Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 243/2024 VG
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott.Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Lucia Argenziano - Esperto
Dott. Bruno Ronconi - Esperto
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art.473 bis.24
Fra:
rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Parte_1
PO , presso il cui studio sito in Genova Via XXVAprile
14/10 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti .
- Reclamante -
-
contro
-
Avv. Rosanna Battaglia quale tutore del minore con Persona_1
studio in Genova Via XX settembre 23/8 scala B
-Reclamato –
-
contro
-
Procura Generale
IN FATTO E DIRITTO
1.In data 20 luglio 2021 nasceva da Persona_1 Persona_2
e (nata nel 1977). Parte_1
1
-il padre era violento e prevaricatore;
Persona_2
-la madre appariva inadeguata dal punto di vista Parte_1
genitoriale essendo stata ricoverata in uno stato di alterazione alcolica 3,9 g/l).
La Procura chiedeva pertanto:
-la decadenza della potestà genitoriale del padre;
-la sospensione della responsabilità genitoriale della madre;
-l'affidamento del minore ai servizi sociali;
-la nomina di un tutore.
In particolare la mentre cenava in un ristorante Parte_1
con una amica ed il figlioletto di sette mesi mostrava un comportamento oltremodo inadeguato, probabilmente per intossicazione alcolica, insultato il personale.
Intervenivano Carabinieri, allertati perché era giunta una segnalazione che c'erano due donne, una con il passeggino, che barcollava e cadeva più volte;
la donna era accompagnata al Pronto
Soccorso per accertamenti sulle sue condizioni di salute.
2.Il Tribunale per i minorenni con decreto provvisorio e urgente del 28 marzo 2022:
-sospendeva entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
-nominava come tutore del minore l'Avv. Rosanna Battaglia;
-disponeva la collocazione di madre e bambino in comunità
autorizzando incontri protetti con il padre.
Nella relazione dei servizi sociali questi esponevano:
2 -che la era stata seguita nel 2004 per aiuti economici Parte_1
in relazione ai due figli ora maggiorenni avuti dall'ex marito
; Persona_3
-che la nel luglio 2019 accompagnata dal figlio Parte_1
quindicenne aveva tentato di suicidarsi con 20 compresse di Xanax
e una bottiglia di grappa;
-che la aveva un procedimento di sospensione della Parte_1
patente per superamento del tasso alcolemico.
I Servizi Sociali avevano difficoltà a reperire la non Parte_1
trovandola nella residenza
Il 24 aprile 2022 i Carabinieri intervenivano chiamati dalla
[...]
la quale lamentava che, a seguito di una lite, il suo Pt_1
compagno l'aveva colpita con una testata al Controparte_1
volto, le aveva sferrato un pugno al volto quando aveva in braccia il bambino e l'aveva minacciata con un coltello.
Il 12 maggio 2022 il Tribunale per i Minorenni disponeva il ricorso alla forza pubblica per fare eseguire il suo provvedimento.
Il 16 maggio 2022 la ed il figlioletto erano portati Parte_1
presso la Comunità Antoniano di Genova Sampierdarena.
Il giorno dopo era segnalato che la ed il Parte_1 Persona_4
erano fuggiti dalla comunità.
Chiamati dalla i Servizi Sociali portavano in via Parte_1
transitorio il minore al . CP_2
Il 19 maggio 2022 la si faceva convincere a fare Parte_1
ospitare il figlio presso una comunità.
Il 6 giugno 2022 era segnalato incontro protetto madre bambino.
3 Il Servizio Sociale insisteva per l'inserimento del minore in una famiglia affidataria per fargli instaurare un legame.
3.In data 11 luglio 2022 il Tribunale per i Minorenni disponeva la collocazione del minore presso una famiglia collocataria,
autorizzava gli incontri protetti madre-bambino, avviava la madre ai Servizi Sociali competenti per sospetto abuso di sostanze alcoliche.
Gli incontri protetti madre-bambino si svolgevano con esito positivo
Il Tribunale per i Minorenni chiedeva allora una relazione al
Servizio Salute Mentale.
Il Servizio Salute Mentale con relazione pervenuta il 13 settembre
2022 esponeva che la si presenta vigile, lucida, Parte_1
orientata, non c'erano importanti alterazioni psicopatologiche in atto né sussisteva la necessità di impostare una terapia farmacologica.
Era ipotizzato un temperamento ciclotimico con oscillazioni del tono di umore ed a impulsività.
La riferiva di trarre un vantaggio dai colloquio Parte_1
sostenuto.
Non erano rilevate tracce di alcol.
In data 9 settembre 2022 i Servizi Sociali segnalano l'opportunità
di un inserimento della in comunità madre bambino Parte_1
raggiungendo . Per_1
I Servizi Sociali esponevano che aveva sviluppato un Per_1
attaccamento verso le educatrici ma anche un maggiore affetto per la madre.
4 Con provvedimento in data 28 ottobre 2022, fermo rimanendo l'affidamento del minore al Comune di residenza, il Tribunale per i Minorenni di Genova disponeva la collocazione del bambino con la madre in comunità madre bambino.
In data 18 novembre 2022 il Servizio Sociale era ancora alla ricerca di una comunità adatta.
4.Solo in data 16 gennaio 2023 la era inserita con il Parte_1
figlio presso la comunità “Camilla/ Rolon 1” Per_5
In data 13 aprile 2023 perveniva una relazione positiva dei servizi sociali sull'inserimento della madre e del figlio in comunità.
Ugualmente positiva era la relazione del dipartimento di Salute
Mentale del 6 aprile 2023 in cui era segnalato che la Parte_1
seguiva con regolarità gli incontri e che le analisi tossicologiche erano negative.
Il 17 agosto 2023 era segnalato che nel mese di luglio un'altra ospite aveva informato la che una educatrice aveva Parte_1
sgridato dandogli uno schiaffetto sulla mano. Per_1
La da allora si era mostrata fortemente turbata ed Parte_1
aveva portato ad un innalzamento della tensione all'interno della comunità, con mancanza di reciproca fiducia e chiedeva di potere andare a vivere con il nuovo compagno Persona_6
I Servizi Sociali a questo punto suggerivano di trasferire madre e figlio in una altra comunità.
La Comunità da parte sua riferiva che dopo che ed il Centro Tes_1
di salute Mentale avevano accertato una condizione di non dipendenza ,la condotta della si era di colpo modificata Parte_1
ed aveva cominciato a qualificare la comunità come persecutoria.
5 Riferivano che quando l'equipe le faceva presente la cosa lei rispondeva “dovevo dimostrare a quei bastardi che si sono
sbagliati su di me”.
Così erano state montate ad arte situazioni in cui la Parte_1
appariva come vittima come per lo schiaffetto sulla mano data da una educatrice e da una suora.
La Comunità riportava che la inveiva contro gli Parte_1
operatori.
Il 6 settembre 2023 Servizi suggerivano che la si Parte_1
recasse presso suo padre nell'attesa che si perfezionassero gli accordi con una nuova comunità ospitante.
Il dipartimento di salute mentale segnalava con relazione del 23
agosto che a luglio la aveva concluso con buon esito il Parte_1
percorso di presa a carico.
La natura del presunto incidente del figlio con la suora aveva risvegliato i vissuti personali della comportando un Parte_1
acuirsi delle dinamiche di rabbia.
In ogni caso la donna rispettava gli appuntamenti.
Il 17 settembre 2023 la Comunità Camilla Rolion 1 affermava che il giorno prima la si presentava con un uomo di colore che Parte_1
diceva essere suo figlio e voleva entrare, entrambi apparivano alterati. Il giorno prima aveva strattonato violentemente una altra ospite. A cena aveva spaccato i piatti perché infastidita dal pianto di una bambina ed aveva cercato di fare ingerire ad un altro bambino del deodorante.
Insomma, aveva reso il clima assolutamente invivibile
6 5.Il 19 settembre 2023 e figlio erano accompagnati Parte_1
presso comunità Regina Pacis di Cervo, la si dimostrava Parte_1
disponibile e collaborativa;
la sosteneva il compagno R_
.
[...]
Nella relazione dei primi di Ottobre del 2023 i Servizi riferivano che la sosteneva l'esistenza di un malessere del figlio Parte_1
. Il compagno riferiva di lavorare in un Per_1 R_
supermercato e di avere un figlio grade.
6.Il 13 ottobre 2023 il Tribunale per i minorenni di Genova autorizzava il temporaneo trasferimento di madre e bambino presso il nonno materno in attesa del reperimento di idonea struttura in territorio genovese.
Dal 19 settembre madre e bambino erano collocati presso la comunità Regina Pacis.
La faticava sempre di più a mantenere un equilibrio Parte_1
stabile, aumentava le richieste di uscite e rispettava meno gli orari concordati, l'umore era instabile.
Aveva forti esternazioni sempre più potenti e sempre in presenza del minore e doveva intervenire un educatore per tutelare gli ospiti.
Il 19 ottobre era uscita di sera dalla comunità lasciando il bambino agli educatori e dicendo che sarebbe rientrata il giorno dopo , ma non era rientrata;
telefonava la mattina dopo dicendo che si sarebbe trattenuta a Genova per delle commissioni.
7.Il Tribunale per i minorenni di Genova con provvedimento del 20
ottobre 2023, preso atto che anche nella comunità di Cervo il
7 comportamento della era rapidamente degenerato, Parte_1
disponeva il mantenimento in comunità del solo minore senza la madre;
sospendeva i contatti madre -minore; inviava la madre al e CSM per le verifiche necessarie Tes_1
Intervenivano in attuazione del provvedimento il 20 ottobre 2023
i Carabinieri che fra le crisi di pianto e stati di agitazione riuscivano ad allontanare la Parte_1
La era sentita il 2 novembre 2023 e dichiarava che si Parte_1
stava parlando del nulla, nella prima comunità che l'aveva ospitata avevano toccato suo figlio e perciò se ne era andata;
a
Cervo le avevano detto che sarebbe uscita dopo pochi giorni ma si trovava in una specie di . prigione, aveva solo mezz'ora di uscita;
ogni giorno dicevano che sarebbe uscita il giorno dopo ma rimaneva poi sempre lì e questo la esasperava.
Non davano i biscotti al bambino che invece era abituato a mangiare quando voleva. Riconosceva di avere urlato di tutto all'assistente sociale.
Negava la verità delle relazioni e sosteneva che la comunità era molto rigida
Il Giudice delegato dichiarava che la madre non era in grado di controllarsi in situazioni di stress dimostrando inadeguatezza come adulta.
La piangeva durante l'audizione e mostrava disperazione. Parte_1
Dichiarava di volere stare con il figlio e di non volere fare incontri protetti per non dare al figlio il dolore del distacco.
Quando era stata informata che il bambino è stato spostato in
Piemonte dichiarava che suo figlio non era un pacco postale e diceva che voleva finire con questa pagliacciata.
8 8. Il 6 novembre 2023 il Tribunale per i Minorenni disponeva la collocazione della e del figlio presso il padre Parte_1 Per_1
della in via transitoria purché il Servizio garantisse Parte_1
un supporto quotidiano.
Il difensore della in data 22 novembre chiedeva che Parte_1
fosse concesso il nulla osta agli incontri protetti fra madre e figlio, nullaosta che era concesso il 23 novembre 2023 .
La relazione del 30 novembre 2023 riportava che gli esami tossicologici erano risultati negativi per droghe ed alcol e non vi erano rilevati disturbi psichici.
Il 14 dicembre 2023 il difensore della chiedeva che la Parte_1
madre potesse trascorrere il giorno di Natale con il bambino.
Autorizzato un incontro in comunità con il rispetto delle regole della struttura.
La relazione del 17 gennaio 2024 riferiva che l'inserimento del minore nella comunità Il in provincia di Alessandro Per_7
procedeva positivamente.
Era riferito dai Servizi Sociali che si era visitata la casa del padre che appariva ampia e spaziosa e che il padre diceva che aveva riallacciato i rapporti con la figlia e che stava bene con il nipote.
9.Il Tribunale per i minorenni con decreto del 19 febbraio 2024 dichiarava decaduto dalla responsabilità Persona_2
genitoriale, confermava l'affidamento del minore e disponeva la collocazione del minore presso il nonno con la madre o da solo in caso di allontanamento della madre,
9 Due mesi dopo 19 aprile 2024 era presentato un esposto da parte dei condomini dei civico 42 di Genova Via San Giovanni Battista in cui si segnalava che la aveva occupato abusivamente un Parte_1
appartamento dove faceva baldoria con i suoi conviventi ed in cui vi era il bambino di tre anni,
L'esposto sosteneva che il bambino viveva in un contesto aggressivo di violenza e turpiloquio.
Il 21 maggio 2024 Giudice disponeva accertamenti urgenti in quanto madre e figlio dovevano essere presso il nonno e non vivere in via
Giovanni Battista.
Il Servizio Sociale rispondeva che sapeva che la stava Parte_1
risistemando il posto e che vi si recava qualche ora con Per_1
dormendo però presso il padre.
Il 3 luglio 2024 la Polizia era avvisata da una commessa di un negozio che una donna aveva commesso un furto.
La commessa indicava ai poliziotti intervenuti l'autrice del furto che vista l'automobile della Polizia rientrava nel negozio apparendo alterata, si rifugiava in un camerino e vi si chiudeva.
Si sentiva rumore di svuotamento di borsa e si rinviene vestiario con strappati etichette e cartellini.
La donna era la che urlava contro un agente Parte_1
insultandolo e dicendogli che ce l'aveva con lei, colpendolo al collo con graffi e schiaffi, Interveniva che Persona_6
diventava verbalmente aggressivo.
era insieme al figlio minore della donna la R_ Per_1
donna ad un certo punto prendeva in bambino come a proteggersi e continuava a minacciare gli agenti.
10 10.La Relazione dei servizi sociali del 18 luglio 2024 riferiva circa gli incontri di osservazione dei funzionamento genitoriale che solo 4 si svolgevano nel giusto setting, gli altri erano saltati o svolti parzialmente.
L'intervento di supporto domiciliare non era iniziato prima di giugno, si svolgevano 3 incontri, sempre in Via S. Giovanni
Battista e mai dal nonno.
Circa i rapporti con Serd e consultorio, la chiedeva Parte_1
ripetutamente di essere lasciata in pace.
La si rivolgeva al Servizio per sollecitarlo darle una Parte_1
casa.
Circa il nonno, questo aveva dimostrato di non essere in grado di supportare la figlia e la sua compagna è peggiorata come condizioni fisiche.
Il nonno ammetteva di non riuscire a gestire il bambino per la sua vivacità e di avere sottovalutato le problematiche della convivenza con figlia e nipote.
Infine aveva detto di volersi trasferire in Piemonte con la sua compagna disdettando l'affitto a Genova.
La relazione sottolineava:
-la scarsa capacità della di considerare ed i Parte_1 Per_1
suoi bisogni di una priorità;
-che la utilizzava strumentalmente il figlio per le Parte_1
proprie necessità;
-che la non riconosceva le ricadute su del Parte_1 Per_1
vissuto e dei suoi comportamenti;
-l'assenza di fiducia della nei confronti dei Servizi Parte_2
Sociali;
11 -che la aveva tenuto un atteggiamento di poca Parte_1
collaborazione e scuse di non presentarsi agli operatori:
-che la aveva taciuto elementi che poi i Servizi Parte_1
avevano appreso da altre fonti.
Un nuovo peggioramento si aveva anche dal lato dell'assunzione di sostanze alcoliche.
A gennaio vi erano stati 6 esami tossicologici negativi, a maggio
4 controlli negativi per sostanze stupefacenti e 3 negativi e 1
positivo per alcol.
Ma il 15 luglio la presso il Serd non appariva lucida a Parte_1
causa di elevato consumo di alcol, più volte alcol test ed aveva valori superiori a 1,5
Il Serd a questo punto aveva proposto l'inserimento in comunità
terapeutica di lei ed il bambino ma la rifiutava. Parte_1
Visti gli interventi tutti fallimentari proponeva la collocazione del minore presso un contesto con figure adulte stabili
Era riferito che il 15 luglio 2024 la si era presenta Parte_1
con 15 minuti di ritardo, alitosi alcolica, rossore cutaneo, umore disforico, irritabilità e logorrea.
Piangeva disperatamente in diversi passaggi ed il suo desiderio di aiuto si sostanziava nella richiesta di lasciarla in pace.
Era fatto un alcol test che dava un risultato positivo e poi un esame delle urine che però ritenuto non valido perché la donna armeggiava in borsa e si sospettava uno scambio di provette
11.Il 19 luglio 2024 il Tribunale per i Minorenni di Genova disponeva l'immediata e temporanea collocazione extrafamiliare del
12 minore;
sospendeva contatti del minore con madre e familiari Per_5
e l'attuazione immediata del provvedimento.
L'allontanamento era eseguito il 24 luglio 2024.
In motivazione era segnalato che nella relazione della Pt_3
emergevano criticità in più aree della genitorialità ma erano compromesse la funzione protettiva, normativa, regolativa e riflessiva
Vi era una incapacità della di autoregolarsi che si Parte_1
riflette sul minore;
vi erano fondati dubbi sulla sua capacità
protettiva e nei colloqui con la stessa traspariva la totale perdita di attenzione verso i bisogni del minore aveva comportamenti provocatori con gli adulti e pronto a Per_1
scoppiare in pianto.
Nel complesso sussisteva una criticità del comportamento genitoriale e la tendenza a dare la colpa ai servizi.
12.Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto del 23 novembre 2024, oggi reclamato, ricapitolati gli avvenimenti, segnalato che il difensore della aveva depositato 6 Parte_1
accertamenti tossicologici disposti nell'agosto 2024 tutti negativi per alcol e stupefacenti, osservava che nonostante i molteplici interventi questi erano tutti falliti e che i continui cambiamenti dovuti alla condotta della madre avevano privato il minore di una collocazione stabile;
che i periodi in cui la madre si era impegnata a migliorarsi erano stati funzionali solo a raggiungere una maggiore autonomia attraverso la quale ricadere nella vita disordinata dannosa per il figlio.
13 Tutti gli specialisti intervenuti davano una valutazione negativa della situazione.
Le valutazioni e le prognosi negative imponevano di dichiarare la decadenza della dalla responsabilità genitoriale. Parte_1
Il Tribunale confermava l'allontanamento del minore dall'ambito familiare.
Il servizio sociale doveva trovare una famiglia collocataria per dare stabilità al minore.
Dovevano continuare ad essere interrotti i rapporti fra la madre ed il minore dovendo la madre iniziare un serio percorso individuale con il SERD prima di riprendere i rapporti
13. Dal proponeva reclamo contro il decreto. Parte_1
Osservava che il Tribunale aveva errato nel fare la prognosi sulla condotta della madre.
Per quanto riguardava i reati penali operava la presunzione di innocenza e la capacità genitoriale non poteva dipendere da fatti da accertare e per cui anzi non era stata ancora iniziata l'azione penale
La prognosi negativa inoltre non teneva conto delle tante analisi negative e della condotta collaborativa tenuta dalla Del Ponte.
La si era dimostrata numerose volte in grado di Parte_1
integrarsi con i programmi di supporto e di controllo.
C'erano quindi margini di recupero.
La signora soffriva di un'ernia del disco che aveva impedito a volte di recarsi ai controlli.
Non si vedevava che condotta pregiudizievole al minore potesse avere tenuto la nei confronti di Parte_1 Per_1
14 La madre necessitava di più tempo per consolidare i cambiamenti richiesti.
Il fatto che ci fossero stati degli esiti non completamente positivi non doveva comportare una dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale.
L'interruzione dei rapporti fra madre e figlio poteva portare danni psicologici .
Il nuovo compagno, era persona incensurata e di sicuro R_
affidamento
Si doveva tenere conto che la aveva tirato su senza Parte_2
problemi i primi due precedenti figli.
Pe Pertanto la reclamante chiedeva revoca del provvedimento
La Procura Generale chiede rigetto del reclamo.
L'Avv. Rosanna Battaglia in qualità di tutrice di Persona_1
chiedeva il rigetto del reclamo in quanto non faceva che riproporre le istanze del primo grado.
Sottolineava la condotta altalenante della che dopo una Parte_1
prima fase positiva aveva poi avuto rapidi peggioramenti.
Persino il collocamento presso il padre della donna non aveva avuto esito favorevole.
La certificazione relativa all'ernia del disco avrebbe dovuto essere prodotta in prossimità dell'esame medico
Nella relazione dei Servizi Sociali di fine dicembre 2024 si riferiva:
-che il bambino era bene inserito in comunità;
-che si era alla ricerca di famiglia affidataria;
15 -che gli esami tossicologici ed alcol sempre negativo ma colloqui psicologici erano stati abbandonati essendo impossibile una autocritica sulla tematica dell'alcol.
Il procedimento era rinviato per permettere la notifica del reclamo al padre detenuto presso la casa Persona_2
circondariale, notifica che avveniva il 12 febbraio 2025.
Viste le difese delle parti depositate per l'udienza del 27 marzo
2025 , tenuta con le modalità della trattazione scritta, la Corte
decideva con camera di consiglio telematica.
14.Il reclamo è infondato.
ha tenuto ripetutamente nel corso degli anni Parte_1
comportamenti che evidenziavano una totale noncuranza verso l'incolumità e l'educazione del figlio minore.
Si pensi all'episodio al ristorante quando il bambino aveva solo pochi mesi, in cui il bambino ha assistito alle sue scenate con il personale;
alle numerose serate a cui il minore, che avrebbe dovuto essere a dormire presso il nonno, era invece presente alle feste che disturbavano i vicini con schiamazzi e parolacce;
all'uso del bambino quasi come scudo contro gli agenti di polizia nell'episodio del furto nel negozio.
Alla sono stati offerti tutti i possibili aiuti: Parte_1
controllo tossicologico, supporto psicologico, due volte la comunità madre bambino, la collocazione presso il padre della reclamante ed ogni volta i tentativi sono regolarmente falliti.
Per di più analizzando l'intera vicenda in cui si alternano momenti di miglioramento seguiti da rapidi peggioramenti, si vede come la si sia sempre impegnata a non assumere alcol ed Parte_1
16 a comportarsi in modo apparentemente collaborativo è sempre stato solo a fini strumentali per allentare il controllo su di lei in modo poi da riprendere lo stile di vita da lei preferito.
Circa l'episodio del negozio si osserva che anche se non c'è stato ancora un giudizio sulla rilevanza dei fatti, la relazione di servizio dei poliziotti intervenuti ed un elemento probatorio utilizzabile e rilevante.
Si compensano le spese del presente giudizio di reclamo.
Occorre diichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che il reclamo è
stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
contro il decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova
[...]
Respinge il reclamo
Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione da parte
della Cancelleria dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30
maggio 2012 n. 115.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova lì 28 marzo 2025
17 Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
18