Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di LE, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19838 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_3
), (C.F. C.F._2 Parte_4
), P.IVA ), in persona C.F._3 Parte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in
LE, Via R. Wagner n. 9 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Palmigiano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, attori contro
(C.F. ), in persona del legale COroparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, quale incorporante di COroparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro, elettivamente domiciliata in LE, Via Agrigento n. 15/A presso lo studio dell'Avv.to Francesca Pellicori, giusta procura in atti,
convenuta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
16.12.2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno agito nei confronti di Parte_4 Parte_5 COroparte_1
(incorporante , chiedendo la condanna della convenuta,
[...] COroparte_2
a titolo risarcitorio o restitutorio, di differenti importi, quantificati nella misura di CO
€ 6.250,00 per € 18.750,00 per , € 29.750,00 per Parte_1 Pt_3
€ 28.750,00 per e € 6.250,00 per pari
[...] Parte_4 Parte_5 all'ammontare del capitale perduto da ciascuno di essi in conseguenza di determinate operazioni di acquisto di azioni di COroparte_4
CO (d'ora in avanti anche brevemente “ ”), meglio dettagliate alle pagg. da 13 a 20 dell'atto di citazione (§ A-E), poste in essere con l'intermediazione dell'allora da risolvere per grave inadempimento dell'intermediaria. COroparte_2
Gli attori – premettendo di essere stati tutti correntisti presso CP_2
– hanno lamentato la violazione degli obblighi informativi previsti dal
[...]
T.U.F., con riferimento sia alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento, sia all'adeguatezza degli stessi rispetto ai profili di rischio degli investitori, sia ancora all'esistente conflitto di interessi dell'intermediario. Hanno, inoltre, dedotto l'annullabilità delle predette operazioni, in tesi viziate da dolo o comunque da errore essenziale, evidenziando (v. § 1 dell'atto di citazione, intitolato “Il contesto in cui si iscrivono gli atti illeciti oggetto del presente giudizio”) che gli investimenti per cui è causa si inseriscono nell'ambito di un aumento di capitale CO di oltre € 350.000.000,00 deliberato da all'indomani dell'entrata in vigore degli accordi di Basilea III e di fatto realizzato attraverso una serie di pratiche commerciali scorrette e, prima ancora, di una determinazione artificiosa del prezzo di collocamento, individuato senza alcun criterio obiettivo, ma sulla base dei dividendi attesi e stimati dalla stessa emittente: tanto emergerebbe dai 3
provvedimenti sanzionatori resi sulla vicenda dall'autorità Antitrust, da e CP_6 dalla BCE, all'esito dei procedimenti ispettivi compiuti dopo il default della banca emittente. La difesa degli attori ha descritto (alle pagg. da 12 a 18 dell'atto di citazione) le circostanze di fatto nell'ambito delle quali sarebbero state compiute le operazioni di investimento, sottolineando: l'inesperienza degli investitori nel settore degli strumenti finanziari;
l'incompatibilità tra gli acquisti effettuati e gli obiettivi di investimento dichiarati;
le continue rassicurazioni rese dai funzionari in ordine alla liquidità, redditività e sicurezza del prodotto;
l'incoerenza della profilatura di rischio rispetto alle dichiarazioni rese.
2. Si è costituita quale incorporante COroparte_1 CP_2
la quale, preliminarmente, ha evidenziato la mancanza di qualsivoglia
[...] reciproca connessione oggettiva e soggettiva tra i rapporti dedotti in giudizio, invocando la separazione degli stessi ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le ragioni meglio spiegate in atti, nonché la prescrizione delle azioni di responsabilità e di annullamento esercitate dagli attori per decorso del termine quinquennale dalla data di sottoscrizione delle operazioni di investimento. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, deducendo la correttezza del proprio operato e illustrando, con riferimento a ciascuna delle operazioni per cui è causa (da pagg. 4 a 15 della comparsa di risposta), il tenore della documentazione sottoposta al vaglio dei clienti e da essi sottoscritta.
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove documentali, prove orali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. nei confronti della e dell'AGCM CP_6
(cfr. ord. del 16.11.2020); indi, subentrato lo scrivente nella titolarità del procedimento (a far data dal 18.05.2023), è giunta all'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., al cui esito è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse 4
conclusionali e memorie di replica.
MERITO DELLA LITE
1. Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito da
[rectius: di titolarità passiva dell'invocato rapporto risarcitorio/restitutorio], CP_1 ritiene chi scrive di dover aderire all'orientamento, già ripetutamente espresso da questo Tribunale (Trib. LE 9 maggio 2021; Trib. LE 15 novembre 2018)
e recentemente confermato dalla Corte di Appello di LE (in una fattispecie, tuttavia, non del tutto sovrapponibile: cfr. sentenza del 9 marzo 2023), favorevole a ravvisare in capo alla convenuta la titolarità dal lato passivo del rapporto azionato, sulla premessa, a monte di tutto il ragionamento, che la domanda di responsabilità per violazione degli obblighi di condotta nell'attività di intermediazione finanziaria non attiene al legame di un socio con la società di cui fa parte, ossia non concerne i rapporti societari o le partecipazioni sociali, né il trasferimento di azioni, investendo il contratto di intermediazione, negozio che interessa le partecipazioni sociali se non in via mediata. La peculiarità evidenziata dall'attrice è, infatti, di aver evocato non in qualità di acquirente COroparte_1 degli asset ceduti da in l.c.a. con il contratto di COroparte_4 cessione del 26.6.2017 (in attuazione dell'art. 3 d.lgs 2017 n. 99), ma quale incorporante acquisita per effetto di fusione societaria, COroparte_2 soggetto con il quale l'operazione di investimento fu conclusa, sì controllato, ma giuridicamente autonomo e distinto da COroparte_4 [...]
è stata, cioè, chiamata a rispondere della violazione, riferibile CP_1 esclusivamente all'intermediaria degli obblighi COroparte_2 comportamentali informativi, di correttezza e di trasparenza disegnati dalla normativa di settore, commessi antecedente al 2017. Il peso che la convenuta intenderebbe dare al d.lgs. 2017 n. 99, ed alla cessione che ne rappresentò il seguito, non ha, perciò, l'ampiezza che l'eccipiente vorrebbe, perché, come si evince pianamente dall'art. 1 d.lgs. 2017 n. 99, l'intervento normativo del 2017 fu mirato a disciplinare l'avvio e lo svolgimento della l.c.a. di due specifiche banche 5
(la e , obiettivo in vista del COroparte_4 Parte_6 quale, rimesso alle parti di definire il perimetro del negozio di cessione, questo venne circoscritto dal d.lgs. (v. art. 3, comma primo) a «l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi»
(l'enfasi è dell'estensore). In questo contesto, le esclusioni (dal negozio di cessione) che il legislatore del 2017 ha imposto in attuazione della regola del burden sharing [«le passività indicate all'articolo 52, comma uno, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) a del decreto legislativo 16 novembre 2015, numero 180» (art. 3 comma I, lett. a D.L. n.
99/2017); «i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinati» (art. 3 comma I, lett. b) D.L. n. 99/2017);
«le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività» (art. 3, comma I lett. c) D.L. n. 99/2017)], come pure la delimitazione dell'area di responsabilità della cessionaria ai soli «debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1» (art. 3, comma II, D.L. n. 99/2017), costruita secondo la logica della “regola generale esclusiva” (tale per cui è escluso dalla cessione tutto ciò che le parti del negozio non hanno espressamente previsto di inserirvi, unitamente a quanto escluso dalla fonte normativa), riportano contenuti (i debiti, le passività, gli azionisti) da riferire alle sole società in liquidazione. In quest'orizzonte, sorprende, per certi versi, che il legislatore, nello statuire, in esito alla due diligence affidata a un collegio di tre esperti indipendenti, la facoltà per il cessionario di restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione (art. 4, comma 4, lett. b,
d.lgs. cit.), l'abbia estesa anche alle attività, passività o rapporti di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, queste ultime non interessate dalla cessione. A ogni modo, perché una posta (sia essa un rapporto, un'attività o una 6
passività) possa dirsi restituita o retrocessa, è necessario ch'essa sia stata acquisita dal soggetto retrocedente (e pertanto, che sia rientrata nel campo della cessione), col risultato che, non avendo mai acquisito, in forza del CP_1 contratto di cessione del 2017, rapporti, attività o passività facenti capo alle società controllate (nella specie a , non si vede com'essa possa oggi CP_2 utilmente (ossia con effetti erga omnes) affermare di averle ritrasferite alla capogruppo in l.c.a. in conseguenza delle operazioni di retrocessione del 19.1.2018
(doc. 13 fasc. convenuta) e dell'atto ricognitivo del 22.1.2018 (doc. 14 fasc. convenuta), le quali appaiono, in verità, prive di effetti nei riguardi dei terzi. La prima, compiuta direttamente da (e non dalla cessionaria, come di CP_2 contro prescrive l'art. 4, comma 4, lett. b, d.lgs. cit.), va intesa, in difetto della liberazione del debitore originario da parte del creditore, quale accollo interno di un debito futuro;
la seconda, intercorsa tra le parti del negozio di cessione ed integrativa di un primo atto ricognitivo del 19.12.2017 (questo non prodotto), si pone, piuttosto, al di là della linea demarcata dal d.lgs. 2017 n. 99, ossia dei limiti di intervento demandati al negozio di cessione, posto che, nel ricomprendere (v. pag. 5) all'interno del contenzioso escluso dalla cessione del 2017 (di cui all'art. 3.1.4-b) le controversie proposte dagli azionisti/obbligazionisti e/o subordinati verso per la sottoscrizione l'acquisto e la commercializzazione di CP_2 azioni e/o obbligazioni convertibili e/o subordinate di una delle banche in l.c.a., essa esibisce un effetto tutt'affatto che ricognitivo, eccedendo dal campo di azione rimesso (per comando di legge) al negozio di cessione, al quale si deputava il compito di definire le situazioni cedute in rapporto alle sole banche assoggettate alla l.c.a., e non alle società controllate.
Di talché, né il D.L. 99/2017, né il contratto di cessione del 26.6.2017, e neppure i negozi del 19.1.2018 e del 22.1.2018, autorizzano a ritenere che sia stata trasferita in capo alla banca controllante ormai in l.c.a. la responsabilità per comportamenti posti in essere dall'intermediaria controllata sol perché questi hanno riguardato azioni emesse dalla prima. Un esito diverso contraddirebbe la 7
ratio dell'intervento di salvataggio operato col d.lgs. n. 2017 n.99 (recentemente illuminata da Corte Cost. 5 ottobre 2022, n. 225), attuata prevalentemente mediante la regola del «burden sharing», secondo una logica che chiama i clienti- azionisti a sopportare il rischio di impresa, e postulerebbe l'idea di ammettere che un operatore formalmente sano, al di fuori di istituti privatistici preposti all'uopo
(per tutti: cessione del contratto, accollo del debito), possa abdicare alle responsabilità connesse al proprio rischio d'impresa (in disparte il tema assicurativo) con efficacia verso i potenziali creditori e a prescindere dal consenso di questi. Per concludere: la titolarità passiva di non discende dalla CP_1 cessione regolata dal decreto del 2017, quanto piuttosto dalla sua successione al soggetto titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio.
2. Sempre preliminarmente, vanno ribadite (cfr. ord. del 3.3.2020) le ragioni per le quali non è stata disposta la separazione delle cause, legate al fatto che, pur non sussistendo motivi di connessione per l'oggetto o per il titolo, la decisione dipende parzialmente, non solo dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche, ma pure dall'assunzione e dall'esame di identici mezzi di prova. Si versa, dunque, in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 103, comma primo, c.p.c., in relazione alla quale non si è stimato necessario disporre la separazione a tenore dell'art. 103, comma secondo, c.p.c., dal momento che la continuazione della riunione non ha reso più gravoso né ha ritardato il processo.
3. Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riguardo all'azione di annullamento e risarcitoria svolta da
[...]
(in merito alle operazioni di investimento sottoscritte il 12.11.2010 e il Pt_7
CO 23.07.2013), da e (in merito alle operazioni di adesione all' CP_7 CP_8
2013 sottoscritte a dicembre 2013) e da (in merito all'operazione di Pt_8 investimento sottoscritta il 29.12.2012), eccezione fondata (per la parte riferita all'addebito risarcitorio) sull'errato assunto che, laddove invocata, la responsabilità precontrattuale sia da qualificare come responsabilità extracontrattuale. 8
Premesso che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed eventualmente può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (Cass. n. 15099.2021), mette conto ricordare che in subiecta materia, sulla scia di quanto affermato (altrove) dalla Suprema
Corte, la responsabilità precontrattuale è assimilabile alla responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (v. ex multis Cass. n. 14188.2016).
Infatti, la responsabilità dell'intermediario per il danno cagionato nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di obblighi specifici come la buona fede, la protezione e l'informazione precedenti a quelli che deriveranno dal contratto – se e solo nel momento in cui verrà concluso – e non dal generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termini di prescrizione e di onere della prova.
In ogni caso, nell'ipotesi come quella in oggetto, in cui l'investitore avanzi una domanda di restituzione/risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento dell'investimento (ma la stessa cosa vale, mutatis mutandis, per l'azione di annullamento del contratto per vizio del consenso: v. art. 1442 c.c.), il dies a quo di decorrenza della prescrizione va ancorato al momento della percezione del pregiudizio subito e non dalla data di sottoscrizione delle operazioni di 9
investimento, come erroneamente sostenuto dalla banca convenuta (cfr., ex multis,
Cass. n. 3176.2016; Cass. n. 5504.2012, secondo cui «in tema di danno contrattuale - al fine di determinare il dies a quo della prescrizione - occorre verificare il momento in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato dal colpevole inadempimento della convenuta»). Sulla scorta di tale principio, il dies a quo per il computo del termine prescrizionale va individuato nella data del default dell'emittente, quale momento in cui l'investitore poteva cogliere l'inadempimento dell'intermediaria agli obblighi informativi e prefigurarsi il pregiudizio derivatone (vale a dire, la perdita del valore dell'investimento); più precisamente, esso va riportato alla data in cui la società emittente è stata posta in LCA, vale a dire al 25.06.2017, tanto più che alla luce di quanto recentemente osservatosi sul tema: «In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223
c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale» (Cass. n. 32226.2024).
4. Ciò chiarito, l'addebito mosso dagli attori si fonda essenzialmente sull'affermazione di responsabilità dell'intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento;
segnatamente, per assenza di una corretta profilatura del cliente e di una valutazione attenta dell'adeguatezza dell'operazione, additata come non conforme al profilo dell'investitore. 10
Nota è, al riguardo, la regola di riparto tracciata dal legislatore (art. 23, ult. co., D.lgs. 1998 n. 58) ed approfondita dalla giurisprudenza: «in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del
1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute» (cfr., per tutti,
Cass. n. 10111.2018). L'intermediario assolve, quindi, all'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (v.
Cass. n. 22513.2021); nel caso, poi, in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. n. 11522 del 1998 si ritiene assolto allorché CP_6 quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
nondimeno, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, 11
ovvero che non fossero dovute (v. Cass. n. 23570.2020).
5. Ebbene, alla luce dei principi illustrati, e degli esiti dell'istruttoria svolta, reputa il Tribunale di dovere addivenire all'accoglimento della domanda di risoluzione. Gli attori hanno, infatti, dimostrato di avere acquistato con l'intermediazione di nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014, COroparte_2 azioni di ognuno per il controvalore meglio indicato in premessa, la cui CP_9 totale perdita di valore è seguita alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della società emittente. Tali circostanze – oltre a essere comprovate dalla produzione documentale degli attori e della banca convenuta – devono ritenersi sostanzialmente incontestate.
Per prima cosa, risulta per tabulas che tutti gli attori hanno sottoscritto il contratto quadro (cfr. all. n. 1, 7, 10-bis, 12 e 23 fasc. convenuta) nell'ambito del quale sono state compiute le operazioni di investimento per cui è causa, sicché non ricorre (per nessuno di loro) alcuna nullità per violazione dell'obbligo di forma scritta imposto dall'art. 23 TUF.
Ciascuno di loro lamenta, tuttavia, di non avere ricevuto informazioni sui titoli acquistati, e che l'investimento non è stato adeguato al singolo profilo di rischio. A fronte di tali allegazioni la banca ha dedotto la correttezza del proprio operato, producendo copiosa documentazione e sottolineando il tenore dei contratti quadro sottoscritti dagli attori unitamente al questionario MIFID contenente la profilatura di ognuno, nonché il contenuto della documentazione CO informativa relativa all'aumento di capitale di , all'epoca depositata presso la e consegnata ai clienti all'atto dell'acquisto, come espressamente CP_6 attestato con la sottoscrizione degli ordini di acquisto e dei relativi preordini. In calce a tali ultimi documenti, si legge che «le caratteristiche sul prodotto finanziario sono descritte nell'informativa consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione». Nella scheda di adesione all'offerta sottoscritta dal cliente, prodromica agli ordini, si legge in premessa: 1) che il cliente «dichiara di aver preso visione del prospetto relativo 12
all'Offerta messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di (la CP_10
CO banca o l'emittente)», presso le filiali del gruppo , nonché sul sito internet dell'emittente; 2) come è composto il prospetto in questione (documenti di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi depositate presso la con relativi estremi identificativi); 3) che il cliente CP_6
«dichiara di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento richiamati alla sezione D della nota di sintesi, al capitolo 2 della nota informativa sugli strumenti finanziari e al capitolo 4 del documento di registrazione».
Il contenuto delle dichiarazioni appena riportate non è, tuttavia, idoneo di per sé solo a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa a carico della banca. Si è, infatti, ripetutamente chiarito:
- «in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare CP_6 attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente» (cfr. Cass. sez.
1^ civ. n. 22147/10);
- «in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente» (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^ civ. n. 20178/14). 13
A fronte, quindi, dell'affermazione di circa la correttezza dell'operato CP_1 dell'intermediario, supportata in tesi da ampia documentazione e dal tenore dei contratti quadro sottoscritti dagli attori unitamente al questionario Mifid contenente la profilatura degli stessi, rileva, per converso, l'assenza di prova, non solo che i predetti documenti siano stati consegnati al cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale, ma soprattutto che l'operatore della banca gliene abbia illustrato il contenuto, non avendo quest'ultima articolato richieste di prova orale sul punto. Piuttosto, dalle prove orali assunte su richiesta degli attori emerge il contrario;
invero:
(i) con riferimento all'acquisto di il teste (moglie) Pt_1 Testimone_1 ha confermato che il marito veniva al tempo ripetutamente contattato dal direttore della filiale di di via Libertà (angolo via Ugdulena) al fine CP_2 di proporgli l'acquisto di un prodotto finanziario, precisando che sempre il marito necessitava all'epoca di un mutuo per l'acquisto di un immobile da destinare studio professionale e che lo stesso aveva aderito all'offerta di acquisto dei prodotti negoziati, allettato dalla proposta di ottenere un mutuo a tassi agevolati CO in cambio della contestuale sottoscrizione delle azioni di;
(ii) con riferimento all'acquisto di (figlio) ha Pt_3 COroparte_11 riferito che la madre era una bracciante agricola in pensione, che aveva come titolo di studio la licenza media e che era priva di qualsivoglia competenza in materia di investimenti;
ha sottolineato ch'ella si fidava dell'operato dei funzionari della banca, che «la avvisavano delle diverse operazioni di investimento e disinvestimento e poi si occupavano di tutto», aggiungendo di avere cominciato a seguire la madre solo dopo aver appreso la notizia della perdita dei soldi e di essere stato personalmente rassicurato dal direttore della filiale sulla sicurezza del prodotto («Il direttore mi disse che era sicurissimo di quel prodotto, tanto che lo aveva consigliato a moltissimi clienti e lo avevano acquistato anche molti dipendenti e loro familiari e non ricordo se addirittura pure lui»); 14
CO (iii) con riferimento all'acquisto di e , il teste Pt_5 Testimone_2 ha rappresentato di essere stata dipendente di ambedue le società (con funzioni di responsabile amministrativo) e di avere seguito direttamente le operazioni di investimento [«presenziando all'incontro tra il legale rappresentante delle società ( Pt_9
) e i funzionari di (agenzia p. Flaccovio)»]; ha riferito che il dott.
[...] CP_2
legale rappresentante pro tempore delle citate società, all'inizio e alla fine Pt_9 dell'anno 2014, aveva acconsentito all'accensione di due finanziamenti, allettato anch'egli dal tasso agevolato proposto dalla banca in cambio della sottoscrizione CO delle azioni di , descritte in quell'occasione come un prodotto sicuro ed alienabile in qualsiasi momento;
ha aggiunto: «Dopo il primo investimento effettuato CO agli inizi del 2014, alla fine dell'anno chiese un altro finanziamento per la società e Pt_9 il funzionario gli disse che per ottenerlo avrebbe dovuto acquistare un altro pacchetto di azioni sempre del valore di 12.000,00 € circa»; ha riferito, inoltre, che dall'estratto conto risultava che le azioni acquistate non erano di nuova emissione, bensì provenienti da soggetti privati: «Il funzionario sottopose alla firma di diversi moduli che lui Pt_9 firmò e che in parte forse recavano spazi vuoti che furono riempiti successivamente. Noi ci accorgemmo infatti che le azioni acquistate in questa seconda occasione la società le aveva acquistate da soggetti privati sconosciuti, perché notammo nell'estratto conto dei pagamenti in CO uscita verso soggetti per l'appunto sconosciuti e con i quali la non aveva alcun rapporto»;
(iv) con riferimento all'acquisto di , il teste Pt_4 Testimone_3
(figlio) ha raccontato che all'epoca dell'investimento il padre svolgeva il lavoro di falegname e che nel 2010, spinto dalla necessità di liquidità per effettuare dei lavori di ristrutturazione, si era recato presso la filiale di Villabate di CP_2 al fine di ottenere un finanziamento;
ha aggiunto che in quell'occasione il funzionario della banca aveva raccomandato il contestuale acquisto delle azioni CO
, evidenziando che le stesse gli avrebbero fruttato denaro e che in qualunque momento avrebbe potuto rivenderle;
ha riferito ancora di aver accompagnato il padre ad aprire un ulteriore finanziamento nell'anno 2013, e che anche in detta 15
occasione i funzionari della banca gli avevano proposto l'acquisto di un nuovo CO pacchetto di azioni , dichiarando che tale investimento avrebbe consentito l'apertura dell'istruttoria per il finanziamento.
Come è agevole notare, simili testimonianze dimostrano che i funzionari e gli operatori di non si sono limitati a prospettare ai clienti la COroparte_2 possibilità di effettuare l'investimento, ma lo hanno insistentemente caldeggiato ponendo l'accento sulla sicurezza e convenienza, non tanto e non solo in relazione ai rendimenti, quanto soprattutto ai molteplici vantaggi che sarebbero derivati ai clienti dell'assunzione della qualità di soci della banca, soprattutto con riguardo a un più agevole accesso al credito, omettendo di prospettare l'intrinseca rischiosità dell'investimento, tema, quest'ultimo, in relazione al quale – si ribadisce – la banca (quale soggetto gravato del relativo onere) ha trascurato di dimostrare di aver concretamente e effettivamente fornito ai clienti informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi del prodotto negoziato, al netto della documentazione prodotta, che, per quanto sottoscritta dai clienti, non possiede valore confessorio. Irrilevante, in questo contesto, l'eventuale convinzione soggettiva degli attori circa la solidità del titolo, che nulla toglie alla violazione degli obblighi informativi quale sopra evidenziata. Il tenore delle prove orali raccolte avvalora, inoltre, l'inesistenza di un'attività di effettiva profilatura del cliente: tutti, infatti, risultano avere un profilo di rischio elevato e una propensione al rischio consistente, in contrasto con la storia personale e il tipo di lavoro di ciascuno e con le circostanze riferite dai testi.
Deve, dunque, ritenersi che l'attività di profilatura sia stata quanto meno frettolosa e superficiale, se non addirittura mirata a rendere il profilo dei clienti apparentemente adeguato all'investimento, invece che intesa alla verifica dell'adeguatezza di quest'ultimo al profilo di rischio effettivo degli investitori.
Il modus operandi fino ad ora descritto è coerente con quanto emerge dai provvedimenti sanzionatori resi dalla (delibere n. 19934 e n. 19935 del CP_6
30.3.2017 ed allegato presupposto atto di accertamento) e dall'Autorità Garante 16
della Concorrenza e del Mercato (delibera del 6.9.2016) all'esito dell'attività ispettiva compiuta nei confronti della emittente Banca Popolare di Vicenza
S.p.A.– capogruppo dell'intermediaria – articolatasi (tra l'altro) nell'acquisizione di corrispondenza interna, appunti e posta elettronica dal tenore inequivocabile, in parte agli atti del presente processo unitamente ai predetti provvedimenti, giusta richiesta ex art. 213 c.p.c. In particolare, la ha sanzionato i CP_6
CO componenti degli organi di amministrazione e controllo di , contestando loro diverse violazioni dell'art. 21 T.U.F., tra le quali: 1) carenze nelle procedure di valutazione per l'adeguatezza con riferimento alla profilatura della clientela, sbilanciata verso i profili di rischio più alti, caratterizzata dalla diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini risultati inadeguati ed eseguita nell'ambito di “un'azione commerciale strutturata e pervasiva i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della banca e in potenziale spregio dei bisogni di investimento dei clienti”, in molti casi pressati facendo leva sulla situazione di dipendenza economica dalla banca;
2) irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi alla clientela, esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione, con grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela e funzionali a mere esigenze di capitalizzazione della banca;
3) carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi a oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni di vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale.
Dai verbali ispettivi sottesi al provvedimento sanzionatorio dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla documentazione agli stessi allegata, costituita pure da appunti presi dai partecipanti durante “riunioni di area” svoltesi tra il 2012 e il 2013 emerge che: - le iniziative, tese al raggiungimento degli obiettivi sul capitale e indirizzate anche a consumatori nel corso degli anni
2013-2014 insieme alle operazioni “baciate” sono state oggetto di trattazione nelle 17
riunioni indette dalla Divisione Mercati della Banca con le Aree ed i Direttori
Regionali, con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento;
- detti obiettivi sono stati monitorati in modo sistematico da parte di tale Divisione Mercati con interventi di richiamo nel corso delle predette riunioni collegiali;
- nel 2013 esisteva un sistema incentivante per il personale dipendente delle strutture di Rete e di Sede Centrale della Banca, ma anche dell'intero Gruppo, che si attivava al raggiungimento di determinati obiettivi;
- il conseguimento degli obiettivi di capitale e di accrescimento della compagine sociale è stato oggetto di forte spinta nei confronti dei Direttori Regionali e Capi
Area in primis e dei Direttori di Filiale.
Non può, dunque, che stigmatizzarsi l'inadempimento di COroparte_2 all'obbligo di agire secondo diligenza, correttezza e trasparenza, essendo palese la violazione dell'obbligo di protezione e di cura dell'interesse dell'investitore. Non depone in senso contrario il formale adempimento dell'intermediario ai generici obblighi di informativa precontrattuale, assolti mediante consegna del documento generale sui rischi in investimento, che, proprio per la sua portata generale, nulla rivela riguardo alle caratteristiche intrinseche del singolo prodotto finanziario, mentre non può dirsi compiutamente assolto l'onere di illustrazione della CO componente specifica di rischio delle azioni per la sola consegna della scheda prodotto, in difetto di elementi che consentano di ritenere comprensibili per la clientela cd. retail le avvertenze in punto di illiquidità del prodotto, in questi termini espresse nella scheda: «L'azionista di assume un rischio COroparte_4 di liquidità in quanto l'azione non è quotata su mercati regolamentati, MTF o internalizzatori sistematici. Pertanto, i tempi di smobilizzo dell'azione potrebbero prevedere tempistiche non immediate. Al riguardo si sottolinea inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca, di norma nel mese di dicembre, delibera la sospensione delle compravendite in contropartita con la
stessa (c.d. blocking period), e la successiva ripresa dopo l'approvazione del bilancio CP_2
d'esercizio e del nuovo prezzo dell'azione da parte dell'Assemblea dei Soci». 18
Alla luce di quanto emerso si può ragionevolmente concludere che la scelta CO degli attori di acquistare le azioni di è stata determinata in modo decisivo dall'affidamento che essi riponevano sull'intermediario , col quale CP_2 intrattenevano già altri rapporti, e non certamente dalla consapevolezza del tipo di investimento prospettato. In particolare, la poca cura nella profilatura del singolo cliente e le omissioni informative consentono di affermare la violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza gravanti sull'intermediario e concorrono nel definire la rilevanza causale della negligente condotta di
[...] rispetto alle operazioni di investimento. La condotta inadempiente CP_2 della banca, in altri termini, deve essere considerata idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ricorrendo indici fortemente convergenti a supporto della conclusione che gli attori, se fossero stati edotti di tutti i rischi CO connessi all'acquisto delle azioni , non le avrebbero certamente acquistate.
Essendo, poi, noto, in tema di negoziazione di prodotti finanziari, che l'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti Consob a carico dell'intermediario determina nell'investitore il diritto a richiedere la risoluzione, non solo del cd. contratto quadro, ma anche dei singoli ordini di investimento (v. Cass. n. 3261.2018; Cass. n.
8997.2021), può, quindi, farsi luogo alla domanda di risoluzione svolta dagli attori, con conseguente obbligo per la banca convenuta di restituire alla controparte l'intero capitale investito, ma senza rivalutazione, vista la natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione (cfr. Cass. SS.UU. n.
12942/92, in ordine alla natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione); va, del pari, statuito l'obbligo per gli attori, ex art. 2037 c.c., di riconsegnare i titoli (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 2661/19, in ordine agli effetti restitutori reciproci che discendono dalla risoluzione delle operazioni di investimento finanziario). CO 6. Vanno altresì dichiarati nulli i contratti di finanziamento concessi da CO a e , rispettivamente in data 16.01.2014 e 17.01.2014, unicamente Pt_5 19
CO finalizzati all'acquisto di azioni di emissione della banca finanziatrice ).
La norma di riferimento è l'art. 2358 c.c., che prevede le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria e che afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assistenza finanziaria è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società (v. Cass. 15398.2013).
Nel caso di specie, non ci si trova davanti a un mero collegamento tra qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato in autonomia dal cliente per acquisti azionari propri del finanziatore, ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento è addirittura effettuato dalla banca con l'unico scopo di finanziare l'acquisto/sottoscrizione delle azioni della banca finanziatrice, di talché i negozi collegati risultano posti in essere proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da una norma imperativa: di qui la nullità negoziale. La disposizione normativa in rilievo prevede, invero, che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge chiaramente che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, CO quale era all'epoca dei fatti di causa. CO Nel caso in esame, i finanziamenti sottoscritti da e sono Pt_5 20
qualificabili come operazioni di assistenza finanziaria, in quanto correlati al CO contestuale acquisto di azioni di emissione di , realizzate in assenza delle specifiche condizioni richieste dal disposto normativo ai commi 2 e seguenti. Tale correlazione emerge con tutta evidenza considerando come le due operazioni siano coincidenti sia dal punto di vista temporale che economico, oltre che teleologicamente orientate verso un fine ulteriore condiviso dalle parti. In particolare, dagli atti di causa è possibile trarre i seguenti elementi presuntivi: 1) la contiguità temporale dell'adesione all'offerta di acquisto di n. 100 azioni, per un importo complessivo pari ad € 6.250,00, con la richiesta di finanziamento CO effettuata dalla in data 05.12.2013 e dalla in data 11.12.2013 (cfr. all. Pt_5
n. 26-27, memoria ex art. 186, c. 6, n. 2); 2) l'oggettiva e totale coincidenza quantitativa tra il controvalore delle azioni acquistate (€ 6.250,00) e la somma CO oggetto di finanziamento concesso alla in data 16.01.2014 ed alla in Pt_5 data 17.01.2014; 3) l'espressa e inequivoca intestazione dei contratti di finanziamento, destinati alla 'sottoscrizione azioni v. doc. 18 e 24 fasc. attori). CP_5
A parere di codesto Tribunale, tali elementi, considerati unitariamente, sono sufficienti ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'unitarietà delle operazioni e al collegamento tra il finanziamento concesso e l'acquisto delle azioni. Considerato, poi, che al momento delle suddette operazioni non è stata attuata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria, i finanziamenti appena richiamati e volti a porre in essere operazioni illecite vanno certamente dichiarati nulli. Peraltro, CO che tali modalità operative fossero generalizzate all'interno del gruppo si evince dalla documentazione da quest'ultima depositata in adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Dall'Audit, infatti, risulta in modo chiaro il collegamento tra le operazioni di finanziamento e l'acquisto delle azioni, spesso collegate tra loro, e si evince che a partire dal 2013 vi è stata un'accelerazione del fenomeno, “progressivamente esteso a tutte le aree territoriali, tramite continue e costanti pressioni da parte del Direttore Generale e del Responsabile della Divisione Mercati”. 21
Senonché, dalla nullità del finanziamento non derivano le conseguenze endogene invocate dalle società (vale a dire che «non solo la Banca non potrà pretendere il rientro di eventuali poste debitorie che risultino a carico del correntista, ma dovrà rimborsare
i costi ingiustamente sostenuti»: v. pag. 30 della citazione), difettando la prova sia di quali siano le 'poste debitori' a carico delle correntiste, sia dei costi da costoro
'ingiustamente sostenuti', e quindi per un problema di prova del danno. Dalla nullità deriva, invece, la nullità dell'operazione baciata, anche quindi dell'acquisto delle azioni (cfr. Cass. n. 15398.2013; Cass. n. 28148.2023), risultato che nei fatti va a sovrapporsi all'effetto restitutorio conseguente all'accoglimento della domanda di risoluzione sopra scrutinata. A seguito della nullità dell'operazione di finanziamento, la Cassazione ha affermato la nullità dell'acquisto di azioni, in coerenza col proprio costante insegnamento. Ciò in ragione della connessione funzionale intercorrente fra i due atti, volti all'acquisto della partecipazione da parte del finanziato
Per la posizione del , invece, dalla documentazione in atti emerge che Pt_4 il mutuo chirografario datato 15.10.2010 e quello del 24.07.2013 sono stati concessi da mentre le azioni acquistate dal appartenevano alla COroparte_2 Pt_4
CO CO
. Sebbene all'epoca fosse controllata da , si trattava CP_2 comunque di una società differente rispetto alla banca erogatrice del mutuo, fuoriuscendo perciò, la fattispecie, dalla cosiddetta assistenza finanziaria, in quanto l'operazione non si è risolta nel finanziare l'acquisto di azioni proprie, bensì nel partecipare a una iniziativa di investimento, tramite l'acquisto di azioni di una società di investimento, configurandosi solo un profilo di conflitto di interessi in sede di intermediazione finanziaria.
7. In ordine alla richiesta della di decurtare dagli importi CP_2 giudizialmente liquidati a favore di ciascun attore quanto a questi riconosciuto a titolo di indennizzo FIR, la domanda va accolta.
Il FIR, infatti, è finalizzato a sostenere, mediante l'erogazione di indennizzi, quei risparmiatori (azionisti o titolari di obbligazioni subordinate) che hanno 22
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre
2015 e il 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal TUF (art. 1, comma 493, l. 145/2018). Trattandosi di un vantaggio non meramente occasionato dal fatto illecito e dall'evento dannoso, ma causalmente ricollegabile al fatto stesso, esso elide il pregiudizio legato alla perdita di valore delle azioni, e dunque va computato in detrazione secondo i principi in tema di compensatio lucri cum damno. Ne discende che:
- le somme da restituire a pari ad € 6.250,00, vanno Parte_1 decurtate di € 1.875,00 (ricevute il 6/10/2021); CO
- le somme da restituire a , pari ad € 18.750,00, vanno decurtate di €
5.831,25 (ricevute il 23/2/2022);
- le somme da restituire a , pari ad € 29.750,00, vanno Parte_3 decurtate di € 9.115,49 (ricevute il 15/03/21) e di € 3.038,50 (ricevute il
07/12/2023);
- le somme da restituire a , pari ad € 6.250,00, vanno decurtate di CP_7
€ 2.081,25 (ricevute il 23/02/22).
8. Il governo delle spese segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; i compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/14 (parametri medi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande proposte da , Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e per l'effetto:
[...]
- dichiara risolti per inadempimento imputabile a i COroparte_2 contratti quadro meglio indicati in atti e gli ordini di acquisto successivi;
23
- condanna, per l'effetto, quale incorporante COroparte_1 [...] alla restituzione di: € 4.375,00 in favore di , € CP_2 Parte_1
28.750,00 in favore di , € 12.918,75 in favore di Parte_4 [...]
€ 17.596,01 in favore di € 4.168,75 in favore di Parte_2 Parte_3
il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e Parte_5 con correlato obbligo per costoro di restituire alla prima i titoli oggetto dei negozi risolti;
CO
- dichiara nulli ex art. 2358 c.c. i contratti di finanziamento concessi da CO alla e alla , rispettivamente in data 16.01.2014 e 17.01.2014; Pt_5
- condanna al pagamento, in favore dei predetti attori quali COroparte_1 creditori in solido, delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed €
14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese come per legge.
Così deciso il 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi