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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 184/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NICOLA Parte_1 C.F._1
MARINO e FRANCESCA MARINO, elettivamente domiciliati in VIA CRISPI n. 6, BARI, presso lo studio dell'avv. MARCO GERMANO
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIEGO PETRONI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato al VIALE DEGLI AVIATORI n. 21/B, FOGGIA, presso il difensore avv.
DIEGO PETRONI;
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari. avverso pagina 1 di 10 la sentenza n. 3255/2023, pubblicata il 22.12.2023 dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al r. rg.
2547/2017.
All'esito dell'udienza collegiale del 10.09.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso regolarmente depositato, proponeva domanda giudiziale di Parte_1 separazione dal coniuge . CP_1
Esponeva di aver contratto matrimonio civile in Monte Sant'Angelo in data 12.08.1985 e che dalla loro unione nascevano due figli, nato il [...] e nato il [...], entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Deduceva che da tempo i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa di incompatibilità di carattere ed incomprensioni e pertanto non avevano più una unione affettiva e sentimentale.
Dunque, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, tant'è che da un po' di tempo vivevano separati.
Chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di: 1) pronunciare la separazione personale delle parti con addebito alla moglie;
2) condannare la resistente al risarcimento dei danni morali subiti derivanti dalla violazione dei doveri coniugali.
Argomentava ancora il ricorrente che la causa dei contrasti matrimoniali era da ricercarsi nella violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, da parte della moglie, che dal 2013 aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con , marito della cugina del Controparte_2 medesimo ricorrente, di tale infedeltà il ricorrente aveva appreso soltanto nel 2016 a seguito di pedinamento della moglie.
Evidenziava, sempre l' , che la moglie durante la relazione extraconiugale aveva sottratto ingenti Pt_1 somme di denaro alla famiglia, cedendole in parte al proprio amante ed in parte depositandole presso conti correnti personali.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio , contestando preliminarmente i motivi di CP_1 addebito indicati dal ricorrente come causa della separazione, deduceva al contrario che la causa della separazione era dovuta ai comportamenti violenti e minacciosi assunti dal marito nei suoi confronti.
pagina 2 di 10 Esponeva altresì che in diverse occasioni il marito in preda alla gelosia, sebbene la moglie non gliene avesse mai dato adito, la minacciava di morte anche alla presenza dei figli.
Evidenziava altresì la che a causa delle violenze subite era stata costretta a denunciare il marito CP_1 ed a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Cerignola ragione per cui aveva deciso di trasferirsi presso un altro immobile.
La resistente deduceva di essere una coltivatrice diretta sebbene solo formalmente risultava essere titolare della ditta individuale poiché gestita solo dal marito.
Quest'ultimo dunque utilizzava le attrezzature agricole incassando i relativi guadagni, al contempo, la moglie rimaneva sola a fronteggiare le numerose esposizioni debitorie contratte dallo stesso.
Per sopravvivere, la , era costretta ad effettuare lavori precari. CP_1
Concludendo, la chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito nonché CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e infine domandava di porre a carico dell' Pt_1
l'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura complessiva di euro 400,00 mensili.
Con ordinanza del 22.06.2017, il Presidente del Tribunale, sentiti personalmente i coniugi e a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, disponeva i provvedimenti urgenti nominando il
Giudice Istruttore dinanzi al quale le parti venivano rimesse.
Le parti, quindi, depositavano apposita memoria integrativa reiterando le proprie conclusioni.
Inglese, in particolare, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale evidenziando l'indipendenza economica della moglie in quanto coltivatrice diretta e proprietaria dell'azienda agricola familiare.
Veniva altresì proposto dal ricorrente reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che con ordinanza del 04/02/2020 lo rigettava.
La causa veniva istruita con prove orali e produzione documentale.
All'udienza del 26.09.2023 svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata decisa come da sentenza impugnata che così disponeva:“il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e , sposatisi il 12.08.1985 in Monte Sant'Angelo (atto di matrimonio trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1985, parte II, serie A, n. 53); 2) pagina 3 di 10 ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) addebita la responsabilità della separazione dei coniugi a;
4) rigetta la domanda di Parte_1 assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
pone a carico di un Parte_1 assegno, quale contributo al mantenimento della moglie , dell'importo mensile di € CP_1
150,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
6) dichiara inammissibile, per assenza di connessione, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente;
7) dichiara inammissibile, per tardività, la domanda risarcitoria formulata dalla resistente;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
A giudizio del Tribunale quindi la domanda di separazione giudiziale doveva ritenersi fondata poiché dalle allegazioni delle parti sia in sede di udienza presidenziale che nel prosieguo del giudizio risultava evidente l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra le parti che avevano comportato una dissoluzione del consorzio familiare.
Con riguardo all'addebito della separazione, il Collegio di prime cure riteneva la domanda di addebito formulata dal ricorrente priva di fondamento e pertanto meritevole di rigetto, al contrario invece rilevava la fondatezza della domanda articolata dalla resistente ragion per cui addebitava la separazione all' . Pt_1
Il Tribunale fondava il proprio convincimento dalle risultanze emerse in sede di istruttoria che a suo giudizio confermavano la sussistenza di episodi di violenza posti in essere dall' nei confronti Pt_1 della moglie, ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
e peraltro suffragate dalla documentazione versata in atti, dalle quali
[...] Testimone_3 emergevano le condotte violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della moglie e, in particolare, la denuncia sporta dalla moglie nei confronti del marito nonché i referti del pronto soccorso, oltre che ai fotogrammi tratti dal video allegato al fascicolo penale relativi proprio all'aggressione subita dalla donna.
Dall'altro canto, il Collegio di prime cure riteneva sfornita di qualsiasi supporto probatorio la richiesta di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente poiché non risultava supportata da alcuna prova l'assunto secondo cui la avesse intrattenuto una relazione extraconiugale, nè a tal fine CP_1 potevano considerarsi determinanti i tabulati telefonici depositati e le circostanze riferite de relato nel corso dell'istruttoria. pagina 4 di 10 Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla , il Collegio di CP_1 primo grado, riteneva di non accoglierla giusta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale l'assegnazione è esclusa in presenza di figli pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, pertanto, confermava sul punto le statuizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
In ordine alle statuizioni economiche invece, il Tribunale riteneva, in difetto di elementi sopravvenuti rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emanazione dell'ordinanza presidenziale di confermare l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento della moglie versando a quest'ultima Pt_1 la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione Istat.
Concludeva con un verdetto di inammissibilità in merito alla domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente per violazione dei doveri coniugali e di tardività rispetto alla domanda risarcitoria articolata dalla resistente
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe. Parte_1
Il gravame è affidato al seguente motivo.
Con il primo e unico motivo, l'appellante deduce sull' “Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui opera una valutazione incoerente delle risultanze probatorie, con evidente violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.”.
L'odierno appellante ritiene errata la valutazione compiuta dal Tribunale perché a suo dire la relazione extraconiugale della con l' risulterebbe ampiamente provata sia a mezzo della prova CP_1 CP_2 testimoniale, sia dai tabulati telefonici, inoltre, in tale prospettiva depone l'intervenuta separazione dell' dalla sig.ra CP_2 Per_3
A ciò aggiungasi anche l'episodio verificatosi il 31/07/2016 “quando l'odierno appellante
[...]
, avvertito da diversi conoscenti ed accompagnato sul posto - ossia in Ascoli IA (FG) Parte_1
– dal sig. , alle ore 22,00 circa sorprese la moglie in compagnia di Persona_4 CP_1
, con il quale si intratteneva sin dal pomeriggio.” Controparte_2
Secondo l'appellante quindi tale circostanza oggettiva risulterebbe confermata in sede di prova testimoniale dai testi e e non disconosciuta dalla odierna Persona_4 Testimone_4 appellata. Peraltro rileva ancora l' che la denunzia sporta dalla sig.ra in sede penale, non Pt_1 CP_1 costituirebbe prova in sede civile almeno per quanto riguarda la domanda di addebito “spiegata strumentalmente dall'odierna appellata in via riconvenzionale a carico dell'odierno appellante”. pagina 5 di 10 Infine conclude l'appellante, che quanto accaduto in data 31.07.2016 doveva ritenersi un episodio isolato ed al contrario di quanto erroneamente affermato nella gravata sentenza, tale avvenimento costituirebbe la prova inconfutabile della prefata relazione extraconiugale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva invocando il rigetto del gravame CP_1 con vittoria di spese.
All'udienza del 10.09.2024, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Occorre esaminare in via preliminare la censura d'inammissibilità dell'appello così come formulata dalla Sig.ra . CP_1
Osserva la Corte, che l' ha individuato il punto ed il capo della sentenza oggetto dei propri Pt_1 motivi di doglianza enunciando –con più che sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fosse più tenuto a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n.
8825/2017 rammentando che al caso di specie dovrà applicarsi il rito ante Riforma Cartabia.
Del resto, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7675/2019 e n. 13525/2018), ai fini dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la formulazione dell'atto di appello non postula il ricorso al vacuo formalismo, stante la necessità dell'affermazione del prevalente principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò posto, v'è da dire che l'appello è infondato.
Passando alla trattazione dei motivi di doglianza dedotti dall'appellante, giova innanzitutto rammentare il granitico principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice che viene adito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione.
E' infatti sufficiente, ai fini della congruità della motivazione con specifico riferimento all'apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del Giudicante stabilire quale nel caso concreto, sia più funzionale e pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, di qui ne consegue il potere del Giudice di basarsi esclusivamente su quanto ritenga rilevante al fine del giudizio richiestogli negando nel contempo ingresso a questioni ritenute superflue o defatigatorie (Cfr. pagina 6 di 10 Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
L'appellante, nel caso di specie si è limitato a prospettare una diversa valutazione in fatto del tutto disancorata dai principi giurisprudenziali sedimentati in subiecta materia per quanto concerne gli elementi acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, sulla scorta dei principi su richiamati appare pienamente condivisibile, oltre che adeguatamente motivata.
Osserva questa Corte che nessuna violazione del principio di accertamento della prova è riscontrabile nell'operato del Tribunale che invece, ha proceduto ad una valutazione rigorosa dei fatti, così come emersi dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali ritenute correttamente riferite de relato e quindi inutilizzabili nel giudizio da parte del Collegio di prime cure, il tutto in ossequio dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art 116 c.p.c..
Anche la denunciata violazione dell' art. 115 c.p.c. non coglie nel segno perché il Giudice non può desumere dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma non provati poiché grava sulla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c.
Circa, nello specifico, l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, come accennato,
l'odierno appellante invoca l'esame di questa Corte anche con riferimento alla rilevanza dei tabulati telefonici ed alle dichiarazioni rese dai testi.
Procedendo con ordine, dunque, la Corte, premesso il valore squisitamente indiziario dei tabulati telefonici richiamati e prodotti, non può fare altro che constatare la non decisività degli stessi ai fini dell'accertamento richiesto poiché essi, isolatamente considerati, appaiono inidonei a supportare la prova della sussistenza di una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie dell'appellante prima della separazione.
Anche il riesame delle dichiarazioni rese dai testi non conferma la prospettazione dell'odierno appellante in ordine alla relazione extraconiugale segnalata dal momento che i testi nulla hanno saputo riferire di quanto a loro conoscenza diretta limitandosi a riportare le circostanze così come confidate dall' . Pt_1
E dunque gli elementi indicati dall' a supporto dell'invocata riforma, sebbene suggestive, Pt_1 comunque non garantiscono univocamente l'accertamento nella direzione sollecitata col gravame: in buona sostanza i meri contatti telefonici tra la e l' , in assenza di ulteriori e pregnanti CP_1 CP_2 pagina 7 di 10 elementi di conforto e riscontro, non appaiono decisivi visto che quei contatti potrebbero essere giustificati da altra tipologia di rapporti e non necessariamente essere dimostrativi dell'infedeltà coniugale causa della rottura matrimoniale. Neanche fornisce un utile contributo ai fini di una sistematica ricostruzione della verità la separazione tra l' (il cognato di asseritamente CP_2 Pt_1 legato da relazione con la ex coniuge) e la e neppure la vicenda occorsa il 31.07.2016 Per_3 laddove in tutta evidenza (vedasi fotogrammi e risultanze del processo penale) non sono emersi atteggiamenti intimi o tali da tratteggiare un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti nella direzione di una consumata relazione extraconiugale intercorrente tra l' e la odierna appellata. CP_2
Tutt'al più, da tale coacervo probatorio, si può ricavare l'epilogo di un rapporto disfunzionale tra i coniugi nel quale appare evidente la contaminazione sensoriale dell' , ossessionato dall'idea che Pt_1 la moglie lo tradisse.
Per quanto riguarda invece la sussistenza di episodi di violenza posti in essere dall' nei confronti Pt_1 della moglie (ragion per cui il Tribunale ha accolto la domanda di addebito formulata dalla ) la CP_1
Corte, ritiene l'impianto motivazionale della pronuncia gravata esente dai vizi denunciati.
In sintesi, il Collegio di primo grado ha basato la propria decisione su presupposti oggetti e cioè la documentata violenza subita dalla in data 31.07.2016, dimostrata con certezza sia dalle CP_1 dichiarazioni testimoniali rese dal teste , escusso all'udienza del 18.04.2019, Testimone_1 che ha reso la testimonianza avendo avuto conoscenza diretta dell'accaduto, sia dalle dichiarazioni rese dai testi e che hanno riferito che dopo l'episodio del 31.7.2016, la Testimone_2 Testimone_3
abbandonò la casa coniugale in cui viveva con il marito ed i figli. CP_1
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali sono convergenti sia coi referti del pronto soccorso, sia coi fotogrammi tratti dal video allegato al fascicolo penale (in atti) il che non lascia alcun margine di dubbio sulla condotta violenta posta in essere in data 31.07.2016 dall'odierno appellante nei confronti della moglie.
Inoltre, v'è da dire che il Tribunale non ha basato la propria decisione sulla circostanza secondo cui la denuncia avesse dato vita ad un procedimento penale a carico dell' , come sostiene quest'ultimo, Pt_1 dal momento che il convincimento del Tribunale non è stato tratto dal richiamo al fascicolo penale quanto e soprattutto dalle prove indicate innanzi.
Con riguardo invece alle contestazioni formulate dall' nei confronti della per avere Pt_1 CP_1 depositato la sola memoria di replica omettendo la produzione della comparsa conclusionale (cfr. pagina 8 di 10 Giudizio di primo grado) la Corte adita rammenta i principi più che consolidati della Cassazione, che ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione con ordinanza n. 2976 del 7 febbraio 2020, ritenendo rituale il deposito della sola memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale.
Non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo – sostiene la Corte di Cassazione – che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale.
A sostegno, viene ribadito il costante orientamento secondo il quale la memoria di replica ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. n.
6439/2009; Cass. n. 17895/2011).
L'appello è quindi respinto con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione indeterminabile - complessità bassa), omessa la fase istruttoria in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n. 3255/2023, pubblicata il 22.12.2023 dal Tribunale di Foggia, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna , al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
e per essa al procuratore AVV. DIEGO PETRONI dichiaratosi antistatario, CP_1 spes che si liquidano per compensi in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 3. pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 184/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NICOLA Parte_1 C.F._1
MARINO e FRANCESCA MARINO, elettivamente domiciliati in VIA CRISPI n. 6, BARI, presso lo studio dell'avv. MARCO GERMANO
Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIEGO PETRONI, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato al VIALE DEGLI AVIATORI n. 21/B, FOGGIA, presso il difensore avv.
DIEGO PETRONI;
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari. avverso pagina 1 di 10 la sentenza n. 3255/2023, pubblicata il 22.12.2023 dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al r. rg.
2547/2017.
All'esito dell'udienza collegiale del 10.09.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso regolarmente depositato, proponeva domanda giudiziale di Parte_1 separazione dal coniuge . CP_1
Esponeva di aver contratto matrimonio civile in Monte Sant'Angelo in data 12.08.1985 e che dalla loro unione nascevano due figli, nato il [...] e nato il [...], entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Deduceva che da tempo i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa di incompatibilità di carattere ed incomprensioni e pertanto non avevano più una unione affettiva e sentimentale.
Dunque, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, tant'è che da un po' di tempo vivevano separati.
Chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di: 1) pronunciare la separazione personale delle parti con addebito alla moglie;
2) condannare la resistente al risarcimento dei danni morali subiti derivanti dalla violazione dei doveri coniugali.
Argomentava ancora il ricorrente che la causa dei contrasti matrimoniali era da ricercarsi nella violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, da parte della moglie, che dal 2013 aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con , marito della cugina del Controparte_2 medesimo ricorrente, di tale infedeltà il ricorrente aveva appreso soltanto nel 2016 a seguito di pedinamento della moglie.
Evidenziava, sempre l' , che la moglie durante la relazione extraconiugale aveva sottratto ingenti Pt_1 somme di denaro alla famiglia, cedendole in parte al proprio amante ed in parte depositandole presso conti correnti personali.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio , contestando preliminarmente i motivi di CP_1 addebito indicati dal ricorrente come causa della separazione, deduceva al contrario che la causa della separazione era dovuta ai comportamenti violenti e minacciosi assunti dal marito nei suoi confronti.
pagina 2 di 10 Esponeva altresì che in diverse occasioni il marito in preda alla gelosia, sebbene la moglie non gliene avesse mai dato adito, la minacciava di morte anche alla presenza dei figli.
Evidenziava altresì la che a causa delle violenze subite era stata costretta a denunciare il marito CP_1 ed a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Cerignola ragione per cui aveva deciso di trasferirsi presso un altro immobile.
La resistente deduceva di essere una coltivatrice diretta sebbene solo formalmente risultava essere titolare della ditta individuale poiché gestita solo dal marito.
Quest'ultimo dunque utilizzava le attrezzature agricole incassando i relativi guadagni, al contempo, la moglie rimaneva sola a fronteggiare le numerose esposizioni debitorie contratte dallo stesso.
Per sopravvivere, la , era costretta ad effettuare lavori precari. CP_1
Concludendo, la chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito nonché CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e infine domandava di porre a carico dell' Pt_1
l'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura complessiva di euro 400,00 mensili.
Con ordinanza del 22.06.2017, il Presidente del Tribunale, sentiti personalmente i coniugi e a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, disponeva i provvedimenti urgenti nominando il
Giudice Istruttore dinanzi al quale le parti venivano rimesse.
Le parti, quindi, depositavano apposita memoria integrativa reiterando le proprie conclusioni.
Inglese, in particolare, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale evidenziando l'indipendenza economica della moglie in quanto coltivatrice diretta e proprietaria dell'azienda agricola familiare.
Veniva altresì proposto dal ricorrente reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che con ordinanza del 04/02/2020 lo rigettava.
La causa veniva istruita con prove orali e produzione documentale.
All'udienza del 26.09.2023 svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata decisa come da sentenza impugnata che così disponeva:“il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e , sposatisi il 12.08.1985 in Monte Sant'Angelo (atto di matrimonio trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1985, parte II, serie A, n. 53); 2) pagina 3 di 10 ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) addebita la responsabilità della separazione dei coniugi a;
4) rigetta la domanda di Parte_1 assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
pone a carico di un Parte_1 assegno, quale contributo al mantenimento della moglie , dell'importo mensile di € CP_1
150,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
6) dichiara inammissibile, per assenza di connessione, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente;
7) dichiara inammissibile, per tardività, la domanda risarcitoria formulata dalla resistente;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
A giudizio del Tribunale quindi la domanda di separazione giudiziale doveva ritenersi fondata poiché dalle allegazioni delle parti sia in sede di udienza presidenziale che nel prosieguo del giudizio risultava evidente l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra le parti che avevano comportato una dissoluzione del consorzio familiare.
Con riguardo all'addebito della separazione, il Collegio di prime cure riteneva la domanda di addebito formulata dal ricorrente priva di fondamento e pertanto meritevole di rigetto, al contrario invece rilevava la fondatezza della domanda articolata dalla resistente ragion per cui addebitava la separazione all' . Pt_1
Il Tribunale fondava il proprio convincimento dalle risultanze emerse in sede di istruttoria che a suo giudizio confermavano la sussistenza di episodi di violenza posti in essere dall' nei confronti Pt_1 della moglie, ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
e peraltro suffragate dalla documentazione versata in atti, dalle quali
[...] Testimone_3 emergevano le condotte violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della moglie e, in particolare, la denuncia sporta dalla moglie nei confronti del marito nonché i referti del pronto soccorso, oltre che ai fotogrammi tratti dal video allegato al fascicolo penale relativi proprio all'aggressione subita dalla donna.
Dall'altro canto, il Collegio di prime cure riteneva sfornita di qualsiasi supporto probatorio la richiesta di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente poiché non risultava supportata da alcuna prova l'assunto secondo cui la avesse intrattenuto una relazione extraconiugale, nè a tal fine CP_1 potevano considerarsi determinanti i tabulati telefonici depositati e le circostanze riferite de relato nel corso dell'istruttoria. pagina 4 di 10 Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla , il Collegio di CP_1 primo grado, riteneva di non accoglierla giusta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale l'assegnazione è esclusa in presenza di figli pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, pertanto, confermava sul punto le statuizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
In ordine alle statuizioni economiche invece, il Tribunale riteneva, in difetto di elementi sopravvenuti rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emanazione dell'ordinanza presidenziale di confermare l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento della moglie versando a quest'ultima Pt_1 la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione Istat.
Concludeva con un verdetto di inammissibilità in merito alla domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente per violazione dei doveri coniugali e di tardività rispetto alla domanda risarcitoria articolata dalla resistente
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe. Parte_1
Il gravame è affidato al seguente motivo.
Con il primo e unico motivo, l'appellante deduce sull' “Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui opera una valutazione incoerente delle risultanze probatorie, con evidente violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.”.
L'odierno appellante ritiene errata la valutazione compiuta dal Tribunale perché a suo dire la relazione extraconiugale della con l' risulterebbe ampiamente provata sia a mezzo della prova CP_1 CP_2 testimoniale, sia dai tabulati telefonici, inoltre, in tale prospettiva depone l'intervenuta separazione dell' dalla sig.ra CP_2 Per_3
A ciò aggiungasi anche l'episodio verificatosi il 31/07/2016 “quando l'odierno appellante
[...]
, avvertito da diversi conoscenti ed accompagnato sul posto - ossia in Ascoli IA (FG) Parte_1
– dal sig. , alle ore 22,00 circa sorprese la moglie in compagnia di Persona_4 CP_1
, con il quale si intratteneva sin dal pomeriggio.” Controparte_2
Secondo l'appellante quindi tale circostanza oggettiva risulterebbe confermata in sede di prova testimoniale dai testi e e non disconosciuta dalla odierna Persona_4 Testimone_4 appellata. Peraltro rileva ancora l' che la denunzia sporta dalla sig.ra in sede penale, non Pt_1 CP_1 costituirebbe prova in sede civile almeno per quanto riguarda la domanda di addebito “spiegata strumentalmente dall'odierna appellata in via riconvenzionale a carico dell'odierno appellante”. pagina 5 di 10 Infine conclude l'appellante, che quanto accaduto in data 31.07.2016 doveva ritenersi un episodio isolato ed al contrario di quanto erroneamente affermato nella gravata sentenza, tale avvenimento costituirebbe la prova inconfutabile della prefata relazione extraconiugale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva invocando il rigetto del gravame CP_1 con vittoria di spese.
All'udienza del 10.09.2024, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Occorre esaminare in via preliminare la censura d'inammissibilità dell'appello così come formulata dalla Sig.ra . CP_1
Osserva la Corte, che l' ha individuato il punto ed il capo della sentenza oggetto dei propri Pt_1 motivi di doglianza enunciando –con più che sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fosse più tenuto a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n.
8825/2017 rammentando che al caso di specie dovrà applicarsi il rito ante Riforma Cartabia.
Del resto, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7675/2019 e n. 13525/2018), ai fini dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la formulazione dell'atto di appello non postula il ricorso al vacuo formalismo, stante la necessità dell'affermazione del prevalente principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò posto, v'è da dire che l'appello è infondato.
Passando alla trattazione dei motivi di doglianza dedotti dall'appellante, giova innanzitutto rammentare il granitico principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giudice che viene adito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione.
E' infatti sufficiente, ai fini della congruità della motivazione con specifico riferimento all'apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del Giudicante stabilire quale nel caso concreto, sia più funzionale e pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, di qui ne consegue il potere del Giudice di basarsi esclusivamente su quanto ritenga rilevante al fine del giudizio richiestogli negando nel contempo ingresso a questioni ritenute superflue o defatigatorie (Cfr. pagina 6 di 10 Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
L'appellante, nel caso di specie si è limitato a prospettare una diversa valutazione in fatto del tutto disancorata dai principi giurisprudenziali sedimentati in subiecta materia per quanto concerne gli elementi acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, sulla scorta dei principi su richiamati appare pienamente condivisibile, oltre che adeguatamente motivata.
Osserva questa Corte che nessuna violazione del principio di accertamento della prova è riscontrabile nell'operato del Tribunale che invece, ha proceduto ad una valutazione rigorosa dei fatti, così come emersi dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali ritenute correttamente riferite de relato e quindi inutilizzabili nel giudizio da parte del Collegio di prime cure, il tutto in ossequio dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art 116 c.p.c..
Anche la denunciata violazione dell' art. 115 c.p.c. non coglie nel segno perché il Giudice non può desumere dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma non provati poiché grava sulla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c.
Circa, nello specifico, l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, come accennato,
l'odierno appellante invoca l'esame di questa Corte anche con riferimento alla rilevanza dei tabulati telefonici ed alle dichiarazioni rese dai testi.
Procedendo con ordine, dunque, la Corte, premesso il valore squisitamente indiziario dei tabulati telefonici richiamati e prodotti, non può fare altro che constatare la non decisività degli stessi ai fini dell'accertamento richiesto poiché essi, isolatamente considerati, appaiono inidonei a supportare la prova della sussistenza di una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie dell'appellante prima della separazione.
Anche il riesame delle dichiarazioni rese dai testi non conferma la prospettazione dell'odierno appellante in ordine alla relazione extraconiugale segnalata dal momento che i testi nulla hanno saputo riferire di quanto a loro conoscenza diretta limitandosi a riportare le circostanze così come confidate dall' . Pt_1
E dunque gli elementi indicati dall' a supporto dell'invocata riforma, sebbene suggestive, Pt_1 comunque non garantiscono univocamente l'accertamento nella direzione sollecitata col gravame: in buona sostanza i meri contatti telefonici tra la e l' , in assenza di ulteriori e pregnanti CP_1 CP_2 pagina 7 di 10 elementi di conforto e riscontro, non appaiono decisivi visto che quei contatti potrebbero essere giustificati da altra tipologia di rapporti e non necessariamente essere dimostrativi dell'infedeltà coniugale causa della rottura matrimoniale. Neanche fornisce un utile contributo ai fini di una sistematica ricostruzione della verità la separazione tra l' (il cognato di asseritamente CP_2 Pt_1 legato da relazione con la ex coniuge) e la e neppure la vicenda occorsa il 31.07.2016 Per_3 laddove in tutta evidenza (vedasi fotogrammi e risultanze del processo penale) non sono emersi atteggiamenti intimi o tali da tratteggiare un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti nella direzione di una consumata relazione extraconiugale intercorrente tra l' e la odierna appellata. CP_2
Tutt'al più, da tale coacervo probatorio, si può ricavare l'epilogo di un rapporto disfunzionale tra i coniugi nel quale appare evidente la contaminazione sensoriale dell' , ossessionato dall'idea che Pt_1 la moglie lo tradisse.
Per quanto riguarda invece la sussistenza di episodi di violenza posti in essere dall' nei confronti Pt_1 della moglie (ragion per cui il Tribunale ha accolto la domanda di addebito formulata dalla ) la CP_1
Corte, ritiene l'impianto motivazionale della pronuncia gravata esente dai vizi denunciati.
In sintesi, il Collegio di primo grado ha basato la propria decisione su presupposti oggetti e cioè la documentata violenza subita dalla in data 31.07.2016, dimostrata con certezza sia dalle CP_1 dichiarazioni testimoniali rese dal teste , escusso all'udienza del 18.04.2019, Testimone_1 che ha reso la testimonianza avendo avuto conoscenza diretta dell'accaduto, sia dalle dichiarazioni rese dai testi e che hanno riferito che dopo l'episodio del 31.7.2016, la Testimone_2 Testimone_3
abbandonò la casa coniugale in cui viveva con il marito ed i figli. CP_1
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali sono convergenti sia coi referti del pronto soccorso, sia coi fotogrammi tratti dal video allegato al fascicolo penale (in atti) il che non lascia alcun margine di dubbio sulla condotta violenta posta in essere in data 31.07.2016 dall'odierno appellante nei confronti della moglie.
Inoltre, v'è da dire che il Tribunale non ha basato la propria decisione sulla circostanza secondo cui la denuncia avesse dato vita ad un procedimento penale a carico dell' , come sostiene quest'ultimo, Pt_1 dal momento che il convincimento del Tribunale non è stato tratto dal richiamo al fascicolo penale quanto e soprattutto dalle prove indicate innanzi.
Con riguardo invece alle contestazioni formulate dall' nei confronti della per avere Pt_1 CP_1 depositato la sola memoria di replica omettendo la produzione della comparsa conclusionale (cfr. pagina 8 di 10 Giudizio di primo grado) la Corte adita rammenta i principi più che consolidati della Cassazione, che ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione con ordinanza n. 2976 del 7 febbraio 2020, ritenendo rituale il deposito della sola memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale.
Non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo – sostiene la Corte di Cassazione – che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale.
A sostegno, viene ribadito il costante orientamento secondo il quale la memoria di replica ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. n.
6439/2009; Cass. n. 17895/2011).
L'appello è quindi respinto con assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione indeterminabile - complessità bassa), omessa la fase istruttoria in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n. 3255/2023, pubblicata il 22.12.2023 dal Tribunale di Foggia, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna , al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
e per essa al procuratore AVV. DIEGO PETRONI dichiaratosi antistatario, CP_1 spes che si liquidano per compensi in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 3. pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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