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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/12/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 178/2024 promosso da
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31/8/1967, entrambi elettivamente domiciliati a Vasto (CH) alla via
Giulio Cesare n. 57 presso lo studio dell'Avv. MICHELE SONNINI che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione alternata degli stessi: una settimana con il padre e quella successiva con la madre, e così di seguito. Nella settimana in cui i figli resteranno con la madre, il padre li terrà con sé dal sabato mattina al lunedì mattina, così come – nella settimana successiva – la madre li terrà con sé sempre dal sabato mattina al lunedì mattina;
3) Qualora le necessità dei figli dovessero imporre modifiche momentanee delle condizioni sopra previste, i coniugi le adotteranno concordemente per il tempo necessario a superare le predette necessità. I coniugi stabiliscono quanto segue in ordine alle ferie estive e alle festività: NATALE: la Vigilia di Natale con la madre;
il pranzo di Natale con il padre, mentre il pomeriggio con la madre.
Nel corso dell'intero periodo natalizio i figli rimarranno con i genitori a settimane alterne così come stabilito al precedente punto
2; PASQUA: il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre, alternativamente di anno in anno. ALTRE FESTIVITA' E PONTI SCOLASTICI: alternativamente un anno con la madre e l'altro con il padre. FERIE ESTIVE: due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre.
Per il resto le parti fanno riferimento al Piano Genitoriale in atti. 4) La casa coniugale, di esclusiva proprietà della IG.ra e Pt_1 sita in Vasto (CH) alla Via Boccaccio n°22, sarà temporaneamente assegnata in godimento al IG. unitamente ai relativi Parte_2 arredi, il quale vi permarrà – senza corrispondere alcun canone al coniuge - fino alla data del 30 giugno 2026. Resteranno a carico dello stesso, nel periodo in discorso, le utenze domestiche, l'IMU, la TARI nonché ogni spesa di ordinaria amministrazione relativa all'immobile. Immediatamente dopo l'omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il 30.09.2024, i coniugi daranno incarico ad un tecnico di fiducia per la presentazione delle pratiche edilizie necessarie a sanare le difformità/abusi dell'immobile e ad ottenere il “certificato di agibilità” dello stesso. Tutte le relative spese verranno ripartite nella seguente misura: 60% a carico della IG.ra e 40% a carico del IG. Pt_1 [...]
. Alla data del 30 giugno 2026 il IG. lascerà Pt_2 Parte_2 la casa coniugale – provvedendo a reperire per tempo altra sistemazione – e l'immobile in questione verrà posto in vendita. I relativi costi verranno sopportati dai coniugi nella misura percentuale indicata e – nella stessa misura (60% alla IG.ra
, 40% al IG. – verrà ripartito tra le parti il Pt_1 Parte_2 ricavato della vendita. Qualora il IG. non dovesse Parte_2 liberare l'immobile entro la data del 30 giugno 2026 dovrà corrispondere alla IG.ra la somma mensile di €.400,00 Pt_1
(quattrocento/00) a titolo di risarcimento del danno e godimento senza titolo dell'immobile, salvo il diritto di quest'ultima di ottenere un provvedimento di rilascio nelle forme di rito. I beni mobili presenti nell'abitazione coniugale verranno concordemente divisi tra i coniugi una volta messa in vendita la casa. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo per il mantenimento dei figli minorenni la somma rivalutabile di €.500,00= mensili (€.250,00= per ciascun figlio).
Allo stato alcun assegno di mantenimento viene riconosciuto alla IG.ra preso atto che la stessa andrà a convivere con altra Pt_1 persona in Monteodorisio;
abitazione presso la quale è autorizzata a portare i figli nei periodi in cui gli stessi staranno con lei.
Qualora tale collocazione abitativa dovesse cessare la IG.ra Pt_1 avrà diritto ad un assegno di mantenimento da determinarsi ovvero
– in alternativa – potrà fare rientro nella casa coniugale per abitarvi insieme ai figli, mentre il IG. lascerà Parte_2 libera, da persone e cose, detta abitazione. Il su indicato importo verrà erogato entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dal corrente mese di marzo. Nei periodi in cui il IG. beneficerà della PI (presumibilmente dal Parte_2
01 luglio al 30 settembre) continuerà a corrispondere l'assegno di mantenimento della misura di €.500,00 mensili.
6) Le spese straordinarie (con esclusione di quelle in appresso indicate e come meglio specificate nel Protocollo del 2019), previamente concordate tra i genitori e documentate, saranno a carico del IG. e della IG.ra in proporzione ai Parte_2 Pt_1 rispettivi redditi, ma solo allorquando quest'ultima troverà una occupazione. Diversamente graveranno esclusivamente a carico del IG.
Considerato che
il IG. continuerà a Parte_2 Parte_2 beneficiare dell'Assegno Unico, oggi erogato dall'Inps in €.378,00 mensili, nonché per quanto previsto al successivo punto n.8, lo stesso assume l'obbligo di pagare tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli (calcio, doposcuola, sedute mediche, danza, lezioni private di recupero, ecc.). Cont
7) Il conto corrente cointestato n.CC1238056212 della di Vasto verrà estinto con ripartizione al 50% delle somme depositate. I buoni postali e i libretti postali intestati ai figli verranno detenuti dalla madre, la quale – in accordo con il padre – potrà utilizzarne le somme per necessità straordinarie.
8) Le rate del mutuo ipotecario acceso sulla casa di abitazione continueranno ad essere pagate – fino ad agosto 2025, data di estinzione dello stesso – dai genitori della IG.ra Pt_1
9) Le autovetture FO OC CM e NC YP resteranno in esclusiva proprietà – rispettivamente – del IG. Parte_2
(OC) e della IG.ra (NC). Parte_1
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che - ad eccezione di quanto sopra previsto
- non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo sciolto la comunione dei beni in comproprietà, ad eccezione della comproprietà dei mobili e arredi di casa. 11) I coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Vasto (CH) il 25/08/2012, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 27/11/2024 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 4/4/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) il 25/08/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 18 parte I dell'anno 2012.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vasto (CH) il 25/08/2012 e trascritto
[...] Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero
18 parte I dell'anno 2012;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 06/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 178/2024 promosso da
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31/8/1967, entrambi elettivamente domiciliati a Vasto (CH) alla via
Giulio Cesare n. 57 presso lo studio dell'Avv. MICHELE SONNINI che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione alternata degli stessi: una settimana con il padre e quella successiva con la madre, e così di seguito. Nella settimana in cui i figli resteranno con la madre, il padre li terrà con sé dal sabato mattina al lunedì mattina, così come – nella settimana successiva – la madre li terrà con sé sempre dal sabato mattina al lunedì mattina;
3) Qualora le necessità dei figli dovessero imporre modifiche momentanee delle condizioni sopra previste, i coniugi le adotteranno concordemente per il tempo necessario a superare le predette necessità. I coniugi stabiliscono quanto segue in ordine alle ferie estive e alle festività: NATALE: la Vigilia di Natale con la madre;
il pranzo di Natale con il padre, mentre il pomeriggio con la madre.
Nel corso dell'intero periodo natalizio i figli rimarranno con i genitori a settimane alterne così come stabilito al precedente punto
2; PASQUA: il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre, alternativamente di anno in anno. ALTRE FESTIVITA' E PONTI SCOLASTICI: alternativamente un anno con la madre e l'altro con il padre. FERIE ESTIVE: due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre.
Per il resto le parti fanno riferimento al Piano Genitoriale in atti. 4) La casa coniugale, di esclusiva proprietà della IG.ra e Pt_1 sita in Vasto (CH) alla Via Boccaccio n°22, sarà temporaneamente assegnata in godimento al IG. unitamente ai relativi Parte_2 arredi, il quale vi permarrà – senza corrispondere alcun canone al coniuge - fino alla data del 30 giugno 2026. Resteranno a carico dello stesso, nel periodo in discorso, le utenze domestiche, l'IMU, la TARI nonché ogni spesa di ordinaria amministrazione relativa all'immobile. Immediatamente dopo l'omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il 30.09.2024, i coniugi daranno incarico ad un tecnico di fiducia per la presentazione delle pratiche edilizie necessarie a sanare le difformità/abusi dell'immobile e ad ottenere il “certificato di agibilità” dello stesso. Tutte le relative spese verranno ripartite nella seguente misura: 60% a carico della IG.ra e 40% a carico del IG. Pt_1 [...]
. Alla data del 30 giugno 2026 il IG. lascerà Pt_2 Parte_2 la casa coniugale – provvedendo a reperire per tempo altra sistemazione – e l'immobile in questione verrà posto in vendita. I relativi costi verranno sopportati dai coniugi nella misura percentuale indicata e – nella stessa misura (60% alla IG.ra
, 40% al IG. – verrà ripartito tra le parti il Pt_1 Parte_2 ricavato della vendita. Qualora il IG. non dovesse Parte_2 liberare l'immobile entro la data del 30 giugno 2026 dovrà corrispondere alla IG.ra la somma mensile di €.400,00 Pt_1
(quattrocento/00) a titolo di risarcimento del danno e godimento senza titolo dell'immobile, salvo il diritto di quest'ultima di ottenere un provvedimento di rilascio nelle forme di rito. I beni mobili presenti nell'abitazione coniugale verranno concordemente divisi tra i coniugi una volta messa in vendita la casa. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo per il mantenimento dei figli minorenni la somma rivalutabile di €.500,00= mensili (€.250,00= per ciascun figlio).
Allo stato alcun assegno di mantenimento viene riconosciuto alla IG.ra preso atto che la stessa andrà a convivere con altra Pt_1 persona in Monteodorisio;
abitazione presso la quale è autorizzata a portare i figli nei periodi in cui gli stessi staranno con lei.
Qualora tale collocazione abitativa dovesse cessare la IG.ra Pt_1 avrà diritto ad un assegno di mantenimento da determinarsi ovvero
– in alternativa – potrà fare rientro nella casa coniugale per abitarvi insieme ai figli, mentre il IG. lascerà Parte_2 libera, da persone e cose, detta abitazione. Il su indicato importo verrà erogato entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dal corrente mese di marzo. Nei periodi in cui il IG. beneficerà della PI (presumibilmente dal Parte_2
01 luglio al 30 settembre) continuerà a corrispondere l'assegno di mantenimento della misura di €.500,00 mensili.
6) Le spese straordinarie (con esclusione di quelle in appresso indicate e come meglio specificate nel Protocollo del 2019), previamente concordate tra i genitori e documentate, saranno a carico del IG. e della IG.ra in proporzione ai Parte_2 Pt_1 rispettivi redditi, ma solo allorquando quest'ultima troverà una occupazione. Diversamente graveranno esclusivamente a carico del IG.
Considerato che
il IG. continuerà a Parte_2 Parte_2 beneficiare dell'Assegno Unico, oggi erogato dall'Inps in €.378,00 mensili, nonché per quanto previsto al successivo punto n.8, lo stesso assume l'obbligo di pagare tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli (calcio, doposcuola, sedute mediche, danza, lezioni private di recupero, ecc.). Cont
7) Il conto corrente cointestato n.CC1238056212 della di Vasto verrà estinto con ripartizione al 50% delle somme depositate. I buoni postali e i libretti postali intestati ai figli verranno detenuti dalla madre, la quale – in accordo con il padre – potrà utilizzarne le somme per necessità straordinarie.
8) Le rate del mutuo ipotecario acceso sulla casa di abitazione continueranno ad essere pagate – fino ad agosto 2025, data di estinzione dello stesso – dai genitori della IG.ra Pt_1
9) Le autovetture FO OC CM e NC YP resteranno in esclusiva proprietà – rispettivamente – del IG. Parte_2
(OC) e della IG.ra (NC). Parte_1
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che - ad eccezione di quanto sopra previsto
- non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo sciolto la comunione dei beni in comproprietà, ad eccezione della comproprietà dei mobili e arredi di casa. 11) I coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Vasto (CH) il 25/08/2012, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 27/11/2024 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 4/4/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) il 25/08/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 18 parte I dell'anno 2012.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vasto (CH) il 25/08/2012 e trascritto
[...] Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero
18 parte I dell'anno 2012;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 06/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini