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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia D'Aloisio presso il cui studio Parte_1 sito in Palermo, Corso Alberto Amedeo n.210, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e dall'Avv.to Marco Di CP_1 Gloria, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' sita in CP_1
Palermo, nella Via F. Laurana n. 59 appellato all'udienza di discussione del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, Parte_1
, chiedeva accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata dall'
[...] CP_1 restituzione della somma di euro 23.774,15 sulla pensione cat. INVCIV n. 07159367 per il periodo intercorrente dall'agosto 2017 al giugno 2021. Deduceva, a tal fine, che a seguito della visita medica dell'8.8.2016 era stato riconosciuto invalido “al 100% ex art. 12 l 118/1971 con diritto alla indennità di accompagnamento ex legge 18/1980, con decorrenza 07/06/2016 e con revisione programmata a luglio 2017”. Soggiungeva di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 18.7.2017 e, in tale sede, riconosciuto invalido al 100% “senza diritto all'indennità di accompagnamento”. Che, ciononostante, l' aveva continuato ad erogare la prestazione di CP_1 invalidità, comprensiva di ind accompagnamento, fino al giugno 2021 data in cui il detto gli aveva comunicato l'indebito. CP_2
a l'applicazione della disciplina in materia di indebito assistenziale e previdenziale che esclude la ripetibilità ex art. 2033 c.c. in presenza di situazioni che si caratterizzino per la non addebitabilità in capo al beneficiario dell'erogazione indebita idonea a generare in capo a quest'ultimo “un legittimo affidamento”. Instaurato il contraddittorio, il Giudice adito, con sentenza n.2104/2023 rigettava il ricorso ritenendo che qualora l'indebito nasca dall'accertata assenza dei requisiti sanitari, la ripetibilità decorre dal momento in cui viene verificata l'insussistenza delle condizioni di legge a meno che non si versi in ipotesi di affidamento incolpevole,
Pag.1 circostanza quest'ultima, che ha escluso stante la regolare conoscenza dell'esito della visita di revisione da parte del beneficiario. Avverso tale sentenza ha interposto gravame con ricorso Parte_1 depositato in data 16.10.2023 chiedendone la riforma. Ha resistito all'appello l' con memoria depositata in data 23.5.2025 CP_1 chiedendone il rigetto. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Parte appellante censura la sentenza di primo grado in quanto, a suo dire, il Tribunale non si sarebbe attenuto ai principi dettati dalla disciplina di settore in materia di indebito previdenziale ed assistenziale, che esclude la ripetibilità dell'indebito in presenza di situazioni variamente articolate che hanno quale comune denominatore la non addebitabilità al beneficiario dell'erogazione indebita e l'affidamento generato in quest'ultimo dal comportamento dell'Ente. Rileva, in ogni caso, l'irripetibilità dele somme erogate prima della comunicazione dell' relativa al venir meno dei requisiti sanitari. CP_1
Trattasi di doglianze infondate. Per come correttamente affermato dal primo giudice, in materia di indebito assistenziale per insussistenza dei requisiti sanitari, prima, l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996, poi, l'art. 37 della legge n.448/1998, consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. Secondo la Suprema Corte, infatti, “…in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica." (Cass. n. 26162/2016 e, più di recente, Cass. n. 34013 del 2019; sez. L, Sentenza n. 16260 del 29/10/2019). È stato infatti chiarito che “…le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Per queste ragioni la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
ne', così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 della Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. lavoro, n.2056/2004 – anche Cass. n.6610/2005 – Cass. n. 34013/2019).
Pag.2 Nel medesimo solco, i Giudici di legittimità hanno affermato: CP_
“…Ha ragione l' a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel lasso di tempo trascorso tra la d ella visita medica, in cui fu accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre dal momento di formazione dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello dell'accertamento sanitario comportante il venir meno di uno degli elementi costitutivi della domanda e non con quello della sua successiva comunicazione, come affermato dalla Corte d'appello in riforma della prima decisione. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002). Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (così in parte motiva Cassazione n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17, Cass. n.2056/2004, Cass n.6091/2002). Venendo alla fattispecie in esame, nessun legittimo e incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo a e ciò a motivo della consapevolezza della Parte_1 revisione in peius della propria condizione di invalidità effettuata con la visita medica del 18.7.2017 poiché, seppur invalido nella misura del 100%, non gli era (più) stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Ciò è avvenuto con apposito verbale di cui lo stesso (per come è Pt_1 incontestato) era pienamente a conoscenza. L'appello, pertanto, va rigettato.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. deve dichiararsi che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2104/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 12.6.2023.
Pag.3 Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo, 12 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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