Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 agosto 2015 |
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 19054 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 14/09/2020), n.19054 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28799-2014 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli …
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Giurisprudenza • 70
- 1. Trib. Taranto, sentenza 22/10/2024, n. 2280Provvedimento: Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11078/2023 r.g., decisa nell'udienza del 22.10.2024, promossa da Parte_1 con l'avv. Michele Gigante; ricorrente contro CP_1 con l'avv. Antonio Brancaccio; convenuto avente ad oggetto: riliquidazione di pensione. Conclusioni delle parti Parte_1Con ricorso depositato il 13.12.2023, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. Votot n. 6400009 in godimento dall'1.5.2021, …Leggi di più...
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- art. 7 d.l. 19.6.2015 n. 78·
- indeterminatezza domanda·
- interesse ad agire·
- gestione ad esaurimento Fondo gas·
- riliquidazione pensione·
- contribuzione integrativa gas·
- soppressione Fondo integrativo
Versioni del testo
- Art. 1. (Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all' articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione". - Art. 2. (Rapporti patrimoniali)
Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente. - Art. 3. (Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)
Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.