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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione dei coniugi e di divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...] in Loc. Parte_1
Les Villes Dessous, n. 66, C.F: elettivamente domiciliato in Aosta, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Simona Mele (CF: ; Pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nata il [...] in [...], cittadina italiana, residente in [...]Persona_1
(AO) in Loc. Les Villes Dessous, n. 66, C.F: C.F._3
CONVENUTA contumace con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dalle allegazioni di parte ricorrente risulta quanto segue.
pagina 1 di 3 In data 24 ottobre 2019, in Introd (AO), le parti hanno contratto matrimonio con rito civile (atto trascritto presso il Comune di Introd, Anno 2019, Parte I, n. 3), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
L'ultimo domicilio coniugale è stato in Introd (AO), Loc. Les Villes Dessous, n. 66, presso l'abitazione che il ricorrente già occupava prima del matrimonio, quale usufruttuario, immobile in nuda proprietà di figlia del ricorrente. Persona_2
Nel mese di settembre 2023 la convenuta, senza alcun preavviso, ha abbandonato la residenza coniugale, partendo per il Kenya, suo Paese di origine, e interrompendo ogni comunicazione sulle sue condizioni nel mese di febbraio 2024.
Da quel momento, come dedotto dal ricorrente, è conseguentemente venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi.
Il ricorrente ha così concluso:
In via principale: Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire ciascuno la propria residenza, ove desiderino, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Stante l'autosufficienza economica di ciascuno dei coniugi, essi provvederanno in maniera autonoma ed indipendente al proprio mantenimento personale, senza alcuna reciproca pretesa.
3. La casa ove era stabilita la residenza coniugale, già nella disponibilità del Dott. ante matrimonio, in quanto usufruttuario e in nuda Pt_1
proprietà della SI.ra , di lui figlia, rimane nella disponibilità del ricorrente, con ogni Persona_2
arredo e corredo.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 1° dicembre 1970, n. 898, Voglia il Tribunale - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1
residente in [...] in Loc. Les Villes Dessous, n. 66 e , nata il [...] Persona_1
a IN (Kenya), cittadina italiana, residente in [...] in Loc. Les Villes Dessous, n. 66, con le dovute e conseguenti comunicazioni agli uffici anagrafici competenti per le previste annotazioni di legge. - Stabilire che ciascun coniuge provvederà in autonomia al proprio mantenimento personale, essendo economicamente indipendenti e che il Dott. nulla dovrà attualmente ed in futuro alla Pt_1
SI.ra . Egli infatti ha già lautamente contribuito alla possibilità della SI.ra di rendersi Per_1 Per_1
autonoma - Stabilire che la casa, sita in Introd (AO) in Loc. Les Villes Dessous, n. 66, rimanga assegnata al ricorrente, che già la abita, con ogni arredo e corredo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri di legge.
pagina 2 di 3 Parte convenuta non si è costituita ed è di fatto irreperibile.
Alla prima udienza fissata il ricorrente ha richiamato le conclusioni in punto separazione e divorzio.
Il GI ha rimesso al Collegio la decisione sulla separazione e ha fissato nel contempo successiva udienza per la prosecuzione del giudizio relativo al divorzio.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
Nulla va disposto circa le condizioni della separazione, in assenza di figli e in assenza di domande di contribuzione di natura economica.
Spese interamente compensate trattandosi di pronuncia necessaria sullo status ed in assenza di contestazioni della convenuta contumace
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 26.2.2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione dei coniugi e di divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...] in Loc. Parte_1
Les Villes Dessous, n. 66, C.F: elettivamente domiciliato in Aosta, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Simona Mele (CF: ; Pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nata il [...] in [...], cittadina italiana, residente in [...]Persona_1
(AO) in Loc. Les Villes Dessous, n. 66, C.F: C.F._3
CONVENUTA contumace con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dalle allegazioni di parte ricorrente risulta quanto segue.
pagina 1 di 3 In data 24 ottobre 2019, in Introd (AO), le parti hanno contratto matrimonio con rito civile (atto trascritto presso il Comune di Introd, Anno 2019, Parte I, n. 3), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
L'ultimo domicilio coniugale è stato in Introd (AO), Loc. Les Villes Dessous, n. 66, presso l'abitazione che il ricorrente già occupava prima del matrimonio, quale usufruttuario, immobile in nuda proprietà di figlia del ricorrente. Persona_2
Nel mese di settembre 2023 la convenuta, senza alcun preavviso, ha abbandonato la residenza coniugale, partendo per il Kenya, suo Paese di origine, e interrompendo ogni comunicazione sulle sue condizioni nel mese di febbraio 2024.
Da quel momento, come dedotto dal ricorrente, è conseguentemente venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi.
Il ricorrente ha così concluso:
In via principale: Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire ciascuno la propria residenza, ove desiderino, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Stante l'autosufficienza economica di ciascuno dei coniugi, essi provvederanno in maniera autonoma ed indipendente al proprio mantenimento personale, senza alcuna reciproca pretesa.
3. La casa ove era stabilita la residenza coniugale, già nella disponibilità del Dott. ante matrimonio, in quanto usufruttuario e in nuda Pt_1
proprietà della SI.ra , di lui figlia, rimane nella disponibilità del ricorrente, con ogni Persona_2
arredo e corredo.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 1° dicembre 1970, n. 898, Voglia il Tribunale - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1
residente in [...] in Loc. Les Villes Dessous, n. 66 e , nata il [...] Persona_1
a IN (Kenya), cittadina italiana, residente in [...] in Loc. Les Villes Dessous, n. 66, con le dovute e conseguenti comunicazioni agli uffici anagrafici competenti per le previste annotazioni di legge. - Stabilire che ciascun coniuge provvederà in autonomia al proprio mantenimento personale, essendo economicamente indipendenti e che il Dott. nulla dovrà attualmente ed in futuro alla Pt_1
SI.ra . Egli infatti ha già lautamente contribuito alla possibilità della SI.ra di rendersi Per_1 Per_1
autonoma - Stabilire che la casa, sita in Introd (AO) in Loc. Les Villes Dessous, n. 66, rimanga assegnata al ricorrente, che già la abita, con ogni arredo e corredo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri di legge.
pagina 2 di 3 Parte convenuta non si è costituita ed è di fatto irreperibile.
Alla prima udienza fissata il ricorrente ha richiamato le conclusioni in punto separazione e divorzio.
Il GI ha rimesso al Collegio la decisione sulla separazione e ha fissato nel contempo successiva udienza per la prosecuzione del giudizio relativo al divorzio.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
Nulla va disposto circa le condizioni della separazione, in assenza di figli e in assenza di domande di contribuzione di natura economica.
Spese interamente compensate trattandosi di pronuncia necessaria sullo status ed in assenza di contestazioni della convenuta contumace
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 26.2.2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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