Articolo 13 della Legge 9 gennaio 1973, n. 3
Articolo 12
Versione
14 febbraio 1973
Art. 13.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si fara' fronte:
per quanto riguarda la somma di lire 500.000.000, concernente la retribuzione dei sostituti, con le somme iscritte al capitolo 108 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni finanziari 1972 e 1973; per quanto riguarda la somma di lire 200.000.000, concernente il rimborso spese forfettario previsto nell'articolo 6, mediante riduzione di pari importo delle somme stanziate per i medesimi anni 1972 e 1973 al predetto capitolo 108.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 febbraio 1973
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