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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Giudice Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 582 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 12 luglio 1962, rappresentato e difeso dall'Avv. De Santis
Dario, presso il cui studio in Palermo è elettivamente domiciliato,
giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
(C.F. ) nato a CP_1 C.F._2
Palermo il 12.02.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaudesi
Davide, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
FATTI CONTROVERSI
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe indicato deduceva: (i) che con sentenza n. 5463/2019 il Tribunale di
Palermo aveva provveduto allo scioglimento della comunione ordinaria che lo legava all'odierno convenuto e aveva ad oggetto il complesso immobiliare sito in Monreale C/da Fiumelato, con il terreno circostante di circa 2900 mq;
ii) che tale divisione giudiziale era risultata per lui pregiudizievole poiché il lotto “B” assegnatogli era servito da una fornitura idrica di acque irrigue non potabili,
mentre il lotto “A” assegnato al convenuto era servito da una fornitura idrica di acqua potabile dell'acquedotto, oltre che dal pozzo ivi esistente, il quale ultimo non era stato preso in considerazione dal c.t.u. nel progetto di divisione;
iii) che, inoltre,
all'esito della divisione giudiziale, il fondo attribuito all'attore era risultato intercluso, in considerazione della mancata previsione di una servitù di passaggio, con conseguente lesione del diritto di godimento del cespite.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva: la costituzione di una servitù di acquedotto sull'autoclave esistente nel fondo del convenuto per garantire al proprio fondo la fornitura di acqua potabile;
la costituzione di una servitù di attingimento sul pozzo presente nel fondo del convenuto funzionale all'irrigazione del proprio fondo;
la costituzione di una servitù di passaggio in favore del lotto di proprietà dell'attore, per consentire il raggiungimento del bene posto alla part. 2018 sub. 2-3.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Con comparsa del 11 aprile 2023 si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità
delle domande attoree poiché coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza di divisione n. 5463/2019 del Tribunale di Palermo
intervenuta tra le parti;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto, e, in subordine,
chiedeva il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1032 c.c. e ss.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n°28/2010, la causa, istruita mediante produzione documentale, perveniva in decisione all'udienza del 27 maggio 2025
sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Le domande proposte da sono Parte_1
inammissibili perché coperte da giudicato.
Occorre rilevare che con sentenza n. 5463/2019, resa il
10.12.2019 e pubblicata in pari data, nel giudizio promosso da
(odierno convenuto) nei confronti CP_1 Parte_1
(odierno attore), l'intestato Tribunale ha provveduto allo
[...]
scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti su un compendio immobiliare sito in Monreale (PA), contrada Fiumelato,
via Ferrata n. 93, mediante attribuzione a dei CP_1
cespiti immobiliari rientranti nel “lotto A” (come analiticamente indicati in sentenza) e a dei cespiti immobiliari Parte_1
rientranti nel “Lotto B” (come analiticamente indicati in sentenza),
ciò sulla base delle richieste rispettivamente espresse dalle parti a
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
verbale di udienza del 2.4.2019 (cfr. pag. 4 della sentenza n.
5463/2019, allegata all'atto di citazione).
Il Tribunale, inoltre, condividendo le valutazioni tecniche del ctu incaricato e le risposte dallo stesso fornite sulle osservazioni critiche formulate dal consulente dell'odierno attore, rispondendo ad una specifica istanza proposta dall'odierno attore ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la costituzione in favore del fondo assegnato all'odierno attore di qualsivoglia servitù gravante sul fondo assegnato all'odierno convenuto e, con riguardo all'impianto idrico, ha, poi,
stabilito che poichè: “sulla base di quanto riscontrato nel corso del
sopralluogo, l'autoclave presente nel lotto A risulta collegata ad una
condotta di acqua non potabile, laddove invece gli immobili del lotto B
risultano collegati ad una condotta di acqua potabile” fosse “opportuno
mantenere l'autoclave con la condotta di acqua non potabile ad uso
esclusivo del lotto A e quella di acqua potabile ad uso esclusivo del lotto B”
(cfr. pagg.
9-10 della sentenza n. 5463/2019).
Ebbene, il passaggio in giudicato formale della sentenza predetta, - ormai irretrattabile ex art. 324 c.p.c. - pacificamente ammesso dalle parti, determina, ex art. 2909 c.c., l'inammissibilità
delle domande attoree.
Come è noto, infatti, "l'autorità del giudicato copre non solo il
dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non
soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito),
ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro
comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito)" (Cass., sez. L, 13/05/2000, n. 6160; Cass., sez. L,
30/06/2009, n. 15343). A ciò consegue che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486).
È noto, altresì, che “l'interpretazione della portata del giudicato, sia
esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito sia nel
dispositivo della sentenza che nella motivazione che la sorregge, potendo
farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo
in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed
argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva
incertezza sul contenuto della statuizione” (cfr. Cass. n. 1194/2025; Cass.
n. 40881/2021; Cass. n. 2116/2019; Cass. n. 12752/2018; Cass. n.
24162/2017; Cass. n. 24952/2015).
Nel caso di specie le domande proposte dall'attore non dipendono dal verificarsi di fatti nuovi, sopravvenuti al giudicato,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ma si risolvono, all'evidenza, in una contestazione tardiva del progetto divisionale, che l'attore, infatti, ribadisce in questa sede sia stato l'esito di erronee valutazione dell'ausiliario (“le determinazioni
assunte dal consulente nominato, il quale in risposta alle osservazioni fatte
dal difensore dell'odierno attore, ha, precisato che “il progetto di divisione
non contempla alcuna servitù o servizio in comune ai due lotti e che è
previsto il frazionamento della corte comune” […] di fatto, si sono rilevate
pregiudizievoli ai legittimi interessi dell'odierno attore” così p. 2
citazione “A seguito delle risultanze processuali si rimarca la legittimità
delle domande di parte attrice attesi gli evidenti errori cui è incorso il
consulente Ing. con il conseguente pregiudizio a danno del Persona_1
sig. così. p. 4 comparsa conclusiva). Parte_1
Tale attività, tuttavia, andava posta in essere a mezzo di tempestiva impugnazione della suddetta sentenza e non può
formare oggetto di un autonomo giudizio.
Da quanto sopra, dunque, consegue che non possa farsi luogo ad altro pronunciamento in ordine alla costituzione di una servitù
di passaggio, di attingimento al pozzo esistente sul fondo di proprietà di parte convenuta e di attingimento all'autoclave esistente nel fondo di parte convenuta in favore della porzione del fondo sito in Monreale (PA), contrada Fiumelato, via Ferrata n. 93,
attribuito all'odierno attore, giacché la questione è stata già dedotta in seno al giudizio di divisione e la ricorrenza dei rispettivi presupposti previsti dalla legge è stata espressamente esclusa dal
Tribunale nella motivazione del suddetto provvedimento.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite – calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022,
tenendo conto del valore della causa (euro 52.000,00), applicando i parametri minimi tutte le fasi del giudizio (in ragione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto e della spiccata semplicità
dell'accertamento), e applicando la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 (atteso che il giudizio è stato definito con una pronuncia in rito) e liquidate in € 1.904,50 oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale –, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste integralmente a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA inammissibili, per sopravvenuta formazione di giudicato tra le parti, tutte le domande proposte dall'attore.
CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 1.904,50 oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale.
Così deciso a Palermo, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
dott. Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Giudice Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 582 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 12 luglio 1962, rappresentato e difeso dall'Avv. De Santis
Dario, presso il cui studio in Palermo è elettivamente domiciliato,
giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
(C.F. ) nato a CP_1 C.F._2
Palermo il 12.02.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaudesi
Davide, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
FATTI CONTROVERSI
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe indicato deduceva: (i) che con sentenza n. 5463/2019 il Tribunale di
Palermo aveva provveduto allo scioglimento della comunione ordinaria che lo legava all'odierno convenuto e aveva ad oggetto il complesso immobiliare sito in Monreale C/da Fiumelato, con il terreno circostante di circa 2900 mq;
ii) che tale divisione giudiziale era risultata per lui pregiudizievole poiché il lotto “B” assegnatogli era servito da una fornitura idrica di acque irrigue non potabili,
mentre il lotto “A” assegnato al convenuto era servito da una fornitura idrica di acqua potabile dell'acquedotto, oltre che dal pozzo ivi esistente, il quale ultimo non era stato preso in considerazione dal c.t.u. nel progetto di divisione;
iii) che, inoltre,
all'esito della divisione giudiziale, il fondo attribuito all'attore era risultato intercluso, in considerazione della mancata previsione di una servitù di passaggio, con conseguente lesione del diritto di godimento del cespite.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva: la costituzione di una servitù di acquedotto sull'autoclave esistente nel fondo del convenuto per garantire al proprio fondo la fornitura di acqua potabile;
la costituzione di una servitù di attingimento sul pozzo presente nel fondo del convenuto funzionale all'irrigazione del proprio fondo;
la costituzione di una servitù di passaggio in favore del lotto di proprietà dell'attore, per consentire il raggiungimento del bene posto alla part. 2018 sub. 2-3.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Con comparsa del 11 aprile 2023 si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità
delle domande attoree poiché coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza di divisione n. 5463/2019 del Tribunale di Palermo
intervenuta tra le parti;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto, e, in subordine,
chiedeva il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1032 c.c. e ss.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n°28/2010, la causa, istruita mediante produzione documentale, perveniva in decisione all'udienza del 27 maggio 2025
sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Le domande proposte da sono Parte_1
inammissibili perché coperte da giudicato.
Occorre rilevare che con sentenza n. 5463/2019, resa il
10.12.2019 e pubblicata in pari data, nel giudizio promosso da
(odierno convenuto) nei confronti CP_1 Parte_1
(odierno attore), l'intestato Tribunale ha provveduto allo
[...]
scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti su un compendio immobiliare sito in Monreale (PA), contrada Fiumelato,
via Ferrata n. 93, mediante attribuzione a dei CP_1
cespiti immobiliari rientranti nel “lotto A” (come analiticamente indicati in sentenza) e a dei cespiti immobiliari Parte_1
rientranti nel “Lotto B” (come analiticamente indicati in sentenza),
ciò sulla base delle richieste rispettivamente espresse dalle parti a
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
verbale di udienza del 2.4.2019 (cfr. pag. 4 della sentenza n.
5463/2019, allegata all'atto di citazione).
Il Tribunale, inoltre, condividendo le valutazioni tecniche del ctu incaricato e le risposte dallo stesso fornite sulle osservazioni critiche formulate dal consulente dell'odierno attore, rispondendo ad una specifica istanza proposta dall'odierno attore ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la costituzione in favore del fondo assegnato all'odierno attore di qualsivoglia servitù gravante sul fondo assegnato all'odierno convenuto e, con riguardo all'impianto idrico, ha, poi,
stabilito che poichè: “sulla base di quanto riscontrato nel corso del
sopralluogo, l'autoclave presente nel lotto A risulta collegata ad una
condotta di acqua non potabile, laddove invece gli immobili del lotto B
risultano collegati ad una condotta di acqua potabile” fosse “opportuno
mantenere l'autoclave con la condotta di acqua non potabile ad uso
esclusivo del lotto A e quella di acqua potabile ad uso esclusivo del lotto B”
(cfr. pagg.
9-10 della sentenza n. 5463/2019).
Ebbene, il passaggio in giudicato formale della sentenza predetta, - ormai irretrattabile ex art. 324 c.p.c. - pacificamente ammesso dalle parti, determina, ex art. 2909 c.c., l'inammissibilità
delle domande attoree.
Come è noto, infatti, "l'autorità del giudicato copre non solo il
dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non
soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito),
ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro
comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito)" (Cass., sez. L, 13/05/2000, n. 6160; Cass., sez. L,
30/06/2009, n. 15343). A ciò consegue che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486).
È noto, altresì, che “l'interpretazione della portata del giudicato, sia
esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito sia nel
dispositivo della sentenza che nella motivazione che la sorregge, potendo
farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo
in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed
argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva
incertezza sul contenuto della statuizione” (cfr. Cass. n. 1194/2025; Cass.
n. 40881/2021; Cass. n. 2116/2019; Cass. n. 12752/2018; Cass. n.
24162/2017; Cass. n. 24952/2015).
Nel caso di specie le domande proposte dall'attore non dipendono dal verificarsi di fatti nuovi, sopravvenuti al giudicato,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ma si risolvono, all'evidenza, in una contestazione tardiva del progetto divisionale, che l'attore, infatti, ribadisce in questa sede sia stato l'esito di erronee valutazione dell'ausiliario (“le determinazioni
assunte dal consulente nominato, il quale in risposta alle osservazioni fatte
dal difensore dell'odierno attore, ha, precisato che “il progetto di divisione
non contempla alcuna servitù o servizio in comune ai due lotti e che è
previsto il frazionamento della corte comune” […] di fatto, si sono rilevate
pregiudizievoli ai legittimi interessi dell'odierno attore” così p. 2
citazione “A seguito delle risultanze processuali si rimarca la legittimità
delle domande di parte attrice attesi gli evidenti errori cui è incorso il
consulente Ing. con il conseguente pregiudizio a danno del Persona_1
sig. così. p. 4 comparsa conclusiva). Parte_1
Tale attività, tuttavia, andava posta in essere a mezzo di tempestiva impugnazione della suddetta sentenza e non può
formare oggetto di un autonomo giudizio.
Da quanto sopra, dunque, consegue che non possa farsi luogo ad altro pronunciamento in ordine alla costituzione di una servitù
di passaggio, di attingimento al pozzo esistente sul fondo di proprietà di parte convenuta e di attingimento all'autoclave esistente nel fondo di parte convenuta in favore della porzione del fondo sito in Monreale (PA), contrada Fiumelato, via Ferrata n. 93,
attribuito all'odierno attore, giacché la questione è stata già dedotta in seno al giudizio di divisione e la ricorrenza dei rispettivi presupposti previsti dalla legge è stata espressamente esclusa dal
Tribunale nella motivazione del suddetto provvedimento.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite – calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022,
tenendo conto del valore della causa (euro 52.000,00), applicando i parametri minimi tutte le fasi del giudizio (in ragione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto e della spiccata semplicità
dell'accertamento), e applicando la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 (atteso che il giudizio è stato definito con una pronuncia in rito) e liquidate in € 1.904,50 oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale –, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste integralmente a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA inammissibili, per sopravvenuta formazione di giudicato tra le parti, tutte le domande proposte dall'attore.
CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 1.904,50 oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale.
Così deciso a Palermo, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
dott. Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile