Articolo 220 septies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 220 sexiesArticolo 220 octies
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30 giugno 2015
Art. 220-septies. (( (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) )) (( 1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, puo' non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorita' di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della societa' controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorita' di vigilanza sul gruppo e' esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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