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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Maria Costa (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il di lei C.F._4 studio in Catanzaro alla Via Scesa Eroi, 23
Appellanti
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Controparte_1 CP_2 C.F._5
Diaco (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Catanzaro C.F._6 alla Via Padre Antonio da Olivadi, 15
Appellato
E
(P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso (C. F.
) Anna Muraca (C.F. ), dell'Ufficio Legale C.F._7 C.F._8 dell'Azienda, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via V. Cortese, 25
Appellata
1 E
in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro Controparte_4 tempore in carica, rappresentati e difesi dagli Avv.it Anna Mugnano (C.F.
), Caterina Viglialoro (C.F. e Antonio Ferronetti C.F._9 C.F._10
(C.F. ) C.F._11
Appellati
E
(P.I. , in persona del procuratore speciale Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Hazan (C.F.
), elettivamente domiciliata nel di lui studio in Milano al Largo Augusto, C.F._12
3
Appellata
Conclusioni
Per gli appellanti , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
1. Accertare e dichiarare, in riforma della Sentenza di primo grado, che la morte del Sig. Pt_4
è conseguenza del comportamento colposo tenuto dal Dott. e
[...] Controparte_1 comunque alla violazione degli obblighi assunti da parte appellate, per i motivi ci cui in premessa;
2. Per l'effetto condannare le parti appellate al pagamento, in solido tra loro, del risarcimento del danno a favore degli attori quali eredi del Sig. Giovanni nella misura di euro Pt_2
818.235,00 o nella maggior o minore somma;
3. In Subordine, condannare le parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento del danno per perdita di chance a favore degli odierni attori, nella mira ritenuta di giustizia e con quantificazione per via equitativa;
4. in via gradata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale;
5. Condannare parti appellate al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c.
6. Condannare, parti appellate, alla restituzione delle eventuali somme già versate dagli attori titolo di spese e competenze legali e spese di CTU”.
2 Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc,ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via
Preliminare:
1. Accertare e dichiarare la inammissibilità ed infondatezza dell'appello per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. ed ex artt. 348 bis e ter c.p.c. sia valutata in via preliminare la “ragionevole probabilità” del non accoglimento del gravame;
2. Respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per carenza dei relativi presupposti.
Nel merito:
3. respingere tutte le domande formulate dagli attori con l'atto di citazione in quanto del tutto infondate e temerarie, per le ragioni esposte nel presente atto, confermando le statuizioni della sentenza gravata;
In ogni caso,
4. Confermare la sentenza relativamente al capo in cui ha riconosciuto in favore del dott. CP
l'operatività della Polizza assicurativa stipulata con di Londra e respinto l'eccezione di CP_6 quest'ultima sulla inoperatività, manlevando il dott. eventualmente, in caso di assai CP denegata ipotesi di una qualche responsabilità e/o accoglimento dell'appello, anche in tale sede con tutte le garanzie di polizza, ed anche nella assai denegata ipotesi di una qualche condanna dell' che, comunque, dovrà tenere indenne il dipendente dott. Controparte_7 Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole e manlevarlo a sua volta.
5. Condannare infine gli appellanti alla refusione delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge anche del presente grado con clausola di attribuzione oltre che per lite temeraria.
6. Con salvezza di ogni richiesta e domanda anche ed in specie istruttoria non accolta”.
Per l'appellata : Controparte_3
“In via preliminare
1. Dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello ex artt. 342 cp.c. e 348 bis e ter c.p.c. con valutazione preliminare della ragionevole probabilità di non accoglimento del gravame.
Nel merito
2. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 299/2023 pubblicata in data 23/02/2023, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
3. In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle eccezioni e richieste in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c..
3
4. Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli
Avvocati per come statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 262/2023 del
2/03/2023”.
Per gli appellati Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello per tutte le causali esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
299/2023 del Tribunale di Catanzaro;
2) In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'interposto appello per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
299/2023 del Tribunale di Catanzaro;
3) Ad ogni buon conto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata, per la manifesta insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
4) In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'appello e, per
l'effetto, rigettarlo integralmente con conferma della sentenza n. 299/2023 del Tribunale di
Catanzaro;
5) In via subordinata, nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza
n. 299/2023: rigettare qualsivoglia diritto alla manleva del dott. per Controparte_1 inoperatività delle garanzie contrattuali prestate per la colpa grave del dipendente del S.S.N. con certificati nn. A8MDEEPAAAA- A8LDCBSAAAA- A8NDHNPAAAA- A8ODNMAAAA-
A8PDYBEAAA.
6) Il tutto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_5
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto:
- accertare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all'accertamento della non operatività della copertura afferente ad per non essere stata oggetto di ap- CP_5 pello;
- rigettare ogni avversa domanda
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori per legge”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella loro qualità di eredi (moglie e figli) del de cuius convennero in
[...] Parte_4 giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il Dott. e l' Controparte_1 [...]
(d'ora innanzi per brevità ), quale responsabile in Controparte_3 Controparte_7 solido, al fine di sentirli condannare al risarcimento “del danno parentale”, richiesto nella somma di euro 818.235,00, subito in conseguenza della condotta colposa tenuta dai sanitari che ebbero in cura . Parte_4
A fondamento della domanda, gli attori posero una articolata serie di circostanze.
Assunsero, in particolare: che in data 19 ottobre 2013, , accusando forti dolori al torace, alla spalla Parte_4 ed al braccio sinistro, era stato accompagnato dalla moglie presso la postazione del Parte_1
118 del Comune di;
CP_8
che era stato “trattato” dal Dott. ; CP
che dopo esser stato sottoposto ad alcuni controlli, era stato rimandato a casa, con l'invito, qualora fosse ricomparso il disturbo, a recarsi presso il Pronto Soccorso;
che appena giunto presso la sua abitazione, il aveva avvertito un nuovo malore;
Pt_2
che gli operatori del servizio 118, giunti presso la abitazione del paziente previa richiesta ritualmente ricevuta, dopo avere superato le difficoltà nel trovare un defibrillatore, avevano constatato il suo non funzionamento e avevano caricato il sull'autoambulanza con Pt_2 destinazione Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro, ove però il congiunto era giunto privo di vita;
che gli accertamenti autoptici, condotti su specifica disposizione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel parallelo procedimento penale, avevano individuato la causa della morte in un infarto miocardico acuto con stenosi critica della coronaria discendente anteriore in soggetto con coronaro-sclerosi diffusa generativa di una insufficienza cardiorespiratoria acuta e conseguente arresto cardiocircolatorio;
che la responsabilità dell'occorso andava individuata nella condotta del dottor , CP
“reo” di aver sottovalutato i sintomi del paziente, non aver approfondito le cause del malessere e non aver adottato le corrette scelte terapeutiche.
Si costituì , invocando, preliminarmente, la chiamata in garanzia della Controparte_1
Lloyd's Assicurazioni e, nel merito, il rigetto della domanda.
5 Si costituì l' invocando anch'essa, preliminarmente, la chiamata in Controparte_7 garanzia della e, nel merito, il rigetto della domanda. Controparte_9
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, a seguito di citazione loro correttamente notificate, si costituirono la e gli chiedendo il Controparte_9 Controparte_4 rigetto dell'azione.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale collegiale, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.
229 del 23 febbraio 2023, rigettò la domanda sulla scorta del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori, allo scopo rilevando che non era “stato provato l'inadempimento colpevole dei sanitari convenuti causalmente connesso con il decesso – neppur sotto il profilo della perdita di chance di sopravvivenza – del sig. ”. Pt_2
Venne altresì rigettata l'eccezione sollevata dagli assumendosi Controparte_4
l'operatività della polizza “con riferimento generale alla responsabilità civile per danni cagionati
a «terzi» e non con riferimento esclusivo, alla sola (e diversa) responsabilità per danno erariale”.
Diversamente, venne accolta l'eccezione sollevata da , trovando Controparte_9 fondamento l'art. 25, lett. I delle C.G.A., disposizione escludente la copertura della polizza per il servizio di emergenza sanitaria 118.
Il Giudice di primo grado respinse la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto nei confronti degli attori, in quanto ritenuta generica. CP
In ultimo, venne disposta la condanna degli attori e dell' , limitatamente Controparte_7
a quest'ultima nei confronti dell' , al pagamento delle spese di lite. Controparte_9
II - Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 11 aprile 2023, hanno proposto appello Parte_1
e , invocando la modifica della sentenza di primo grado sulla Parte_2 Parte_3 scorta della diversa “lettura” della relazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
In particolare, gli appellanti hanno valorizzato – a sostegno della richiesta di rivisitazione della decisione di primo grado – l'esito degli accertamenti condotti, assumendo specificamente che essi avevano palesato la responsabilità del Dott. , posto che costui “avrebbe dovuto CP procedere all'immediato invio del paziente presso il pronto soccorso e qualora lo stesso avesse rifiutato, avrebbe dovuto segnalare il chiaro dissenso. Tutte pratiche non poste in essere dai sanitari”.
Ancora, hanno evidenziato che i consulenti di ufficio avevano sostenuto che “al signor non doveva essere concessa la possibilità di poter scegliere se essere avviato Parte_4
6 presso una struttura di secondo livello o tornare a casa e rivolgersi alla stessa in caso di necessità.
L'errore tecnico professionale deriva dalla trasgressione di quelle norme che sono universalmente riconosciute valide dalla scienza”.
In ultimo, hanno richiamato le conclusioni dei CTU di primo grado, secondo le quali “il mancato trasferimento presso una struttura di secondo livello ha determinato un danno alla salute del signor esitato nel decesso dello stesso per insufficienza respiratoria edema Parte_4 polmonare conseguente ad un infarto miocardio, decesso che si sarebbe potuto evitare con alta probabilità se allo stesso fossero state praticate nell'immediatezza delle giuste cure in ambiente idoneo. È censurabile, quindi da considerarsi colposa, la scelta operata”.
Si è costituito , il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1 reso in violazione dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, la sua infondatezza sulla scorta di una analitica ricostruzione dei fatti e dell'esclusione di ogni forma di responsabilità nell'occorso in ragione della autonoma decisione del paziente di rifiutare il ricovero.
Ha altresì fatto presente che la domanda tesa ad ottenere il risarcimento per perdita di chance era stata avanzata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale in primo grado e, in ragione di tanto, doveva ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Anche l' si è costituita resistendo al gravame proposto, previa eccezione Controparte_7 di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché per assenza dei presupposti di una ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato anche alla luce della mancata individuazione della causa della morte del in dichiarata adesione alle tesi svolte sul punto Pt_2 anche dalla Difesa del Dott. . CP
Costituendosi in giudizio, (già , e Controparte_5 Controparte_9
d'ora innanzi, per brevità, , dal canto suo, ha invocato declaratoria di passaggio in CP_5 giudicato della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'inoperatività della copertura assicurativa ed ha richiesto il rigetto di ogni altra domanda.
Il Consigliere istruttore, con provvedimento del 9 ottobre 2023, ha disatteso la richiesta di rinnovo di C.T.U., rinviando all'udienza del 4 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
Le parti, nel rispetto dei termini di legge, hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica, eccezion fatta per l'
[...] che ha provveduto al deposito della sola comparsa conclusionale. Controparte_5
7 All'udienza del 4 giugno 2025, il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
III – Le valutazioni della Corte
§1
Escluso ogni margine di valutazione dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da e da , in ragione dell'attuale stato Controparte_7 Controparte_1 del procedimento, deve essere disattesa la questione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalle parti appellate.
Invero, l'appello contiene una strutturale ed implicita critica alla decisione di primo grado, con invocazione di radicale sua rivisitazione sulla scorta della alternativa lettura dei dati tecnici evidenziati dalla disposta CTU.
E tanto – alla luce del principio secondo il quale “qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata”
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 24464 del 4/11/2020) – rende ammissibile l'appello con le precisazioni che verranno di seguito esposte.
§2
Va parimenti esclusa la fondatezza della tesi spesa dalla difesa del TT in CP ordine alla presunta improcedibilità dell'azione in ragione dell'avvenuta sua assoluzione nel giudizio penale nel quale risultava essere imputato del delitto di cui all'articolo 589 c.p. sempre in relazione alla morte del . Pt_2
Contrariamente a quanto assunto dalla Difesa del professionista, non risulta che in quel procedimento fosse stata operata la costituzione di parte civile degli odierni appellanti: tanto si evince dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro n. 1386/2019 depositata l'8 gennaio 2020, prima sezione penale.
§3
Ciò premesso, mette conto osservare che l'ampia motivazione della decisione impugnata reca una analitica valutazione delle considerazioni medico legali svolte nella consulenza redatta dai Dott.ri e motivatamente discostandosene. Persona_1 Persona_2
8 Appare utile osservare che l'ampio corredo argomentativo posto dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione riposa su una serie di passaggi che prendono le mosse da quanto accertato in punto di fatto e non smentito da alcunché.
In particolare, il Tribunale di Catanzaro mise in evidenza che le scelte terapeutiche vennero disattese dal paziente, che rifiutò il ricovero a lui prospettato dal sanitario.
“Dagli elementi istruttori in atti, emerge che:
a) ha informato tanto quanto il coniuge, odierna Controparte_1 Parte_4 attrice, della natura e dell'importanza dei sintomi da quest'ultimo manifestati e dei correlati rischi
(cfr. il verbale di ricezione di denuncia orale del 19 ottobre 2013, costituente allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice, ove ha dichiarato: “Il medico poi mi invitava negli Uffici Parte_1 ove mi metteva sull'avviso in quanto la pressione arteriosa era alta e ciò avrebbe potuto portare
a dei problemi, vista l'età di mio marito”; cfr., inoltre, le dichiarazioni rese all'udienza del 18 settembre 2018 dalla stessa, la quale ha confermato “che il dott. la informava che suo CP marito aveva la pressione alta e che bisognava fare degli esami ulteriori e che poteva causare gravi danni” (cfr. cap. n. 7 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, di ); Controparte_1 cfr., ancora, le dichiarazioni rese alla medesima udienza da – sulla cui CP0 attendibilità non vi è ragione di dubitare - il quale ha confermato “che il dott. rilevava CP una pressione arteriosa alta ed invitava il sig. ad ulteriori esami e a trasportarlo in Pt_2 ospedale ottenendo solo un rifiuto” (cfr. cap. n. 16 della memoria ex art. 183 cit.), precisando che
“il dottore riferiva al paziente che c'erano i presupposti per portarlo in ospedale”);
b) ha rifiutato di essere trasportato presso la struttura ospedaliera (cfr. Parte_4 le dichiarazioni rese all'udienza del 18 settembre 2018 da , teste di CP0 CP
, il quale ha rappresentato che “il dottore riferiva al paziente che c'erano i presupposti
[...] per portarlo in ospedale ma il paziente si rifiutava dicendo di essere contrario”; lo stesso, inoltre, ha confermato che “il sig. firmò la cartella per andare via” (cap. 19 della memoria n. Pt_2
183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di ) e che “anzi lui disse che dopo essere stato Controparte_1 sottoposto ad elettrocardiogramma si sentiva meglio”), impedendo, dunque, l'effettuazione degli esami diagnostici di secondo livello previsti dalle linee guida indicate dai consulenti;
c) gli attori non hanno provato né, tanto meno, allegato che l'apposizione sul modulo da firmare della specifica dicitura indicata dai consulenti tecnici (“contro il parere dei sanitari”) e la conseguente sottoscrizione di esso avrebbe indotto a recarsi immediatamente Parte_4 presso la struttura sanitaria” (pagg. 12 e 13 della motivazione).
9 A fronte di tale corredo circostanziale, il Tribunale ritenne che fosse possibile affermare, contrariamente a quanto ritenuto dai consulenti, “che il mancato immediato ricovero non dipese da inadempimento del dottore ma solo da scelta consapevole del paziente”.
Sulla base di tale conclusione – avvalorata dalla sottoscrizione delle dimissioni concordate con i sanitari (si veda anche la sentenza penale del Tribunale di Catanzaro n. 1386/2019 depositata l'8 gennaio 2020 sopra citata, pag. 5: “preciso riscontro a siffatta esposizione deriva dal verbale del servizio Suem 118 protocollo 20117, che reca la seguente annotazione: diagnosi algia toracica in parte regredita, paziente non sudato, iperteso, lucido, cosciente, terapia e valutazione tra un'ora circa. Se riappare dolore o se c'è lieve dolenzia andare in ospedale per enzimi e visita cardiologica.
Misurare frequentemente la pressione d'ora in poi e valutare antipertensivo più visita specialistica.
Si concorda per tale strategia, segue la firma, perfettamente leggibile, – il primo Parte_4
Giudice rilevò:
a) che non fosse condivisibile l'affermazione cristallizzata in seno alla relazione di CTU secondo la quale “il dottor in occasione del primo intervento non avrebbe CP dovuto tenere un comportamento permissivo di contrattazione nella strategia da seguire consentendo il rientro al domicilio, bensì si sarebbe dovuto procedere all'immediato avvio in pronto soccorso e, qualora il paziente avesse rifiutato, se ne sarebbe dovuto segnalare il chiaro dissenso”,
b) che la tesi della responsabilità del sanitario non fosse meritevole di positiva valutazione in ragione del fatto che difettava la prova dell'effettiva causa del decesso, attribuito dai consulenti del giudice ad una insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare conseguente ad infarto del miocardio (diversamente da quanto ritenuto dal CT del PM in seno al procedimento penale), pur senza poter tanto convalidare con esiti di non disposta perizia autoptica;
c) non sussistesse alcuna specifica disposizione regolamentare che consentisse il trattamento prospettato dal sanitario nel dissenso del paziente.
Orbene, il nucleo argomentativo di sostegno alla decisione gravata, in parte qua, risulta non attinto dalle critiche sollevate con l'atto di gravame.
Non solo.
Non risulta oggetto di critica l'affermazione del primo giudice che ha ritenuto che “la mancata indicazione specifica della letteratura medica, genericamente richiamata nella relazione, non consente, invero, al Tribunale di ritenere condivisibile quanto affermato dai CTU e ciò tanto più se si considera, da un lato, che, come emerso nel corso dell'espletata istruttoria, il dott.
10 ha reso edotto il paziente del proprio stato di salute e delle conseguenze in cui incorreva CP lasciando il pronto soccorso e, dall'altro, che sono gli stessi CTU ad affermare che non è possibile
“trattenere contro la propria volontà una persona nel pieno delle sue facoltà” (pagg. 12 e 13 della relazione): così a pag. 12 la sentenza impugnata.
A fronte di tanto, la riproposizione della tesi secondo la quale si sarebbe a cospetto di condotta non diligente da parte del TT , appare quale argomentazione apodittica CP inidonea a scalfire il nucleo fondante della motivazione della decisione gravata.
A tanto occorre aggiungere un coacervo di principi che illumina il quadro: con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 – come nel caso di specie – tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale (a partire da Cass. Civ. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589; id. 19 aprile 2006, n. 9085; id. 14 giugno
2007, n. 13953; id. 31 marzo 2015, n. 6438; id. 22 settembre 2015, n. 18610); il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento
(Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; id. 4 gennaio 2019, n. 98; 11 febbraio 2021, n. 3587);
è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. Civ. Sez. III, 7 dicembre
2017, n. 29315; id. 15 febbraio 2018, n. 3704; id. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
Civ. Sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392; id. 23 ottobre 2018, n.26700; 24 maggio 2019, n. 14335; id. 29 ottobre 2019, n. 27606).
I principi sopra indicati (analiticamente richiamati da Cass. Civ. Sez. III, 29 marzo 2022 n.
10050), costituiscono patrimonio regolativo ampiamente conosciuto ed impongono di rilevare che qualora il sanitario abbia dato dimostrazione della correttezza della sua condotta, id est
11 dell'adempimento della sua obbligazione, nessuno spazio di accoglimento della domanda risarcitoria sopravvive.
Nel caso di specie, ove pure volesse darsi per non assolto l'onere probatorio in capo al
TT in rapporto alla correttezza della condotta tenuta – fermo il carattere dubbio del CP dato, posto che nessuna specifica indicazione in ordine ai protocolli da seguire è stata indicata dai
CTU e che difetta la prova della causa della morte – deve rilevarsi che la decisione del di Pt_2 non “lasciarsi ricoverare” è valsa ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del professionista e l'exitus.
E su tale specifica questione non è stata operata specifica censura che possa consentire rivisitazione di sorta.
Non appare meritevole di riforma la sentenza in parte qua.
§4
Parimenti, appare infondata la doglianza mossa dagli appellanti in ordine alla negativa valutazione operata dal Tribunale di Catanzaro in relazione all'invocato risarcimento da perdita di chances di sopravvivenza del Torchia
Duplice è l'ordine di ragioni che non consentiva e non consente il positivo apprezzamento della richiesta.
Viene in preliminare rilievo il fatto che la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances, di cui al punto 3 delle conclusioni formulate in seno all'atto di gravame, non risulta essere stata formulata in seno al giudizio di primo grado, né nell'atto introduttivo del giudizio, né in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., né in sede di precisazione delle conclusioni.
La specifica domanda si ritrova solo nella comparsa conclusionale del 20 gennaio 2023.
Corretta è allora la deduzione degli appellati in ordine alla tardività della relativa richiesta, da considerare del tutto autonoma da quella di risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale spesa in origine.
E che si tratti di domanda autonoma risulta convalidato dall'insegnamento della Suprema
Corte: “la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. In applicazione del principio, la S.C. ha
12 confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello. Cass. Civ. Sez. III, 2 settembre 2022 n. 25886).
D'altro canto, varrebbe anche in questo caso l'interruzione del nesso di casualità tra la condotta dello e l'evento, avuto riguardo alla decisione del di non acconsentire CP Pt_2 al ricovero.
La sentenza non merita dunque censure anche sotto questo profilo.
§5
Ineccepibile appare, in ultimo, la decisione di disporre la condanna degli originari attori al pagamento delle spese processuali – in favore di tutte le altre parti del processo ad eccezione di
(ora – alla luce del principio della soccombenza Controparte_9 CP_5 incontestabilmente registrata.
Contrariamente all'assunto degli appellanti, che sul punto hanno speso considerazioni lato sensu impugnatorie, è inequivoca la soccombenza registrata a fronte del rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte senza che sia dato apprezzare – per come di contro sostenuto – che nel caso di specie sia stata registrata una vittoria per come riconosciuta dai CTU in tema di perdita di chance.
§6
Tutte le ulteriori questioni ed eccezioni rimangono assorbite, ivi compresa la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avanza dal Dott. in assenza di necessaria impugnazione CP incidentale della statuizione di primo grado in parte qua.
§7
Deve darsi altresì atto dell'intervenuto passaggio in giudicato nel capo di decisione legato all'accertamento della non operatività della copertura afferente ad CP_5
Nessun gravame sul punto è stato proposto.
§8
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022m causa di valore indeterminabile (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 10984 del 26/04/2021) a bassa complessità, tenuto conto anche della fase di trattazione, ineludibile anche nel giudizio d'appello.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
13 la stessa impugnazione” ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 299/2023 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catanzaro pubblicata il 23 febbraio 2023, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, che si liquidano in € 4.618 oltre rimborso forfettario per spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA;
3. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
, che si liquidano in € 4.618, oltre rimborso forfettario Controparte_3 per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
4. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 4.618, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_11 generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
5. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 4.618, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_5 generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6. dà atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 27 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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