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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1356 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERRARA MIRKO, con domicilio eletto in Via San Giovanni Bosco, 13 Messina, presso il difensore avv. FERRARA MIRKO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARDESONO LICIA, con domicilio eletto in VIA DOMINIONI C.F._1
N. 1 NOVARA, presso il difensore avv. BARDESONO LICIA;
PARTE APPPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
al Corso Roma n.26;
[...]
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE ha citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Legnano il Controparte_1 Controparte_3 impugnando l'ingiunzione di pagamento tramite la quale veniva intimato il pagamento della somma Parte_1 pari ad euro 896,92 per un'infrazione del Codice della strada comminata dalla Polizia locale del
[...]
per violazione dell'articolo 126 del Codice della Strada. CP_2
Ha dedotto in particolare: il difetto di legittimazione attiva di la mancata notifica tramite ufficiale Parte_1 giudiziario;
il difetto di sottoscrizione dell'atto; il difetto di motivazione dell'ingiunzione.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ingiunzione fiscale.
Si è costituita in primo grado contestando tutte le doglianze di parte opponente deducendo in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione dovendo la stessa essere qualificata ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.
e pertanto la tardività della stessa;
nel merito ha preso specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
- 1 - Il in primo grado ha fatto pervenire delle controdeduzioni prima dell'udienza di Controparte_2 precisazione delle conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.116/2024 depositata in data 09.10.2024 il Giudice di Pace ha annullato l'ingiunzione fiscale ritenendo fondata l'eccezione di indeterminatezza della motivazione della stessa.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello deducendo Parte_1 che il Giudice di primo grado ha errato nella motivazione, per i motivi indicati nell'atto di appello, e ha chiesto l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto dell'opposizione della e con vittoria di spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Seppur ritualmente citato non si è costituito il . Controparte_2
Si è costituita deducendo innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto Controparte_1 di cui all'articolo 342 c.p.c. in relazione all'articolo 339 comma 3 c.p.c.; nel merito, prendendo specifica posizione sui motivi di appello, ha concluso per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado con condanna di parte appellante ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parte appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Legnano ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione di con riferimento alla indeterminatezza dell'intimazione di Controparte_1 pagamento.
Prima di entrare nel merito di tale motivo di appello occorre esaminare l'eccezione di parte appellata con riferimento all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 339 c.p.c., sul presupposto che avendo l'opposizione un valore inferiore ad € 1100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del Codice di procedura civile.
Quanto all'estensione della citata disciplina nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è recentemente espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, comma 10 e l'art 6 comma 10 D.Lgs. n. 150 del 2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass,
n. 17212 del 12.7.2017), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art 615 1° comma c.p.c. avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al codice della strada non discende "ratione valore”, ex art. 113 c.p.c., ma è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr. Cass. sez. II, 22/10/2018, n.26613).
- 2 - In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615 1° comma c.p.c. in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa ex art 7 D.l.vo 150 del 2011 è una competenza per materia, sicchè la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 2° comma c.p.c. è ammesso solo nel caso in cui la competenza del Giudice di Pace sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non superiore ai mille euro.
In ordine alla qualificazione della competenza del giudice di Pace per l'opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione per violazione del codice della Strada come competenza per materia si consideri la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Per le opposizioni alla ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del codice della strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sono attribuite al tribunale le cause di opposizione ad
"ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad euro 15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non prevede un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, mentre avuto riguardo alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada" di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 d.lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia -senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011).” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/02/2018, n.4425)
L'eccezione dunque deve essere disattesa.
Venendo quindi ad esaminare il motivo di appello formulato da va osservato che lo stesso è Parte_1 meritevole di accoglimento.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav.,
n. 20189 del 22/07/2008; Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009).
Tramite il richiamo al verbale di accertamento, l'ordinanza impugnata ha reso edotto l'ingiunto delle ragioni per cui gli è stata applicata la sanzione, mettendolo quindi in condizione di difendersi nel giudizio di opposizione.
D'altronde la parte appellata non ha impugnato il capo della sentenza in cui il Giudice di Pace afferma che “ è pacifico che l'attrice è a conoscenza della pretesa creditoria esercitata a mezzo di dal Parte_1 [...]
e relativa, come dalla stessa ammesso nell'atto introduttivo, alla mancata comunicazione dei dati CP_2 personali e della patente del conducente al momento della commissione dell'infrazione al CDS” ( pagina 3 della sentenza).
- 3 - Non sussiste, quindi, la prospettata nullità per carenza di motivazione dell'ingiunzione di pagamento che specifica tra l'altro anche l'importo delle maggiorazioni e delle spese con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione dell'ingiunzione.
Del tutto inconferenti d'altronde sono le motivazioni del Giudice di Pace circa l'applicabilità al caso di specie delle norme sullo Statuto del Contribuente non venendo in rilievo un atto di amministrazione finanziaria ma una ingiunzione di pagamento a seguito di violazione del Codice della Strada.
L'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di
Pace e rigetto dell'opposizione formulata in primo grado da . Controparte_1
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite, del doppio grado, seguono la soccombenza di Controparte_1 nei confronti di e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 147/2022, Parte_1 tenendo conto della concreta attività difensive delle parti e del valore della causa.
Possono invece essere compensate le spese del doppio grado di giudizio tra il e Controparte_2
alla luce della circostanza che in sede di appello il ( vittorioso) non si è costituito e Controparte_1 CP_2 che in primo grado ha fatto pervenire, tramite il Comandante della Polizia Locale e quindi senza la costituzione di un difensore, delle mere controdeduzioni poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 116/2024 del Giudice di Pace di Legnano depositata il 09 ottobre 2024, proposto da Parte_1 nei confronti di e così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1)accoglie l'appello e, quindi, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione formulata da vverso l'intimazione di pagamento n. 28052 del 26.05.2022 emessa da Controparte_1 Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali del doppio Controparte_1 Parte_1 grado che liquida in complessivi euro 765,50 (312,00 euro per il primo grado e 453,50 euro per il secondo grado
-di cui 362,00 per compenso e 91,50 per spese-) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed
IVA come per legge;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e il . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/12/2025
Il Giudice
LO BA
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1356 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERRARA MIRKO, con domicilio eletto in Via San Giovanni Bosco, 13 Messina, presso il difensore avv. FERRARA MIRKO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARDESONO LICIA, con domicilio eletto in VIA DOMINIONI C.F._1
N. 1 NOVARA, presso il difensore avv. BARDESONO LICIA;
PARTE APPPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
al Corso Roma n.26;
[...]
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE ha citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Legnano il Controparte_1 Controparte_3 impugnando l'ingiunzione di pagamento tramite la quale veniva intimato il pagamento della somma Parte_1 pari ad euro 896,92 per un'infrazione del Codice della strada comminata dalla Polizia locale del
[...]
per violazione dell'articolo 126 del Codice della Strada. CP_2
Ha dedotto in particolare: il difetto di legittimazione attiva di la mancata notifica tramite ufficiale Parte_1 giudiziario;
il difetto di sottoscrizione dell'atto; il difetto di motivazione dell'ingiunzione.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ingiunzione fiscale.
Si è costituita in primo grado contestando tutte le doglianze di parte opponente deducendo in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione dovendo la stessa essere qualificata ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.
e pertanto la tardività della stessa;
nel merito ha preso specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
- 1 - Il in primo grado ha fatto pervenire delle controdeduzioni prima dell'udienza di Controparte_2 precisazione delle conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.116/2024 depositata in data 09.10.2024 il Giudice di Pace ha annullato l'ingiunzione fiscale ritenendo fondata l'eccezione di indeterminatezza della motivazione della stessa.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello deducendo Parte_1 che il Giudice di primo grado ha errato nella motivazione, per i motivi indicati nell'atto di appello, e ha chiesto l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto dell'opposizione della e con vittoria di spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Seppur ritualmente citato non si è costituito il . Controparte_2
Si è costituita deducendo innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto Controparte_1 di cui all'articolo 342 c.p.c. in relazione all'articolo 339 comma 3 c.p.c.; nel merito, prendendo specifica posizione sui motivi di appello, ha concluso per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado con condanna di parte appellante ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parte appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Legnano ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione di con riferimento alla indeterminatezza dell'intimazione di Controparte_1 pagamento.
Prima di entrare nel merito di tale motivo di appello occorre esaminare l'eccezione di parte appellata con riferimento all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 339 c.p.c., sul presupposto che avendo l'opposizione un valore inferiore ad € 1100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del Codice di procedura civile.
Quanto all'estensione della citata disciplina nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è recentemente espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, comma 10 e l'art 6 comma 10 D.Lgs. n. 150 del 2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass,
n. 17212 del 12.7.2017), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art 615 1° comma c.p.c. avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al codice della strada non discende "ratione valore”, ex art. 113 c.p.c., ma è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr. Cass. sez. II, 22/10/2018, n.26613).
- 2 - In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615 1° comma c.p.c. in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa ex art 7 D.l.vo 150 del 2011 è una competenza per materia, sicchè la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 2° comma c.p.c. è ammesso solo nel caso in cui la competenza del Giudice di Pace sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non superiore ai mille euro.
In ordine alla qualificazione della competenza del giudice di Pace per l'opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione per violazione del codice della Strada come competenza per materia si consideri la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Per le opposizioni alla ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del codice della strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sono attribuite al tribunale le cause di opposizione ad
"ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad euro 15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non prevede un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, mentre avuto riguardo alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada" di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 d.lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia -senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011).” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/02/2018, n.4425)
L'eccezione dunque deve essere disattesa.
Venendo quindi ad esaminare il motivo di appello formulato da va osservato che lo stesso è Parte_1 meritevole di accoglimento.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav.,
n. 20189 del 22/07/2008; Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009).
Tramite il richiamo al verbale di accertamento, l'ordinanza impugnata ha reso edotto l'ingiunto delle ragioni per cui gli è stata applicata la sanzione, mettendolo quindi in condizione di difendersi nel giudizio di opposizione.
D'altronde la parte appellata non ha impugnato il capo della sentenza in cui il Giudice di Pace afferma che “ è pacifico che l'attrice è a conoscenza della pretesa creditoria esercitata a mezzo di dal Parte_1 [...]
e relativa, come dalla stessa ammesso nell'atto introduttivo, alla mancata comunicazione dei dati CP_2 personali e della patente del conducente al momento della commissione dell'infrazione al CDS” ( pagina 3 della sentenza).
- 3 - Non sussiste, quindi, la prospettata nullità per carenza di motivazione dell'ingiunzione di pagamento che specifica tra l'altro anche l'importo delle maggiorazioni e delle spese con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione dell'ingiunzione.
Del tutto inconferenti d'altronde sono le motivazioni del Giudice di Pace circa l'applicabilità al caso di specie delle norme sullo Statuto del Contribuente non venendo in rilievo un atto di amministrazione finanziaria ma una ingiunzione di pagamento a seguito di violazione del Codice della Strada.
L'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di
Pace e rigetto dell'opposizione formulata in primo grado da . Controparte_1
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite, del doppio grado, seguono la soccombenza di Controparte_1 nei confronti di e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 147/2022, Parte_1 tenendo conto della concreta attività difensive delle parti e del valore della causa.
Possono invece essere compensate le spese del doppio grado di giudizio tra il e Controparte_2
alla luce della circostanza che in sede di appello il ( vittorioso) non si è costituito e Controparte_1 CP_2 che in primo grado ha fatto pervenire, tramite il Comandante della Polizia Locale e quindi senza la costituzione di un difensore, delle mere controdeduzioni poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 116/2024 del Giudice di Pace di Legnano depositata il 09 ottobre 2024, proposto da Parte_1 nei confronti di e così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1)accoglie l'appello e, quindi, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione formulata da vverso l'intimazione di pagamento n. 28052 del 26.05.2022 emessa da Controparte_1 Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali del doppio Controparte_1 Parte_1 grado che liquida in complessivi euro 765,50 (312,00 euro per il primo grado e 453,50 euro per il secondo grado
-di cui 362,00 per compenso e 91,50 per spese-) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed
IVA come per legge;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e il . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/12/2025
Il Giudice
LO BA
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