Art. 12. Pensione di invalidita' agli iscritti il cui rapporto di lavoro e' regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Gli iscritti al Fondo ai quali e' applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , possono essere collocati in pensione per invalidita':
a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purche' per incapacita' fisica o per mancata disponibilita' di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;
b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.
La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non puo' essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.
Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall' articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , nonche' il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 .
Gli iscritti al Fondo ai quali e' applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , possono essere collocati in pensione per invalidita':
a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purche' per incapacita' fisica o per mancata disponibilita' di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;
b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.
La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non puo' essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.
Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall' articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , nonche' il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 .