Articolo 33 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 1992
Art. 33. (Pensionati di altra Cassa di previdenza) 1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'articolo 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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