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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 583/2020 r.g., vertente tra
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tauro alla via Dei Bizantini n. 8, rappresentata e difesa, dall'avv. Carmen Archinà, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via Aspromonte n. 21
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. e P.I. , ente pubblico economico, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Scaglione ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio del suddetto procuratore in Locri, via D. Candida n.6
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 347/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 21.2.19, la sig. conveniva in giudizio avanti il Tribunale Pt_1
di Reggio Calabria l' chiedendo che venisse annullata la cartella Controparte_1
n.09420180015023252000 nonché il ruolo ad essa sotteso, deducendo:
1. che la cartella non le era mai stata notificata;
1 2. che le somme richieste a titolo di interessi ed aggio erano illegittime poiché non venivano indicati i criteri in ragione dei quali erano state determinate;
3. che era illegittima la formazione del ruolo poiché il credito posto a base dello stesso era inesistente o comunque l'ente impositore non aveva titolo.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato e del credito sotteso al ruolo.
Si costituiva l'agente della riscossione producendo l'avviso di ricevimento comprovante la notifica ex art. 26 d.p.r. 602/73 della cartella oggetto d'impugnazione e chiedendo il rigetto della domanda con riferimento alle contestazioni inerenti le irregolarità formali della cartella;
quanto alle contestazioni inerenti la legittima formazione del ruolo e la dovutezza delle somme ad esso sottese rilevava la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 e 106 c.p.c. nei confronti dell'ente creditore.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
347/20 rigettava l'opposizione.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per:
a) per violazione del divieto di decisione a sorpresa;
b) omessa concessione dei richiesti termini ex art. 183 co. vi c.p.c. violazione del diritto di difesa;
1.1) L'eccezione di nullità è fondata e deve essere accolta.
La sentenza impugnata, infatti, è nulla non per l'omessa concessione dei termini 183 cpc (la giurisprudenza ritiene che il giudice possa negarli ove ritenga a causa matura, comunque la parte dovrebbe dimostrare che pregiudizio ha avuto Cass.4767/16 ) ma perché le parti non hanno potuto precisare le conclusioni né hanno avuto termine per le conclusionali.
La Suprema Corte, a SSUU ha, infatti, ritenuto che la deduzione della nullità per violazione dell'art.
190 c.p.c., non richiede l'allegazione di un pregiudizio ulteriore, poiché tale pregiudizio discende direttamente dalla violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio, oggetto di tutela
2 costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. Tale diritto non può essere oggetto di affievolimento in ragione del principio di economia processuale, poiché mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio,
e, in definitiva il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizione di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola. In tale ottica, le norme che presiedono all'emissione della sentenza (artt.190, 175, 281-quinques e 352 c.p.c.), sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attengono ai principi essenziali regolatori del giusto processo, sicché la relativa violazione determina la nullità della sentenza finanche in assenza di una testuale previsione.…. La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”( Cass. SSUU 36596/2021).
Per quanto sopra, la sentenza n. 347/20 del Tribunale di Reggio Calabria, deve essere dichiarata nulla.
Non integrando, la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice a norma degli art. 353 e 354 c.p.c, diviene operante il potere-dovere del giudice d'appello di decidere nel merito (ex plurimis Cass
1073/09).
Dalla documentazione prodotta dalla risulta che la cartella Controparte_1 oggetto d'impugnazione è stata, regolarmente, notificata mediante consegna a mani dell'attrice in data
20.11.18.
Per quanto sopra, l'opposizione proposta dall'appellante con citazione del 20 febbraio 2019, deve essere rigettata, risultando ultronea e inconducente l'attività istruttoria richiesta in primo grado dall'odierna appellante.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase
3 istruttoria/trattazione e pertanto €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 347/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 347/20; rigetta l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo n. 0002319/2018 e cartella Parte_1
n. 09420180015023352. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 583/2020 r.g., vertente tra
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tauro alla via Dei Bizantini n. 8, rappresentata e difesa, dall'avv. Carmen Archinà, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via Aspromonte n. 21
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. e P.I. , ente pubblico economico, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Scaglione ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio del suddetto procuratore in Locri, via D. Candida n.6
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 347/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 21.2.19, la sig. conveniva in giudizio avanti il Tribunale Pt_1
di Reggio Calabria l' chiedendo che venisse annullata la cartella Controparte_1
n.09420180015023252000 nonché il ruolo ad essa sotteso, deducendo:
1. che la cartella non le era mai stata notificata;
1 2. che le somme richieste a titolo di interessi ed aggio erano illegittime poiché non venivano indicati i criteri in ragione dei quali erano state determinate;
3. che era illegittima la formazione del ruolo poiché il credito posto a base dello stesso era inesistente o comunque l'ente impositore non aveva titolo.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato e del credito sotteso al ruolo.
Si costituiva l'agente della riscossione producendo l'avviso di ricevimento comprovante la notifica ex art. 26 d.p.r. 602/73 della cartella oggetto d'impugnazione e chiedendo il rigetto della domanda con riferimento alle contestazioni inerenti le irregolarità formali della cartella;
quanto alle contestazioni inerenti la legittima formazione del ruolo e la dovutezza delle somme ad esso sottese rilevava la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 e 106 c.p.c. nei confronti dell'ente creditore.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
347/20 rigettava l'opposizione.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per:
a) per violazione del divieto di decisione a sorpresa;
b) omessa concessione dei richiesti termini ex art. 183 co. vi c.p.c. violazione del diritto di difesa;
1.1) L'eccezione di nullità è fondata e deve essere accolta.
La sentenza impugnata, infatti, è nulla non per l'omessa concessione dei termini 183 cpc (la giurisprudenza ritiene che il giudice possa negarli ove ritenga a causa matura, comunque la parte dovrebbe dimostrare che pregiudizio ha avuto Cass.4767/16 ) ma perché le parti non hanno potuto precisare le conclusioni né hanno avuto termine per le conclusionali.
La Suprema Corte, a SSUU ha, infatti, ritenuto che la deduzione della nullità per violazione dell'art.
190 c.p.c., non richiede l'allegazione di un pregiudizio ulteriore, poiché tale pregiudizio discende direttamente dalla violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio, oggetto di tutela
2 costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. Tale diritto non può essere oggetto di affievolimento in ragione del principio di economia processuale, poiché mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio,
e, in definitiva il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizione di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola. In tale ottica, le norme che presiedono all'emissione della sentenza (artt.190, 175, 281-quinques e 352 c.p.c.), sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attengono ai principi essenziali regolatori del giusto processo, sicché la relativa violazione determina la nullità della sentenza finanche in assenza di una testuale previsione.…. La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”( Cass. SSUU 36596/2021).
Per quanto sopra, la sentenza n. 347/20 del Tribunale di Reggio Calabria, deve essere dichiarata nulla.
Non integrando, la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice a norma degli art. 353 e 354 c.p.c, diviene operante il potere-dovere del giudice d'appello di decidere nel merito (ex plurimis Cass
1073/09).
Dalla documentazione prodotta dalla risulta che la cartella Controparte_1 oggetto d'impugnazione è stata, regolarmente, notificata mediante consegna a mani dell'attrice in data
20.11.18.
Per quanto sopra, l'opposizione proposta dall'appellante con citazione del 20 febbraio 2019, deve essere rigettata, risultando ultronea e inconducente l'attività istruttoria richiesta in primo grado dall'odierna appellante.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase
3 istruttoria/trattazione e pertanto €. 1.134,00 fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 347/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 347/20; rigetta l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo n. 0002319/2018 e cartella Parte_1
n. 09420180015023352. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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