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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 26/09/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1278 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 05/08/2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Mori (TN), viale C. Viesi n. 30; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. MATASSONI ARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Mori (TN), via Marconi n. 2;
e da
(c.f. ), nato a [...], l'[...] e residente a CP_1 C.F._2
Rovereto (TN), viale Saline n. 6; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. GRASSI STEFANO e dall'avv. COSTOLA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Trento, via Grazioli n. 16;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. conclusioni del 08.08.2025).
pagina1 di 6 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 05/08/2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato a [...], il [...], dalla loro relazione e Persona_1 stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. In data 08.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
6. Si dà atto che nel ricorso congiunto vengono regolamentate anche questioni attinenti ai rapporti patrimoniali fra i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I Il figlio minore sarà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre (attualmente a Mori, via
C. Viesi n. 30).
II. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni concernenti le pagina2 di 6 questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente.
III. Le visite tra il IG e il figlio minore saranno regolate come segue: CP_1 _1
- nel corso dell'anno scolastico:
i. il IG terrà con sé ogni giorno dalle ore 17:30 sino alle ore 18:30-19:00 circa, CP_1 _1 quando il minore sarà prelevato dalla madre presso la residenza paterna;
ii. il martedì rimarrà a cena con il padre;
fino al recupero della patente da parte del IG _1
, sarà la madre a prelevarlo presso la residenza paterna. Successivamente, sarà il padre ad CP_1 accompagnarlo presso l'abitazione materna.
iii. il venerdì rimarrà a cena e a dormire con il padre;
_1 iv. il minore trascorrerà i fine settimana alternati con ciascun genitore, secondo il seguente schema:
- nel weekend in cui sarà con il padre, la madre provvederà a ritirarlo presso l'abitazione _1 paterna la domenica sera;
- nel weekend in cui sarà con la madre, quest'ultima provvederà a ritirarlo presso l'abitazione _1 paterna il sabato a mezzogiorno circa.
- nel corso delle vacanze estive:
i. nel mese di agosto, ciascun genitore terrà con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, anche fuori città ed anche all'estero, da pattuire tra i genitori entro e non oltre il giorno 15 maggio di ciascun anno;
ii. il resto del periodo estivo sarà gestito come segue:
- colonia estiva: frequenterà una colonia estiva per sei settimane. Durante queste settimane, _1 la madre si occuperà di accompagnarlo al mattino, mentre il padre provvederà a ritirarlo al termine delle attività. In caso di impedimento, il padre potrà incaricare una baby-sitter, sostenendone i costi;
- divisione giornaliera: il periodo non coperto dalla colonia estiva sarà suddiviso equamente tra i genitori, con una gestione della giornata ripartita a metà;
- le vacanze di Natale e di Pasqua: le vacanze di Natale e Pasqua, durante le quali il minore non sarà impegnato con la scuola, saranno suddivise equamente tra i genitori. I periodi di permanenza verranno concordati entro il giorno 15 ottobre per le vacanze natalizie ed entro il giorno15 febbraio per quelle pasquali;
- le festività: le principali festività (Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta, 25 aprile, 2 giugno, 1 maggio, 8 dicembre) saranno alternate ogni anno tra i genitori.
Nello specifico, per quanto riguarda le festività natalizie, la suddivisione sarà come segue: se _1 trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, resterà con lui fino alle ore 10:30 del 25 dicembre. A quel punto, passerà con la madre il resto della giornata di Natale e rimarrà con lei fino alla mattina del 31
pagina3 di 6 dicembre. Dal pomeriggio del 31 dicembre al mattino del 6 gennaio sarà di nuovo con il padre. L'anno successivo i turni saranno invertiti. passerà con il padre;
_1 Persona_2
- il compleanno di : entrambi i genitori, ove possibile, festeggeranno insieme il compleanno _1 del minore;
Attualmente il padre risiede in un appartamento a Rovereto, Via Saline n. 6, dotato di una sola camera da letto. Fino a quando il IG continuerà a vivere in tale abitazione, dormirà in CP_1 _1 un letto singolo collocato nella stessa stanza del padre. Quest'ultimo, in ogni caso, si impegna sin d'ora a ricercare un appartamento più spazioso ad un canone di locazione accessibile dove trasferirsi.
IV. La gestione del bambino in assenza dei genitori sarà affidata a una babysitter, il cui costo sarà diviso equamente tra i genitori.
V. In caso di urgenze o situazioni straordinarie (malattia del minore, attività extrascolastiche, assenza della baby-sitter ecc.), i genitori si alterneranno nella gestione di secondo il seguente criterio: _1
- Settimane di competenza del padre: le settimane dispari del calendario, partendo dalla prima settimana di gennaio considerata dispari;
- Settimane di competenza della madre: le settimane pari del calendario.
- nelle settimane pari la IGa terrà con sé per 3 giorni alternati la settimana (lunedì- Pt_1 _1 mercoledì-venerdì);
- nelle settimane dispari il IG terrà per 3 giorni alternati la settimana (lunedì- CP_1 _1 mercoledì-venerdì).
Durante la propria settimana di competenza, ciascun genitore si occuperà della gestione del minore.
In caso di impedimenti personali o lavorativi, comunicati con almeno due settimane di preavviso, i genitori si accorderanno per una diversa suddivisione in modo da pareggiare le giornate di disponibilità. Qualora un genitore scelga di affidarsi a una baby-sitter durante il proprio turno di gestione, sarà tenuto a sostenerne interamente i costi.
VI. La IGa si occuperà e sarà responsabile dell'organizzazione e della gestione delle visite Pt_1 mediche e di tutte le questioni sanitarie riguardanti . In caso di impossibilità, tali incombenze _1 saranno assunte dal IG . In ogni caso, tutte le decisioni relative alla salute del minore CP_1 verranno prese di comune accordo tra i genitori.
VII. Durante il periodo di sospensione della patente di guida, il IG verserà alla IGa CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente intestato a quest'ultima, l'importo di € 500,00= mensili, entro il giorno quindici di ogni mese.
A conclusione di tale periodo, il IG verserà alla IGa a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a pagina4 di 6 quest'ultima, l'importo di € 350,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno quindici di ogni mese.
VIII. Le spese straordinarie sostenute/da sostenere a favore del figlio saranno divise tra i _1 genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi in caso di esborsi superiori all'importo di euro 150,00= per ogni singola spesa. Le stesse spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di regolare fattura o scontrino, entro il mese successivo alla richiesta di rimborso.
IX. Le detrazioni fiscali previste per il figlio a carico saranno usufruite al 50% da ciascun genitore.
X. L'assegno unico familiare (AUU) e qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa e/o sostitutiva dell'AUU eventualmente spettante al nucleo familiare, come anche eventuali borse di studio, o altro ausilio finalizzato a far fronte ai bisogni del figlio saranno percepite dalla IGa nella misura del 100%. Parte_1
XI. I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio, conformemente alla normativa vigente in materia.
Resta fermo che, qualora un genitore decida di partire per un viaggio con , dovrà avvertire _1
l'altro genitore con congruo preavviso.
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI
1. Il IG cederà alla IGa la propria quota di comproprietà dell'immobile CP_1 Pt_1 indicato al precedente paragrafo d), in esecuzione di quanto previsto nel contratto preliminare dd.
04.08.2025, prodotto sub doc. 20). Le spese del notaio per il rogito saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%. Il prezzo di vendita della quota di ½ dell'Immobile di proprietà del IG
[...]
è convenuto tra le Parti nella misura corrispondente al 50% dell'ammontare – al momento CP_1 della firma del contratto preliminare stesso – del debito residuo del mutuo ipotecario stipulato in data
23.10.2019 con Cassa Rurale di Rovereto – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, tutt'ora gravante sull'Immobile. A tale fine, la promissaria acquirente, IGa – al Parte_1 momento della firma del predetto contratto preliminare – si impegna a farsi carico, in via esclusiva, del pagamento dell'intero debito residuo del predetto mutuo, mediante assunzione dell'obbligo di versare tutte le rate ancora dovute sino alla sua estinzione, prevista per il 23.10.2050, rinunciando al proprio diritto di regresso nei confronti del promittente venditore, IG . La predetta CP_1 forma di pagamento, configurabile come accollo interno non liberatorio ex art. 1273 c.c., costituisce integrale soddisfazione del corrispettivo pattuito per la compravendita della quota di ½ dell'Immobile di proprietà del IG . Qualora la IGa non provvedesse al pagamento totale CP_1 Pt_1
o parziale del suddetto debito residuo, il prezzo di vendita della quota di ½ sarà ridotto degli importi che dovesse pagare alla banca mutuante il IG . Le parti convengono che, qualora la CP_1
pagina5 di 6 promissaria acquirente, IGa intenda procedere alla vendita a terzi dell'intero Parte_1 immobile oggetto del presente contratto anteriormente alla stipula del contratto definitivo, il promittente venditore, IG , si obbliga sin d'ora a prestare il proprio consenso e a CP_1 sottoscrivere ogni atto necessario alla conclusione della vendita, nei limiti della propria quota di comproprietà. In questo caso, il contratto preliminare perderà efficacia automaticamente e il ricavato della vendita sarà destinato prioritariamente all'estinzione del mutuo ipotecario in essere. Eventuali somme eccedenti, derivanti dal prezzo di vendita a terzi dell'Immobile, una volta estinto il mutuo ipotecario, saranno trattenute dalla IGa a saldo e tacitazione definitiva di ogni pretesa Parte_1 economica nei confronti del IG , inclusi eventuali diritti di regresso, rimborso o CP_1 indennizzo derivanti dalle obbligazioni assunte con tale contratto. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo dei genitori di _1 relativamente al regime di affidamento e visita del minore, ad esclusivo beneficio del figlio, agli obblighi interpersonali ed economici inerenti all'educazione, cura e crescita del minore.
2. Con riferimento all'appartamento in comproprietà indicato al punto d) delle premesse, il IG
si farà carico del pagamento: CP_1
i. della propria quota di IMIS relativa agli anni 2022-2023;
ii. di eventuali pendenze relative alle utenze riferite al periodo compreso tra il mese di febbraio 2022
e il mese di marzo 2024;
3. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa economica per titoli e/o cause e/o ragioni, sia dedotti sia deducibili, inerenti o connessi o comunque riconducibili ai rapporti tra le stesse intercorsi prima alla sottoscrizione del presente ricorso, compreso ogni eventuale diritto di regresso relativo al pagamento delle rate del mutuo di cui alla lettera d) delle premesse.
4. Le spese legali vengono compensate tra le parti, vale a dire che ciascuna parte pagherà le spese della propria assistenza legale.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1278 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 05/08/2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Mori (TN), viale C. Viesi n. 30; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. MATASSONI ARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Mori (TN), via Marconi n. 2;
e da
(c.f. ), nato a [...], l'[...] e residente a CP_1 C.F._2
Rovereto (TN), viale Saline n. 6; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. GRASSI STEFANO e dall'avv. COSTOLA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Trento, via Grazioli n. 16;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. conclusioni del 08.08.2025).
pagina1 di 6 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 05/08/2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato a [...], il [...], dalla loro relazione e Persona_1 stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. In data 08.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
6. Si dà atto che nel ricorso congiunto vengono regolamentate anche questioni attinenti ai rapporti patrimoniali fra i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
I Il figlio minore sarà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre (attualmente a Mori, via
C. Viesi n. 30).
II. La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni concernenti le pagina2 di 6 questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente.
III. Le visite tra il IG e il figlio minore saranno regolate come segue: CP_1 _1
- nel corso dell'anno scolastico:
i. il IG terrà con sé ogni giorno dalle ore 17:30 sino alle ore 18:30-19:00 circa, CP_1 _1 quando il minore sarà prelevato dalla madre presso la residenza paterna;
ii. il martedì rimarrà a cena con il padre;
fino al recupero della patente da parte del IG _1
, sarà la madre a prelevarlo presso la residenza paterna. Successivamente, sarà il padre ad CP_1 accompagnarlo presso l'abitazione materna.
iii. il venerdì rimarrà a cena e a dormire con il padre;
_1 iv. il minore trascorrerà i fine settimana alternati con ciascun genitore, secondo il seguente schema:
- nel weekend in cui sarà con il padre, la madre provvederà a ritirarlo presso l'abitazione _1 paterna la domenica sera;
- nel weekend in cui sarà con la madre, quest'ultima provvederà a ritirarlo presso l'abitazione _1 paterna il sabato a mezzogiorno circa.
- nel corso delle vacanze estive:
i. nel mese di agosto, ciascun genitore terrà con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, anche fuori città ed anche all'estero, da pattuire tra i genitori entro e non oltre il giorno 15 maggio di ciascun anno;
ii. il resto del periodo estivo sarà gestito come segue:
- colonia estiva: frequenterà una colonia estiva per sei settimane. Durante queste settimane, _1 la madre si occuperà di accompagnarlo al mattino, mentre il padre provvederà a ritirarlo al termine delle attività. In caso di impedimento, il padre potrà incaricare una baby-sitter, sostenendone i costi;
- divisione giornaliera: il periodo non coperto dalla colonia estiva sarà suddiviso equamente tra i genitori, con una gestione della giornata ripartita a metà;
- le vacanze di Natale e di Pasqua: le vacanze di Natale e Pasqua, durante le quali il minore non sarà impegnato con la scuola, saranno suddivise equamente tra i genitori. I periodi di permanenza verranno concordati entro il giorno 15 ottobre per le vacanze natalizie ed entro il giorno15 febbraio per quelle pasquali;
- le festività: le principali festività (Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta, 25 aprile, 2 giugno, 1 maggio, 8 dicembre) saranno alternate ogni anno tra i genitori.
Nello specifico, per quanto riguarda le festività natalizie, la suddivisione sarà come segue: se _1 trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, resterà con lui fino alle ore 10:30 del 25 dicembre. A quel punto, passerà con la madre il resto della giornata di Natale e rimarrà con lei fino alla mattina del 31
pagina3 di 6 dicembre. Dal pomeriggio del 31 dicembre al mattino del 6 gennaio sarà di nuovo con il padre. L'anno successivo i turni saranno invertiti. passerà con il padre;
_1 Persona_2
- il compleanno di : entrambi i genitori, ove possibile, festeggeranno insieme il compleanno _1 del minore;
Attualmente il padre risiede in un appartamento a Rovereto, Via Saline n. 6, dotato di una sola camera da letto. Fino a quando il IG continuerà a vivere in tale abitazione, dormirà in CP_1 _1 un letto singolo collocato nella stessa stanza del padre. Quest'ultimo, in ogni caso, si impegna sin d'ora a ricercare un appartamento più spazioso ad un canone di locazione accessibile dove trasferirsi.
IV. La gestione del bambino in assenza dei genitori sarà affidata a una babysitter, il cui costo sarà diviso equamente tra i genitori.
V. In caso di urgenze o situazioni straordinarie (malattia del minore, attività extrascolastiche, assenza della baby-sitter ecc.), i genitori si alterneranno nella gestione di secondo il seguente criterio: _1
- Settimane di competenza del padre: le settimane dispari del calendario, partendo dalla prima settimana di gennaio considerata dispari;
- Settimane di competenza della madre: le settimane pari del calendario.
- nelle settimane pari la IGa terrà con sé per 3 giorni alternati la settimana (lunedì- Pt_1 _1 mercoledì-venerdì);
- nelle settimane dispari il IG terrà per 3 giorni alternati la settimana (lunedì- CP_1 _1 mercoledì-venerdì).
Durante la propria settimana di competenza, ciascun genitore si occuperà della gestione del minore.
In caso di impedimenti personali o lavorativi, comunicati con almeno due settimane di preavviso, i genitori si accorderanno per una diversa suddivisione in modo da pareggiare le giornate di disponibilità. Qualora un genitore scelga di affidarsi a una baby-sitter durante il proprio turno di gestione, sarà tenuto a sostenerne interamente i costi.
VI. La IGa si occuperà e sarà responsabile dell'organizzazione e della gestione delle visite Pt_1 mediche e di tutte le questioni sanitarie riguardanti . In caso di impossibilità, tali incombenze _1 saranno assunte dal IG . In ogni caso, tutte le decisioni relative alla salute del minore CP_1 verranno prese di comune accordo tra i genitori.
VII. Durante il periodo di sospensione della patente di guida, il IG verserà alla IGa CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente intestato a quest'ultima, l'importo di € 500,00= mensili, entro il giorno quindici di ogni mese.
A conclusione di tale periodo, il IG verserà alla IGa a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a pagina4 di 6 quest'ultima, l'importo di € 350,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno quindici di ogni mese.
VIII. Le spese straordinarie sostenute/da sostenere a favore del figlio saranno divise tra i _1 genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi in caso di esborsi superiori all'importo di euro 150,00= per ogni singola spesa. Le stesse spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di regolare fattura o scontrino, entro il mese successivo alla richiesta di rimborso.
IX. Le detrazioni fiscali previste per il figlio a carico saranno usufruite al 50% da ciascun genitore.
X. L'assegno unico familiare (AUU) e qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa e/o sostitutiva dell'AUU eventualmente spettante al nucleo familiare, come anche eventuali borse di studio, o altro ausilio finalizzato a far fronte ai bisogni del figlio saranno percepite dalla IGa nella misura del 100%. Parte_1
XI. I ricorrenti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio, conformemente alla normativa vigente in materia.
Resta fermo che, qualora un genitore decida di partire per un viaggio con , dovrà avvertire _1
l'altro genitore con congruo preavviso.
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI
1. Il IG cederà alla IGa la propria quota di comproprietà dell'immobile CP_1 Pt_1 indicato al precedente paragrafo d), in esecuzione di quanto previsto nel contratto preliminare dd.
04.08.2025, prodotto sub doc. 20). Le spese del notaio per il rogito saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%. Il prezzo di vendita della quota di ½ dell'Immobile di proprietà del IG
[...]
è convenuto tra le Parti nella misura corrispondente al 50% dell'ammontare – al momento CP_1 della firma del contratto preliminare stesso – del debito residuo del mutuo ipotecario stipulato in data
23.10.2019 con Cassa Rurale di Rovereto – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, tutt'ora gravante sull'Immobile. A tale fine, la promissaria acquirente, IGa – al Parte_1 momento della firma del predetto contratto preliminare – si impegna a farsi carico, in via esclusiva, del pagamento dell'intero debito residuo del predetto mutuo, mediante assunzione dell'obbligo di versare tutte le rate ancora dovute sino alla sua estinzione, prevista per il 23.10.2050, rinunciando al proprio diritto di regresso nei confronti del promittente venditore, IG . La predetta CP_1 forma di pagamento, configurabile come accollo interno non liberatorio ex art. 1273 c.c., costituisce integrale soddisfazione del corrispettivo pattuito per la compravendita della quota di ½ dell'Immobile di proprietà del IG . Qualora la IGa non provvedesse al pagamento totale CP_1 Pt_1
o parziale del suddetto debito residuo, il prezzo di vendita della quota di ½ sarà ridotto degli importi che dovesse pagare alla banca mutuante il IG . Le parti convengono che, qualora la CP_1
pagina5 di 6 promissaria acquirente, IGa intenda procedere alla vendita a terzi dell'intero Parte_1 immobile oggetto del presente contratto anteriormente alla stipula del contratto definitivo, il promittente venditore, IG , si obbliga sin d'ora a prestare il proprio consenso e a CP_1 sottoscrivere ogni atto necessario alla conclusione della vendita, nei limiti della propria quota di comproprietà. In questo caso, il contratto preliminare perderà efficacia automaticamente e il ricavato della vendita sarà destinato prioritariamente all'estinzione del mutuo ipotecario in essere. Eventuali somme eccedenti, derivanti dal prezzo di vendita a terzi dell'Immobile, una volta estinto il mutuo ipotecario, saranno trattenute dalla IGa a saldo e tacitazione definitiva di ogni pretesa Parte_1 economica nei confronti del IG , inclusi eventuali diritti di regresso, rimborso o CP_1 indennizzo derivanti dalle obbligazioni assunte con tale contratto. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo dei genitori di _1 relativamente al regime di affidamento e visita del minore, ad esclusivo beneficio del figlio, agli obblighi interpersonali ed economici inerenti all'educazione, cura e crescita del minore.
2. Con riferimento all'appartamento in comproprietà indicato al punto d) delle premesse, il IG
si farà carico del pagamento: CP_1
i. della propria quota di IMIS relativa agli anni 2022-2023;
ii. di eventuali pendenze relative alle utenze riferite al periodo compreso tra il mese di febbraio 2022
e il mese di marzo 2024;
3. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa economica per titoli e/o cause e/o ragioni, sia dedotti sia deducibili, inerenti o connessi o comunque riconducibili ai rapporti tra le stesse intercorsi prima alla sottoscrizione del presente ricorso, compreso ogni eventuale diritto di regresso relativo al pagamento delle rate del mutuo di cui alla lettera d) delle premesse.
4. Le spese legali vengono compensate tra le parti, vale a dire che ciascuna parte pagherà le spese della propria assistenza legale.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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