Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1143
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 gennaio 1960
Art. 5.
L' art. 5 della legge 30 aprile 1959, n. 286 , e' sostituito dal seguente:
"Gli agenti di ruolo provenienti dalle ferrovie "Santhia-Biella"; "Monza-Molteno-Oggiono"; "Siena-Buonconvento-Monte Antico" e "Poggibonsi-Colle Val d'Elsa" saranno iscritti alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641 , e successive modificazioni.
Il servizio di ruolo prestato a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino al detto passaggio verra' riconosciuto nella misura di un terzo agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.
Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle Societa' ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'art. 12 dell'Accordo nazionale 19 febbraio 1948 e dall'art. 2 dell'Accordo nazionale 12 gennaio 1956.
I singoli conti individuali, con i relativi interessi, saranno introitati dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, la quale assicurera' al personale di cui sopra, eccettuate le esclusioni e riduzioni previste dalle norme di legge vigenti per il personale ferroviario, un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1960