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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6075 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. BUSINARO Parte_1 C.F._1
CESARE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, Viale Bianca Maria n.23;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA M. E G.
SAVARE', 1 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 15/05/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali (e annesse penalità, a titolo di sanzioni, interessi e spese), oggetto dell'avviso di addebito n. 368
2023 00194586 33 000 del 9.12.2023, spedito il 9.1.2024 e consegnato il 9.2.2024 e, per l'effetto, dichiarare altresì la nullità dello stesso avviso e che non sussiste il diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata”. CP_1
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver ricevuto in data 9.2.2024 la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023
00194586 33 000 relativo ai contributi dell'anno 2016 per un totale di
€24.446,45 e chiede accertarsi, alla luce del tempo trascorso,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Riferisce che la scadenza per il pagamento dei contributi relativi al 2016 fosse il
30.6.2017 e che, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione si sarebbe perfezionata il 30.6.2022.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, ha prodotto una nota bonaria notificata il 23.12.2022 relativa al mancato versamento per l'anno 2016, da ritenersi interruttiva del termine prescrizionale, anche alla luce della data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (avvenuta in data 29.1.2018) e della sospensione dei termini ai sensi del DL 18/2020 in ragione dell'emergenza pandemica.
4. All'udienza del 9 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di disconoscere “la presenza della prova in relazione al recapito dell'avviso bonario in quanto dalla scansione prodotta non è dato verificare se l'avviso a pag. 2 sia riconducibile alla raccomandata”.
5. Tentata inutilmente una soluzione in via amministrativa e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. L'avviso di addebito n. 368 2023 00194586 33 000 notificato il
9.2.2024, oggetto dell'odierna impugnazione, è relativo a omissioni contributive relative dell'anno 2016 per un totale di €24.446,45. In
2 relazione a tale pretesa, il ricorrente eccepisce unicamente l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali in oggetto e quindi del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata. CP_1
**
3. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da per tardività rispetto al termine di cui all'art. 29 D.lgs. CP_1
n. 46/1999. Al riguardo, è ben noto che qualora si intenda far valere, come nel caso in esame, la prescrizione successiva alla notifica dei titoli,
l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis
c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c., ovverosia «nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto» per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che
l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comm)a 2) o meno (art.
617 c.p.c., comma 1)” (Cassazione civile sez. VI, 18/12/2014, n.26670).
**
3 4. L'eccezione di prescrizione non è fondata. La nota bonaria notificata da al ricorrente il 23.12.2022 (doc. 3 fascicolo resistente) CP_1 deve, infatti, ritenersi un valido atto interruttivo della prescrizione, risultando ivi esplicitato il credito vantato, il quantum e la diffida a pagare. Tale termine prescrizionale, sebbene inizi effettivamente a decorrere, come sostenuto in ricorso, già dalla data di scadenza del termine per il pagamento (30.6.2017; cfr. Cassazione civile sez. lav.,
31/10/2018, n.27950), è stato sospeso dalla disciplina emergenziale introdotta con l'art. 37 del D.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11, D.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha previsto una proroga di tale sospensione prevedendo, al comma 9, che : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5. Tale normativa emergenziale ha, dunque, introdotto una sospensione ex lege di 311 giorni del termine di prescrizione (129 giorni previsti dal DL 18/2020 a cui si aggiungono 182 gg del DL 183/2020) certamente applicabile al caso di specie. Da ciò si evince che, alla data di notificazione dell'avviso di pagamento (23/12/2022), il termine prescrizionale non era ancora utilmente decorso.
***
6. Quanto alla dichiarazione di disconoscimento effettuata in udienza dal procuratore di parte ricorrente in relazione alla notifica dell'avviso di
4 pagamento, deve ritenersi che la produzione soltanto in copia dell'avviso di ricevimento sia tutto ammissibile, senza che la mancanza degli originali incida sull'efficacia probatoria della copia, avendo il ricorrente omesso di evidenziare in modo chiaro ed univoco gli elementi di fatto in ragione dei quali poter ragionevolmente dubitare della conformità della documentazione prodotta, operando peraltro in queste ipotesi anche la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n.
5094/2023). Del resto, l'avviso di ricevimento reca il numero della raccomandata (n. 68992968356-1) che corrisponde al numero riportato nell'intestazione dell'avviso.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, dirimenti e assorbenti rispetto ad ogni altra questione, il ricorso va respinto.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 5.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. BUSINARO Parte_1 C.F._1
CESARE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, Viale Bianca Maria n.23;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA M. E G.
SAVARE', 1 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 15/05/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali (e annesse penalità, a titolo di sanzioni, interessi e spese), oggetto dell'avviso di addebito n. 368
2023 00194586 33 000 del 9.12.2023, spedito il 9.1.2024 e consegnato il 9.2.2024 e, per l'effetto, dichiarare altresì la nullità dello stesso avviso e che non sussiste il diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata”. CP_1
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver ricevuto in data 9.2.2024 la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023
00194586 33 000 relativo ai contributi dell'anno 2016 per un totale di
€24.446,45 e chiede accertarsi, alla luce del tempo trascorso,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Riferisce che la scadenza per il pagamento dei contributi relativi al 2016 fosse il
30.6.2017 e che, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione si sarebbe perfezionata il 30.6.2022.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, ha prodotto una nota bonaria notificata il 23.12.2022 relativa al mancato versamento per l'anno 2016, da ritenersi interruttiva del termine prescrizionale, anche alla luce della data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (avvenuta in data 29.1.2018) e della sospensione dei termini ai sensi del DL 18/2020 in ragione dell'emergenza pandemica.
4. All'udienza del 9 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di disconoscere “la presenza della prova in relazione al recapito dell'avviso bonario in quanto dalla scansione prodotta non è dato verificare se l'avviso a pag. 2 sia riconducibile alla raccomandata”.
5. Tentata inutilmente una soluzione in via amministrativa e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. L'avviso di addebito n. 368 2023 00194586 33 000 notificato il
9.2.2024, oggetto dell'odierna impugnazione, è relativo a omissioni contributive relative dell'anno 2016 per un totale di €24.446,45. In
2 relazione a tale pretesa, il ricorrente eccepisce unicamente l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali in oggetto e quindi del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata. CP_1
**
3. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da per tardività rispetto al termine di cui all'art. 29 D.lgs. CP_1
n. 46/1999. Al riguardo, è ben noto che qualora si intenda far valere, come nel caso in esame, la prescrizione successiva alla notifica dei titoli,
l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis
c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c., ovverosia «nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto» per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che
l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comm)a 2) o meno (art.
617 c.p.c., comma 1)” (Cassazione civile sez. VI, 18/12/2014, n.26670).
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3 4. L'eccezione di prescrizione non è fondata. La nota bonaria notificata da al ricorrente il 23.12.2022 (doc. 3 fascicolo resistente) CP_1 deve, infatti, ritenersi un valido atto interruttivo della prescrizione, risultando ivi esplicitato il credito vantato, il quantum e la diffida a pagare. Tale termine prescrizionale, sebbene inizi effettivamente a decorrere, come sostenuto in ricorso, già dalla data di scadenza del termine per il pagamento (30.6.2017; cfr. Cassazione civile sez. lav.,
31/10/2018, n.27950), è stato sospeso dalla disciplina emergenziale introdotta con l'art. 37 del D.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11, D.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha previsto una proroga di tale sospensione prevedendo, al comma 9, che : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5. Tale normativa emergenziale ha, dunque, introdotto una sospensione ex lege di 311 giorni del termine di prescrizione (129 giorni previsti dal DL 18/2020 a cui si aggiungono 182 gg del DL 183/2020) certamente applicabile al caso di specie. Da ciò si evince che, alla data di notificazione dell'avviso di pagamento (23/12/2022), il termine prescrizionale non era ancora utilmente decorso.
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6. Quanto alla dichiarazione di disconoscimento effettuata in udienza dal procuratore di parte ricorrente in relazione alla notifica dell'avviso di
4 pagamento, deve ritenersi che la produzione soltanto in copia dell'avviso di ricevimento sia tutto ammissibile, senza che la mancanza degli originali incida sull'efficacia probatoria della copia, avendo il ricorrente omesso di evidenziare in modo chiaro ed univoco gli elementi di fatto in ragione dei quali poter ragionevolmente dubitare della conformità della documentazione prodotta, operando peraltro in queste ipotesi anche la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n.
5094/2023). Del resto, l'avviso di ricevimento reca il numero della raccomandata (n. 68992968356-1) che corrisponde al numero riportato nell'intestazione dell'avviso.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, dirimenti e assorbenti rispetto ad ogni altra questione, il ricorso va respinto.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 5.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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