Articolo 13 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 13. (Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili) ((Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo))
Entrata in vigore il 20 marzo 1987