Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1070
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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Stante il principio secondo cui la sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto (giacché riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite) non è consentito al giudice di rinvio di ridiscutere la questione della mancanza di accertamento sullo stato invalidante del lavoratore richiedente la pensione privilegiata, che nella sentenza rescindente era data per presupposta con riferimento ai requisiti ritenuti necessari per aver diritto alla prestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1070
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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