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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2653 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato DE MURI ADA ORSOLA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato DE MURI ADA ORSOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi hanno contratto il matrimonio in regime di comunione legale dei beni e dichiarano di sciogliere la comunione. Relativamente ai beni mobili e al denaro depositato ed investito in banca, gli stessi hanno già provveduto con separato accordo alla divisione e pertanto nulla al riguardo hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
3. I coniugi percepiscono entrambi la pensione, sono economicamente autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi reciprocamente a titolo di mantenimento.
4. L'abitazione coniugale, sita a Marano Vicentino in Via Vittorio Veneto, n. 80/G ed in comproprietà tra i coniugi, resterà abitata dal Sig. e la Sig. ha già provveduto a trasferire Parte_1 CP_1
la propria residenza a 36014 Santorso (VI) in Via Ognibene dei Bonisolo, n. 15/E, portando con sé i propri effetti personali.
5. I coniugi, al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza della separazione, convengono che la sig. , quale comproprietaria della quota indivisa di ½ (un mezzo), Controparte_1
promette e si obbliga a trasferire, a mezzo atto notarile, al Sig. che, a sua volta, Parte_1
promette e si obbliga ad accettare, ogni e qualsiasi diritto alla cedente spettante in forza dell'atto di compravendita di data 08.09.1995, a rogito notaio di Schio avente n. 46.926 di rep., Persona_1
registrato a Schio in data 25/09/1995 al n. 1305 Serie 2 e trascritto alla Conservatoria di Schio il
06/10/1995 al n.7061 R.G. e n. 5541 R.P., sugli immobili siti in Marano Vicentino e nel medesimo atto così catastalmente identificati: in Comune di Marano Vicentino, foglio XII (dodicesimo)
A) per l'intero i mappali numeri:
989 sub 2 Via Vittorio Veneto (80/G), piani interrato terra e primo, abitazione da classare di vani quattro più servizi ed accessori, con vano scala interno proprio (partita 200062/N.C.E.U.);
989 sub 3 Via Vittorio Veneto, piano interrato Cat. C/6 Cl. 2^ mq. 30, R.C.L. 96.000 (partita
.C.E.U.); e C.F._3
989 sub. 1 area pertinenziale alle suddescritte unità immobiliari (partita A);
CONFINI: parti comuni e mappali numeri 993 subalterni 1, 2 e 3, 991 subalterni 1, 2 e 3;
B) per un quinto (1/5) i mappali numeri, alla partita 7087 del N.C.T. costituiti da area pertinenziale alla detta costruzione di cinque case a schiera, di cui le suddescritte porzioni compravendute fanno parte:
944 ex 812/a di are 2.58 RDL.1.548 (2.709) RAL. 593 (1.548)
952 ex 813/d di are 0.27 RDL. 162 (283) RAL. 62 (162)
954 ex 818/a di are 1.60 RDL. 960 (1.680) RAL. 368 (960)
959 ex 821/a di are 0.94 RDL. 564 (987) RAL. 216 (564)
963 ex 821/e di are 0.02 RDL. 12 (21) RAL. 5 (12)
In totale reali are 5.41 RDL. 3.246 (5.680) RAL. 1.244 (3.246) (sono are cinque e centiare quarantuna), con precisazione che i redditi sopra indicati fra parentesi sono quelli attualmente indicati in detta Partita mentre gli altri risultano dal tipo di frazionamento qui sotto descritto.
CONFINI: mappali n. 510, 504, 992 sub. 2, 993 sub. 2, 989 sub. 2, 991 sub. 2, 990 subalterni 2,3 ed
1, 991 sub. 1, 989 sub. 1, 993 sub. 1, 992 sub. 1, 960, strada privata (mappali numeri 820 ex 241/h e
241 ex 241/a), mappale numero 817.
I coniugi dichiarano che l'indicazione più precisa dei beni avverrà, comunque, in sede di atto notarile che dovrà essere stipulato, entro e non oltre il 15 dicembre 2024, avanti al Notaio Persona_2 di Marano Vicentino e le spese del quale saranno interamente a carico del Sig. . Parte_1
6. I coniugi dichiarano che il trasferimento delle quote dei beni indicati al precedente punto 5 viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione. Il Sig. , a Pt_1 fronte della cessione di cui sopra e al fine di regolare i rapporti di debito e credito relativi all'acquisto del bene immobile di Marano Vicentino, nonché ogni ragione di ordine patrimoniale inerente il rapporto di coniugio, corrisponderà alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di Euro CP_1
52.000,00 (diconsi euro cinquantaduemila/00) di cui € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) sono già stati versati dal Sig. alla Sig. in data 20 maggio 2024 a mezzo bonifico bancario Pt_1 CP_1
e i restanti € 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00) verranno versati, con le modalità previste per legge, al momento della stipula dell'atto di compravendita a mezzo atto notarile come indicato al punto 5. Si precisa che l'importo di cui sopra non costituisce il corrispettivo della vendita della quota, ma la forma di regolazione dei rapporti patrimoniali attinenti al rapporto di coniugio.
7. I coniugi si danno atto e dichiarano che tutte le pattuizioni del presente ricorso sono state convenute al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza della separazione e di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e chiedono, pertanto e fin d' ora, di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74.
8. I coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere economicamente null'altro a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto con il presente ricorso espressamente previsto e concordato.
9. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in EN TE (VI) in data 25/09/1982, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in EN TE (VI) in data 25/09/1982 con atto trascritto al n. 28, Parte II, Serie
A, Anno 1982, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN TE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2653 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato DE MURI ADA ORSOLA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato DE MURI ADA ORSOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi hanno contratto il matrimonio in regime di comunione legale dei beni e dichiarano di sciogliere la comunione. Relativamente ai beni mobili e al denaro depositato ed investito in banca, gli stessi hanno già provveduto con separato accordo alla divisione e pertanto nulla al riguardo hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
3. I coniugi percepiscono entrambi la pensione, sono economicamente autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi reciprocamente a titolo di mantenimento.
4. L'abitazione coniugale, sita a Marano Vicentino in Via Vittorio Veneto, n. 80/G ed in comproprietà tra i coniugi, resterà abitata dal Sig. e la Sig. ha già provveduto a trasferire Parte_1 CP_1
la propria residenza a 36014 Santorso (VI) in Via Ognibene dei Bonisolo, n. 15/E, portando con sé i propri effetti personali.
5. I coniugi, al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza della separazione, convengono che la sig. , quale comproprietaria della quota indivisa di ½ (un mezzo), Controparte_1
promette e si obbliga a trasferire, a mezzo atto notarile, al Sig. che, a sua volta, Parte_1
promette e si obbliga ad accettare, ogni e qualsiasi diritto alla cedente spettante in forza dell'atto di compravendita di data 08.09.1995, a rogito notaio di Schio avente n. 46.926 di rep., Persona_1
registrato a Schio in data 25/09/1995 al n. 1305 Serie 2 e trascritto alla Conservatoria di Schio il
06/10/1995 al n.7061 R.G. e n. 5541 R.P., sugli immobili siti in Marano Vicentino e nel medesimo atto così catastalmente identificati: in Comune di Marano Vicentino, foglio XII (dodicesimo)
A) per l'intero i mappali numeri:
989 sub 2 Via Vittorio Veneto (80/G), piani interrato terra e primo, abitazione da classare di vani quattro più servizi ed accessori, con vano scala interno proprio (partita 200062/N.C.E.U.);
989 sub 3 Via Vittorio Veneto, piano interrato Cat. C/6 Cl. 2^ mq. 30, R.C.L. 96.000 (partita
.C.E.U.); e C.F._3
989 sub. 1 area pertinenziale alle suddescritte unità immobiliari (partita A);
CONFINI: parti comuni e mappali numeri 993 subalterni 1, 2 e 3, 991 subalterni 1, 2 e 3;
B) per un quinto (1/5) i mappali numeri, alla partita 7087 del N.C.T. costituiti da area pertinenziale alla detta costruzione di cinque case a schiera, di cui le suddescritte porzioni compravendute fanno parte:
944 ex 812/a di are 2.58 RDL.1.548 (2.709) RAL. 593 (1.548)
952 ex 813/d di are 0.27 RDL. 162 (283) RAL. 62 (162)
954 ex 818/a di are 1.60 RDL. 960 (1.680) RAL. 368 (960)
959 ex 821/a di are 0.94 RDL. 564 (987) RAL. 216 (564)
963 ex 821/e di are 0.02 RDL. 12 (21) RAL. 5 (12)
In totale reali are 5.41 RDL. 3.246 (5.680) RAL. 1.244 (3.246) (sono are cinque e centiare quarantuna), con precisazione che i redditi sopra indicati fra parentesi sono quelli attualmente indicati in detta Partita mentre gli altri risultano dal tipo di frazionamento qui sotto descritto.
CONFINI: mappali n. 510, 504, 992 sub. 2, 993 sub. 2, 989 sub. 2, 991 sub. 2, 990 subalterni 2,3 ed
1, 991 sub. 1, 989 sub. 1, 993 sub. 1, 992 sub. 1, 960, strada privata (mappali numeri 820 ex 241/h e
241 ex 241/a), mappale numero 817.
I coniugi dichiarano che l'indicazione più precisa dei beni avverrà, comunque, in sede di atto notarile che dovrà essere stipulato, entro e non oltre il 15 dicembre 2024, avanti al Notaio Persona_2 di Marano Vicentino e le spese del quale saranno interamente a carico del Sig. . Parte_1
6. I coniugi dichiarano che il trasferimento delle quote dei beni indicati al precedente punto 5 viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione. Il Sig. , a Pt_1 fronte della cessione di cui sopra e al fine di regolare i rapporti di debito e credito relativi all'acquisto del bene immobile di Marano Vicentino, nonché ogni ragione di ordine patrimoniale inerente il rapporto di coniugio, corrisponderà alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di Euro CP_1
52.000,00 (diconsi euro cinquantaduemila/00) di cui € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) sono già stati versati dal Sig. alla Sig. in data 20 maggio 2024 a mezzo bonifico bancario Pt_1 CP_1
e i restanti € 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00) verranno versati, con le modalità previste per legge, al momento della stipula dell'atto di compravendita a mezzo atto notarile come indicato al punto 5. Si precisa che l'importo di cui sopra non costituisce il corrispettivo della vendita della quota, ma la forma di regolazione dei rapporti patrimoniali attinenti al rapporto di coniugio.
7. I coniugi si danno atto e dichiarano che tutte le pattuizioni del presente ricorso sono state convenute al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza della separazione e di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e chiedono, pertanto e fin d' ora, di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74.
8. I coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere economicamente null'altro a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto con il presente ricorso espressamente previsto e concordato.
9. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in EN TE (VI) in data 25/09/1982, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in EN TE (VI) in data 25/09/1982 con atto trascritto al n. 28, Parte II, Serie
A, Anno 1982, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN TE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo