Sentenza 15 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
02 Ce72181 IN NOME D 042 REPUBBLICA ITALIA OPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 Oggetto 6 . 8 N Terruncte 9 1 / 4 D Verhuria Molise / SEZIONE TRIBUTARIA 6 2 N . P . A K 1 I 1 A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R P L E E 1 D T 3 I 1 A S R.G.N. 20937/00 . N M Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente E N S I A Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 19867 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Ud. 28/01/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TEN ZA 72181 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF I I DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BB LO;
intimato avversO la sentenza n. 202/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 344 10/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.202/02/99 del 10 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione а ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da RL Babbui- ni per il 1985, quale calcolata previa rideterminazio- ne della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che RL NI, benché ritualmente inti- non si è costituito, né ha svolto attività difen- mato, siva;
2 che il ricorso è stato assegnato alla decisione consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2in camera di cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, decreto-legge 29 maggioart.10; D. P.R.597/73, art.2; 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 3 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n. 133 del 1999, deve essere considerato qualer norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo L scadenza della sospensione, al netto dei versamenti so spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciar sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il Presidente relatore ed estensore л ю лечиста Bruno Saccuci Salvator Palma DEPOSITAT Oggi 15 MAG. 2002 CA NO ista