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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 220-septies. (( (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) )) (( 1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, puo' non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorita' di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della societa' controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorita' di vigilanza sul gruppo e' esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis. ))
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- 1. Regime di applicazione immediatahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44 quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44 octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45 sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46 bis e 46 ter; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57 bis; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216 sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo …
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