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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
3016\2024 V.G. pendente tra nata a [...], il Parte_1
2/09/1982, di cittadinanza italiana, residente in [...], cod. fisc.
, e , nato a [...], C.F._1 Parte_2
l'8/10/1979, di cittadinanza italiana, residente in [...], cod. fisc.
, entrambi elettivamente domiciliati in Aulla, in via Resistenza, C.F._2
n. 52/AR, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Micciulla, il quale li rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 15.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto Parte_1 Parte_2
che: i) in data 22/06/2014 si sono uniti in matrimonio, celebrato con rito civile, annotato nei registri di stato civile del Comune di Bolano (SP), al n. 5, parte 2, serie A
Uff. 1, anno 2014; ii) dal matrimonio è nato a [...], il [...], il figlio
, residente in [...], cod. fisc. Persona_1
iii) il Tribunale della Spezia, con decreto del 09/05/2022 ha C.F._3
omologato la separazione consensuale dei suddetti coniugi;
iv) sono trascorsi i termini di cui alla L.
6.05.2015 n. 55, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc provveda alla declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 15.4.2025, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed i difensori hanno insistito affinché “l'Ill.mo
Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra (moglie/ricorrente) Parte_1
ed il Sig. (marito/ricorrente), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare le condizioni della precedente separazione omologata”.
Alla luce delle risultanze di causa il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Le condizioni concordate, inoltre, non risultano contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
A fronte della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.6.2014 tra i sig.ri e , e iscritto presso il Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Bolano (SP), al n. 5, parte 2, serie A Uff. 1, anno
2014, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolano (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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