Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Stante il principio secondo cui la sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto (giacché riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite) non è consentito al giudice di rinvio di ridiscutere la questione della mancanza di accertamento sullo stato invalidante del lavoratore richiedente la pensione privilegiata, che nella sentenza rescindente era data per presupposta con riferimento ai requisiti ritenuti necessari per aver diritto alla prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR DE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n.84, presso l'avv. Luigi Esposito, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 febbraio-10 giugno 1997, n. 328 del 1997, non notificata;
R.G. 665/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Luigi Esposito;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE NA, dipendente ATAN -Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli- esonerato dal servizio in data 18 aprile 1988 per inidoneità alle mansioni della qualifica di conducente di linea ed alle altre reperibili in azienda, ha chiesto al Pretore di Napoli l'accertamento del suo diritto a pensione privilegiata di invalidità a carico dell'INPS.
Il Pretore, sulla base della consulenza tecnica medico-legale, ha rigettato la domanda e la sentenza del Pretore è stata confermata dal Tribunale.
Con sentenza 8733 del 1995, questa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del NA, rilevando che i giudici di appello si erano limitati a prendere in considerazione le infermità contratte dal NA a causa del servizio, che avevano determinato, nel 1977, soltanto l'adibizione alle diverse mansioni di centralinista ed il conseguente declassamento, mentre secondo il costante insegnamento di questa stessa Corte la causa unica, diretta ed immediata da servizio doveva essere equiparata alla causa necessaria e preponderante. La sentenza del Tribunale di Napoli veniva pertanto cassata, con rinvio ad altro Tribunale che "decidendo sull'appello del NA, dovrà compiere l'indagine erroneamente omessa, e diretta ad accertare se, valutato il complesso delle infermità esistenti alla data dell'esonero dal servizio del lavoratore (18 luglio 1988), quelle dipendenti da causa di servizio fossero tali da costituire la causa preponderante e necessaria dell'inidoneità a qualsiasi mansione reperibile in azienda". Nella stessa decisione, questa Corte Suprema sottolineava che "neppure l'eventuale predisposizione organica e costituzionale del soggetto a contrarre l'infermità, ovvero la preesistenza di questa in forma latente, potrebbero costituire ostacolo al riconoscimento della pensione privilegiata". Con sentenza 14 febbraio-10 giugno 1997, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo in sede di rinvio, non provvedeva agli accertamenti richiesti.
I giudici di rinvio ritenevano che in buona sostanza il Tribunale di Napoli avesse, sia pure per implicito -secondo quanto risultava anche dalla consulenza tecnica di ufficio- considerato tutte le infermità dipendenti da causa di servizio, avendo affermato che le stesse, verificatesi nel 1977, pur avendo dato luogo al declassamento, non costituivano la causa preponderante necessaria dell'inidoneità a qualsias-1 mansione reperibile in azienda.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il NA con due distinti motivi, illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge (artt.2909 codice civile e 384 del codice di procedura civile, art.12 della legge 28 luglio 1961 n.830, articoli 11 e 12 delle preleggi),
nonché difetto di motivazione su punti essenziali della controversia -art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di rinvio di questa Suprema Corte, avrebbe violato il giudicato interno previsto dall'art.2909 codice civile e dall'art.384 codice di procedura civile, ravvisando l'accertamento mancante - e per il quale la causa era stata loro rimessa- nella sentenza del Tribunale di Napoli e nella relazione del consulente tecnico di ufficio, così sostituendo il proprio giudizio a quello della Cassazione.
Secondo il ricorrente, i giudici di rinvio avrebbero potuto avvalersi delle emergenze medico legali, sanitarie e diagnostiche, nonché di tutte le risultanze acquisite al processo "ma non potevano esimersi dal rispondere con sufficiente motivazione al quesito loro posto, consistente nello stabilire se le affezioni e le infermità dipendenti da causa di servizio avessero o meno in modo necessario e preponderante determinato la inidoneità al servizio, ovvero se fossero state superate dalle altre infermità naturali, nel senso che anche senza la loro esistenza si sarebbe verificata la inidoneità al servizio di dipendente dell'ATAN",
Inoltre, i giudici di appello avrebbero risolto la questione della preponderanza delle infermità naturali rispetto a quelle da causa di servizio, senza spiegare il processo logico e scientifico attraverso il quale sarebbero pervenuti alla conclusione negativa. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente statuito che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione, in ordine a punti decisivi della controversia.
Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, del codice di procedura civile, al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificarne l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda, invece, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento, secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi dei provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sezioni Unite, 10598 del 28 ottobre 1997). Sotto il primo profilo, la sentenza di questa Corte n. 8733 del 1995 ha richiamato il proprio costante orientamento (Cass. 30 luglio 1987 n. 6617 e 4 ottobre 1991 n. 10344), secondo il quale l'art. 12 della legge 830 del 1961 - a norma del quale si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità di un autoferrotranviere che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio in dipendenza dell'esercizio di mansioni affidate dall'azienda- fa riferimento "alla comune nozione di causalità, per la cui sussistenza in caso di malattia è perciò sufficiente che l'invalidità, ancorché manifestatasi a notevole distanza di tempo, sia in modo certo ricollegabile causalmente all'infermità contratta in dipendenza del servizio, non avendo rilevanza esclusiva di tale nesso, l'eventuale concorso di altra causa invalidante, salvo che questa sia così imponente da fare almeno dubitare della efficienza causale di detta infermità".
Nel ribadire tali conclusioni, la sentenza di questa Corte n. 8733 del 1995, ha osservato che il Tribunale di Napoli non si era attenuto a tali principi nell'indagare sull'invalidità totale del NA, dando per pacifica la mancanza di una qualsiasi indagine sul punto. Conseguentemente questa Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché compisse "l'indagine erroneamente omessa e diretta ad accertare se, valutato il complesso delle infermità esistenti alla data dell'esonero dal servizio del lavoratore (18 luglio 1988) quelle dipendenti da causa di servizio fossero tali da costituire la causa preponderante e necessaria dell'inidoneità a qualsiasi mansioni reperibile nell'azienda".
È noto il principio secondo cui la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. 4299 del 15 aprile 1995, 3368 del 23 marzo 1995, 2496 del 3 marzo 1995). Nè le parti, ne' il giudice di rinvio possono rimettere in discussione in tale sede le questioni di diritto o di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto, nel caso in cui la sentenza impugnata sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Infatti, il loro esame tenderebbe a porre nel nulla, o a limitare gli effetti della sentenza della cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite (Cass. 1315 del 6 febbraio 1988, 7259 del 6 dicembre 1986, 2025 del 19 marzo 1985). Nel caso di specie, la mancanza di qualsiasi accertamento dello stato di invalidità del NA, con riferimento ai requisiti individuati dalla giurisprudenza come necessari per la pensione privilegiata, è data per presupposta, in punto di fatto, nella sentenza n. 8733 del 1995 di questa stessa Corte e tale circostanza non poteva più essere riesaminata ne' formare oggetto di nuova discussione nel giudizio di rinvio.
Invece di compiere l'accertamento, indicato come completamente omesso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è limitato a dare una diversa interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, già esaminate dal Tribunale di Napoli, così sostituendo -in modo inammissibile- il proprio giudizio a quello della Corte e finendo in pratica per emettere una pronuncia correttiva della sentenza resa nel 1995 da questa Corte. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 384, 90 e 92 codice di procedura civile, per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere tralasciato di provvedere in ordine alle spese di prima istanza e di appello.
Anche tale motivo è fondato, avendo il Tribunale in sede di rinvio provveduto unicamente a regolare le spese del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, pur in presenza di specifica censura in ordine al carico delle spese del giudizio svolto avanti al Pretore ed al Tribunale di Napoli.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro Tribunale, che procederà al nuovo esame della controversia, ed agli accertamenti che si renderanno necessari, uniformandosi al principio di diritto già enunciato da questa Corte con la sentenza 8733 del 1955.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999