TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 20819/2024 R. Gen. (al quale è stato riunito il n. 32569/2024 R. Gen.)
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nelle cause riunite
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, viale Angelico 70, presso lo studio degli avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato
Insilla che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'avv. Alessia Faddili che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 31.12.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato solo dall' ha pronunciato la seguente sentenza CP_1
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura Parte_1
amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 nonché l'accertamento di una sua invalidità totale e permanente
(domanda del 22.11.2022), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medici utili ai fini della concessione di dette prestazioni e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti - ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai CP_1
fini della concessione di dette prestazioni.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda del è infondata. Pt_1
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha infatti accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un Per_1
complesso di infermità (specificate alla pag. 7 della relazione peritale) che determinano una sua invalidità nella misura complessiva dell'85% dalla data della domanda amministrativa del novembre 2022.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
In difetto dei prescritti requisiti sanitari, l'intera domanda del va Pt_1
pertanto rigettata.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, potendo il ricorrente - per motivi reddituali ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione prodotta - usufruire del beneficio della irripetibilità di esse, comprese quelle di Ctu.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate come da separato decreto, vanno pertanto poste a definitivo carico dell' CP_1
Roma, 2.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
2