Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 settembre 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 dicembre 1971 |
Commentari • 8
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 14812 del 27https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14812 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 38070-2019 proposto da: CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLELIA n. 18, presso lo studio dell'Avvocato RAFFAELE RIVETTI, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIOVANNA TUSSINO, SEVERINO NAPPI; …
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Giurisprudenza • 224
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 1069Provvedimento: TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 196/2021 R.A.C.L., promossa da Parte_1 , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Stefania Sotgia per procura generale alle liti, opponente contro CP_1 , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari …Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- art. 2953 c.c.·
- art. 47 DPR 639/1970·
- decadenza triennale·
- formula esecutiva·
- correzione errore materiale·
- compensazione spese·
- interessi di mora·
- opposizione a precetto·
- prescrizione decennale
Versioni del testo
- Art. 1. Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955
A decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennita' di caropane, nonche' delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.
Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, l'indennita' di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4. - Art. 2. Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilita'
Le pensioni indirette e di riversibilita', in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall' articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 . - Art. 3. Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati
della riversibilita' di pensione
All' articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonche' gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilita' quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.
Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402 , la pensione spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':
1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;
2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione e' pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".