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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1206 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via F. Sofia Alessio n. 43
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, l' come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che la sig.ra , nell'ambito del procedimento di accertamento CP_1
tecnico preventivo intrapreso dinanzi al Tribunale di Locri, è stata riconosciuta dal Consulente Tecnico d'Ufficio incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza dal 05/03/2024;
- che risulta sproporzionata la valutazione del CTU, che ha attribuito il valore massimo del 50% al codice “6442” alla “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)”, nonostante l'unica visita cardiologica agli atti, del 10/05/2023, indichi una cardiopatia ipertensiva con classe NYHA compresa tra la I e la II;
- che appare sproporzionata la qualificazione adottata dal CTU all'“anchilosi rachide lombare (codice 7010)”, atteso che, sulla base degli accertamenti strumentali e delle visite specialistiche eseguite dalla periziata, non risulta documentato un quadro clinico tale da configurare una limitazione grave, ovvero un annullamento completo e permanente della mobilità articolare del rachide lombare;
- che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato una limitazione antalgica della colonna, senza quantificare tale deficit, che potrebbe ricondursi ad una temporanea riacutizzazione, senza caratteri di cronicità, dal momento che sono state effettuate soltanto due visite specialistiche, in data
27/03/23 e in data 31/05/2023;
- che il quadro di insufficienza respiratoria non è supportato da alcun esame emogas-analitico, né da una prescrizione di ossigenoterapia;
- che grava sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti socioeconomici utili ad accedere al beneficio in oggetto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “La sig.ra non è soggetto invalido nella misura del 100% e dunque non CP_1 3
presenta alcuna invalidità/ inabilità. Con il favore delle spese processuali.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la sig.ra
[...]
, richiamando le conclusioni cui è pervenuto il CTU e concludendo per CP_1
il rigetto della domanda, con eventuale condanna dell' ai sensi Pt_1
dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
La legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte ricorrente un onere quanto meno di allegazione degli elementi in virtù dei quali aziona la propria pretesa, non potendo la contestazione delle conclusioni del C.T.U. limitarsi a censure generiche.
Con un primo motivo di ricorso, peraltro formulato genericamente e in via ipotetica, l eccepisce che occorre verificare l'eventuale Pt_1
decadenza, formulandone eccezione, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.L. n.
269/2003, convertito in legge n. 326/2003, a mente del quale la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità 4
giudiziaria, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Orbene, premettendo che la doglianza, formulata in via ipotetica e senza alcuna documentazione a supporto, non integra un vero motivo di ricorso, osserva il giudicante che l' né nel corso del presente giudizio né nel Pt_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha allegato la prova della notifica del verbale di accertamento sanitario al resistente.
Tuttavia, dalla documentazione allegata dalla parte resistente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, si evince che l' ha Pt_1
eseguito la visita in via amministrativa (come si evince dal verbale) in data
19/04/2024, mentre il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è stato iscritto a ruolo in data 4/06/2024, sicché, anche in assenza della prova della notifica del verbale, il termine semestrale è stato certamente rispettato.
Sempre in maniera generica l' contesta la sussistenza dei Pt_1
requisiti socioeconomici per il conseguimento della pensione.
Ed invero, in difetto di una specifica contestazione, appare sufficiente l'auto certificazione della situazione reddituale e del possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della pensione di invalidità civile allegata al ricorso ex art. 445 bis e depositata nuovamente dalla parte resistente in allegato alla memoria di costituzione nel presente giudizio.
Nel merito l' contesta la relazione peritale, esprimendo delle Pt_1
generiche censure.
In particolare, l' lamenta un'eccessiva valutazione della Pt_1
patologia cardiaca che, a ben guardare, è stata valutata dal C.T.U. nella misura del 50% mentre l' senza offrire concrete ragioni medico legali, ma Pt_1
limitandosi a rilevare che in atti vi è soltanto una visita specialistica, suggerisce una percentuale del 41%.
In maniera altrettanto generica, l' lamenta una valutazione Pt_1
sproporzionata dell'anchilosi del rachide, in quanto in atti sono presenti 5
soltanto due visite specialistiche.
Infine, l' lamenta che il giudizio espresso dal CTU sulla malattia Pt_2
polmonare è sproporzionato in quanto non supportato da un emo gas dinamico.
A fronte delle generiche censure avanzate dall' questo Pt_1
giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Infatti, il C.T.U. ha esaminato in maniera esaustiva e dettagliata tutte le patologie da cui l'odierna resistente è affetta, dandone contezza.
A fronte delle generiche censure avanzate dall'ente ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni medico legali.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la resistente è affetta, dandone contezza, specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Nello specifico, il C.T.U. ha correttamente valutato le patologie in atto laddove, invece, l' non ha allegato elementi clinici a supporto delle Pt_1
generiche cure espresse che, dunque, si riducono ad un mero dissenso diagnostico.
Emerge altresì dagli atti che il C.T.U. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
Nondimeno, lo stesso consulente ha effettuato una visita accurata, dettagliatamente relazionata, prendendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente, soffermandosi su ciascuna patologia all'esito dell'esame obiettivo e previo esame dettagliato di tutta la documentazione medica in atti.
Non corrisponde, dunque, al vero che il C.T.U. non ha adeguatamente 6
preso in considerazione le patologie da cui la parte resistente è affetta offrendone una valutazione sproporzionata: infatti, il C.T.U., fondandosi su congrue valutazioni medico legali, ha riconosciuto la sussistenza di un quadro patologico che soddisfa i requisiti legislativamente richiesti per il conseguimento della pensione di inabilità.
Pertanto, questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del
C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti.
Di contro, l' , nel ricorso introduttivo, si è limitato a generiche Pt_1
contestazioni, sicché deve ritenersi le critiche dell'ente ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente non abbia correttamente valutato il quadro patologico della periziata non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non concerne vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici 7
assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Pertanto, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' Pt_1
Restano a carico dell inoltre, le spese della C.T.U. espletata nel Pt_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte resistente, che non è stata provata.
La Corte di cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
(Cassazione n. 4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dalla parte resistente, che ha genericamente dedotto, senza nulla allegare, la temerarietà della lite, che non può certamente evincersi dalle doglianze mosse avverso le conclusioni dell'elaborato peritale, né dalla mancata partecipazione alle operazioni peritali, che non costituisce un obbligo per le parti e che non può produrre effetto preclusivo all'esercizio di prerogative di legge, quali il dissenso e il 8
ricorso ex art. 446 bis c.p.c.
Pertanto, nessun comportamento doloso o colposo si ravvisa nel contegno processuale tenuto dall'ente di riscossione, che ha esplicato una normale attività difensiva, senza arrecare alcun danno alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., N.RG. 1206/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la signora CP_1
è invalida al 100% ai sensi dell'art. 12 l. n. 118/1971, con
[...]
decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in
€ 3800,00, oltre spese generali, IVA E CPA, come per legge da distrarsi in favore del procuratore del resistente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- Pone a carico dell' le spese di C.T.U. espletate nel giudizio Pt_1
di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 10/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1206 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via F. Sofia Alessio n. 43
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, l' come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che la sig.ra , nell'ambito del procedimento di accertamento CP_1
tecnico preventivo intrapreso dinanzi al Tribunale di Locri, è stata riconosciuta dal Consulente Tecnico d'Ufficio incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza dal 05/03/2024;
- che risulta sproporzionata la valutazione del CTU, che ha attribuito il valore massimo del 50% al codice “6442” alla “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)”, nonostante l'unica visita cardiologica agli atti, del 10/05/2023, indichi una cardiopatia ipertensiva con classe NYHA compresa tra la I e la II;
- che appare sproporzionata la qualificazione adottata dal CTU all'“anchilosi rachide lombare (codice 7010)”, atteso che, sulla base degli accertamenti strumentali e delle visite specialistiche eseguite dalla periziata, non risulta documentato un quadro clinico tale da configurare una limitazione grave, ovvero un annullamento completo e permanente della mobilità articolare del rachide lombare;
- che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato una limitazione antalgica della colonna, senza quantificare tale deficit, che potrebbe ricondursi ad una temporanea riacutizzazione, senza caratteri di cronicità, dal momento che sono state effettuate soltanto due visite specialistiche, in data
27/03/23 e in data 31/05/2023;
- che il quadro di insufficienza respiratoria non è supportato da alcun esame emogas-analitico, né da una prescrizione di ossigenoterapia;
- che grava sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti socioeconomici utili ad accedere al beneficio in oggetto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “La sig.ra non è soggetto invalido nella misura del 100% e dunque non CP_1 3
presenta alcuna invalidità/ inabilità. Con il favore delle spese processuali.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la sig.ra
[...]
, richiamando le conclusioni cui è pervenuto il CTU e concludendo per CP_1
il rigetto della domanda, con eventuale condanna dell' ai sensi Pt_1
dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
La legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte ricorrente un onere quanto meno di allegazione degli elementi in virtù dei quali aziona la propria pretesa, non potendo la contestazione delle conclusioni del C.T.U. limitarsi a censure generiche.
Con un primo motivo di ricorso, peraltro formulato genericamente e in via ipotetica, l eccepisce che occorre verificare l'eventuale Pt_1
decadenza, formulandone eccezione, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.L. n.
269/2003, convertito in legge n. 326/2003, a mente del quale la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità 4
giudiziaria, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Orbene, premettendo che la doglianza, formulata in via ipotetica e senza alcuna documentazione a supporto, non integra un vero motivo di ricorso, osserva il giudicante che l' né nel corso del presente giudizio né nel Pt_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha allegato la prova della notifica del verbale di accertamento sanitario al resistente.
Tuttavia, dalla documentazione allegata dalla parte resistente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, si evince che l' ha Pt_1
eseguito la visita in via amministrativa (come si evince dal verbale) in data
19/04/2024, mentre il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è stato iscritto a ruolo in data 4/06/2024, sicché, anche in assenza della prova della notifica del verbale, il termine semestrale è stato certamente rispettato.
Sempre in maniera generica l' contesta la sussistenza dei Pt_1
requisiti socioeconomici per il conseguimento della pensione.
Ed invero, in difetto di una specifica contestazione, appare sufficiente l'auto certificazione della situazione reddituale e del possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della pensione di invalidità civile allegata al ricorso ex art. 445 bis e depositata nuovamente dalla parte resistente in allegato alla memoria di costituzione nel presente giudizio.
Nel merito l' contesta la relazione peritale, esprimendo delle Pt_1
generiche censure.
In particolare, l' lamenta un'eccessiva valutazione della Pt_1
patologia cardiaca che, a ben guardare, è stata valutata dal C.T.U. nella misura del 50% mentre l' senza offrire concrete ragioni medico legali, ma Pt_1
limitandosi a rilevare che in atti vi è soltanto una visita specialistica, suggerisce una percentuale del 41%.
In maniera altrettanto generica, l' lamenta una valutazione Pt_1
sproporzionata dell'anchilosi del rachide, in quanto in atti sono presenti 5
soltanto due visite specialistiche.
Infine, l' lamenta che il giudizio espresso dal CTU sulla malattia Pt_2
polmonare è sproporzionato in quanto non supportato da un emo gas dinamico.
A fronte delle generiche censure avanzate dall' questo Pt_1
giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Infatti, il C.T.U. ha esaminato in maniera esaustiva e dettagliata tutte le patologie da cui l'odierna resistente è affetta, dandone contezza.
A fronte delle generiche censure avanzate dall'ente ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni medico legali.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la resistente è affetta, dandone contezza, specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Nello specifico, il C.T.U. ha correttamente valutato le patologie in atto laddove, invece, l' non ha allegato elementi clinici a supporto delle Pt_1
generiche cure espresse che, dunque, si riducono ad un mero dissenso diagnostico.
Emerge altresì dagli atti che il C.T.U. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
Nondimeno, lo stesso consulente ha effettuato una visita accurata, dettagliatamente relazionata, prendendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente, soffermandosi su ciascuna patologia all'esito dell'esame obiettivo e previo esame dettagliato di tutta la documentazione medica in atti.
Non corrisponde, dunque, al vero che il C.T.U. non ha adeguatamente 6
preso in considerazione le patologie da cui la parte resistente è affetta offrendone una valutazione sproporzionata: infatti, il C.T.U., fondandosi su congrue valutazioni medico legali, ha riconosciuto la sussistenza di un quadro patologico che soddisfa i requisiti legislativamente richiesti per il conseguimento della pensione di inabilità.
Pertanto, questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del
C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti.
Di contro, l' , nel ricorso introduttivo, si è limitato a generiche Pt_1
contestazioni, sicché deve ritenersi le critiche dell'ente ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente non abbia correttamente valutato il quadro patologico della periziata non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non concerne vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici 7
assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Pertanto, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' Pt_1
Restano a carico dell inoltre, le spese della C.T.U. espletata nel Pt_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte resistente, che non è stata provata.
La Corte di cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
(Cassazione n. 4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dalla parte resistente, che ha genericamente dedotto, senza nulla allegare, la temerarietà della lite, che non può certamente evincersi dalle doglianze mosse avverso le conclusioni dell'elaborato peritale, né dalla mancata partecipazione alle operazioni peritali, che non costituisce un obbligo per le parti e che non può produrre effetto preclusivo all'esercizio di prerogative di legge, quali il dissenso e il 8
ricorso ex art. 446 bis c.p.c.
Pertanto, nessun comportamento doloso o colposo si ravvisa nel contegno processuale tenuto dall'ente di riscossione, che ha esplicato una normale attività difensiva, senza arrecare alcun danno alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., N.RG. 1206/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la signora CP_1
è invalida al 100% ai sensi dell'art. 12 l. n. 118/1971, con
[...]
decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla Pt_1
refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in
€ 3800,00, oltre spese generali, IVA E CPA, come per legge da distrarsi in favore del procuratore del resistente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- Pone a carico dell' le spese di C.T.U. espletate nel giudizio Pt_1
di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 10/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci