Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 agosto 2015 |
Commentari • 4
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Giurisprudenza • 70
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- art. 1338 c.c.·
- responsabilità precontrattuale·
- compensazione spese processuali·
- principio della ragione più liquida·
- responsabilità extracontrattuale·
- danno da perdita di chance·
- autorizzazione sismica·
- art. 2043 c.c.·
- nullità contratto appalto·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. (Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all' articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione". - Art. 2. (Rapporti patrimoniali)
Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente. - Art. 3. (Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)
Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.