Art. 33. (Pensionati di altra Cassa di previdenza) 1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'articolo 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.
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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
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- 1. Corte Cost., sentenza 30/12/1994, n. 472Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal Pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;Leggi di più...
- reiezione.·
- riforma della cassa di previdenza per ragionieri e periti commerciali·
- sent. 472/94 a. pensioni·
- questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento al principio di eguaglianza
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 16/12/2011, n. 4695Provvedimento: […] L'atto è stato emanato in applicazione dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (recante la "riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali"), il quale afferma che "la riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'art. 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni".Leggi di più...
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2006, n. 1605Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. PAPA Enrico - Consigliere - Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE TOSCANA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ST IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, rappresentato e difeso dagli avvocati BERLIRI CLAUDIO, COGLIATI …Leggi di più...
- esclusione·
- base imponibile·
- assoggettabilità al regime fiscale di cui all'art. 10 del d.p.r. n. 917 del 1986·
- ragionieri e periti commerciali·
- conseguenze·
- contributi previdenziali ex art. 31 della legge n. 414 del 1991·
- contributi previdenziali obbligatori·
- fattispecie.·
- irpef·
- deducibilità ai sensi del d.lgs. n. 47 del 2000·
- natura obbligatoria·
- oneri deducibili·
- tributi erariali diretti·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- determinazione dei redditi e delle perdite