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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
n. /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 02.02.1970
cittadina: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
Con l'Avv. Alessandra Meriggi del Foro di Milano
e
2) Parte_2 Nato a Como, il 05.05.1965
Cittadino Italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Pomi del Foro di Milano
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) , nato a [...], il [...] Parte_3
- Parte_4
1) , nata a [...], il [...] non economicamente autosufficiente Parte_5
b) tra le parti è intervenuto: divorzio in data 01.08.2017 mediante sentenza n. 1221/2017 in data 01.08.2017; letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente di cui alla sentenza n.
1221/2017 del Tribunale di Como:
1)AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
- Il figlio minorenne rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Pt_3
- I figli, e permangono collocati presso la madre, presso la sua residenza. Pt_5 Pt_3
- I genitori si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione, della salute, della cura ed assistenza dei figli assumendo di comune accordo le relative decisioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
Le decisioni verranno prese, vista l'età dei figli, tenendo in debita considerazione anche la loro opinione.
2)DIRITTI DI VISITA
- e potranno scegliere liberamente quando e come vedere il padre Pt_5 Pt_3 mettendosi d'accordo direttamente con il sig. , nel rispetto degli impegni Parte_2 precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio di entrambi.
3)MANTENIMENTO DEI FIGLI
- Essendo entrambi i figli collocati presso la madre, il sig. contribuirà al Parte_2
loro mantenimento a mezzo del pagamento della somma mensile di € 900,00 da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]X02 – Banca
Popolare di Sondrio, Fino Mornasco.
- La somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat con decorrenza da agosto 2025.
- Il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
Quanto alle spese straordinarie:
- Le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, permangono equamente ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione giustificativa, la quale dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso.
- I ricorrenti concordano che, nel caso in cui la spesa straordinaria - sia che richieda il preventivo accordo, sia che non lo richieda – superi l'ammontare di 300 euro, il corrispettivo di spettanza del genitore richiesto in proposito verrà anticipato rispetto all'esborso effettivo.
Detto corrispettivo verrà pagato, con anticipo di almeno 10 gg rispetto alla data dell'esborso, previa esibizione di documentazione a supporto. Il genitore che ha provveduto al pagamento della spesa complessiva, entro e non oltre 10 gg dal pagamento della stessa, inoltrerà all'altro genitore la documentazione inerente il pagamento effettuato (disposizioni di bonifico, fatture etc).
- Per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo e-mail, dovrà, eventualmente, manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
A tale proposito le parti indicano di seguito gli indirizzi mail di competenza di ciascuno impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di tali indirizzi.
Parte_1 Email_1
: Parte_2 Email_2
- Il sig. versa e continuerà a versare mensilmente rispettivamente: Parte_2
€30 a e €130 a La sig.ra si impegna a versare Pt_3 Pt_5 Parte_1
mensilmente la medesima somma ai figli. utilizza tali soldi per esigenze di convivialità (merende, aperitivi, pizza con gli Pt_3
amici, cinema etc..) mentre li utilizza per le spese connesse alla frequentazione Pt_5
universitaria quali treno, metropolitana, mensa, libri. Tali importi equivalgono dunque, per quanto riguarda la sola a un versamento Pt_5
anticipato delle spese straordinarie relativamente agli elementi sopra menzionati che non verranno quindi richiesti nuovamente al sig. , che sarà tenuto a versare ulteriori Parte_2
importi in merito a tali spese solo nel caso in cui il costo dovesse esorbitare rispetto a quanto già anticipato e versato.
- Fermo restando quanto sopra previsto, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
o Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) visite mediche specialistiche private anche non prescritte dal medico curante ma di oggettiva necessità quali a titolo meramente esemplificativo visite ginecologiche, dermatologiche, e sedute psicologiche;
o Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche (es. apparecchio dentale) e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); o Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) dotazione informatica (pc e tablet).
**
Il ritardato pagamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento o per la contribuzione delle spese straordinarie comporterà l'applicazione di interessi moratori ex d.lgs. 231 /2002, senza la necessità di alcuna costituzione in mora.
4)ULTERIORI RAPPORTI TRA I CONIUGI
- I coniugi confermano di essere reciprocamente autonomi e titolari di un proprio reddito, e di nulla avere da pretendere o richiedere uno nei confronti dell'altro.
5)SPESE DI LITE
- Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti. Il CU di cui alla presente vertenza sarà suddiviso al 50% fra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio l'8.11.2024
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 02.02.1970
cittadina: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
Con l'Avv. Alessandra Meriggi del Foro di Milano
e
2) Parte_2 Nato a Como, il 05.05.1965
Cittadino Italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Pomi del Foro di Milano
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) , nato a [...], il [...] Parte_3
- Parte_4
1) , nata a [...], il [...] non economicamente autosufficiente Parte_5
b) tra le parti è intervenuto: divorzio in data 01.08.2017 mediante sentenza n. 1221/2017 in data 01.08.2017; letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente di cui alla sentenza n.
1221/2017 del Tribunale di Como:
1)AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
- Il figlio minorenne rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Pt_3
- I figli, e permangono collocati presso la madre, presso la sua residenza. Pt_5 Pt_3
- I genitori si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione, della salute, della cura ed assistenza dei figli assumendo di comune accordo le relative decisioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
Le decisioni verranno prese, vista l'età dei figli, tenendo in debita considerazione anche la loro opinione.
2)DIRITTI DI VISITA
- e potranno scegliere liberamente quando e come vedere il padre Pt_5 Pt_3 mettendosi d'accordo direttamente con il sig. , nel rispetto degli impegni Parte_2 precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio di entrambi.
3)MANTENIMENTO DEI FIGLI
- Essendo entrambi i figli collocati presso la madre, il sig. contribuirà al Parte_2
loro mantenimento a mezzo del pagamento della somma mensile di € 900,00 da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]X02 – Banca
Popolare di Sondrio, Fino Mornasco.
- La somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat con decorrenza da agosto 2025.
- Il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
Quanto alle spese straordinarie:
- Le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, permangono equamente ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione giustificativa, la quale dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso.
- I ricorrenti concordano che, nel caso in cui la spesa straordinaria - sia che richieda il preventivo accordo, sia che non lo richieda – superi l'ammontare di 300 euro, il corrispettivo di spettanza del genitore richiesto in proposito verrà anticipato rispetto all'esborso effettivo.
Detto corrispettivo verrà pagato, con anticipo di almeno 10 gg rispetto alla data dell'esborso, previa esibizione di documentazione a supporto. Il genitore che ha provveduto al pagamento della spesa complessiva, entro e non oltre 10 gg dal pagamento della stessa, inoltrerà all'altro genitore la documentazione inerente il pagamento effettuato (disposizioni di bonifico, fatture etc).
- Per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo e-mail, dovrà, eventualmente, manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
A tale proposito le parti indicano di seguito gli indirizzi mail di competenza di ciascuno impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di tali indirizzi.
Parte_1 Email_1
: Parte_2 Email_2
- Il sig. versa e continuerà a versare mensilmente rispettivamente: Parte_2
€30 a e €130 a La sig.ra si impegna a versare Pt_3 Pt_5 Parte_1
mensilmente la medesima somma ai figli. utilizza tali soldi per esigenze di convivialità (merende, aperitivi, pizza con gli Pt_3
amici, cinema etc..) mentre li utilizza per le spese connesse alla frequentazione Pt_5
universitaria quali treno, metropolitana, mensa, libri. Tali importi equivalgono dunque, per quanto riguarda la sola a un versamento Pt_5
anticipato delle spese straordinarie relativamente agli elementi sopra menzionati che non verranno quindi richiesti nuovamente al sig. , che sarà tenuto a versare ulteriori Parte_2
importi in merito a tali spese solo nel caso in cui il costo dovesse esorbitare rispetto a quanto già anticipato e versato.
- Fermo restando quanto sopra previsto, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
o Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) visite mediche specialistiche private anche non prescritte dal medico curante ma di oggettiva necessità quali a titolo meramente esemplificativo visite ginecologiche, dermatologiche, e sedute psicologiche;
o Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche (es. apparecchio dentale) e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); o Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) dotazione informatica (pc e tablet).
**
Il ritardato pagamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento o per la contribuzione delle spese straordinarie comporterà l'applicazione di interessi moratori ex d.lgs. 231 /2002, senza la necessità di alcuna costituzione in mora.
4)ULTERIORI RAPPORTI TRA I CONIUGI
- I coniugi confermano di essere reciprocamente autonomi e titolari di un proprio reddito, e di nulla avere da pretendere o richiedere uno nei confronti dell'altro.
5)SPESE DI LITE
- Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti. Il CU di cui alla presente vertenza sarà suddiviso al 50% fra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio l'8.11.2024
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao