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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3553/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3553/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. 14 professione: libera professionista reddito: euro 34.206,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Dania Pellegrinelli presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. 14 professione: non occupato (invalido civile al 100%) reddito: euro 850,00 mensili circa a titolo di indennità di accompagnamento e assegno d'invalidità con l'Avv. Ennio Tambè presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a CA (EN) il 28.7.2011 (anno 2011, Numero 20, Parte II, Serie A)
1 in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 23.8.2014 Per_1 Per_2
e il 12.1.2018
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
− accertata e dichiarata la mancata riconciliazione, autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare in via principale la separazione personale dei Signori
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_1
(matrimonio contratto il 28.07.2011 con atto trascritto nei C.F._1 registri degli atti di matrimonio al n. 20, parte II, serie A -anno 2011;
− il Signor si impegna a cambiare la propria residenza anagrafica entro tre Pt_2 mesi dalla sentenza di separazione.
− disporre l'affido esclusivo delle figlie alla madre, presso la quale le stesse saranno collocate, con diritto di visita del padre, da esercitarsi nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e delle esigenze lavorative della madre. Gli incontri si svolgeranno nella città di residenza delle minori. Nel caso invece di residenza del padre all'estero o fuori regione, il padre avrà diritto ad almeno una video-chiamata al giorno e, avuto riguardo al previo interesse delle minori e privilegiando le loro volontà, di trascorrere ogni anno, nel periodo estivo, 20 giorni consecutivi con le figlie presso il luogo di dimora dello stesso e, ad anni alterni, tutto il periodo natalizio dal 24 dicembre al 5 gennaio con inizio negli anni pari, congiuntamente a uno dei familiari ivi residenti. Le spese dei viaggi di andata e ritorno saranno a carico del Signor In caso di impossibilità da parte del Pt_2 padre a prelevarle in aeroporto e/o ad accompagnarle a casa, la Signora si Pt_1 rende disponibile a accompagnare le minori in aeroporto e ad andare a prenderle, compatibilmente con i propri impegni e purché ciò costituisca un'eccezione e non la regola. In accordo tra le parti, i tempi e le modalità di visita potranno essere diversamente stabiliti.
− Assegnare la casa coniugale alla signora , con i mobili ivi Parte_1 presenti, ad eccezione di quelli assegnati al signor;
Parte_2
− obbligo in capo al padre del mantenimento ordinario delle figlie per la somma complessiva di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN intestato alla Signora Pt_1 già noto al Signor oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito Pt_2 specificate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
2 istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
− in caso di vendita della casa coniugale e conseguimento dei rispettivi accrediti da parte dei coniugi, obbligo del mantenimento da parte del padre in favore dei figli di € 550,00= mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN intestato alla Signora già noto al Signor Pt_1 Pt_2
− diritto all'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre, che la stessa potrà percepire anche senza il consenso del padre, potendone fare richiesta anche in via autonoma;
− entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
− ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CA di procedere all'annotazione della emananda sentenza e ad ogni ulteriore incombenza di legge;
− Spese compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale ritiene che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , entrambe minori d'età, non siano in contrasto con Per_1 Per_2
l'interesse morale e materiale delle stesse, dal momento che è previsto che
, invalido al 100%, si trasferirà all'estero, ove sarà assistito Parte_2 dai suoi congiunti. Sussistono, quindi, i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3553/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a CA Parte_2
(EN) il 28.7.2011, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (EN), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di FR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3553/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. 14 professione: libera professionista reddito: euro 34.206,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Dania Pellegrinelli presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. 14 professione: non occupato (invalido civile al 100%) reddito: euro 850,00 mensili circa a titolo di indennità di accompagnamento e assegno d'invalidità con l'Avv. Ennio Tambè presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a CA (EN) il 28.7.2011 (anno 2011, Numero 20, Parte II, Serie A)
1 in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 23.8.2014 Per_1 Per_2
e il 12.1.2018
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
− accertata e dichiarata la mancata riconciliazione, autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare in via principale la separazione personale dei Signori
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_1
(matrimonio contratto il 28.07.2011 con atto trascritto nei C.F._1 registri degli atti di matrimonio al n. 20, parte II, serie A -anno 2011;
− il Signor si impegna a cambiare la propria residenza anagrafica entro tre Pt_2 mesi dalla sentenza di separazione.
− disporre l'affido esclusivo delle figlie alla madre, presso la quale le stesse saranno collocate, con diritto di visita del padre, da esercitarsi nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e delle esigenze lavorative della madre. Gli incontri si svolgeranno nella città di residenza delle minori. Nel caso invece di residenza del padre all'estero o fuori regione, il padre avrà diritto ad almeno una video-chiamata al giorno e, avuto riguardo al previo interesse delle minori e privilegiando le loro volontà, di trascorrere ogni anno, nel periodo estivo, 20 giorni consecutivi con le figlie presso il luogo di dimora dello stesso e, ad anni alterni, tutto il periodo natalizio dal 24 dicembre al 5 gennaio con inizio negli anni pari, congiuntamente a uno dei familiari ivi residenti. Le spese dei viaggi di andata e ritorno saranno a carico del Signor In caso di impossibilità da parte del Pt_2 padre a prelevarle in aeroporto e/o ad accompagnarle a casa, la Signora si Pt_1 rende disponibile a accompagnare le minori in aeroporto e ad andare a prenderle, compatibilmente con i propri impegni e purché ciò costituisca un'eccezione e non la regola. In accordo tra le parti, i tempi e le modalità di visita potranno essere diversamente stabiliti.
− Assegnare la casa coniugale alla signora , con i mobili ivi Parte_1 presenti, ad eccezione di quelli assegnati al signor;
Parte_2
− obbligo in capo al padre del mantenimento ordinario delle figlie per la somma complessiva di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN intestato alla Signora Pt_1 già noto al Signor oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito Pt_2 specificate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
2 istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
− in caso di vendita della casa coniugale e conseguimento dei rispettivi accrediti da parte dei coniugi, obbligo del mantenimento da parte del padre in favore dei figli di € 550,00= mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN intestato alla Signora già noto al Signor Pt_1 Pt_2
− diritto all'assegno unico nella misura del 100% in favore della madre, che la stessa potrà percepire anche senza il consenso del padre, potendone fare richiesta anche in via autonoma;
− entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
− ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CA di procedere all'annotazione della emananda sentenza e ad ogni ulteriore incombenza di legge;
− Spese compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale ritiene che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , entrambe minori d'età, non siano in contrasto con Per_1 Per_2
l'interesse morale e materiale delle stesse, dal momento che è previsto che
, invalido al 100%, si trasferirà all'estero, ove sarà assistito Parte_2 dai suoi congiunti. Sussistono, quindi, i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3553/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a CA Parte_2
(EN) il 28.7.2011, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (EN), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
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