, da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco D'assisi n. 6,
E nata a [...] il [...] e residente in [...]
Campi n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zanni Gabriele del Foro di Brescia presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palazzolo Sull'Oglio, P.zza V. Rosa 10;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
18/06/1989 in Cremona e dalla loro unione sono nati i figli (n. il 19/08/1989), (n. il Per_1 Per_2
04/10/1994) e (n. il 22/05/1997). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Per_3
Tribunale comparendo all'udienza del 24/11/2022, alle condizioni omologate con decreto del
14/12/2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 17/04/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 4/04/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 in Cremona il 18/06/1989 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Parte_2
Comune, anno 1989, atto n. 114, parte II, serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremona per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/04/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Cesare de Sapia Presidente rel.
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Simona Maia Domenica Cherubini Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
21/03/2024, da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco D'assisi n. 6,
E nata a [...] il [...] e residente in [...]
Campi n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zanni Gabriele del Foro di Brescia presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palazzolo Sull'Oglio, P.zza V. Rosa 10;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data
18/06/1989 in Cremona e dalla loro unione sono nati i figli (n. il 19/08/1989), (n. il Per_1 Per_2
04/10/1994) e (n. il 22/05/1997). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Per_3
Tribunale comparendo all'udienza del 24/11/2022, alle condizioni omologate con decreto del
14/12/2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 17/04/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 4/04/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 in Cremona il 18/06/1989 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Parte_2
Comune, anno 1989, atto n. 114, parte II, serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremona per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/04/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia