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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/07/2024, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 618 dell'anno 2013 e vertente
TRA
nato il [...] ad [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Bonis in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato in Via Domenico Di Giura
n. 54 Centro Direzionale Potenza presso lo studio del difensore
- OPPONENTE -
E
in persona del Sindaco p.t, rappresentata e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall' avv Zaccardo Maria Rosa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliata presso l'ufficio legale sito nel Palazzo della Mobilità alla Via N.
Sauro 6, Potenza
- OPPOSTA-
NONCHE'
in persona del legale p.t. quale Concessionaria Riscossione del CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Tampoia ed elettivamente CP_1 domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Potenza
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad avviso di accertamento n. 6402 del 20.12.2012 notificato il
05.02.2013 recante richiesta di pagamento di € 14.256,00 per canone COSAP anno 2010.
Conclusioni: All'udienza di conclusioni le parti riportavano le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Il ricorrente, con ricorso depositato il 02.03.2013 proponeva Parte_1 opposizione e chiedeva la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto emarginato relativo al canone C.O.S.A.P. anno 2010 di complessivi € 13.934,00 per l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di indicazione del soggetto emittente, per inesistenza dell'atto notificato in copia non conforme, nullità o inesistenza della notifica, nullità ed illegittimità dell'atto in quanto l'avviso di accertamento non era previsto quale atto utile alla riscossione delle somme dovute dal regolamento per la disciplina Cosap del art. 31, inesistenza di atti prodromici e difetto di Controparte_1 motivazione, omessa notificazione dell'atto presupposto, inesistenza dell'occupazione suolo e/o area pubblica.
A seguito di tali rilievi ed eccezioni, il ricorrente, chiedeva che in via preliminare venisse disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato, e che nel merito venisse accertata e l'infondatezza della richiesta di pagamento e dichiarata la non debenza nei confronti della parte resistente, ente impositore e di riscossione.
Costituitosi l'ente convenuto contestava l'assunto di parte attorea ed Controparte_1 eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva stante l'affidamento in concessione dei servizi di gestione alla , sia attinenti alla COSAP (affidamento CP_2
e riscossione), che alla tassa giornaliera smaltimento rifiuti. Tale affidamento era avvenuto con contratto n. 15036 di Rep. Del 07.08.2012, pertanto l'accertamento, rientrava in un atto proprio della concessionaria titolare della “gestione del servizio assumendone l'intera responsabilità e subentrando al in tutti i diritti e gli obblighi inerenti i Controparte_1 servizi affidati (art. 9 punto 1 del Capitolato speciale d'oneri allegato al contratto del
07.08.2012).
Ribadiva quindi l'esclusiva legittimazione passiva in capo alla quale CP_2 concessionaria e chiedeva al Tribunale la pronuncia di estromissione dal giudizio.
Si costituiva l'ente riscossore il quale contestava gli assunti avversi e ribadiva la legittimita attività dell'ente sia in quanto affidatario del servizio di accertamento e riscossine del canone, a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica, nonché precisava la legittima emissione dell'avviso di accertamento quale “atto finale” della procedura diretta a determinare l'an e il quantum del dovuto, sulla base di un provvedimento dirigenziale del di Potenza che aveva ingiunto la demolizione di opere abusive ( mancanti di CP_1 permesso a costruire) comportanti l'occupazione abusiva.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
A seguito di udienza per la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento, quest'ultimo veniva sospeso e la causa veniva istruita con sole produzioni documentali e giunta all'udienza di decisione, dopo vari rinvii per esigenze di ruolo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa va ricordato che l'art. 63 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 dispone che i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (comma 1). Per giurisprudenza oramai consolidata, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituito dall'art. 63 citato, non ha natura tributaria ma di corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici, dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo, e come tale non è equiparabile alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al D.L.vo n. 507 del 1993, che ha invece natura tributaria (Cass., 6.8.2009 n. 18037). Le relative controversie spettano al giudice ordinario, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 546 del 1992, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D.L.vo citato (Corte Cost., 14.3.2008 n. 64);
Il canone COSAP, dunque, consiste nel corrispettivo dovuto dal concessionario all'ente proprietario per l'utilizzo, mediante occupazione permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti ed è determinato da un regolamento dell'ente secondo i criteri dettati dalla legge. Conseguentemente, l'avviso di accertamento non ha natura tributaria, come invece la tassa TOSAP, ma consiste soltanto nell'accertamento di una pretesa di natura dominicale per il corrispettivo di godimento del bene.
Ciò premesso, quanto alla procedura utilizzata al fine della riscossione delle entrate, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 52, comma 6 del D. Lgs. n. 446/97, “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4”.
Pertanto, il D. Lgs. n. 446/97, nell'operare il riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di specifica spettanza delle province e dei comuni è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio centrale della riscossione, mentre è attuata con la procedura indicata dal regio decreto n.639/1910 se la riscossione è svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati al comma 5, lettera b), del medesimo art. 52.
Dunque, per i comuni e le province, viene “ripresa” la peculiare procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, e, a norma dell'art. 53 del citato D. Lgs. n. 446/97, viene istituito l'albo dei soggetti privati (definiti “concessionari locali”) abilitati ad effettuare, tra l'altro, l'attività di riscossione delle entrate dei predetti enti territoriali. La successiva riforma della riscossione, attuata in base alla delega contenuta nella legge n. 337 del 28 settembre 1998, ha operato profonde innovazioni nella materia, mantenendo ferme, per i comuni e le province, le disposizioni contenute nei citati articoli 52 e 53 del D. Lgs.
n. 446/97.
E' stata quindi riaffermata, con riguardo all'attività di riscossione operata direttamente dal
- in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi - la vigenza delle norme del CP_1
1910. Diffatti, dalla lettura del Regolamento COSAP del Comune di Potenza (depositato da parte ricorrente) art. 31, gli unici strumenti di riscossioni previsti in tale regolamento, sono o la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n 639, o la procedura mediante ruolo predisposto ai sensi dell'art. 17 e 18 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale finanze 3 settembre 1999, n. 321.
Ora, nel caso di specie, è stata notificato all'opponente, con l'avviso impugnato oggetto di domanda, una domanda di pagamento con l'avvertimento che, ove non onorata la stessa sarebbe stata seguita dalla riscossione coattiva.
Non vi è dubbio, avuto riguardo al contenuto dell' avviso di accertamento oggetto della domanda, che quest'ultimo contiene una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'inizio dell'attività esecutiva,( recupero coattivo) che l'ente impositore abbia fatto valere la propria pretesa creditoria mediante un'ingiunzione di pagamento compiuta e incondizionata, come chiaramente evincibile dall'ulteriore circostanza per cui nello stesso avviso viene anche indicato il termine (30 giorni) e l'autorità (giudice ordinario) dinanzi alla quale proporre ricorso.
In ipotesi analoghe a quelle di cui si tratta, si è pertanto ritenuto in giurisprudenza che, a prescindere dalle qualificazioni utilizzate dall'amministrazione, il privato introduca un giudizio di opposizione a un'ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, ai sensi del r.d. n. 639/1910 (v. in tal senso Trib. Roma, Sez. II, Sent. 12.04.2012).
Va anche detto, che notificato l'avviso di accertamento, in mancanza di pagamento, l'ente pubblico può emettere l'ingiunzione fiscale prevista dall'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910 (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), consistente in un provvedimento avente natura formale di atto amministrativo e funzioni che cumulano quelle proprie del titolo esecutivo e del precetto. La legge, infatti, attribuisce alla pubblica amministrazione un potere di autotutela, allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore senza la necessità di adire il giudice, esercitabile unilateralmente mediante un provvedimento di ingiunzione. Sicché, in questi casi, è avverso l'ingiunzione fiscale, che può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 3 del Regio Decreto, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 34 del D.L.vo n. 150 del 2011 (attualmente, art. 32 del decreto legislativo), con istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva.
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato in giudizio l'avviso di accertamento e non una successiva ingiunzione fiscale, che non risulta emessa, sicché la sua opposizione ha ad oggetto un atto di accertamento che non avrebbe avuto alcuna efficacia esecutiva se non fosse stato assunto come vero atto “finale della procedura”( comparsa pag 2) quindi CP_2 non diretto a determinare l'an e il quantum debeatur ex art. 27 del regolamento comunale Cosap, in quanto già determinato il quantum in modo preciso e sanzionato, nonché ingiunto, e quindi, tale avviso, ex art. 31 dello stesso regolamento, è stato emesso come strumento di riscossione in forma esecutiva.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di stabilire l'impugnabilità o meno di un determinato provvedimento, non ha alcuna rilevanza la definizione data dall'ente impositore all'atto in questione, la circostanza che sia stato espressamente dichiarato dall'ente impositore non impugnabile o ancora che l'atto medesimo difetti di alcuni elementi formali tipici degli atti impositivi. Tali circostanze darebbero luogo, infatti, secondo i giudici di legittimità, a meri vizi dell'atto o alla sua inidoneità a determinare la decorrenza del termine per la sua impugnazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (così, in materia di riscossione della Tosap, si è affermato che il presupposto per far sorgere l'interesse a ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria
è la comunicazione di un qualsiasi atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e incondizionata, in quanto ciò costituisce l'elemento comune a tutti gli atti impugnabili indicati nell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992: cfr.
Cass., Sez. V, 8.10.2007, n. 21045).
Sicchè, a tal punto, rimane assorbente su tutte le altre eccezioni quella sulla forma adottata dalla , su mandato del esperita dal ricorrente e quindi sulla CP_2 Controparte_1 irritualità e sull'uso, da parte del di uno strumento non confacente allo Controparte_1 scopo, in quanto non previsto dal regolamento Cosap. L'avviso di accertamento, infatti è stato per lungo tempo strumento tipico e riferibile alla sola pretesa di natura tributaria, di conseguenza e in sostanza si è attuata una discrasia tra il mezzo impiegato per pretendere il pagamento e la tipologia di entrata per il cui introito quel mezzo si è applicato.
In ogni caso, non vi è dubbio che la legittimazione passiva, debba comunque essere riconosciuta in capo all'ente impositore, dal momento che a essere messa in discussione dal privato è comunque la fondatezza della pretesa dell'amministrazione avente ad oggetto il pagamento del COSAP, inoltrata a mezzo di un terzo, per cui, sotto tale profilo, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto, secondo il quale la CP_1 legittimazione passiva dovrebbe invece essere riconosciuta in capo al concessionario della riscossione.
Ritenuto pertanto non legittimo l'avviso di accertamento di cui all'oggetto, ne va dichiarata la nullità quale conseguenza dell'accoglimento della opposizione.
La liquidazione, contenuta nel dispositivo, segue la soccombenza ed è fatta nell'ambito dei valori minimi dello scaglione di riferimento previsto dalla tabella di cui al D.M. n. 55 del
2014, e ss.mm. per le fasi processuali di studio, introduzione, e decisione, vista la mancanza della fase istruttoria, tenuto conto della complessità della controversia, dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto, annulla l'avviso di Parte_1 accertamento n. 6402 del 20.12.2012 notificato il 05.02.2013 recante richiesta di pagamento di € 13.934,00 per canone COSAP anno 2010.
2. Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 214,00 per spese € 1.700,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge
- Nulla per spese del giudizio nei rapporti fra e Parte_1 CP_2
Così deciso in Potenza 20.07.2024
Il Giudice (Gop)
Dott.ssa Mariella Elena Cirillo