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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Ghislanzoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Briantea,
7
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sara CP_1 C.F._2
Dotti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Rezzonico, 30
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'art. 801 c.c., e conseguentemente dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data 09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 Persona_1
e racc. n. 1817 posto in essere dal IG. in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
[...]
- per l'effetto ordinare la restituzione delle quote societarie ricevute con l'atto di donazione stipulato in data 09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 e Persona_1 racc. n. 1817 posto in essere dal IG. in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
unitamente ai frutti di esse a partire dal giorno della domanda;
[...]
- per l'effetto ordinare altresì ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge in merito al ritrasferimento all'attore delle quote della società nei Parte_2 confronti del donante, della donataria e dei terzi;
- conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza presso il Registro delle
Imprese;
pagina 1 di 25 In via subordinata:
- nell'ipotesi in cui le quote oggetto della donazione dovessero essere, per qualunque causa o in qualunque modo trasferite a terzi, condannare la IG.ra al CP_1 versamento al IG. del loro controvalore economico determinato al Parte_1 tempo della domanda oltre ai frutti relativi ai sensi dell'art. 807 c.c. agli interessi legali nel frattempo maturati;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della IG.ra , su tutti i CP_1 successivi capitoli nonché prova per testi sui predetti capitoli di prova con i testi successivamente e dettagliatamente indicati: 1) Vero è che il IG. fondatore delle aziende del , è Parte_1 Pt_3 Pt_2 sempre stato presente ed operativo nella conduzione dell'azienda AT FE S.p.A. fino alla cessazione del suo incarico di Presidente del ConIGlio di amministrazione il
08/07/2022?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra ; TT;
Testimone_1 Persona_2
2) Vero è che il IG. prima e successivamente alla donazione Parte_1 dell'80% e poi alla vendita del restante 15% delle quote di sua proprietà di Parte_2 alla figlia ha concordato con quest'ultima e sempre manifestato la sua
[...] CP_1 volontà di mantenere un ruolo operativo e di legale rappresentate di AT FE S.p.A. quale
Presidente del ConIGlio di Amministrazione fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra ; TT;
Testimone_1 Persona_2
3) Vero è che tale sostituzione è avvenuta all'esito dell'assemblea in data 08/07/2022 di AT FE S.p.A. con il voto determinante della IG.ra quale titolare CP_1 della quota di maggioranza di società controllante AT FE S.p.A. in Parte_2 assenza di alcun accordo o di preavviso nei confronti del padre?
Si indicano i seguenti testi: TT e IG.ra ; Persona_2 Testimone_1
4) Vero che la IG.ra voleva assumere la carica di Presidente del Cda in CP_1 luogo del padre, IG. Parte_1
Si indicano i seguenti testi: TT , IG.ra e Avv. Persona_2 Testimone_1
Riccardo Corbetta;
5) Vero è che AT FE SS Sa. è una società di diritto svizzero appartenente al gruppo AT FE S.p.A.?
Si indicano i seguenti testi: TT;
Testimone_2 Persona_2
6) Vero è che AT FE SS Sa. dal luglio 2022 o da data antecedente è una società controllata direttamente o indirettamente dalla IG.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: e TT;
Testimone_2 Persona_2
7) Vero è che il IG. è stato assunto a tempo indeterminato in data Parte_1
13.6.2013 da AT FE SS Sa in qualità di responsabile commerciale con una retribuzione di 4000;= Fr. Sv mensili per 12 mensilità come da comunicazione che le si rammostra (doc.
3 - lettera assunzione AT FE SS Sa. e successive modifiche)?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , e Dott. Testimone_1 Testimone_2 [...]
; Per_2
8) Vero è che a seguito dei buoni risultati commerciali ottenuti dal IG.
[...] ha comunicato a quest'ultimo con “lettera di modifica al Parte_4 contratto del 13.6.2013” l'aumento della retribuzione mensile da 4000;= a 5840;= Fr. Sv (doc.
3 - lettera assunzione AT FE SS Sa. e successive modifiche)?
pagina 2 di 25 Si indicano i seguenti testi: IG.ra , e Dott. Testimone_1 Testimone_2 [...]
; Per_2 9) Vero è che nell'agosto 2022 su disposizione della IG.ra AT FE CP_1
SS SA intimava unilateralmente al IG. la riduzione del contratto di Parte_1 lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella percentuale del 50% e un contestuale proporzionale dimezzamento della retribuzione, come da documento che le si rammostra
(doc. 12)? Si indicano i seguenti testi: IG.ra , TT , Avv. Riccardo Testimone_1 Persona_2
Corbetta e IG.ra Testimone_2
10) Vero è che successivamente alla richiesta avanzata dal IG. di Parte_1 applicare quanto meno tale diminuzione di orario e della retribuzione dal 1 Gennaio 2023, in data 28/09/2022, su disposizione della IG.ra AT FE SS SA CP_1 licenziava in tronco il IG. , con “dispensa dal presentarsi sul posto di Parte_1 lavoro con effetto immediato” senza fornire in merito alcuna giustificazione come da documento che le si rammostra (doc. 13)?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , TT , Avv. Riccardo Testimone_1 Persona_2
Corbetta e IG.ra Testimone_2
11) Vero è che da tale data più alcuna attività lavorativa è stata effettuata dal IG.
a favore di AT FE SS Sa? Parte_1
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , e Dott. Testimone_1 Testimone_2 [...]
; Per_2 12) Vero è che il IG. si è astenuto dall'impugnare il predetto Parte_1 licenziamento?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Testimone_1 Testimone_2
13) Vero è che nel corso del mese di gennaio 2023 il IG. veniva Parte_1 contattato dal Rag. con il quale intratteneva rapporti di amicizia di Persona_3 lunga data? Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
14) Vero è che il Rag. chiedeva al IG. un Persona_3 Parte_1 appuntamento per trattare la conclusione di un ingente ordine di forniture di 241 lampade necessarie per l'illuminazione interna di 19 appartamenti e balconi esterni di un intero fabbricato a Milano? Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
15) Vero è che il IG. si dichiarò pienamente disponibile alla Parte_1 effettuazione dell'appuntamento ma suggerì al Rag. di contattare a tale merito il Persona_3 responsabile del settore illuminazione della azienda IG. offrendosi di Parte_5 presentargli il predetto responsabile del settore illuminazione di AT FE S.p.A.? Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
16) Vero è che contattato dal rag. il responsabile commerciale di AT FE Persona_3
S.p.A. settore illuminazione, IG. pur rendendosi apparentemente Parte_5 disponibile a tale incontro si dichiarava indisponibile a tutte le date di incontro proposte dal IG. alla presenza del IG. Persona_3 Pt_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
17) Vero è che a fronte delle insistenze del Rag. il IG. Persona_3 Parte_5 lasciava intendere al Rag. l'inopportunità di far partecipare all'incontro Persona_3 richiesto il IG. suggerendo di concordare direttamente e solamente con Parte_1 lui l'appuntamento richiesto? Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
pagina 3 di 25 18) Vero è che a tal punto il Rag. riferì lo spiacevole episodio al IG. Persona_3 che, desolato ed imbarazzato, gli rispose come purtroppo quanto Parte_1 accaduto dimostrasse l'emarginazione e la totale mancanza di rispetto dallo stesso sofferta all'interno di AT FE S.p.A. a causa degli atteggiamenti assunti in merito dalla propria figlia IG.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
19) Vero è che nonostante le rassicurazioni del responsabile commerciale in merito ad un successivo contatto per la fissazione dell'incontro, alcun appuntamento venne più organizzato?
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
20) Vero è che il Rag. contattò il IG. comunicandogli Persona_3 Parte_1 conseguentemente la propria decisione di rivolgere ad altra impresa del settore la propria richiesta di fornitura per il palazzo sito a Milano, manifestandogli altresì il proprio disagio e costernazione per la totale assenza di rispetto e considerazione accordata al IG. Parte_1 all'interno della azienda AT FE S.p.A. guidata dalla figlia di quest'ultimo?
[...]
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
21) Vero è che nel Febbraio 2023 il IG. aiutato dal figlio Pt_1 Parte_6 come effettuato altre volte in passato senza alcun problema, necessitava di effettuare nel fine settimana lo spostamento di un carico tramite una autovettura della azienda dotata di gancio di traino del carrello?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. Testimone_1 Parte_6
22) Vero è che lo spostamento del carico veniva effettuato dai IG.ri e Parte_1 [...] senza alcun problema? Pt_6
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. Testimone_1 Parte_6
23) Vero è che a seguito del ricevimento della comunicazione in data 23/02/2023 che le si rammostra (doc. 15 - mail del 23/02/2023) il IG. veniva convocato, presso lo Pt_1 studio del legale dell'azienda AT FE S.p.A. avv. Riccardo Corbetta, in quanto accusato di avere utilizzato veicoli aziendali senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi aziendale?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_6
Corbetta;
24) Vero è che il IG. unitamente alla moglie IGnora Parte_1 Tes_1
, e ad un amico il IG. si recava a tale appuntamento?
[...] Parte_7
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 25) Vero è che l'Avv. Corbetta, come già esternato nella citata comunicazione precisava che la redazione di tale lettera e la sua convocazione all'incontro erano stati richiesti dalla IG.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 26) Vero è che l'Avv. Corbetta, come già esternato nella citata comunicazione, manifestava il suo disagio per tale convocazione per il profondo rispetto che nutriva nei confronti del IG. ? Parte_1
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 27) Vero è che l'Avv. Corbetta ribadiva su richiesta della IG.ra la CP_1 contestazione contenuta nella predetta lettera intimando al IG. la Parte_1 restituzione delle chiavi della autovettura utilizzata per lo spostamento del carico?
pagina 4 di 25 Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 28) Vero è che a seguito di tale colloquio, pur apprezzando le premesse dell'Avv. Corbetta la IGnora e il IG. manifestarono al IG. Testimone_1 Parte_7 il proprio imbarazzo e l'amarezza provata per il trattamento subito su iniziativa Pt_1 della figlia IG.ra indicandogli in particolare “non avremmo mai CP_1 immaginato che tua figlia potesse trattarti in questo modo”? Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. ; Testimone_1 Parte_7
29) Vero è che amareggiato per un simile trattamento il IG. Parte_1 rispondeva il successivo 27/02/2023 alle comunicazioni ricevuta dall'Avv. Corbetta Con la missiva che le si rammostra (doc 16 - mail del 27/02/2023)?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1
30) Vero è che in data 04/04/2023 con la comunicazione che le si rammostra (doc. 17 - comunicazione del 04/04/2023), l'avv. Riccardo Corbetta informava il IG. Parte_1
che in data 30/03/2023 l'assemblea straordinaria della AT FE S.p.A. aveva
[...] adottato un nuovo testo statutario che, tra gli altri, modificava ulteriormente l'art. 28 in merito alla figura del Presidente Onorario stabilendo che “su istanza di uno o più membri del conIGlio di amministrazione il presidente onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva”? Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1
31) Vero è che tale modifica del testo statutario è stata promossa e deliberata con il voto determinante della IG.ra tramite la controllante ? CP_1 Parte_2
Si indicano i seguenti testi: Dott. ; Persona_2
32) Vero che alcuna comunicazione in merito alla intenzione di modificare nuovamente lo statuto di AT FE S.p.A. nei termini di cui al precedente capitolo è giunta al IG. dalla socia di maggioranza della predetta società anche Parte_1 CP_1 tramite l'Avv. Riccardo Corbetta? Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1
33) Vero è che in data 20/04/2023 il responsabile amministrativo e membro del conIGlio della AT FE S.p.A., IG.ra su sollecitazione del IG. Parte_8 Parte_1 con la comunicazione in data 20/04/2023 che le si rammostra (doc. 18 - mail del
[...]
20/04/2023) inviava il bilancio 2022 predisposto dal Cda per la sottoposizione della assemblea?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra e IG.ra Testimone_1 Parte_8
34) Vero è che il IG. ha preso visione del bilancio di AT FE Parte_1
S.p.A. predisposto dal Cda solo tramite la predetta comunicazione? Si indicano i seguenti testi: IG.re , Testimone_1 Parte_8
35) Vero è che il IG. apprendeva altresì grazie alla predetta Parte_1 comunicazione che la assemblea dei soci AT FE S.p.A. era stata convocata per il giorno
28/04/2023?
Si indicano i seguenti testi: IG.re , Testimone_1 Parte_8
36) Vero è che né in tale frangente né successivamente è pervenuto al IG. Parte_1 da parte del presidente IG.ra o dagli altri membri del CdA alcun
[...] CP_1 invito alla partecipazione alla predetta assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla previsione statutaria di nuova introduzione?
Si indicano i seguenti testi: IG.re , ed;
Testimone_1 Parte_8 Testimone_3
37) Vero è conseguentemente che il IG. non ha preso parte alla Parte_1 predetta assemblea?
pagina 5 di 25 Si indicano i seguenti testi: IG.re , , Testimone_1 Parte_8 Testimone_3 IG.ri e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
38) Vero è che in tale frangente alcuna comunicazione di invito al IG. alla Pt_1 partecipazione della assemblea di approvazione del bilancio 2022 della società AT FE
S.p.a. a seguito di istanza in tal senso formulata dal Presidente del conIGlio di amministrazione o da almeno uno dei componenti del cda è stata esibita ai presenti?
Si indicano i seguenti testi: , IG.ri Parte_8 Testimone_3 Testimone_4
e Testimone_5 Testimone_6 39) Vero è che l'assemblea dei soci del 28/04/2023 di AT FE S.p.A. ha approvato il bilancio 2022 alla presenza dei restanti membri del Cda, ad eccezione del Presidente
Onorario del quale, in quanto non invitato, non è stata dichiarata Parte_1 l'assenza? Si indicano i seguenti testi: IG.re , IG.ri Dott. Parte_8 Testimone_3 [...]
, e Per_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
40) Vero è che con comunicazione in data 03/05/2023 che le si rammostra (doc. 19 - rinnovo carica del presidente onorario) l'avv. Riccardo Corbetta, su incarico della presidente dal Cda di AT FE S.p.A IG.ra comunicava al IG. Pt_1 Parte_1 l'intervenuto rinnovo in data 28/04/2023 della sua nomina a Presidente Onorario
[...] della AT FE S.p.A., con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31/12/2023?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra ed Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1 41) Vero è che l'attribuzione della carica di presidente onorario “fino a revoca” è stata proposta e deliberata con il voto determinante della IG.ra tramite la CP_1 controllante Parte_2
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta, Dott. , Persona_2 Parte_8
, e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
42) Vero è che il IG. riscontrava la predetta comunicazione del Parte_1
03/05/2023 con propria comunicazione in data 10/05/2023 (doc. 20 - mail del 10/05/2023) che le si rammostra?
43) Vero che il licenziamento del IG. dalla AT FE SS Sa. Parte_1 voluto da era dettato dal fatto che il IG. si fosse rifiutato CP_1 Parte_1 di sottoscrivere un impegno a non corrispondere tutto o parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio Pt_6
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta, IG.ra e IG.ra Testimone_2 [...]
Tes_1
In caso di reiterata richiesta da parte della Convenuta di ammissione dei capitoli di prova indicati negli atti avversi, ci si oppone all'ammissione degli stessi per i motivi meglio specificati nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata dalla scrivente difesa e che qui si intendono integralmente riportati. In caso di reiterata richiesta da parte della Convenuta di dichiarare l'inammissibilità del teste ci si oppone alla dichiarazione di inammissibilità per i motivi Parte_6 dettagliatamente indicati nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata dalla scrivente difesa e che qui si intendono integralmente riportati.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione da parte del Giudice dei capitoli dedotti da controparte, si chiede altresì di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli , nonché, sempre con i medesimi testi, sui seguenti ulteriori capitoli dedotti a prova contraria:
pagina 6 di 25 1) sui capitoli 1, 2 e 8 di parte convenuta:”Vero che il IG. Parte_1 successivamente all'estate 2021 si dimostrava stanco ed affranto delle reiterate condotte umilianti poste in essere dalla figlia ” CP_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
e Avv. Riccardo Corbetta;
Persona_2 2) sui capitoli 3, 4, 5 e 7 di parte convenuta:”Vero che anche a seguito della donazione oggetto del presente giudizio il IG. si è sempre recato a lavoro, ogni Parte_1 giorno lavorativo, salvo brevi e sporadici impedimenti di salute?
Si indicano i seguenti testi: , Testimone_1 Parte_6 3) sul capitolo 9 di parte convenuta: “Vero che la IG.ra prefigurando CP_1 l'attribuzione in capo al IG. della carica di Presidente del ConIGlio di Parte_1 Amministrazione ma con “poteri riparametrati” in realtà intendeva una carica priva di attribuzioni, prerogative e diritti sostanziali ma con responsabilità immutate, come poi effettivamente posto in essere con la carica di Presidente Onorario e dettagliatamente individuata nella missiva del 31/01/2023?” Si indicano i seguenti testi: , dott. e Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Avv. Riccardo Corbetta;
4) sul capitolo 12 di parte convenuta: “Vero che l'assemblea di AT FE S.p.A. del 08/07/2022 era stata indetta, come da documento che si rammostra, per autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto di beni immobili ed all'assunzione di mutui e finanziamenti e che, solo a seguito dei dubbi sollevati dal IG. all'assemblea del Parte_1
08/07/2022 si decideva di attribuire alla IG.ra il solo potere di sottoscrivere CP_1 una lettera di intenti condizionata, con opzione di acquisto del terreno edificabile a termine delle dovute verifiche ed approfondimenti non effettuate sino a quel momento?” Si indicano i seguenti testi: IG. IG. Avv. Riccardo Testimone_7 Testimone_8
Corbetta, dott. Testimone_4 5) sul capitolo 14 di parte convenuta: “Vero che successivamente all'assemblea del 08/07/2022 il IG. si sentiva tradito, oltre che dalla propria figlia Parte_1 CP_1 anche dai componenti più fidati del CdA IG.ri e ” Testimone_7 Testimone_8
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Persona_2 6) sul capitolo 15 di parte convenuta: “Vero che il IG. Dott. , la IG.ra Persona_2
o la IG.ra non hanno mai comunicato al IG. Testimone_2 CP_1 Parte_1 che avrebbe dovuto essere continuativamente presente nella sede della FE
[...]
SS Sa o che la sua assenza in sede avrebbe potuto esporre la predetta società svizzera ad accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del IG. Parte_1
”
[...]
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Testimone_2 7) sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il IG. non si è Parte_1 rifiutato categoricamente di sottoscrivere la riduzione dell'orario lavorativo ma ha chiesto soltanto che lo stesso avesse decorrenza a far data dal 1° Gennaio 2023?” Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Testimone_2 8) sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il licenziamento del IG. Parte_1 dalla AT FE SS SA. voluto da era dettato dal fatto che il IG.
[...] CP_1 si fosse rifiutato di sottoscrivere un impegno a non corrispondere tutto o Parte_1 parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio Pt_6
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta, , Testimone_1 Parte_6 dott. , Persona_2 Testimone_2
pagina 7 di 25 9) sul capitolo 17 di parte convenuta: “Vero che il IG. non ha mai Parte_1 incaricato alcun avvocato per far causa all'azienda da lui fondata a seguito della decisione assunta dall'azienda stessa di procedere al ricollocamento di un dipendente causato dell'avvenuta soppressione delle mansioni a cui era addetto? Si indicano i seguenti testi: , dott. ; Testimone_1 Parte_6 Persona_2
10) sui capitoli 19 e 20 di parte convenuta: “Vero è che contattato dal rag. il Persona_3 responsabile commerciale di AT FE S.p.A. settore illuminazione si rendeva disponibile a tale incontro indicando tuttavia essere inopportuna la presenza richiesta dal Rag.
a tale appuntamento del IG. Persona_3 Parte_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
11) sul capitolo 22 di parte convenuta: “Vero che il IG. non Parte_1 infrangeva alcuna norma giuridica presentandosi alla riunione fissata dall'Avv. Riccardo Corbetta a seguito dell'utilizzo dell'autovettura di scorta aziendale con la moglie ed un amico?” Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta;
12) sui capitoli 22 e 23 di parte convenuta: “Vero che l'Avv. Riccardo Corbetta avrebbe potuto desistere dallo svolgere al IG. la contestazione sull'utilizzo Parte_1 improprio dell'auto di scorta aziendale essendosi presentato alla riunione con la moglie ed un amico, ben potendola differire ad altro e più appropriato momento?” Si indicano i seguenti testi: , , Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1 Parte_7
13) sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i IG.ri e Testimone_7 [...] stimavano il IG. ” Tes_8 Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8 14) sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i IG.ri e Testimone_7 [...] all'assemblea del 08/07/2022 hanno votato a favore della nomina della IG.ra Tes_8 quale Presidente del ConIGlio di Amministrazione della AT FE S.p.A. CP_1 in quanto hanno ritenuto più vantaggioso prendere le parti della figlia in luogo di CP_1 quelle dell'anziano padre che, prima o dopo, sarebbe comunque uscito di scena?” Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8
15) sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che, stante quanto al punto precedente, il IG. si sentiva tradito dai IG.ri e Parte_1 Testimone_7 Testimone_8
e, pertanto, scelse di non fingere e non presenziare alla loro festa di pensionamento?” Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8 16) sul capitolo 26 di parte convenuta: “Vero che la IG.ra nutre dei CP_1 sentimenti di avversione nei confronti del fratello IG. e, negli ultimi anni, Parte_6 a seguito dell'avvenuta donazione oggetto d'odierno giudizio, anche nei confronti del padre IG. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Avv, Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Riccardo Corbetta
Si indicano a testi i IG.ri:
Rag. via De Amicis 53 Persona_3 [...]
residente in [...]; Persona_4
residente in [...]; Parte_6
Avvocato Riccardo Corbetta, domiciliato in Via Rezzonico 30, 22100 Como (CO);
, residente in [...]; Parte_7
residente in [...], 22073 Fino Mornasco (CO); Controparte_2
, residente in [...], 22070 Grandate (CO); Persona_2
residente in [...], 22070 Vertemate con Minoprio Testimone_9
(CO);
pagina 8 di 25 residente in [...], 23030 Sernio (SO); Testimone_10
residente in [...], 2270 Capiago Intimiano Controparte_3
(CO);
, residente in [...]; Testimone_3
residente in [...], 22066 Mariano Comense Testimone_4
(CO);
residente in [...], 22070 Capiago Intimiano (CO); Testimone_5
residente in [...], 22070 Olgiate Comasco (CO); Testimone_6
residente in [...]32, 6830 Chiasso (Svizzera); Testimone_2
Istanza ex art 210 C.p.c. Si chiede disporsi l'acquisizione in giudizio del verbale integrale della assemblea dei soci di AT FE S.p.a. in data 28/04/2023 con la quale AT FE S.p.A. ha approvato il proprio bilancio 2022; la produzione dei verbali delle successive assemblee dei soci e quelli del conIGlio di amministrazione fino alla decadenza del IG. dalla carica di Pt_1 presidente onorario;
la produzione del verbale della assemblea dei soci del 08/07/2022; l'acquisizione in giudizio della documentazione comprovante la composizione della compagine sociale di AT FE SS Sa;
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi esposti e disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione o conclusione, così provvedere:
In via principale:
- Rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata per i motivi dedotti in atti.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: A) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, successivamente all'estate 2021, il IG. parlando con Parte_1 dipendenti, clienti e consulenti di AT FE S.p.A., in più di un'occasione, riferiva di essersi pentito di aver donato alla figlia le quote di di avere CP_1 Parte_2 affidato alla stessa la gestione di AT FE S.p.A. e di volere revocare la donazione per cui è causa;
Si indicano a teste: IG.ra IG. IG. Parte_8 Testimone_7 Testimone_8 IG.ra avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_2
2. Vero che, successivamente all'estate 2021, il IG. manifestava Parte_1 sentimenti di astio e disistima nei confronti della figlia, arrivando ad affermare che, lato personale, per lui la stessa era inesistente;
Si indica a teste: IG.ra Testimone_2
3. Vero che, a decorrere dall'anno 2019, la presenza del IG. in Parte_1
AT FE S.p.A. iniziava a farsi più sporadica e diradata, posto che lo stesso, dopo anni di impegno e dedizione al lavoro, iniziava a dedicarsi, con sempre maggior frequenza, alle proprie passioni, ovvero viaggi ed auto d'epoca; Si indicano a teste: IG.ra IG. IG. Parte_8 Testimone_7 Testimone_8 dott.ssa ; IG. Testimone_3 Testimone_11
4. Vero che, stante la minor assidua presenza del IG. in Azienda, Parte_1 capitava che alcune decisioni venissero prese dai membri del CdA in assenza del medesimo salvo, comunque, notiziarlo a mezzo mail;
Si indicano a teste: IG.ra IG. IG. Parte_8 Testimone_7 Testimone_8 dott.ssa ; Testimone_3
pagina 9 di 25 5. Vero che, in più di una occasione, il IG. , rientrato in azienda Parte_1 dopo i propri viaggi, manifestava il proprio diniego alle proposte ed iniziative prese dalla IG.ra e dai singoli membri del CdA di AT FE S.p.A. ovvero vietava ai Pt_1 dipendenti di svolgere compiti che fossero stati richiesti dalla IG.ra , ovvero CP_1 da altri responsabili di reparto e membri del CdA;
Si indicano a teste: IG.ra Parte_8 IG. IG. IG.ra dott.ssa Testimone_7 Testimone_8 Testimone_12 Tes_3
;
[...]
6. Vero che, successivamente all'estate del 2021, il IG. contestava Parte_1 la decisione presa dalla IG.ra e dai singoli membri del CdA di AT FE S.p.A. Pt_1 di procedere al restyling degli uffici della sede di Como, via Scalabrini, n. 100, arrivando a chiedere la sospensione di detti lavori;
Si indicano a teste: IG.ra IG.ra IG. Parte_8 Testimone_12 Testimone_7 IG. dott.ssa ; Testimone_8 Testimone_3
7. Vero che il IG. allora Presidente del CdA di AT FE S.p.A. Parte_1 ometteva di partecipare, pur regolarmente invitato, ai Comitati di Direzione Aziendale - aventi ad oggetto analisi, proposte, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali - tenutisi in data 09.09.21, 13.09.21, 29.07.21, 15.09.21, 23.09.21, 24.09.21, nonché a quelli del 11.04.22, 02.05.22. e 16.05.22;
Si indicano a teste: IG. IG. IG. IG. Testimone_7 Tes_13 Testimone_8
IG.ra dott.ssa ; Testimone_11 Parte_8 Testimone_3
8. Vero che il IG. rifiutava di presenziare fisicamente Parte_1 all'assemblea ordinaria di AT FE S.p.A. del 27.04.22 - di cui al doc. 15 che si rammostra al teste -, rimanendo nel proprio ufficio, e chiedendo che fossero i soli Dott.
- presidente del Collegio Sindacale - e avv. Riccardo Corbetta - legale Testimone_4 dell' - ad interfacciarsi con lo stesso;
Pt_9
Si indicano a teste: dott. ; dott. avv. Riccardo Corbetta;
IG. Persona_2 Testimone_4
Testimone_7
9. Vero che all'assemblea del 27.04.22, avente all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, anche la nomina del nuovo CdA e del Presidente, la IG.ra e gli altri membri del CdA si dimostravano favorevoli a CP_1 rinnovare la carica al IG. con una riparametrazione dei poteri attribuiti, che lo Pt_1 stesso rifiutava e così si decideva di rinviare detto argomento a successiva assemblea;
Si indicano a teste: dott. ; dott. avv. Riccardo Corbetta;
Persona_2 Testimone_4
10. Vero che nel maggio 2022 i IGg.ri e chiedevano Parte_1 CP_1 all'avv. Riccardo Corbetta di avviare una procedura di mediazione familiare - di cui al doc. 16 che si rammostra al teste -, al fine di tentare di superare la situazione di stallo personale e lavorativo che li vedeva coinvolti;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
11. Vero che durante l'assemblea di AT FE S.p.A. del 08.07.22 - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste -, avente ad oggetto la valutazione e decisione in merito all'acquisto di terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, il IG. Pt_1 interrompeva più volte la riunione per confrontarsi telefonicamente con il proprio avvocato in merito a quanto verbalizzare;
Si indicano a teste: dott. ; dott. IG. Persona_2 Testimone_4 Testimone_7 IG. Testimone_8 12. Vero che l'assemblea di AT FE S.p.A. del 08.07.22 - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste - si teneva per conferire all'amministratore delegato i poteri necessari per effettuare i dovuti approfondimenti, tecnici e legali, in merito all'acquisto del terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, per i quali l'Azienda aveva altresì richiesto al pagina 10 di 25 proprio legale, avv. Corbetta di predisporre lettera d'intenti, con opzione di acquisto a termine;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
dott. ; IG. Persona_2 Testimone_7 IG. dott. Testimone_8 Testimone_4
13. Vero che, in data 08.07.22, terminata la riunione del CdA di AT FE S.p.A. - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste - si costituiva, in via totalitaria, l'assemblea ordinaria di AT FE S.p.A. - come da doc. 28 che si rammostra al teste - per la nomina del nuovo CdA e il IG. decideva di lasciare la riunione;
Parte_1
Si indica a teste: dott. ; IG. IG. dott. Persona_2 Testimone_7 Testimone_8
Testimone_4
14. vero che, successivamente, all'assemblea del 08.07.22 il IG. Parte_1 toglieva la parola ai due membri del CdA di AT FE S.p.A., IG. e Testimone_7 IG. Testimone_8
Si indica a teste: IG. IG. Testimone_7 Testimone_8
15. Vero che, nell'estate del 2022, stante la progressiva diminuzione della presenza del IG. in AT FE SS SA, il commercialista di AT FE S.p.A., Parte_1 Dott. , informava quest'ultima del fatto che, l'impossibilità di provare la Persona_2 presenza continuativa del dipendente, avrebbe potuto esporre la stessa al rischio accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del medesimo IG.
presso AT FE SS;
Parte_1
Si indica a teste: Dott. ; Persona_2
16. Vero che, per il motivo di cui al punto che precede, il commercialista di AT FE S.p.A., Dott. , suggeriva alla stessa di elidere o quantomeno ridurre orario Persona_2 lavorativo ed emolumento del IG. presso AT FE SS e, pertanto, la Pt_1 fiduciaria di quest'ultima, IG.ra predisponeva l'accordo - di cui al doc. Testimone_2
34 che si rammostra al teste - che, tuttavia, il IG. rifiutava di sottoscrivere e, per Pt_1 tale motivo si decideva di procedere alla interruzione di detto rapporto di lavoro;
Si indica a teste: Dott. ; IG.ra avv. Riccardo Corbetta. Persona_2 Testimone_2
17. Vero che a settembre 2022, a seguito della decisione di procedere al ricollocamento di un dipendente di AT FE S.p.A., per avvenuta soppressione delle mansioni cui era addetto, il IG. , all'epoca Presidente Onorario, si offriva di pagare al Parte_1 dipendente stesso, un legale per fare causa all' Pt_9
Si indicano a teste: IG. avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_14 18. Vero che, invitato alla cena di Natale '22 di AT FE S.p.A., il IG. Parte_1
, rifiutava di partecipare, perché avrebbe dovuto sedersi allo stesso tavolo della
[...] figlia e degli altri membri del CdA aziendale;
CP_1
Si indica a teste: dott.ssa ; IG.ra IG. ; Testimone_3 Parte_8 CP_4
19. Vero che nel mese di gennaio 2023 AT FE SpA riceveva richiesta di fornitura di materiale elettrico - lampade - da parte del rag. il quale chiedeva Persona_3 fissarsi un appuntamento, con il IG. e il IG. per il giorno Pt_5 Parte_1
16.01.23 e che il IG. impossibilitato a presenziare per pregressi impegni lavorativi, Pt_5 chiedeva di differire ad altra data, dovendosi occupare in prima persona dell'evasione dell'ordine; Si indica a teste: IG. ; Parte_5
20. Vero che, nel mese di gennaio 2023, la trattativa con il rag. si Persona_3 interrompeva in quanto quest'ultimo riteneva le proprie eIGenze incompatibili con i tempi, formalità e condizioni di pagamento poste da AT FE S.p.A., come da scambio di corrispondenza e-mail che si rammostra al teste doc. 36-37;
Si indica a teste: IG. ; Parte_5
pagina 11 di 25 21. Vero che, nel mese di gennaio 2023, il IG. chiedeva al legale Parte_1 dell'azienda AT FE S.p.A., un formale parere giuridico in merito alla figura di Presidente Onorario e dei connessi poteri, così come previsti nel nuovo Statuto della
Società;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
22. Vero che nel febbraio 2023, a seguito dell'utilizzo da parte del IG. Parte_1
, per fini personali, di un'autovettura e di un carrello di proprietà di AT FE
[...] S.p.A., che venivano fatti condurre da un terzo estraneo all'Azienda, l'avv. Corbetta Riccardo decideva di convocare il medesimo IG. presso il proprio studio, al fine di Pt_1 spiegare i motivi della richiesta aziendale di restituzione delle chiavi di detta autovettura e che nell'occasione, l'attore, senza preavviso, si presentava con la moglie, IG.ra Tes_1
e con l'amico, IG. ;
[...] Parte_7
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
23. Vero che, in occasione dell'episodio di cui al punto che precede, l'avv. Corbetta chiedeva al IG. se ritenesse opportuno far presenziare alla discussione Parte_1 la moglie, IG.ra e l'amico, IG. e che il IG. Testimone_1 Parte_7 Pt_1 insisteva affinchè gli stessi rimanessero nella sala riunioni;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
24. Vero che, invitato alla festa di pensionamento dei IGg.ri e Testimone_7
tenutasi il 25.05.23, il IG. rifiutava di partecipare, Testimone_8 Parte_1 omettendo persino di rispondere all'invito, di cui alla mail del 10.05.23, doc. 38 che si rammostra al teste;
Si indica a teste: dott.ssa ; IG. IG. Testimone_3 Testimone_7 [...]
IG.ra Tes_8 Parte_8
25. Vero che, dall'anno 2016, il IG. ha interrotto qualsiasi rapporto Parte_6 con AT FE S.p.A. e che i dipendenti mai lo hanno rivisto in Azienda.
Si indica a teste: IG.ra dott.ssa ; IG. Parte_8 Testimone_3 Tes_7
IG.
[...] Testimone_8 26. Vero che il IG. dall'allontanamento da AT FE S.p.A. nel Parte_6
2016, nutre sentimenti di astio e risentimento nei confronti della IG.ra CP_1
Si indicano a teste: IG.ra dott.ssa ; avv. Riccardo Parte_8 Testimone_3
Corbetta; IG. IG. Testimone_7 Testimone_8
Si indicano quali testimoni i IGg.ri:
- Dott. , con studio in (CO) Grandate, via Plinio Secondo, n. 1; Persona_2
- IG.ra c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Parte_8
- Dott.ssa , c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_3
- Dott. residente in [...]
n. 18;
- IG. residente in [...]; Testimone_7
- IG. residente in [...]; Testimone_8
- IG.ra c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_12
- Avv. Riccardo Corbetta, con studio in Como, via Rezzonico, n. 30;
- IG. c/o Elettrotecnica Rossetto s.r.l., in (22100) Como, via Salardi, Testimone_14
n. 3;
- IG. , c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Parte_5
- IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Tes_13
- IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_11
- IG.ra c/o AT FE SS SA, in (Svizzera) Chiasso, Corso Testimone_2
San Gottardo, n. 32;
pagina 12 di 25 - IG. , c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100. CP_4 B) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi meglio specificati in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., nonché all'ammissione dei capitoli dedotti da parte attrice, a prova contraria, nella propria memoria ex art. 171ter, n. 3,
c.p.c.
C) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, si chiede di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli, nonché si chiede ammettersi prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel febbraio 2023 il IG. utilizzava, per motivi Parte_1 personali, l'autovettura Nissan Qasqai, tg. EF553DW, e il carrello tg. XA333EJ, di proprietà AT FE S.p.A., di cui possedeva le relative chiavi, senza preavviso e senza chiedere alcuna autorizzazione al responsabile del parco automezzi aziendali;
Si indica a teste: IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. Testimone_11
100;
2) Vero che nel gennaio 2023 veniva contattato - in qualità di responsabile del settore illuminazione di AT FE S.p.A. - dal rag. per una fornitura di lampade e che, Persona_3
a fronte della richiesta di fissazione di un appuntamento per il giorno 16.01.23, mai esprimeva l'inopportunità della presenza del IG. limitandosi a chiedere di poter Pt_1 fissare un incontro in altra data, avendo per il 16.01.23 altri impegni;
Si indica a teste: IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. Parte_5
100; 3) Vero che dall'estate 2022 la presenza del IG. in AT FE Parte_1
SS SA diveniva talmente sporadica che il medesimo neppure era conoscenza dei nominativi e tipologia dei clienti da ultimo acquisiti e che, pertanto, anche per evitare controlli di tipo fiscale, essendo insostenibile dimostrare la continuatività e produttività del suo ruolo, la gerente di AT FE SS Sa, IG.ra sentito il parere dei Testimone_2 consulenti, decideva di proporre al IG. una riduzione di orario di lavoro Parte_1
e che, a fronte del rifiuto del IG. di accettare dette condizioni, la IG.ra Pt_1 Tes_2 intimava il licenziamento;
[...]
4) Vero che, prima di sottoporre al IG. la modifica del contratto di Parte_1 lavoro in AT FE FE SS SA - con riduzione dell'orario e della retribuzione, come da doc. 12 ctp che si rammostra al teste - la gerente, IG.ra cercava più Testimone_2 volte di contattare telefonicamente il IG. per spiegargli le motivazioni e Parte_1 che il IG. mai rispondeva né la richiamava;
Pt_1
Si indica a teste: IG.ra c/o AT FE SS SA, in (Svizzera) Chiasso, Testimone_2
Corso San Gottardo, n. 32; D) Ci si oppone all'ammissione dei testi di controparte, IG. e IG.ra Parte_6
, per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. che qui si Testimone_1 intendono integralmente riportati. E) Ci si oppone all'ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. che qui si intendono integralmente riportati.
Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: CP_1
pagina 13 di 25 - padre di ha creato, partendo da una piccola Parte_1 CP_1 azienda, l'attuale società AT FE S.p.a., protagonista del mercato lombardo nella distribuzione e vendita di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per l'illuminazione e la domotica;
- AT FE SS SA. è un'unità operativa, con sede in Svizzera, controllata da AT
FE S.p.A. per la quale, a partire dal 2013, l'attore aveva svolto, in qualità di dipendente, l'attività di responsabile commerciale;
- unica socia di AT FE S.p.a. era la società la quale, nel 2017, Parte_10
era stata oggetto di scissione parziale con contestuale costituzione della nuova società divenuta conseguentemente unica socia di AT FE Parte_2
S.p.a.;
- il capitale sociale di risultava di titolarità per il 95% di Parte_2
e per il 2,5% ciascuno di e Controparte_5 CP_1 Parte_6
altro figlio dell'attore;
- al momento della costituzione della società Parte_2 Parte_1
aveva nominato a tempo indeterminato amministratrice unica la figlia
[...]
CP_1
- in data 09.01.2018 l'attore aveva donato alla convenuta l'80% del capitale sociale di
Parte_2
- in data 28.02.2018, l'attore aveva venduto a l'ulteriore quota del CP_1
15% del capitale sociale di Parte_2
- alla data della donazione e della vendita delle quote di l'attore Parte_2
ricopriva la carica di Presidente del conIGlio di amministrazione di AT FE
S.p.A., intendendo quest'ultimo mantenere, in accordo con la figlia, conIGliere delegato, un ruolo attivo e rappresentativo nella società fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito;
- tuttavia, dopo pochi anni di collaborazione, era emersa una “incomprensibile acrimonia” della donataria convenuta nei confronti del donante, palesata da reiterate condotte poste in essere con l'intenzione di screditare il prestigio dell'attore agli occhi dei clienti, dei dipendenti e degli stessi membri dei conIGli di amministrazione aziendali;
- in particolare: 1) in data 08.07.2022 si era riunito il conIGlio di amministrazione e successivamente l'assemblea dei soci di AT FE S.p.A., nel corso della quale la pagina 14 di 25 convenuta, socia di maggioranza del socio unico era stata Parte_2
nominata Presidente del ConIGlio di Amministrazione, con estromissione dell'attore dalla gestione e dalla rappresentanza della società; 2) in data 14.07.2022 la convenuta, quale nuova Presidente, aveva convocato un'assemblea straordinaria di AT FE S.p.A. nel corso della quale era stata approvata all'unanimità la modifica dello statuto sociale, prevedendo la possibilità, per il conIGlio di amministrazione, di nominare un presidente onorario, “scegliendolo tra le persone che hanno contribuito IGnificativamente alla gestione, al progresso ed allo sviluppo della società” con diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva;
3) in data 29.07.2022 il conIGlio di amministrazione di AT FE S.p.a. aveva nominato presidente onorario sino al 31.12.2022, con compenso di € Parte_1
40.000 lordi annui, oltre all'uso di un'autovettura aziendale a titolo di onorificenza;
- inoltre, in data in data 28.09.2022, su disposizione di AT FE CP_1
SS SA, dopo aver intimato all'attore un dimezzamento dell'orario di lavoro e della retribuzione, alle richieste di quest'ultimo di posticiparne la decorrenza,
l'aveva licenziato in tronco, senza fornire alcuna giustificazione;
- ancora, nel gennaio 2013, il responsabile commerciale di AT FE S.p.a., Pt_5
aveva riferito a un vecchio cliente e amico dell'attore, tale
[...] [...]
di non ritenere opportuna la presenza di Persona_3 Controparte_6 all'appuntamento da fissarsi per la discussione delle condizioni di una fornitura, e, alla fine, il cliente non era riuscito ad ottenere la fissazione dell'incontro, così decidendo di rivolgersi ad altra azienda, comunicando all'attore il proprio disagio e la propria costernazione “per la totale assenza di rispetto che l'azienda guidata dalla IG.ra stava dimostrando nei confronti del padre IG. CP_1
; Parte_1
- in data 31.01.2023, poi, il legale dell'azienda, su richiesta dell'attore di precisargli le prerogative riconosciute alla carica di presidente onorario, l'aveva richiamato agli obblighi di “non facere” ricollegati alla carica, e, in particolare, a quello di astenersi dall'esternare pensieri e opinioni critiche dell'operato e della conduzione dell'azienda;
- in data 23.02.2023 l'attore aveva ricevuto dal medesimo legale di AT FE S.p.A una comunicazione nella quale lo stesso - dopo essersi detto dispiaciuto pagina 15 di 25 dell'incombenza ricevuta – l'aveva accusato di avere utilizzato veicoli aziendali senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi e di averlo fatto condurre da terzi estranei, per il sol fatto che l'attore, aiutato dal figlio, come già avvenuto in passato, aveva utilizzato un'autovettura di scorta dell'azienda munita del gancio di traino per lo spostamento di un carico;
successivamente, il legale l'aveva convocato e, pur a disagio, gli aveva intimato, di fronte a un amico e alla moglie, con cui l'attore aveva partecipato all'incontro, la restituzione delle chiavi dell'autovettura equipaggiata con il gancio traino;
- in data 30.03.2023 l'assemblea straordinaria di AT FE S.p.A. aveva adottato un nuovo testo statutario, così stabilendo che il presidente onorario potesse essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione solo su istanza di uno o più membri del conIGlio di amministrazione;
poco dopo,
l'attore aveva appreso che per il giorno 28.04.2023 era stata convocata la riunione del CdA per la redazione del progetto di bilancio societario, alla quale egli non era stato invitato;
- data 03.05.2023, infine, il legale dell'azienda aveva comunicato all'attore l'intervenuto rinnovo della nomina a Presidente Onorario di AT FE S.p.A., con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31.12.2023, carica che aveva rifiutato, in quanto ritenuto l'ennesimo Parte_1
umiliante episodio diretto ad esautorarlo dalla vita societaria;
- tutti i comportamenti sopra descritti, posti in essere dalla donataria, costituirebbero dimostrazione di grave ingratitudine nei confronti del donante, essendo diretti a minare e compromettere la dignità e il rispetto dell'attore non solo nei confronti della stessa donataria, ma anche di familiari, amici, collaboratori e clienti, sicché
l'attore avrebbe diritto ad ottenere la revocazione ex art. 801 c.c. della donazione effettuata con atto del 09.01.2018 e la restituzione delle quote societarie.
Ha quindi chiesto di dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data 09.01.2018 e, per l'effetto, di ordinare alla convenuta la restituzione delle quote societarie ricevute con l'atto di donazione predetto.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- tutte le condotte descritte dall'attore in citazione non troverebbero fondamento in un'asserita volontà della convenuta di denigrare la dignità e le qualità morali del padre, ma originerebbero da una diversa visione delle modalità di gestire l'attività
pagina 16 di 25 imprenditoriale e dal passaggio generazionale dell'azienda paterna, da quest'ultimo peraltro pianificato e voluto proprio con la donazione oggetto della domanda di revocazione;
- la convenuta non si era mai sottratta al confronto e al dialogo con il padre, tanto che la stessa aveva aderito a un procedimento di mediazione familiare, conclusosi tuttavia senza positivo esito;
- le motivazioni che avrebbero indotto il CdA di AT FE S.p.a. a non rinnovare la carica dell'attore quale Presidente sarebbero da ricercarsi, da un lato, nella minor partecipazione dell'attore alle decisioni aziendali, motivata anche dall'età avanzata
(85 anni), dall'altro, nel fatto che, a partire dall'autunno 2021, l'attore avrebbe iniziato sterilmente ad opporsi, anche ex post, a qualsiasi iniziativa aziendale che venisse presa dal CdA di AT FE S.p.A, così mettendo a repentaglio l'operatività aziendale e creando confusione tra i dipendenti;
- in tale clima si era tenuta l'assemblea dei soci del 27.04.2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di AT FE S.p.A. e la nomina del nuovo ConIGlio di
Amministrazione e del Presidente, essendo scaduto il relativo mandato, assemblea al quale l'attore si era rifiutato di partecipare per l'intero svolgimento, non essendo disponibile ad una rimodulazione dei poteri della propria carica di Presidente del
ConIGlio di Amministrazione, o ad una riformulazione dell'assetto gestorio, sicché la società aveva deliberato solo sull'approvazione del bilancio;
- rimasto l'organo gestorio in regime di prorogatio, si era presentata un'opportunità immobiliare, inerente al progetto di espansione e trasferimento della sede sociale, discussa alla riunione del conIGlio di amministrazione dell'08.07.2022, convocata dall'attore dopo un primo ingiustificato rifiuto, nel corso della quale, stante la presenza di tutti gli amministratori di AT FE S.p.A., dei Sindaci e del socio unico riuniti in assemblea totalitaria, si era svolta altresì Parte_2
l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, alla quale l'attore aveva deciso di non presenziare, abbandonando la riunione;
- nel corso dell'assemblea era stato nominato il nuovo organo gestorio, ma poco dopo, con la modifica dello statuto sociale, l'attore era stato nominato presidente onorario, carica onorifica del tutto incompatibile con la volontà della convenuta di allontanare del tutto il padre dalla società; le successive modifiche allo statuto sarebbero poi state dirette a garantire maggior precisione al testo;
pagina 17 di 25 - era, pertanto, riconducibile alla sola volontà dell'attore quella di uscire definitivamente dalla società rinunciando all'ultimo rinnovo della carica da presidente onorario;
- anche gli ulteriori episodi richiamati dall'attore non sarebbero tali da poter connotare alcuna grave ingiuria della donataria in quanto: a) con riguardo al rapporto AT FE SS SA, la proposta riduzione dell'orario di lavoro dell'attore era stata motivata dalla sua presenza saltuaria sul luogo di lavoro e, quindi, da preoccupazioni di carattere fiscale;
a fronte del rifiuto dell'attore di sottoscrivere l'accordo proposto, era quindi stato interrotto il rapporto di lavoro;
b) quanto all'episodio che aveva coinvolto ed il responsabile di AT Persona_5
FE, , non si era dato seguito alla fornitura richiesta perché il primo Parte_5
non aveva accettato le condizioni di pagamento applicate dalla società, e, pertanto, non si era consumata alcuna mancanza di rispetto nei confronti dell'attore; c) quanto all'episodio dell'autovettura, le motivazioni che avevano indotto a richiedere la riconsegna delle chiavi risiedevano nelle problematiche di natura assicurativa che impedivano ai terzi di guidare le autovetture aziendali, mentre l'intervento del legale era stato richiesto al fine di spiegare all'attore, con la dovuta delicatezza, le ragioni, sul piano giuridico, della richiesta.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. la prima udienza al 10.01.2024 e depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza, sono state rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 13.12.2024, con assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 189 c.p.c..
*** ha agito in giudizio per ottenere la revocazione per ingratitudine, ex art Parte_1
801 c.c., della donazione di quote societarie eseguita in favore della figlia in CP_1
data 09.01.2018.
Deve premettersi che l'ingiuria grave, richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza, per giurisprudenza consolidata, nella manifestazione esteriore del comportamento del donatario che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità di quest'ultimo (Cass. n. 17188/2008; Cass. n. 22013; 2016)
pagina 18 di 25 L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante e il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario. Infine, deve osservarsi che: “si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale” (cfr., Cass. n.
3811/2024).
Venendo al caso in esame, i comportamenti, posti in essere dalla convenuta donataria, che, nella tesi attorea, costituirebbero “ingiuria grave” per gli effetti dell'art. 801 c.c. consisterebbero: a) nell'aver la convenuta esautorato l'attore dalla società AT FE S.p.a.
- della quale posseduta, a seguito anche dell'atto di donazione oggetto Parte_11
di causa, al 97,5% da è socio unico - dapprima facendosi nominare CP_1
Presidente del ConIGlio di Amministrazione, in luogo del padre, e, successivamente, relegandolo a funzioni meramente consultive nella carica, creata ad hoc, di Presidente
Onorario, con emolumento solamente “onorifico”, nominato, da ultimo, “sino a revoca”, e con la possibilità di partecipare alle riunioni e assemblee societarie solo su invito, con richiamo anche del legale della società ad astenersi dal comunicare le proprie opinioni critiche sull'operato della società; b) nell'aver licenziato il padre dall'unità operativa svizzera della società, AT FE SS SA;
c) nell'aver contestato al padre l'uso di un'autovettura aziendale per scopi privati e avergli richiesto la restituzione delle chiavi, ciò anche alla presenza della moglie e di un amico;
d) nell'aver negato all'attore un incontro alla sua presenza con il responsabile commerciale di AT FE, per presentargli il cliente e amico e per trattare una rilevante fornitura. Persona_3
Tutti gli episodi descritti dall'attore, nel loro nucleo essenziale, risultano provati documentalmente o, comunque, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, sicché devono dirsi effettivamente avvenuti.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che i predetti episodi, sia singolarmente considerati, che unitariamente valutati, non possano essere giudicati, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, come gravemente ingiuriosi del patrimonio morale dell'attore donante e, quindi, tali da fondare la domanda di revocazione della donazione ex art. 801 c.c..
pagina 19 di 25 Quanto, infatti, alla nomina di un nuovo conIGlio di amministrazione e di CP_1 quale Presidente del ConIGlio di Amministrazione di AT FE S.p.a. all'assemblea societaria dell'08.07.2022 (cfr., doc. n. 9 attore) trattasi di decisione inerente la gestione societaria, le modalità e il merito della quale non paiono connotare alcuna grave ingratitudine nei confronti del donatario. Difatti, è documentale che la nomina del nuovo
ConIGlio di Amministrazione di AT FE S.p.a., essendo scaduto quello in carica, già calendarizzata per la trattazione all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del
27.04.2022 (cfr., doc. n. 15 convenuta), fosse stata rinviata a successiva assemblea, convocata da Presidente ancora in carica in prorogatio, per il Parte_1
29.07.2022 (cfr., doc. n. 26 convenuta). Pertanto, l'urgenza di provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e la già avvenuta calendarizzazione dell'incombente rende ragionevole la richiesta di discutere la questione già nella data dell'08.07.2022 (nel corso di riunione del CdA per deliberare altra questione), stante la presenza di tutti gli amministratori di AT FE S.p.A., compreso lo stesso dei Sindaci e Parte_1
del socio unico riuniti in assemblea totalitaria (doc. n. 27 convenuta). Parte_2
Allo stesso modo, la nomina di un nuovo ConIGlio di Amministrazione, in sostituzione di quello scaduto, con diverso Presidente – in luogo di – è CP_1 Parte_1
decisione il cui merito appare da questo giudice insindacabile, ove non espressamente rivolta a ledere la sfera morale dell'attore donante, condizione che tuttavia non pare ricorrere nel caso di specie. Difatti, deve osservarsi che, da una parte, è rimasta indimostrata l'allegazione attorea dell'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto il mantenimento, da parte dell'attore, a seguito della donazione, di “un ruolo attivo e rappresentativo nella società fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito” (cfr., p. 3 citazione), dall'altra parte, proprio l'avvenuta donazione, dall'attore alla convenuta, della maggioranza delle quote societarie di socio unico Parte_2
di AT FE S.p.a., non poteva che rappresentare l'avvio del passaggio, da parte del genitore alla generazione successiva, delle società ad esso riferibili, passaggio che implicava inevitabilmente l'accettazione dell'utilizzo, da parte del donatario, del potere decisionale connaturato all'acquisto della maggioranza delle partecipazioni societarie. Se, poi, risulta palese dalla lettura degli scritti difensivi di entrambe le parti che i rapporti tra le stesse, precedenti gli eventi dell'08.07.2022, fossero caratterizzati dall'emergere di divergenti opinioni circa le modalità di gestione della società partecipata AT FE S.p.a
(si veda la narrazione, tra le altre, della vicenda avente ad oggetto l'acquisto di un terreno pagina 20 di 25 per la realizzazione della nuova sede societaria), non stupisce che la convenuta, nell'ambito delle proprie prerogative quale socio di maggioranza di socio unico di Parte_2
AT FE S.p.a., avesse deciso di nominare un nuovo conIGlio di amministrazione per il perseguimento dei propri obiettivi aziendali. E ciò, ritiene il Tribunale, non pare condotta connotata da spregevole ingratitudine nei confronti del donante, ma, come detto, mera conseguenza del “passaggio generazionale” societario voluto dallo stesso donante.
A ciò si aggiunga che, nominato il nuovo conIGlio di amministrazione di AT FE S.p.a., la Presidente subito convocò due assemblee straordinarie nel corso delle CP_1
quali, dapprima, (cfr., verbale assemblea del 14.07.2022 - doc. n. 29 convenuta) venne modificato lo statuto della società introducendo la carica del Presidente Onorario (con diritto di partecipare alle riunioni del CdA e all'assemblea dei soci e con funzioni consultive, senza diritto di voto) e, successivamente, (cfr., verbale assemblea del 29.07.22 - doc. n. 30 convenuta) venne nominato Presidente Onorario, con Parte_1 compenso di € 40.000,00 annui lordi, oltre rimborso spese e assegnazione di autovettura aziendale. Si legge peraltro nel verbale di tale ultima assemblea che: “La Dott.ssa Pt_1
ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo che la Società ha registrato sotto la guida del IG. della sua crescita continua e progressiva, da azienda di Parte_1
famiglia a primaria protagonista nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per l'illuminazione e la domotica, e che nel tempo ha via via allargato il proprio territorio di riferimento, con l'apertura di diverse filiali. Si apre la discussione, dove ognuno dei membri del ConIGlio di Amministrazione ricorda con rispetto e gratitudine particolari momenti ed aspetti della vita lavorativa, condivisi con il IG. A seguito ed all'esito della discussione, emerge Parte_1
unanime tra i ConIGlieri la volontà di formalizzare – anche in via ufficiale - il profondo sentimento di gratitudine nei confronti del fondatore IG. che più di Parte_1
ogni altro ha contribuito al progresso ed allo sviluppo della Società, mediante la sua nomina a Presidente Onorario ai sensi dell'art. 28 del rinnovato Statuto. Il Presidente auspica che la Società possa in tal modo continuare a giovarsi delle idee, dei contributi e delle indicazioni frutto dall'esperienza e competenza maturate dal Presidente Onorario, che potrà partecipare alle riunioni dell'assemblea e del ConIGlio di Amministrazione, con diritto di parola e in funzione consultiva, seppur senza obbligo di partecipazione, e diritto di voto”.
pagina 21 di 25 La decisione della convenuta donataria di ricavare un ruolo nella società, seppur non di tipo amministrativo o rappresentativo, al padre, anche a seguito della nomina di un nuovo conIGlio di amministrazione, nonché le modalità con cui ciò avvenne – spontaneamente, subito dopo la nomina del nuovo CdA, con espressi riconoscimenti di gratitudine e attribuzione anche di benefit economici – appare condotta ingiustamente valorizzata dall'attore, in quanto, viceversa, incompatibile con un atteggiamento di grave denigrazione del donante. A tal proposito, deve infatti osservarsi che la nomina dell'attore a Presidente
Onorario, da un lato, non era dovuta, dall'altro appariva come soluzione diretta a non esautorare del tutto il padre dalla vita societaria, pur rimanendo compatibile con la necessità di attuare la nuova governance, preso atto degli evidenti dissidi tra le parti sulle modalità di gestione della società. Difatti, appare chiaro che, alla luce degli evidenziati contrasti tra ed sulle decisioni inerenti la gestione di AT FE S.p.a., Parte_1 CP_1
difficilmente sarebbe stato possibile garantire al primo un ruolo nella società di contenuto pari o assimilabile a quello precedentemente ricoperto quale Presidente del ConIGlio di
Amministrazione. In tale ottica, appaiono quindi scarsamente rilevanti, ai fini che ci occupano, le successive modifiche delle prerogative del Presidente Onorario operate con la modifica statutaria del 30.03.2023, con le quali venne stabilito che il Presidente potesse partecipare alle riunioni e alle assemblee “su invito” previa istanza di uno o più membri del
ConIGlio di Amministrazione, o l'indicazione che la nomina dello stesso sarebbe avvenuta
“sino a revoca”, trattandosi pur sempre di carica che era stata garantita in un'ottica di riconoscenza del donatario e la cui rimodulazione non dimostra alcuna durevole disistima delle qualità morali del donante.
Allo stesso modo, la richiesta, da parte del legale della società AT FE S.p.a. (cfr., doc.
n. 15 attore), di riconsegna delle chiavi di un'autovettura e di un carrello aziendali, utilizzate dall'attore senza il consenso del responsabile, non pare costituire grave ingratitudine del donatario in quanto, da una parte, astrattamente legittima in ragione delle motivazioni addotte dalla convenuta (necessità di evitare che le auto della società venissero utilizzate ai fini personali da soggetti non autorizzati), dall'altra parte, posta in essere a fronte di un comportamento dell'attore che lo stesso legale della società aveva ritenuto connotata da gravità. A tal proposito, dalla lettura del messaggio email sub doc. n. 15 dell'attore si evince che il legale della società, pur con il comprensibile imbarazzo nel dover “riprendere” l'anziano fondatore, aveva sottolineato che: “Ciò che più è grave, nell'incontro di ieri Ella mi ha esternato a chiare lettere - ed io ho riportato in azienda,
pagina 22 di 25 come richiestomi - la Sua ferma volontà di voler continuare, anche per il futuro, a utilizzare o fare utilizzare a terzi qualsivoglia mezzo aziendale, senza chiederne
l'autorizzazione a chicchessia. Spero comprenda che la policy aziendale in tema di affidamento dei veicoli, nonché il verbale di nomina del CdA, prevedono che sia appannaggio del Presidente Onorario poter disporre di un'autovettura, in specie della
Mercedes GLB targata GJ831SK, e non già di poter arbitrariamente pretendere di disporre
– o peggio ancora lasciar condurre a terzi - l'intero parco macchine aziendali”, così utilizzando toni (“ciò che più è grave”, “arbitrariamente pretendere di disporre – o peggio ancora lasciar condurre a terzi”) e contenuti che inducono a ritenere che la condotta fosse ritenuta inaccettabile non solo dalla convenuta ma anche dallo stesso avvocato di
[...]
e, quindi, che, dato il contesto, dovesse ritenersi, oltre che dovuta per tutelare CP_7
gli interessi della società, anche proporzionata e ragionevole e, quindi, non “ingrata”, la richiesta all'attore di restituzione delle chiavi dei mezzi aziendali. A tal proposito, deve anche osservarsi che, da una parte, il contestato avvalersi, da parte della convenuta, in questa e in altre occasioni, del legale della società per eseguire le comunicazioni al padre, appare compatibile con la necessità di tutelare gli interessi aziendali e in considerazione della natura già tesa dei rapporti tra le parti che fanno ritenere comprensibile l'opportunità di incaricare un professionista per la gestione delle comunicazioni formali;
dall'altra parte,
l'umiliazione subita dall'attore per essere stato ancora richiamato verbalmente dal legale della società alla riconsegna delle chiavi dell'auto, nel corso di un incontro nello studio di quest'ultimo, di fronte alla moglie e ad un amico, non può essere ricondotta alla volontà della donataria di denigrare pubblicamente il donante, essendo a quest'ultimo imputabile la decisione di presentarsi, a un incontro con il legale dell'azienda, con il coniuge e l'amico.
Quanto, invece, al dedotto “licenziamento” dall'attore dalla società svizzera AT FE
SS S.A. in data 28.09.2022 (rectius “disdetta dal contratto” – cfr., doc. n. 13 attore), le ragioni del “licenziamento” sono state individuate dalla convenuta nella presenza sempre più saltuaria di presso AT FE SS SA e dal suo rifiuto di Controparte_8
acconsentire a una riduzione al 50% dell'orario di lavoro e della retribuzione. A fronte di quanto sopra, l'attore non ha dimostrato, come suo onere, che detta giustificazione fosse pretestuosa e, invece, la cessazione del rapporto di lavoro fosse motivata da una profonda e personale avversione del donatario ed espressamente diretta a lederne la sfera morale. A tal proposito, non può peraltro mancare di osservarsi che il rapporto di lavoro tra l'attore e
AT FE SS SA prevedeva, per entrambe le parti, il diritto di disdetta dal contratto con pagina 23 di 25 un mese di preavviso (cfr., doc. n. 3 attore), che la disdetta in questione era stata data con oltre tre mesi di preavviso (il 28.09.2022, a far data dal 31.12.2022) e che non risulta che la stessa fosse mai stata prima contestata dall'attore. Inoltre, non ha Parte_1
specificamente dedotto quali sarebbero state le sue effettive mansioni e l'attività lavorativa svolta al momento della disdetta del contratto (anche considerata l'età avanzata) e, quindi, non ha dimostrato che la privazione del rapporto di lavoro avrebbe attestato un duro colpo alla propria dignità.
Irrilevante, invece, appare l'episodio concernente il cliente in quanto, anche Persona_3
ove dimostrato che il responsabile avesse rifiutato un incontro alla presenza Parte_5 dell'attore, si tratterebbe di comportamento posto in essere non dalla donataria, ma da un dipendente della società, né vi è prova che lo stesso avesse agito su ordine di
[...]
CP_1
In definitiva, deve ritenersi che tutte le condotte allegate dall'attore quali palesanti una grave ingratitudine della convenuta donataria nei propri confronti vadano invece ricondotte ad ordinari momenti di gestione della vita societaria di AT FE S.p.a. e delle società ad essa collegate, il controllo delle quali lo stesso attore aveva inteso trasferire alla figlia con la donazione delle quote di Pertanto, pur potendo essere umanamente Parte_2
compreso il disappunto dell'attore per le modalità di gestione delle società da lui fondate, a seguito della donazione di cui è causa, ciò non è sufficiente a fondare la domanda di revocazione della donazione, non costituendo le condotte già descritte comportamenti che, da soli, esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, né che si appalesano dirette a screditare il prestigio dell'attore nei confronti dei clienti e dei dipendenti della società, né, men che meno, degli stessi membri dei conIGli di amministrazione aziendali, che avevano sempre condiviso le decisioni di Difatti, il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza CP_1
comune, deve improntare l'atteggiamento del donatario non può spingersi a privare quest'ultimo delle prerogative del proprietario dei beni donati, sempre che le stesse siano esercitate - come appare nel caso di specie, considerati i toni, mai alterati, utilizzati, e il contesto dei fatti verificatesi - senza pregiudizio per la dignità e l'onore del donante.
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Parte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si CP_1
pagina 24 di 25 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria – nella misura di
€ 22.426,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 CP_1
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 22.426,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
2 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Ghislanzoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Briantea,
7
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Sara CP_1 C.F._2
Dotti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Rezzonico, 30
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'art. 801 c.c., e conseguentemente dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data 09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 Persona_1
e racc. n. 1817 posto in essere dal IG. in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
[...]
- per l'effetto ordinare la restituzione delle quote societarie ricevute con l'atto di donazione stipulato in data 09/01/2018 a rogito del notaio , rep. n. 2783 e Persona_1 racc. n. 1817 posto in essere dal IG. in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
unitamente ai frutti di esse a partire dal giorno della domanda;
[...]
- per l'effetto ordinare altresì ogni ulteriore e conseguente statuizione di legge in merito al ritrasferimento all'attore delle quote della società nei Parte_2 confronti del donante, della donataria e dei terzi;
- conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza presso il Registro delle
Imprese;
pagina 1 di 25 In via subordinata:
- nell'ipotesi in cui le quote oggetto della donazione dovessero essere, per qualunque causa o in qualunque modo trasferite a terzi, condannare la IG.ra al CP_1 versamento al IG. del loro controvalore economico determinato al Parte_1 tempo della domanda oltre ai frutti relativi ai sensi dell'art. 807 c.c. agli interessi legali nel frattempo maturati;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della IG.ra , su tutti i CP_1 successivi capitoli nonché prova per testi sui predetti capitoli di prova con i testi successivamente e dettagliatamente indicati: 1) Vero è che il IG. fondatore delle aziende del , è Parte_1 Pt_3 Pt_2 sempre stato presente ed operativo nella conduzione dell'azienda AT FE S.p.A. fino alla cessazione del suo incarico di Presidente del ConIGlio di amministrazione il
08/07/2022?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra ; TT;
Testimone_1 Persona_2
2) Vero è che il IG. prima e successivamente alla donazione Parte_1 dell'80% e poi alla vendita del restante 15% delle quote di sua proprietà di Parte_2 alla figlia ha concordato con quest'ultima e sempre manifestato la sua
[...] CP_1 volontà di mantenere un ruolo operativo e di legale rappresentate di AT FE S.p.A. quale
Presidente del ConIGlio di Amministrazione fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra ; TT;
Testimone_1 Persona_2
3) Vero è che tale sostituzione è avvenuta all'esito dell'assemblea in data 08/07/2022 di AT FE S.p.A. con il voto determinante della IG.ra quale titolare CP_1 della quota di maggioranza di società controllante AT FE S.p.A. in Parte_2 assenza di alcun accordo o di preavviso nei confronti del padre?
Si indicano i seguenti testi: TT e IG.ra ; Persona_2 Testimone_1
4) Vero che la IG.ra voleva assumere la carica di Presidente del Cda in CP_1 luogo del padre, IG. Parte_1
Si indicano i seguenti testi: TT , IG.ra e Avv. Persona_2 Testimone_1
Riccardo Corbetta;
5) Vero è che AT FE SS Sa. è una società di diritto svizzero appartenente al gruppo AT FE S.p.A.?
Si indicano i seguenti testi: TT;
Testimone_2 Persona_2
6) Vero è che AT FE SS Sa. dal luglio 2022 o da data antecedente è una società controllata direttamente o indirettamente dalla IG.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: e TT;
Testimone_2 Persona_2
7) Vero è che il IG. è stato assunto a tempo indeterminato in data Parte_1
13.6.2013 da AT FE SS Sa in qualità di responsabile commerciale con una retribuzione di 4000;= Fr. Sv mensili per 12 mensilità come da comunicazione che le si rammostra (doc.
3 - lettera assunzione AT FE SS Sa. e successive modifiche)?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , e Dott. Testimone_1 Testimone_2 [...]
; Per_2
8) Vero è che a seguito dei buoni risultati commerciali ottenuti dal IG.
[...] ha comunicato a quest'ultimo con “lettera di modifica al Parte_4 contratto del 13.6.2013” l'aumento della retribuzione mensile da 4000;= a 5840;= Fr. Sv (doc.
3 - lettera assunzione AT FE SS Sa. e successive modifiche)?
pagina 2 di 25 Si indicano i seguenti testi: IG.ra , e Dott. Testimone_1 Testimone_2 [...]
; Per_2 9) Vero è che nell'agosto 2022 su disposizione della IG.ra AT FE CP_1
SS SA intimava unilateralmente al IG. la riduzione del contratto di Parte_1 lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella percentuale del 50% e un contestuale proporzionale dimezzamento della retribuzione, come da documento che le si rammostra
(doc. 12)? Si indicano i seguenti testi: IG.ra , TT , Avv. Riccardo Testimone_1 Persona_2
Corbetta e IG.ra Testimone_2
10) Vero è che successivamente alla richiesta avanzata dal IG. di Parte_1 applicare quanto meno tale diminuzione di orario e della retribuzione dal 1 Gennaio 2023, in data 28/09/2022, su disposizione della IG.ra AT FE SS SA CP_1 licenziava in tronco il IG. , con “dispensa dal presentarsi sul posto di Parte_1 lavoro con effetto immediato” senza fornire in merito alcuna giustificazione come da documento che le si rammostra (doc. 13)?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , TT , Avv. Riccardo Testimone_1 Persona_2
Corbetta e IG.ra Testimone_2
11) Vero è che da tale data più alcuna attività lavorativa è stata effettuata dal IG.
a favore di AT FE SS Sa? Parte_1
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , e Dott. Testimone_1 Testimone_2 [...]
; Per_2 12) Vero è che il IG. si è astenuto dall'impugnare il predetto Parte_1 licenziamento?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Testimone_1 Testimone_2
13) Vero è che nel corso del mese di gennaio 2023 il IG. veniva Parte_1 contattato dal Rag. con il quale intratteneva rapporti di amicizia di Persona_3 lunga data? Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
14) Vero è che il Rag. chiedeva al IG. un Persona_3 Parte_1 appuntamento per trattare la conclusione di un ingente ordine di forniture di 241 lampade necessarie per l'illuminazione interna di 19 appartamenti e balconi esterni di un intero fabbricato a Milano? Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
15) Vero è che il IG. si dichiarò pienamente disponibile alla Parte_1 effettuazione dell'appuntamento ma suggerì al Rag. di contattare a tale merito il Persona_3 responsabile del settore illuminazione della azienda IG. offrendosi di Parte_5 presentargli il predetto responsabile del settore illuminazione di AT FE S.p.A.? Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
16) Vero è che contattato dal rag. il responsabile commerciale di AT FE Persona_3
S.p.A. settore illuminazione, IG. pur rendendosi apparentemente Parte_5 disponibile a tale incontro si dichiarava indisponibile a tutte le date di incontro proposte dal IG. alla presenza del IG. Persona_3 Pt_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
17) Vero è che a fronte delle insistenze del Rag. il IG. Persona_3 Parte_5 lasciava intendere al Rag. l'inopportunità di far partecipare all'incontro Persona_3 richiesto il IG. suggerendo di concordare direttamente e solamente con Parte_1 lui l'appuntamento richiesto? Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
pagina 3 di 25 18) Vero è che a tal punto il Rag. riferì lo spiacevole episodio al IG. Persona_3 che, desolato ed imbarazzato, gli rispose come purtroppo quanto Parte_1 accaduto dimostrasse l'emarginazione e la totale mancanza di rispetto dallo stesso sofferta all'interno di AT FE S.p.A. a causa degli atteggiamenti assunti in merito dalla propria figlia IG.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
19) Vero è che nonostante le rassicurazioni del responsabile commerciale in merito ad un successivo contatto per la fissazione dell'incontro, alcun appuntamento venne più organizzato?
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
20) Vero è che il Rag. contattò il IG. comunicandogli Persona_3 Parte_1 conseguentemente la propria decisione di rivolgere ad altra impresa del settore la propria richiesta di fornitura per il palazzo sito a Milano, manifestandogli altresì il proprio disagio e costernazione per la totale assenza di rispetto e considerazione accordata al IG. Parte_1 all'interno della azienda AT FE S.p.A. guidata dalla figlia di quest'ultimo?
[...]
Si indicano i seguenti testi: Rag. Persona_3
21) Vero è che nel Febbraio 2023 il IG. aiutato dal figlio Pt_1 Parte_6 come effettuato altre volte in passato senza alcun problema, necessitava di effettuare nel fine settimana lo spostamento di un carico tramite una autovettura della azienda dotata di gancio di traino del carrello?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. Testimone_1 Parte_6
22) Vero è che lo spostamento del carico veniva effettuato dai IG.ri e Parte_1 [...] senza alcun problema? Pt_6
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. Testimone_1 Parte_6
23) Vero è che a seguito del ricevimento della comunicazione in data 23/02/2023 che le si rammostra (doc. 15 - mail del 23/02/2023) il IG. veniva convocato, presso lo Pt_1 studio del legale dell'azienda AT FE S.p.A. avv. Riccardo Corbetta, in quanto accusato di avere utilizzato veicoli aziendali senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi aziendale?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_6
Corbetta;
24) Vero è che il IG. unitamente alla moglie IGnora Parte_1 Tes_1
, e ad un amico il IG. si recava a tale appuntamento?
[...] Parte_7
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 25) Vero è che l'Avv. Corbetta, come già esternato nella citata comunicazione precisava che la redazione di tale lettera e la sua convocazione all'incontro erano stati richiesti dalla IG.ra CP_1
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 26) Vero è che l'Avv. Corbetta, come già esternato nella citata comunicazione, manifestava il suo disagio per tale convocazione per il profondo rispetto che nutriva nei confronti del IG. ? Parte_1
Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 27) Vero è che l'Avv. Corbetta ribadiva su richiesta della IG.ra la CP_1 contestazione contenuta nella predetta lettera intimando al IG. la Parte_1 restituzione delle chiavi della autovettura utilizzata per lo spostamento del carico?
pagina 4 di 25 Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. e Avv. Riccardo Testimone_1 Parte_7
Corbetta; 28) Vero è che a seguito di tale colloquio, pur apprezzando le premesse dell'Avv. Corbetta la IGnora e il IG. manifestarono al IG. Testimone_1 Parte_7 il proprio imbarazzo e l'amarezza provata per il trattamento subito su iniziativa Pt_1 della figlia IG.ra indicandogli in particolare “non avremmo mai CP_1 immaginato che tua figlia potesse trattarti in questo modo”? Si indicano i seguenti testi: IG.ra , IG. ; Testimone_1 Parte_7
29) Vero è che amareggiato per un simile trattamento il IG. Parte_1 rispondeva il successivo 27/02/2023 alle comunicazioni ricevuta dall'Avv. Corbetta Con la missiva che le si rammostra (doc 16 - mail del 27/02/2023)?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1
30) Vero è che in data 04/04/2023 con la comunicazione che le si rammostra (doc. 17 - comunicazione del 04/04/2023), l'avv. Riccardo Corbetta informava il IG. Parte_1
che in data 30/03/2023 l'assemblea straordinaria della AT FE S.p.A. aveva
[...] adottato un nuovo testo statutario che, tra gli altri, modificava ulteriormente l'art. 28 in merito alla figura del Presidente Onorario stabilendo che “su istanza di uno o più membri del conIGlio di amministrazione il presidente onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva”? Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1
31) Vero è che tale modifica del testo statutario è stata promossa e deliberata con il voto determinante della IG.ra tramite la controllante ? CP_1 Parte_2
Si indicano i seguenti testi: Dott. ; Persona_2
32) Vero che alcuna comunicazione in merito alla intenzione di modificare nuovamente lo statuto di AT FE S.p.A. nei termini di cui al precedente capitolo è giunta al IG. dalla socia di maggioranza della predetta società anche Parte_1 CP_1 tramite l'Avv. Riccardo Corbetta? Si indicano i seguenti testi: IG.ra e Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1
33) Vero è che in data 20/04/2023 il responsabile amministrativo e membro del conIGlio della AT FE S.p.A., IG.ra su sollecitazione del IG. Parte_8 Parte_1 con la comunicazione in data 20/04/2023 che le si rammostra (doc. 18 - mail del
[...]
20/04/2023) inviava il bilancio 2022 predisposto dal Cda per la sottoposizione della assemblea?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra e IG.ra Testimone_1 Parte_8
34) Vero è che il IG. ha preso visione del bilancio di AT FE Parte_1
S.p.A. predisposto dal Cda solo tramite la predetta comunicazione? Si indicano i seguenti testi: IG.re , Testimone_1 Parte_8
35) Vero è che il IG. apprendeva altresì grazie alla predetta Parte_1 comunicazione che la assemblea dei soci AT FE S.p.A. era stata convocata per il giorno
28/04/2023?
Si indicano i seguenti testi: IG.re , Testimone_1 Parte_8
36) Vero è che né in tale frangente né successivamente è pervenuto al IG. Parte_1 da parte del presidente IG.ra o dagli altri membri del CdA alcun
[...] CP_1 invito alla partecipazione alla predetta assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla previsione statutaria di nuova introduzione?
Si indicano i seguenti testi: IG.re , ed;
Testimone_1 Parte_8 Testimone_3
37) Vero è conseguentemente che il IG. non ha preso parte alla Parte_1 predetta assemblea?
pagina 5 di 25 Si indicano i seguenti testi: IG.re , , Testimone_1 Parte_8 Testimone_3 IG.ri e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
38) Vero è che in tale frangente alcuna comunicazione di invito al IG. alla Pt_1 partecipazione della assemblea di approvazione del bilancio 2022 della società AT FE
S.p.a. a seguito di istanza in tal senso formulata dal Presidente del conIGlio di amministrazione o da almeno uno dei componenti del cda è stata esibita ai presenti?
Si indicano i seguenti testi: , IG.ri Parte_8 Testimone_3 Testimone_4
e Testimone_5 Testimone_6 39) Vero è che l'assemblea dei soci del 28/04/2023 di AT FE S.p.A. ha approvato il bilancio 2022 alla presenza dei restanti membri del Cda, ad eccezione del Presidente
Onorario del quale, in quanto non invitato, non è stata dichiarata Parte_1 l'assenza? Si indicano i seguenti testi: IG.re , IG.ri Dott. Parte_8 Testimone_3 [...]
, e Per_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
40) Vero è che con comunicazione in data 03/05/2023 che le si rammostra (doc. 19 - rinnovo carica del presidente onorario) l'avv. Riccardo Corbetta, su incarico della presidente dal Cda di AT FE S.p.A IG.ra comunicava al IG. Pt_1 Parte_1 l'intervenuto rinnovo in data 28/04/2023 della sua nomina a Presidente Onorario
[...] della AT FE S.p.A., con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31/12/2023?
Si indicano i seguenti testi: IG.ra ed Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1 41) Vero è che l'attribuzione della carica di presidente onorario “fino a revoca” è stata proposta e deliberata con il voto determinante della IG.ra tramite la CP_1 controllante Parte_2
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta, Dott. , Persona_2 Parte_8
, e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
42) Vero è che il IG. riscontrava la predetta comunicazione del Parte_1
03/05/2023 con propria comunicazione in data 10/05/2023 (doc. 20 - mail del 10/05/2023) che le si rammostra?
43) Vero che il licenziamento del IG. dalla AT FE SS Sa. Parte_1 voluto da era dettato dal fatto che il IG. si fosse rifiutato CP_1 Parte_1 di sottoscrivere un impegno a non corrispondere tutto o parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio Pt_6
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta, IG.ra e IG.ra Testimone_2 [...]
Tes_1
In caso di reiterata richiesta da parte della Convenuta di ammissione dei capitoli di prova indicati negli atti avversi, ci si oppone all'ammissione degli stessi per i motivi meglio specificati nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata dalla scrivente difesa e che qui si intendono integralmente riportati. In caso di reiterata richiesta da parte della Convenuta di dichiarare l'inammissibilità del teste ci si oppone alla dichiarazione di inammissibilità per i motivi Parte_6 dettagliatamente indicati nella memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. depositata dalla scrivente difesa e che qui si intendono integralmente riportati.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione da parte del Giudice dei capitoli dedotti da controparte, si chiede altresì di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli , nonché, sempre con i medesimi testi, sui seguenti ulteriori capitoli dedotti a prova contraria:
pagina 6 di 25 1) sui capitoli 1, 2 e 8 di parte convenuta:”Vero che il IG. Parte_1 successivamente all'estate 2021 si dimostrava stanco ed affranto delle reiterate condotte umilianti poste in essere dalla figlia ” CP_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Testimone_2
e Avv. Riccardo Corbetta;
Persona_2 2) sui capitoli 3, 4, 5 e 7 di parte convenuta:”Vero che anche a seguito della donazione oggetto del presente giudizio il IG. si è sempre recato a lavoro, ogni Parte_1 giorno lavorativo, salvo brevi e sporadici impedimenti di salute?
Si indicano i seguenti testi: , Testimone_1 Parte_6 3) sul capitolo 9 di parte convenuta: “Vero che la IG.ra prefigurando CP_1 l'attribuzione in capo al IG. della carica di Presidente del ConIGlio di Parte_1 Amministrazione ma con “poteri riparametrati” in realtà intendeva una carica priva di attribuzioni, prerogative e diritti sostanziali ma con responsabilità immutate, come poi effettivamente posto in essere con la carica di Presidente Onorario e dettagliatamente individuata nella missiva del 31/01/2023?” Si indicano i seguenti testi: , dott. e Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Avv. Riccardo Corbetta;
4) sul capitolo 12 di parte convenuta: “Vero che l'assemblea di AT FE S.p.A. del 08/07/2022 era stata indetta, come da documento che si rammostra, per autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto di beni immobili ed all'assunzione di mutui e finanziamenti e che, solo a seguito dei dubbi sollevati dal IG. all'assemblea del Parte_1
08/07/2022 si decideva di attribuire alla IG.ra il solo potere di sottoscrivere CP_1 una lettera di intenti condizionata, con opzione di acquisto del terreno edificabile a termine delle dovute verifiche ed approfondimenti non effettuate sino a quel momento?” Si indicano i seguenti testi: IG. IG. Avv. Riccardo Testimone_7 Testimone_8
Corbetta, dott. Testimone_4 5) sul capitolo 14 di parte convenuta: “Vero che successivamente all'assemblea del 08/07/2022 il IG. si sentiva tradito, oltre che dalla propria figlia Parte_1 CP_1 anche dai componenti più fidati del CdA IG.ri e ” Testimone_7 Testimone_8
Si indicano i seguenti testi: , dott. Testimone_1 Parte_6 Persona_2 6) sul capitolo 15 di parte convenuta: “Vero che il IG. Dott. , la IG.ra Persona_2
o la IG.ra non hanno mai comunicato al IG. Testimone_2 CP_1 Parte_1 che avrebbe dovuto essere continuativamente presente nella sede della FE
[...]
SS Sa o che la sua assenza in sede avrebbe potuto esporre la predetta società svizzera ad accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del IG. Parte_1
”
[...]
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Testimone_2 7) sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il IG. non si è Parte_1 rifiutato categoricamente di sottoscrivere la riduzione dell'orario lavorativo ma ha chiesto soltanto che lo stesso avesse decorrenza a far data dal 1° Gennaio 2023?” Si indicano i seguenti testi: , dott. , Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Testimone_2 8) sul capitolo 16 di parte convenuta: “Vero che il licenziamento del IG. Parte_1 dalla AT FE SS SA. voluto da era dettato dal fatto che il IG.
[...] CP_1 si fosse rifiutato di sottoscrivere un impegno a non corrispondere tutto o Parte_1 parte di quell'emolumento per contribuire al mantenimento del figlio Pt_6
Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta, , Testimone_1 Parte_6 dott. , Persona_2 Testimone_2
pagina 7 di 25 9) sul capitolo 17 di parte convenuta: “Vero che il IG. non ha mai Parte_1 incaricato alcun avvocato per far causa all'azienda da lui fondata a seguito della decisione assunta dall'azienda stessa di procedere al ricollocamento di un dipendente causato dell'avvenuta soppressione delle mansioni a cui era addetto? Si indicano i seguenti testi: , dott. ; Testimone_1 Parte_6 Persona_2
10) sui capitoli 19 e 20 di parte convenuta: “Vero è che contattato dal rag. il Persona_3 responsabile commerciale di AT FE S.p.A. settore illuminazione si rendeva disponibile a tale incontro indicando tuttavia essere inopportuna la presenza richiesta dal Rag.
a tale appuntamento del IG. Persona_3 Parte_1
Si indicano i seguenti testi: Rag. e;
Persona_3 Parte_5
11) sul capitolo 22 di parte convenuta: “Vero che il IG. non Parte_1 infrangeva alcuna norma giuridica presentandosi alla riunione fissata dall'Avv. Riccardo Corbetta a seguito dell'utilizzo dell'autovettura di scorta aziendale con la moglie ed un amico?” Si indicano i seguenti testi: Avv. Riccardo Corbetta;
12) sui capitoli 22 e 23 di parte convenuta: “Vero che l'Avv. Riccardo Corbetta avrebbe potuto desistere dallo svolgere al IG. la contestazione sull'utilizzo Parte_1 improprio dell'auto di scorta aziendale essendosi presentato alla riunione con la moglie ed un amico, ben potendola differire ad altro e più appropriato momento?” Si indicano i seguenti testi: , , Avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_1 Parte_7
13) sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i IG.ri e Testimone_7 [...] stimavano il IG. ” Tes_8 Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8 14) sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che i IG.ri e Testimone_7 [...] all'assemblea del 08/07/2022 hanno votato a favore della nomina della IG.ra Tes_8 quale Presidente del ConIGlio di Amministrazione della AT FE S.p.A. CP_1 in quanto hanno ritenuto più vantaggioso prendere le parti della figlia in luogo di CP_1 quelle dell'anziano padre che, prima o dopo, sarebbe comunque uscito di scena?” Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8
15) sul capitolo 24 di parte convenuta: “Vero che, stante quanto al punto precedente, il IG. si sentiva tradito dai IG.ri e Parte_1 Testimone_7 Testimone_8
e, pertanto, scelse di non fingere e non presenziare alla loro festa di pensionamento?” Si indicano i seguenti testi: , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8 16) sul capitolo 26 di parte convenuta: “Vero che la IG.ra nutre dei CP_1 sentimenti di avversione nei confronti del fratello IG. e, negli ultimi anni, Parte_6 a seguito dell'avvenuta donazione oggetto d'odierno giudizio, anche nei confronti del padre IG. ” Parte_1
Si indicano i seguenti testi: , dott. , Avv, Testimone_1 Parte_6 Persona_2
Riccardo Corbetta
Si indicano a testi i IG.ri:
Rag. via De Amicis 53 Persona_3 [...]
residente in [...]; Persona_4
residente in [...]; Parte_6
Avvocato Riccardo Corbetta, domiciliato in Via Rezzonico 30, 22100 Como (CO);
, residente in [...]; Parte_7
residente in [...], 22073 Fino Mornasco (CO); Controparte_2
, residente in [...], 22070 Grandate (CO); Persona_2
residente in [...], 22070 Vertemate con Minoprio Testimone_9
(CO);
pagina 8 di 25 residente in [...], 23030 Sernio (SO); Testimone_10
residente in [...], 2270 Capiago Intimiano Controparte_3
(CO);
, residente in [...]; Testimone_3
residente in [...], 22066 Mariano Comense Testimone_4
(CO);
residente in [...], 22070 Capiago Intimiano (CO); Testimone_5
residente in [...], 22070 Olgiate Comasco (CO); Testimone_6
residente in [...]32, 6830 Chiasso (Svizzera); Testimone_2
Istanza ex art 210 C.p.c. Si chiede disporsi l'acquisizione in giudizio del verbale integrale della assemblea dei soci di AT FE S.p.a. in data 28/04/2023 con la quale AT FE S.p.A. ha approvato il proprio bilancio 2022; la produzione dei verbali delle successive assemblee dei soci e quelli del conIGlio di amministrazione fino alla decadenza del IG. dalla carica di Pt_1 presidente onorario;
la produzione del verbale della assemblea dei soci del 08/07/2022; l'acquisizione in giudizio della documentazione comprovante la composizione della compagine sociale di AT FE SS Sa;
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi esposti e disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione o conclusione, così provvedere:
In via principale:
- Rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata per i motivi dedotti in atti.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: A) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, successivamente all'estate 2021, il IG. parlando con Parte_1 dipendenti, clienti e consulenti di AT FE S.p.A., in più di un'occasione, riferiva di essersi pentito di aver donato alla figlia le quote di di avere CP_1 Parte_2 affidato alla stessa la gestione di AT FE S.p.A. e di volere revocare la donazione per cui è causa;
Si indicano a teste: IG.ra IG. IG. Parte_8 Testimone_7 Testimone_8 IG.ra avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_2
2. Vero che, successivamente all'estate 2021, il IG. manifestava Parte_1 sentimenti di astio e disistima nei confronti della figlia, arrivando ad affermare che, lato personale, per lui la stessa era inesistente;
Si indica a teste: IG.ra Testimone_2
3. Vero che, a decorrere dall'anno 2019, la presenza del IG. in Parte_1
AT FE S.p.A. iniziava a farsi più sporadica e diradata, posto che lo stesso, dopo anni di impegno e dedizione al lavoro, iniziava a dedicarsi, con sempre maggior frequenza, alle proprie passioni, ovvero viaggi ed auto d'epoca; Si indicano a teste: IG.ra IG. IG. Parte_8 Testimone_7 Testimone_8 dott.ssa ; IG. Testimone_3 Testimone_11
4. Vero che, stante la minor assidua presenza del IG. in Azienda, Parte_1 capitava che alcune decisioni venissero prese dai membri del CdA in assenza del medesimo salvo, comunque, notiziarlo a mezzo mail;
Si indicano a teste: IG.ra IG. IG. Parte_8 Testimone_7 Testimone_8 dott.ssa ; Testimone_3
pagina 9 di 25 5. Vero che, in più di una occasione, il IG. , rientrato in azienda Parte_1 dopo i propri viaggi, manifestava il proprio diniego alle proposte ed iniziative prese dalla IG.ra e dai singoli membri del CdA di AT FE S.p.A. ovvero vietava ai Pt_1 dipendenti di svolgere compiti che fossero stati richiesti dalla IG.ra , ovvero CP_1 da altri responsabili di reparto e membri del CdA;
Si indicano a teste: IG.ra Parte_8 IG. IG. IG.ra dott.ssa Testimone_7 Testimone_8 Testimone_12 Tes_3
;
[...]
6. Vero che, successivamente all'estate del 2021, il IG. contestava Parte_1 la decisione presa dalla IG.ra e dai singoli membri del CdA di AT FE S.p.A. Pt_1 di procedere al restyling degli uffici della sede di Como, via Scalabrini, n. 100, arrivando a chiedere la sospensione di detti lavori;
Si indicano a teste: IG.ra IG.ra IG. Parte_8 Testimone_12 Testimone_7 IG. dott.ssa ; Testimone_8 Testimone_3
7. Vero che il IG. allora Presidente del CdA di AT FE S.p.A. Parte_1 ometteva di partecipare, pur regolarmente invitato, ai Comitati di Direzione Aziendale - aventi ad oggetto analisi, proposte, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali - tenutisi in data 09.09.21, 13.09.21, 29.07.21, 15.09.21, 23.09.21, 24.09.21, nonché a quelli del 11.04.22, 02.05.22. e 16.05.22;
Si indicano a teste: IG. IG. IG. IG. Testimone_7 Tes_13 Testimone_8
IG.ra dott.ssa ; Testimone_11 Parte_8 Testimone_3
8. Vero che il IG. rifiutava di presenziare fisicamente Parte_1 all'assemblea ordinaria di AT FE S.p.A. del 27.04.22 - di cui al doc. 15 che si rammostra al teste -, rimanendo nel proprio ufficio, e chiedendo che fossero i soli Dott.
- presidente del Collegio Sindacale - e avv. Riccardo Corbetta - legale Testimone_4 dell' - ad interfacciarsi con lo stesso;
Pt_9
Si indicano a teste: dott. ; dott. avv. Riccardo Corbetta;
IG. Persona_2 Testimone_4
Testimone_7
9. Vero che all'assemblea del 27.04.22, avente all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, anche la nomina del nuovo CdA e del Presidente, la IG.ra e gli altri membri del CdA si dimostravano favorevoli a CP_1 rinnovare la carica al IG. con una riparametrazione dei poteri attribuiti, che lo Pt_1 stesso rifiutava e così si decideva di rinviare detto argomento a successiva assemblea;
Si indicano a teste: dott. ; dott. avv. Riccardo Corbetta;
Persona_2 Testimone_4
10. Vero che nel maggio 2022 i IGg.ri e chiedevano Parte_1 CP_1 all'avv. Riccardo Corbetta di avviare una procedura di mediazione familiare - di cui al doc. 16 che si rammostra al teste -, al fine di tentare di superare la situazione di stallo personale e lavorativo che li vedeva coinvolti;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
11. Vero che durante l'assemblea di AT FE S.p.A. del 08.07.22 - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste -, avente ad oggetto la valutazione e decisione in merito all'acquisto di terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, il IG. Pt_1 interrompeva più volte la riunione per confrontarsi telefonicamente con il proprio avvocato in merito a quanto verbalizzare;
Si indicano a teste: dott. ; dott. IG. Persona_2 Testimone_4 Testimone_7 IG. Testimone_8 12. Vero che l'assemblea di AT FE S.p.A. del 08.07.22 - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste - si teneva per conferire all'amministratore delegato i poteri necessari per effettuare i dovuti approfondimenti, tecnici e legali, in merito all'acquisto del terreno edificabile di proprietà della società Pedalà, per i quali l'Azienda aveva altresì richiesto al pagina 10 di 25 proprio legale, avv. Corbetta di predisporre lettera d'intenti, con opzione di acquisto a termine;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
dott. ; IG. Persona_2 Testimone_7 IG. dott. Testimone_8 Testimone_4
13. Vero che, in data 08.07.22, terminata la riunione del CdA di AT FE S.p.A. - di cui al doc. 27 che si rammostra al teste - si costituiva, in via totalitaria, l'assemblea ordinaria di AT FE S.p.A. - come da doc. 28 che si rammostra al teste - per la nomina del nuovo CdA e il IG. decideva di lasciare la riunione;
Parte_1
Si indica a teste: dott. ; IG. IG. dott. Persona_2 Testimone_7 Testimone_8
Testimone_4
14. vero che, successivamente, all'assemblea del 08.07.22 il IG. Parte_1 toglieva la parola ai due membri del CdA di AT FE S.p.A., IG. e Testimone_7 IG. Testimone_8
Si indica a teste: IG. IG. Testimone_7 Testimone_8
15. Vero che, nell'estate del 2022, stante la progressiva diminuzione della presenza del IG. in AT FE SS SA, il commercialista di AT FE S.p.A., Parte_1 Dott. , informava quest'ultima del fatto che, l'impossibilità di provare la Persona_2 presenza continuativa del dipendente, avrebbe potuto esporre la stessa al rischio accertamenti e sanzioni in merito al rapporto di lavoro subordinato del medesimo IG.
presso AT FE SS;
Parte_1
Si indica a teste: Dott. ; Persona_2
16. Vero che, per il motivo di cui al punto che precede, il commercialista di AT FE S.p.A., Dott. , suggeriva alla stessa di elidere o quantomeno ridurre orario Persona_2 lavorativo ed emolumento del IG. presso AT FE SS e, pertanto, la Pt_1 fiduciaria di quest'ultima, IG.ra predisponeva l'accordo - di cui al doc. Testimone_2
34 che si rammostra al teste - che, tuttavia, il IG. rifiutava di sottoscrivere e, per Pt_1 tale motivo si decideva di procedere alla interruzione di detto rapporto di lavoro;
Si indica a teste: Dott. ; IG.ra avv. Riccardo Corbetta. Persona_2 Testimone_2
17. Vero che a settembre 2022, a seguito della decisione di procedere al ricollocamento di un dipendente di AT FE S.p.A., per avvenuta soppressione delle mansioni cui era addetto, il IG. , all'epoca Presidente Onorario, si offriva di pagare al Parte_1 dipendente stesso, un legale per fare causa all' Pt_9
Si indicano a teste: IG. avv. Riccardo Corbetta;
Testimone_14 18. Vero che, invitato alla cena di Natale '22 di AT FE S.p.A., il IG. Parte_1
, rifiutava di partecipare, perché avrebbe dovuto sedersi allo stesso tavolo della
[...] figlia e degli altri membri del CdA aziendale;
CP_1
Si indica a teste: dott.ssa ; IG.ra IG. ; Testimone_3 Parte_8 CP_4
19. Vero che nel mese di gennaio 2023 AT FE SpA riceveva richiesta di fornitura di materiale elettrico - lampade - da parte del rag. il quale chiedeva Persona_3 fissarsi un appuntamento, con il IG. e il IG. per il giorno Pt_5 Parte_1
16.01.23 e che il IG. impossibilitato a presenziare per pregressi impegni lavorativi, Pt_5 chiedeva di differire ad altra data, dovendosi occupare in prima persona dell'evasione dell'ordine; Si indica a teste: IG. ; Parte_5
20. Vero che, nel mese di gennaio 2023, la trattativa con il rag. si Persona_3 interrompeva in quanto quest'ultimo riteneva le proprie eIGenze incompatibili con i tempi, formalità e condizioni di pagamento poste da AT FE S.p.A., come da scambio di corrispondenza e-mail che si rammostra al teste doc. 36-37;
Si indica a teste: IG. ; Parte_5
pagina 11 di 25 21. Vero che, nel mese di gennaio 2023, il IG. chiedeva al legale Parte_1 dell'azienda AT FE S.p.A., un formale parere giuridico in merito alla figura di Presidente Onorario e dei connessi poteri, così come previsti nel nuovo Statuto della
Società;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
22. Vero che nel febbraio 2023, a seguito dell'utilizzo da parte del IG. Parte_1
, per fini personali, di un'autovettura e di un carrello di proprietà di AT FE
[...] S.p.A., che venivano fatti condurre da un terzo estraneo all'Azienda, l'avv. Corbetta Riccardo decideva di convocare il medesimo IG. presso il proprio studio, al fine di Pt_1 spiegare i motivi della richiesta aziendale di restituzione delle chiavi di detta autovettura e che nell'occasione, l'attore, senza preavviso, si presentava con la moglie, IG.ra Tes_1
e con l'amico, IG. ;
[...] Parte_7
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
23. Vero che, in occasione dell'episodio di cui al punto che precede, l'avv. Corbetta chiedeva al IG. se ritenesse opportuno far presenziare alla discussione Parte_1 la moglie, IG.ra e l'amico, IG. e che il IG. Testimone_1 Parte_7 Pt_1 insisteva affinchè gli stessi rimanessero nella sala riunioni;
Si indica a teste: avv. Riccardo Corbetta;
24. Vero che, invitato alla festa di pensionamento dei IGg.ri e Testimone_7
tenutasi il 25.05.23, il IG. rifiutava di partecipare, Testimone_8 Parte_1 omettendo persino di rispondere all'invito, di cui alla mail del 10.05.23, doc. 38 che si rammostra al teste;
Si indica a teste: dott.ssa ; IG. IG. Testimone_3 Testimone_7 [...]
IG.ra Tes_8 Parte_8
25. Vero che, dall'anno 2016, il IG. ha interrotto qualsiasi rapporto Parte_6 con AT FE S.p.A. e che i dipendenti mai lo hanno rivisto in Azienda.
Si indica a teste: IG.ra dott.ssa ; IG. Parte_8 Testimone_3 Tes_7
IG.
[...] Testimone_8 26. Vero che il IG. dall'allontanamento da AT FE S.p.A. nel Parte_6
2016, nutre sentimenti di astio e risentimento nei confronti della IG.ra CP_1
Si indicano a teste: IG.ra dott.ssa ; avv. Riccardo Parte_8 Testimone_3
Corbetta; IG. IG. Testimone_7 Testimone_8
Si indicano quali testimoni i IGg.ri:
- Dott. , con studio in (CO) Grandate, via Plinio Secondo, n. 1; Persona_2
- IG.ra c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Parte_8
- Dott.ssa , c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_3
- Dott. residente in [...]
n. 18;
- IG. residente in [...]; Testimone_7
- IG. residente in [...]; Testimone_8
- IG.ra c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_12
- Avv. Riccardo Corbetta, con studio in Como, via Rezzonico, n. 30;
- IG. c/o Elettrotecnica Rossetto s.r.l., in (22100) Como, via Salardi, Testimone_14
n. 3;
- IG. , c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Parte_5
- IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Tes_13
- IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100; Testimone_11
- IG.ra c/o AT FE SS SA, in (Svizzera) Chiasso, Corso Testimone_2
San Gottardo, n. 32;
pagina 12 di 25 - IG. , c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. 100. CP_4 B) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi meglio specificati in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., nonché all'ammissione dei capitoli dedotti da parte attrice, a prova contraria, nella propria memoria ex art. 171ter, n. 3,
c.p.c.
C) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte, si chiede di essere ammessi, con i testi già indicati, a prova contraria su tutti gli avversi capitoli, nonché si chiede ammettersi prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nel febbraio 2023 il IG. utilizzava, per motivi Parte_1 personali, l'autovettura Nissan Qasqai, tg. EF553DW, e il carrello tg. XA333EJ, di proprietà AT FE S.p.A., di cui possedeva le relative chiavi, senza preavviso e senza chiedere alcuna autorizzazione al responsabile del parco automezzi aziendali;
Si indica a teste: IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. Testimone_11
100;
2) Vero che nel gennaio 2023 veniva contattato - in qualità di responsabile del settore illuminazione di AT FE S.p.A. - dal rag. per una fornitura di lampade e che, Persona_3
a fronte della richiesta di fissazione di un appuntamento per il giorno 16.01.23, mai esprimeva l'inopportunità della presenza del IG. limitandosi a chiedere di poter Pt_1 fissare un incontro in altra data, avendo per il 16.01.23 altri impegni;
Si indica a teste: IG. c/o AT FE S.p.A., in Como, via Scalabrini, n. Parte_5
100; 3) Vero che dall'estate 2022 la presenza del IG. in AT FE Parte_1
SS SA diveniva talmente sporadica che il medesimo neppure era conoscenza dei nominativi e tipologia dei clienti da ultimo acquisiti e che, pertanto, anche per evitare controlli di tipo fiscale, essendo insostenibile dimostrare la continuatività e produttività del suo ruolo, la gerente di AT FE SS Sa, IG.ra sentito il parere dei Testimone_2 consulenti, decideva di proporre al IG. una riduzione di orario di lavoro Parte_1
e che, a fronte del rifiuto del IG. di accettare dette condizioni, la IG.ra Pt_1 Tes_2 intimava il licenziamento;
[...]
4) Vero che, prima di sottoporre al IG. la modifica del contratto di Parte_1 lavoro in AT FE FE SS SA - con riduzione dell'orario e della retribuzione, come da doc. 12 ctp che si rammostra al teste - la gerente, IG.ra cercava più Testimone_2 volte di contattare telefonicamente il IG. per spiegargli le motivazioni e Parte_1 che il IG. mai rispondeva né la richiamava;
Pt_1
Si indica a teste: IG.ra c/o AT FE SS SA, in (Svizzera) Chiasso, Testimone_2
Corso San Gottardo, n. 32; D) Ci si oppone all'ammissione dei testi di controparte, IG. e IG.ra Parte_6
, per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. che qui si Testimone_1 intendono integralmente riportati. E) Ci si oppone all'ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice per i motivi dedotti in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. che qui si intendono integralmente riportati.
Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: CP_1
pagina 13 di 25 - padre di ha creato, partendo da una piccola Parte_1 CP_1 azienda, l'attuale società AT FE S.p.a., protagonista del mercato lombardo nella distribuzione e vendita di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per l'illuminazione e la domotica;
- AT FE SS SA. è un'unità operativa, con sede in Svizzera, controllata da AT
FE S.p.A. per la quale, a partire dal 2013, l'attore aveva svolto, in qualità di dipendente, l'attività di responsabile commerciale;
- unica socia di AT FE S.p.a. era la società la quale, nel 2017, Parte_10
era stata oggetto di scissione parziale con contestuale costituzione della nuova società divenuta conseguentemente unica socia di AT FE Parte_2
S.p.a.;
- il capitale sociale di risultava di titolarità per il 95% di Parte_2
e per il 2,5% ciascuno di e Controparte_5 CP_1 Parte_6
altro figlio dell'attore;
- al momento della costituzione della società Parte_2 Parte_1
aveva nominato a tempo indeterminato amministratrice unica la figlia
[...]
CP_1
- in data 09.01.2018 l'attore aveva donato alla convenuta l'80% del capitale sociale di
Parte_2
- in data 28.02.2018, l'attore aveva venduto a l'ulteriore quota del CP_1
15% del capitale sociale di Parte_2
- alla data della donazione e della vendita delle quote di l'attore Parte_2
ricopriva la carica di Presidente del conIGlio di amministrazione di AT FE
S.p.A., intendendo quest'ultimo mantenere, in accordo con la figlia, conIGliere delegato, un ruolo attivo e rappresentativo nella società fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito;
- tuttavia, dopo pochi anni di collaborazione, era emersa una “incomprensibile acrimonia” della donataria convenuta nei confronti del donante, palesata da reiterate condotte poste in essere con l'intenzione di screditare il prestigio dell'attore agli occhi dei clienti, dei dipendenti e degli stessi membri dei conIGli di amministrazione aziendali;
- in particolare: 1) in data 08.07.2022 si era riunito il conIGlio di amministrazione e successivamente l'assemblea dei soci di AT FE S.p.A., nel corso della quale la pagina 14 di 25 convenuta, socia di maggioranza del socio unico era stata Parte_2
nominata Presidente del ConIGlio di Amministrazione, con estromissione dell'attore dalla gestione e dalla rappresentanza della società; 2) in data 14.07.2022 la convenuta, quale nuova Presidente, aveva convocato un'assemblea straordinaria di AT FE S.p.A. nel corso della quale era stata approvata all'unanimità la modifica dello statuto sociale, prevedendo la possibilità, per il conIGlio di amministrazione, di nominare un presidente onorario, “scegliendolo tra le persone che hanno contribuito IGnificativamente alla gestione, al progresso ed allo sviluppo della società” con diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva;
3) in data 29.07.2022 il conIGlio di amministrazione di AT FE S.p.a. aveva nominato presidente onorario sino al 31.12.2022, con compenso di € Parte_1
40.000 lordi annui, oltre all'uso di un'autovettura aziendale a titolo di onorificenza;
- inoltre, in data in data 28.09.2022, su disposizione di AT FE CP_1
SS SA, dopo aver intimato all'attore un dimezzamento dell'orario di lavoro e della retribuzione, alle richieste di quest'ultimo di posticiparne la decorrenza,
l'aveva licenziato in tronco, senza fornire alcuna giustificazione;
- ancora, nel gennaio 2013, il responsabile commerciale di AT FE S.p.a., Pt_5
aveva riferito a un vecchio cliente e amico dell'attore, tale
[...] [...]
di non ritenere opportuna la presenza di Persona_3 Controparte_6 all'appuntamento da fissarsi per la discussione delle condizioni di una fornitura, e, alla fine, il cliente non era riuscito ad ottenere la fissazione dell'incontro, così decidendo di rivolgersi ad altra azienda, comunicando all'attore il proprio disagio e la propria costernazione “per la totale assenza di rispetto che l'azienda guidata dalla IG.ra stava dimostrando nei confronti del padre IG. CP_1
; Parte_1
- in data 31.01.2023, poi, il legale dell'azienda, su richiesta dell'attore di precisargli le prerogative riconosciute alla carica di presidente onorario, l'aveva richiamato agli obblighi di “non facere” ricollegati alla carica, e, in particolare, a quello di astenersi dall'esternare pensieri e opinioni critiche dell'operato e della conduzione dell'azienda;
- in data 23.02.2023 l'attore aveva ricevuto dal medesimo legale di AT FE S.p.A una comunicazione nella quale lo stesso - dopo essersi detto dispiaciuto pagina 15 di 25 dell'incombenza ricevuta – l'aveva accusato di avere utilizzato veicoli aziendali senza il previo assenso del responsabile del parco automezzi e di averlo fatto condurre da terzi estranei, per il sol fatto che l'attore, aiutato dal figlio, come già avvenuto in passato, aveva utilizzato un'autovettura di scorta dell'azienda munita del gancio di traino per lo spostamento di un carico;
successivamente, il legale l'aveva convocato e, pur a disagio, gli aveva intimato, di fronte a un amico e alla moglie, con cui l'attore aveva partecipato all'incontro, la restituzione delle chiavi dell'autovettura equipaggiata con il gancio traino;
- in data 30.03.2023 l'assemblea straordinaria di AT FE S.p.A. aveva adottato un nuovo testo statutario, così stabilendo che il presidente onorario potesse essere invitato a partecipare alle riunioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione solo su istanza di uno o più membri del conIGlio di amministrazione;
poco dopo,
l'attore aveva appreso che per il giorno 28.04.2023 era stata convocata la riunione del CdA per la redazione del progetto di bilancio societario, alla quale egli non era stato invitato;
- data 03.05.2023, infine, il legale dell'azienda aveva comunicato all'attore l'intervenuto rinnovo della nomina a Presidente Onorario di AT FE S.p.A., con attribuzione della carica “fino a revoca” e, comunque, non oltre il 31.12.2023, carica che aveva rifiutato, in quanto ritenuto l'ennesimo Parte_1
umiliante episodio diretto ad esautorarlo dalla vita societaria;
- tutti i comportamenti sopra descritti, posti in essere dalla donataria, costituirebbero dimostrazione di grave ingratitudine nei confronti del donante, essendo diretti a minare e compromettere la dignità e il rispetto dell'attore non solo nei confronti della stessa donataria, ma anche di familiari, amici, collaboratori e clienti, sicché
l'attore avrebbe diritto ad ottenere la revocazione ex art. 801 c.c. della donazione effettuata con atto del 09.01.2018 e la restituzione delle quote societarie.
Ha quindi chiesto di dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di quote sociali stipulato in data 09.01.2018 e, per l'effetto, di ordinare alla convenuta la restituzione delle quote societarie ricevute con l'atto di donazione predetto.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- tutte le condotte descritte dall'attore in citazione non troverebbero fondamento in un'asserita volontà della convenuta di denigrare la dignità e le qualità morali del padre, ma originerebbero da una diversa visione delle modalità di gestire l'attività
pagina 16 di 25 imprenditoriale e dal passaggio generazionale dell'azienda paterna, da quest'ultimo peraltro pianificato e voluto proprio con la donazione oggetto della domanda di revocazione;
- la convenuta non si era mai sottratta al confronto e al dialogo con il padre, tanto che la stessa aveva aderito a un procedimento di mediazione familiare, conclusosi tuttavia senza positivo esito;
- le motivazioni che avrebbero indotto il CdA di AT FE S.p.a. a non rinnovare la carica dell'attore quale Presidente sarebbero da ricercarsi, da un lato, nella minor partecipazione dell'attore alle decisioni aziendali, motivata anche dall'età avanzata
(85 anni), dall'altro, nel fatto che, a partire dall'autunno 2021, l'attore avrebbe iniziato sterilmente ad opporsi, anche ex post, a qualsiasi iniziativa aziendale che venisse presa dal CdA di AT FE S.p.A, così mettendo a repentaglio l'operatività aziendale e creando confusione tra i dipendenti;
- in tale clima si era tenuta l'assemblea dei soci del 27.04.2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di AT FE S.p.A. e la nomina del nuovo ConIGlio di
Amministrazione e del Presidente, essendo scaduto il relativo mandato, assemblea al quale l'attore si era rifiutato di partecipare per l'intero svolgimento, non essendo disponibile ad una rimodulazione dei poteri della propria carica di Presidente del
ConIGlio di Amministrazione, o ad una riformulazione dell'assetto gestorio, sicché la società aveva deliberato solo sull'approvazione del bilancio;
- rimasto l'organo gestorio in regime di prorogatio, si era presentata un'opportunità immobiliare, inerente al progetto di espansione e trasferimento della sede sociale, discussa alla riunione del conIGlio di amministrazione dell'08.07.2022, convocata dall'attore dopo un primo ingiustificato rifiuto, nel corso della quale, stante la presenza di tutti gli amministratori di AT FE S.p.A., dei Sindaci e del socio unico riuniti in assemblea totalitaria, si era svolta altresì Parte_2
l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, alla quale l'attore aveva deciso di non presenziare, abbandonando la riunione;
- nel corso dell'assemblea era stato nominato il nuovo organo gestorio, ma poco dopo, con la modifica dello statuto sociale, l'attore era stato nominato presidente onorario, carica onorifica del tutto incompatibile con la volontà della convenuta di allontanare del tutto il padre dalla società; le successive modifiche allo statuto sarebbero poi state dirette a garantire maggior precisione al testo;
pagina 17 di 25 - era, pertanto, riconducibile alla sola volontà dell'attore quella di uscire definitivamente dalla società rinunciando all'ultimo rinnovo della carica da presidente onorario;
- anche gli ulteriori episodi richiamati dall'attore non sarebbero tali da poter connotare alcuna grave ingiuria della donataria in quanto: a) con riguardo al rapporto AT FE SS SA, la proposta riduzione dell'orario di lavoro dell'attore era stata motivata dalla sua presenza saltuaria sul luogo di lavoro e, quindi, da preoccupazioni di carattere fiscale;
a fronte del rifiuto dell'attore di sottoscrivere l'accordo proposto, era quindi stato interrotto il rapporto di lavoro;
b) quanto all'episodio che aveva coinvolto ed il responsabile di AT Persona_5
FE, , non si era dato seguito alla fornitura richiesta perché il primo Parte_5
non aveva accettato le condizioni di pagamento applicate dalla società, e, pertanto, non si era consumata alcuna mancanza di rispetto nei confronti dell'attore; c) quanto all'episodio dell'autovettura, le motivazioni che avevano indotto a richiedere la riconsegna delle chiavi risiedevano nelle problematiche di natura assicurativa che impedivano ai terzi di guidare le autovetture aziendali, mentre l'intervento del legale era stato richiesto al fine di spiegare all'attore, con la dovuta delicatezza, le ragioni, sul piano giuridico, della richiesta.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. la prima udienza al 10.01.2024 e depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza, sono state rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 13.12.2024, con assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 189 c.p.c..
*** ha agito in giudizio per ottenere la revocazione per ingratitudine, ex art Parte_1
801 c.c., della donazione di quote societarie eseguita in favore della figlia in CP_1
data 09.01.2018.
Deve premettersi che l'ingiuria grave, richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza, per giurisprudenza consolidata, nella manifestazione esteriore del comportamento del donatario che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità di quest'ultimo (Cass. n. 17188/2008; Cass. n. 22013; 2016)
pagina 18 di 25 L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante e il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario. Infine, deve osservarsi che: “si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale” (cfr., Cass. n.
3811/2024).
Venendo al caso in esame, i comportamenti, posti in essere dalla convenuta donataria, che, nella tesi attorea, costituirebbero “ingiuria grave” per gli effetti dell'art. 801 c.c. consisterebbero: a) nell'aver la convenuta esautorato l'attore dalla società AT FE S.p.a.
- della quale posseduta, a seguito anche dell'atto di donazione oggetto Parte_11
di causa, al 97,5% da è socio unico - dapprima facendosi nominare CP_1
Presidente del ConIGlio di Amministrazione, in luogo del padre, e, successivamente, relegandolo a funzioni meramente consultive nella carica, creata ad hoc, di Presidente
Onorario, con emolumento solamente “onorifico”, nominato, da ultimo, “sino a revoca”, e con la possibilità di partecipare alle riunioni e assemblee societarie solo su invito, con richiamo anche del legale della società ad astenersi dal comunicare le proprie opinioni critiche sull'operato della società; b) nell'aver licenziato il padre dall'unità operativa svizzera della società, AT FE SS SA;
c) nell'aver contestato al padre l'uso di un'autovettura aziendale per scopi privati e avergli richiesto la restituzione delle chiavi, ciò anche alla presenza della moglie e di un amico;
d) nell'aver negato all'attore un incontro alla sua presenza con il responsabile commerciale di AT FE, per presentargli il cliente e amico e per trattare una rilevante fornitura. Persona_3
Tutti gli episodi descritti dall'attore, nel loro nucleo essenziale, risultano provati documentalmente o, comunque, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, sicché devono dirsi effettivamente avvenuti.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che i predetti episodi, sia singolarmente considerati, che unitariamente valutati, non possano essere giudicati, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, come gravemente ingiuriosi del patrimonio morale dell'attore donante e, quindi, tali da fondare la domanda di revocazione della donazione ex art. 801 c.c..
pagina 19 di 25 Quanto, infatti, alla nomina di un nuovo conIGlio di amministrazione e di CP_1 quale Presidente del ConIGlio di Amministrazione di AT FE S.p.a. all'assemblea societaria dell'08.07.2022 (cfr., doc. n. 9 attore) trattasi di decisione inerente la gestione societaria, le modalità e il merito della quale non paiono connotare alcuna grave ingratitudine nei confronti del donatario. Difatti, è documentale che la nomina del nuovo
ConIGlio di Amministrazione di AT FE S.p.a., essendo scaduto quello in carica, già calendarizzata per la trattazione all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del
27.04.2022 (cfr., doc. n. 15 convenuta), fosse stata rinviata a successiva assemblea, convocata da Presidente ancora in carica in prorogatio, per il Parte_1
29.07.2022 (cfr., doc. n. 26 convenuta). Pertanto, l'urgenza di provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e la già avvenuta calendarizzazione dell'incombente rende ragionevole la richiesta di discutere la questione già nella data dell'08.07.2022 (nel corso di riunione del CdA per deliberare altra questione), stante la presenza di tutti gli amministratori di AT FE S.p.A., compreso lo stesso dei Sindaci e Parte_1
del socio unico riuniti in assemblea totalitaria (doc. n. 27 convenuta). Parte_2
Allo stesso modo, la nomina di un nuovo ConIGlio di Amministrazione, in sostituzione di quello scaduto, con diverso Presidente – in luogo di – è CP_1 Parte_1
decisione il cui merito appare da questo giudice insindacabile, ove non espressamente rivolta a ledere la sfera morale dell'attore donante, condizione che tuttavia non pare ricorrere nel caso di specie. Difatti, deve osservarsi che, da una parte, è rimasta indimostrata l'allegazione attorea dell'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto il mantenimento, da parte dell'attore, a seguito della donazione, di “un ruolo attivo e rappresentativo nella società fino a quando le sue condizioni di salute lo avessero consentito” (cfr., p. 3 citazione), dall'altra parte, proprio l'avvenuta donazione, dall'attore alla convenuta, della maggioranza delle quote societarie di socio unico Parte_2
di AT FE S.p.a., non poteva che rappresentare l'avvio del passaggio, da parte del genitore alla generazione successiva, delle società ad esso riferibili, passaggio che implicava inevitabilmente l'accettazione dell'utilizzo, da parte del donatario, del potere decisionale connaturato all'acquisto della maggioranza delle partecipazioni societarie. Se, poi, risulta palese dalla lettura degli scritti difensivi di entrambe le parti che i rapporti tra le stesse, precedenti gli eventi dell'08.07.2022, fossero caratterizzati dall'emergere di divergenti opinioni circa le modalità di gestione della società partecipata AT FE S.p.a
(si veda la narrazione, tra le altre, della vicenda avente ad oggetto l'acquisto di un terreno pagina 20 di 25 per la realizzazione della nuova sede societaria), non stupisce che la convenuta, nell'ambito delle proprie prerogative quale socio di maggioranza di socio unico di Parte_2
AT FE S.p.a., avesse deciso di nominare un nuovo conIGlio di amministrazione per il perseguimento dei propri obiettivi aziendali. E ciò, ritiene il Tribunale, non pare condotta connotata da spregevole ingratitudine nei confronti del donante, ma, come detto, mera conseguenza del “passaggio generazionale” societario voluto dallo stesso donante.
A ciò si aggiunga che, nominato il nuovo conIGlio di amministrazione di AT FE S.p.a., la Presidente subito convocò due assemblee straordinarie nel corso delle CP_1
quali, dapprima, (cfr., verbale assemblea del 14.07.2022 - doc. n. 29 convenuta) venne modificato lo statuto della società introducendo la carica del Presidente Onorario (con diritto di partecipare alle riunioni del CdA e all'assemblea dei soci e con funzioni consultive, senza diritto di voto) e, successivamente, (cfr., verbale assemblea del 29.07.22 - doc. n. 30 convenuta) venne nominato Presidente Onorario, con Parte_1 compenso di € 40.000,00 annui lordi, oltre rimborso spese e assegnazione di autovettura aziendale. Si legge peraltro nel verbale di tale ultima assemblea che: “La Dott.ssa Pt_1
ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo che la Società ha registrato sotto la guida del IG. della sua crescita continua e progressiva, da azienda di Parte_1
famiglia a primaria protagonista nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, impianti, apparecchiature ed articoli tecnici per l'illuminazione e la domotica, e che nel tempo ha via via allargato il proprio territorio di riferimento, con l'apertura di diverse filiali. Si apre la discussione, dove ognuno dei membri del ConIGlio di Amministrazione ricorda con rispetto e gratitudine particolari momenti ed aspetti della vita lavorativa, condivisi con il IG. A seguito ed all'esito della discussione, emerge Parte_1
unanime tra i ConIGlieri la volontà di formalizzare – anche in via ufficiale - il profondo sentimento di gratitudine nei confronti del fondatore IG. che più di Parte_1
ogni altro ha contribuito al progresso ed allo sviluppo della Società, mediante la sua nomina a Presidente Onorario ai sensi dell'art. 28 del rinnovato Statuto. Il Presidente auspica che la Società possa in tal modo continuare a giovarsi delle idee, dei contributi e delle indicazioni frutto dall'esperienza e competenza maturate dal Presidente Onorario, che potrà partecipare alle riunioni dell'assemblea e del ConIGlio di Amministrazione, con diritto di parola e in funzione consultiva, seppur senza obbligo di partecipazione, e diritto di voto”.
pagina 21 di 25 La decisione della convenuta donataria di ricavare un ruolo nella società, seppur non di tipo amministrativo o rappresentativo, al padre, anche a seguito della nomina di un nuovo conIGlio di amministrazione, nonché le modalità con cui ciò avvenne – spontaneamente, subito dopo la nomina del nuovo CdA, con espressi riconoscimenti di gratitudine e attribuzione anche di benefit economici – appare condotta ingiustamente valorizzata dall'attore, in quanto, viceversa, incompatibile con un atteggiamento di grave denigrazione del donante. A tal proposito, deve infatti osservarsi che la nomina dell'attore a Presidente
Onorario, da un lato, non era dovuta, dall'altro appariva come soluzione diretta a non esautorare del tutto il padre dalla vita societaria, pur rimanendo compatibile con la necessità di attuare la nuova governance, preso atto degli evidenti dissidi tra le parti sulle modalità di gestione della società. Difatti, appare chiaro che, alla luce degli evidenziati contrasti tra ed sulle decisioni inerenti la gestione di AT FE S.p.a., Parte_1 CP_1
difficilmente sarebbe stato possibile garantire al primo un ruolo nella società di contenuto pari o assimilabile a quello precedentemente ricoperto quale Presidente del ConIGlio di
Amministrazione. In tale ottica, appaiono quindi scarsamente rilevanti, ai fini che ci occupano, le successive modifiche delle prerogative del Presidente Onorario operate con la modifica statutaria del 30.03.2023, con le quali venne stabilito che il Presidente potesse partecipare alle riunioni e alle assemblee “su invito” previa istanza di uno o più membri del
ConIGlio di Amministrazione, o l'indicazione che la nomina dello stesso sarebbe avvenuta
“sino a revoca”, trattandosi pur sempre di carica che era stata garantita in un'ottica di riconoscenza del donatario e la cui rimodulazione non dimostra alcuna durevole disistima delle qualità morali del donante.
Allo stesso modo, la richiesta, da parte del legale della società AT FE S.p.a. (cfr., doc.
n. 15 attore), di riconsegna delle chiavi di un'autovettura e di un carrello aziendali, utilizzate dall'attore senza il consenso del responsabile, non pare costituire grave ingratitudine del donatario in quanto, da una parte, astrattamente legittima in ragione delle motivazioni addotte dalla convenuta (necessità di evitare che le auto della società venissero utilizzate ai fini personali da soggetti non autorizzati), dall'altra parte, posta in essere a fronte di un comportamento dell'attore che lo stesso legale della società aveva ritenuto connotata da gravità. A tal proposito, dalla lettura del messaggio email sub doc. n. 15 dell'attore si evince che il legale della società, pur con il comprensibile imbarazzo nel dover “riprendere” l'anziano fondatore, aveva sottolineato che: “Ciò che più è grave, nell'incontro di ieri Ella mi ha esternato a chiare lettere - ed io ho riportato in azienda,
pagina 22 di 25 come richiestomi - la Sua ferma volontà di voler continuare, anche per il futuro, a utilizzare o fare utilizzare a terzi qualsivoglia mezzo aziendale, senza chiederne
l'autorizzazione a chicchessia. Spero comprenda che la policy aziendale in tema di affidamento dei veicoli, nonché il verbale di nomina del CdA, prevedono che sia appannaggio del Presidente Onorario poter disporre di un'autovettura, in specie della
Mercedes GLB targata GJ831SK, e non già di poter arbitrariamente pretendere di disporre
– o peggio ancora lasciar condurre a terzi - l'intero parco macchine aziendali”, così utilizzando toni (“ciò che più è grave”, “arbitrariamente pretendere di disporre – o peggio ancora lasciar condurre a terzi”) e contenuti che inducono a ritenere che la condotta fosse ritenuta inaccettabile non solo dalla convenuta ma anche dallo stesso avvocato di
[...]
e, quindi, che, dato il contesto, dovesse ritenersi, oltre che dovuta per tutelare CP_7
gli interessi della società, anche proporzionata e ragionevole e, quindi, non “ingrata”, la richiesta all'attore di restituzione delle chiavi dei mezzi aziendali. A tal proposito, deve anche osservarsi che, da una parte, il contestato avvalersi, da parte della convenuta, in questa e in altre occasioni, del legale della società per eseguire le comunicazioni al padre, appare compatibile con la necessità di tutelare gli interessi aziendali e in considerazione della natura già tesa dei rapporti tra le parti che fanno ritenere comprensibile l'opportunità di incaricare un professionista per la gestione delle comunicazioni formali;
dall'altra parte,
l'umiliazione subita dall'attore per essere stato ancora richiamato verbalmente dal legale della società alla riconsegna delle chiavi dell'auto, nel corso di un incontro nello studio di quest'ultimo, di fronte alla moglie e ad un amico, non può essere ricondotta alla volontà della donataria di denigrare pubblicamente il donante, essendo a quest'ultimo imputabile la decisione di presentarsi, a un incontro con il legale dell'azienda, con il coniuge e l'amico.
Quanto, invece, al dedotto “licenziamento” dall'attore dalla società svizzera AT FE
SS S.A. in data 28.09.2022 (rectius “disdetta dal contratto” – cfr., doc. n. 13 attore), le ragioni del “licenziamento” sono state individuate dalla convenuta nella presenza sempre più saltuaria di presso AT FE SS SA e dal suo rifiuto di Controparte_8
acconsentire a una riduzione al 50% dell'orario di lavoro e della retribuzione. A fronte di quanto sopra, l'attore non ha dimostrato, come suo onere, che detta giustificazione fosse pretestuosa e, invece, la cessazione del rapporto di lavoro fosse motivata da una profonda e personale avversione del donatario ed espressamente diretta a lederne la sfera morale. A tal proposito, non può peraltro mancare di osservarsi che il rapporto di lavoro tra l'attore e
AT FE SS SA prevedeva, per entrambe le parti, il diritto di disdetta dal contratto con pagina 23 di 25 un mese di preavviso (cfr., doc. n. 3 attore), che la disdetta in questione era stata data con oltre tre mesi di preavviso (il 28.09.2022, a far data dal 31.12.2022) e che non risulta che la stessa fosse mai stata prima contestata dall'attore. Inoltre, non ha Parte_1
specificamente dedotto quali sarebbero state le sue effettive mansioni e l'attività lavorativa svolta al momento della disdetta del contratto (anche considerata l'età avanzata) e, quindi, non ha dimostrato che la privazione del rapporto di lavoro avrebbe attestato un duro colpo alla propria dignità.
Irrilevante, invece, appare l'episodio concernente il cliente in quanto, anche Persona_3
ove dimostrato che il responsabile avesse rifiutato un incontro alla presenza Parte_5 dell'attore, si tratterebbe di comportamento posto in essere non dalla donataria, ma da un dipendente della società, né vi è prova che lo stesso avesse agito su ordine di
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In definitiva, deve ritenersi che tutte le condotte allegate dall'attore quali palesanti una grave ingratitudine della convenuta donataria nei propri confronti vadano invece ricondotte ad ordinari momenti di gestione della vita societaria di AT FE S.p.a. e delle società ad essa collegate, il controllo delle quali lo stesso attore aveva inteso trasferire alla figlia con la donazione delle quote di Pertanto, pur potendo essere umanamente Parte_2
compreso il disappunto dell'attore per le modalità di gestione delle società da lui fondate, a seguito della donazione di cui è causa, ciò non è sufficiente a fondare la domanda di revocazione della donazione, non costituendo le condotte già descritte comportamenti che, da soli, esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, né che si appalesano dirette a screditare il prestigio dell'attore nei confronti dei clienti e dei dipendenti della società, né, men che meno, degli stessi membri dei conIGli di amministrazione aziendali, che avevano sempre condiviso le decisioni di Difatti, il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza CP_1
comune, deve improntare l'atteggiamento del donatario non può spingersi a privare quest'ultimo delle prerogative del proprietario dei beni donati, sempre che le stesse siano esercitate - come appare nel caso di specie, considerati i toni, mai alterati, utilizzati, e il contesto dei fatti verificatesi - senza pregiudizio per la dignità e l'onore del donante.
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Parte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si CP_1
pagina 24 di 25 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria – nella misura di
€ 22.426,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 CP_1
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 22.426,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
2 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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