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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
UE AN VA MA, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul reclamo relativo al R.G.A. n. 6011/2015
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 26/01/2015
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 1998
- sul reclamo relativo al R.G.A. n. 5126/2020 proposto da
Resistente_1 Gia' Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 26/01/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.6 DL 119/2018 n. PROT. N. 41818-2020 IRES-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 713.9.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo non sussistente la tardività dell'istanza, accoglieva il ricorso presentato dalla Resistente_1
contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – per il riconoscimento del diritto al rimborso riguardante silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata in data
22/09/2010, con la quale aveva chiesto il rimborso delle somme versate in data 15 maggio 2003, per un totale di € 26.400,00, ex art. 9 bis della L. n. 289/2002, in quanto la società contribuente avrebbe voluto avvalersi del condono, depositava appello, in data 17.8.2015, l'Ufficio (R.G.A 6011/2015) insistendo sulla legittimità del diniego conseguente alla irripetibilità delle somme versate a titolo di condono e, in ogni caso, tardività dell'istanza di rimborso ex art.38 del D.P.R. 602/73”.
In data 3/07/2023, la società deposita istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, co. 197, della L. n. 197/2022 fino alla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 197, facendo presente che intende avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 1 co. 190 della stessa L. 197/2022.
Conseguentemente, la Corte dispone la sospensione fino al 30 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. In data 23/10/2023 deposita domanda definizione agevolata corredata da ricevuta di presentazione con protocollo 23092917473947315 e ricevuta di versamento.
Il Presidente della Corte prendeva atto della domanda e, con decreto n. 5171/17/2023 del 6/11/2023 , dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, a spese compensate.
In data 6/12/2023, l'Ufficio deposita reclamo ex art. 28 del dlgs n. 546 per la revoca del suddetto decreto di estinzione n. 5171/17/2023 facendo presente che la dichiarazione di estinzione pronunciata dal
Presidente si fonda sulla erronea ed imprecisa nota depositata dalla controparte, con la quale quest'ultima produce l'istanza di definizione lite relativa al giudizio pendente al RG 2048/2016 e relativo alla cartella di pagamento n. 29320140010637929 mentre il decreto di estinzione qui in contestazione ha dichiarato la cessata materia sull'erroneo presupposto dell'intervenuta definizione agevolata della presente controversia, pendente al RG 6011/2015 e concernente il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte. Nel caso di specie, dunque, la parte non ha prodotto alcuna istanza di definizione agevolata della lite qui pendente, non solo perché l'istanza citata sopra è relativa ad un diverso giudizio ma anche perché il giudizio qui in esame concerne il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte e, come tale, non è definibile per assenza di importi da versare da parte del contribuente. Precisa che l'appello collegato all'impugnazione del diniego avverso l'istanza di definizione lite relativa alla cartella di pagamento sopra indicata pende nel giudizio contraddistinto dal n. RG 2048/2016.
Nulla oppone in merito la società.
Ciò posto con riguardo al procedimento R.G.A 6011/2015 concernente il riconoscimento del diritto al rimborso riguardante il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata con la quale veniva richiesto il rimborso delle somme versate ex art. 9 bis della L. n. 289/200 di cui alla sentenza n.
713.93.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, si osserva che, in data 28/08/2020, la società presentava appello (R.G.A. 5126/2020) avverso il diniego - prot. 41818/2020 - della definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, della controversia tributaria pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, R.g.A.
6011/2015, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 29320140010637929.
L'Ufficio deposita controdeduzioni in data 12/10/2020 rilevando che l'appello collegato all'istanza di definizione della cartella sopra indicata ha come RG 2048/2016 così come viene riportato nell'istanza di diniego.
In data 7/10/2021, la società deposita memoria facendo presente che la questione si incentra sull'applicabilità della definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018 al presente contenzioso giunto in secondo grado con ricorso in appello iscritto al n. 2048/2016 di R.G.A. avverso la sentenza n.
9065/17/15 della CTP di Catania e relativo alla cartella di pagamento n. 293 2014 00106379 29. Per mero errore di trascrizione è stato indicato il n. 6011/2015 di RG, relativo ad altra controversia della stessa società ma avulsa dalla materia dell'odierno contendere, per cui si ritiene necessaria correggere l'indicato riferimento con il n. 20148/2016 di RG. quale reale giudizio da riunire al presente perché ad esso preordinato. In data 08/11/2022, la Corte, rilevato il decesso del procuratore costituito dell'appellante, dichiara interrotto il giudizio.
In data 31/10/2023 deposita domanda definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, c. 186, L. 197/2022 corredata da ricevuta di presentazione con protocollo 23092917473947315 e ricevuta di versamento, già depositata nel procedimento R.G.A 6011/2015.
Il Presidente della Corte prendeva atto della domanda e, con decreto n. 5172/17/2023 del 6/11/2023 , dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, a spese compensate.
All'udienza del 4 luglio 2023, la Corte, previa riunione con il ricorso avente R.G.A 5126/2020, in quanto procedimenti indicati come relativi alla stessa sentenza, vista l'istanza con quale si richiede la sospensione per adesione alla definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022 art 1 comma 197, dispone la sospensione fino al 30 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.
Anche in questo caso, in data 6/12/2023, l'Ufficio deposita reclamo ex art. 28 del dlgs n. 546 per la revoca del suddetto decreto di estinzione n. 5172/17/2023. Deposita, altresì, diniego domanda di definizione agevolata della controversia tributaria R.G.A. 002048/2016 trasmessa in via telematica in data
24/05/2019 domanda n. TYS 000234/2019 con protocollo telematico n. 0871442.24/05/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda è alquanto complessa ulteriormente aggravata dalle inesatte indicazioni della società.
Con riguardo al procedimento R.G.A 6011/2015 di cui alla sentenza n. 713.93.2015, si osserva che l'impugnazione dell'Ufficio risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come rilevato dall'Ufficio, la S.C., con la sentenza n. 4566/2015, ha precisato che, in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. Ed ancora, con l'ordinanza n. 36447, depositata il 29 dicembre
2023, è stato puntualizzato che, in tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trovi applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l'avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d'imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente.
Su questo punto, non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo di parte privata e dichiarando la legittimità del silenzio rifiuto di rimborso per irripetibilità delle somme versate in sede di definizione agevolata. Ciò posto, in merito alla domanda definizione agevolata depositata dalla società, si osserva, come rilevato dall'Ufficio, che detta istanza è, invece, relativa al giudizio pendente RG 2048/2016 e alla cartella di pagamento n. 29320140010637929 e, pertanto, non pertinente alla presente controversia.
Conseguentemente, il decreto di estinzione in contestazione, pronunciato dal Presidente, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, si fonda sulla erronea ed imprecisa nota depositata dalla società, con la quale quest'ultima produce l'istanza di definizione lite relativa al giudizio pendente al RG 2048/2016 e relativo alla cartella di pagamento n. 29320140010637929 mentre il decreto di estinzione ha dichiarato la cessata materia sull'erroneo presupposto dell'intervenuta definizione agevolata della presente controversia, pendente al RG 6011/2015 e concernente il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte.
In effetti, nel caso di specie, la parte non ha prodotto alcuna istanza di definizione agevolata della lite qui pendente, non solo perché l'istanza citata sopra è relativa ad un diverso giudizio ma anche perché il giudizio qui in esame concerne il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte e, come tale, non è definibile per assenza di importi da versare da parte del contribuente.
In conseguenza, il decreto n. 5171/17/2023 del 6/11/2023, che dichiarava l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, va revocato come richiesto nel reclamo dell'Ufficio.
Ancora più complessa è la situazione relativa la giudizio R.G.A. 5126/2020 posto che, come ha ammesso la stessa società, per mero errore di trascrizione è stato indicato il n. 6011/2015 di RG, relativo ad altra controversia della stessa società ma avulsa dalla materia dell'odierno contendere, per cui la società chiede di correggere l'indicato riferimento con il n. 20148/2016 di RG (avverso la sentenza n.
9065/17/15 della CTP di Catania e relativo alla cartella di pagamento n. 293 2014 00106379 29) quale reale giudizio da riunire al presente perché ad esso preordinato e che è stata, erroneamente, indicata come riferimento la sentenza n. 713.9.2015.
A questo punto, in considerazione di tutto quanto emerge dagli atti, non si può che dichiarare l'inammissibilità del gravame della società per l'indeterminatezza ed erroneità delle indicazioni e dei motivi esposti e, pertanto, anche in questo caso, in conseguenza, il decreto n. 5172/17/2023 del
6/11/2023, che dichiarava l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, va revocato come, anche in questo caso, richiesto nel reclamo dell'Ufficio.
In definitiva, da tutta la vicenda, scaturisce solo l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio inerente il riconoscimento del diritto al rimborso riguardante silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata in data 22/09/2010. Non pertinente alla sentenza n. 713.9.2015 risulta l'appello della società.
Conseguentemente fondati i reclami dell'Ufficio in quanto le istanze di definizione depositate dalla società si riferiscono ad altra controversia.
Data la particolarità e complessità della controversia, le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 17^, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio (RG n. 6011/2015), rigetta il ricorso originario. Dichiara inammissibile l'appello della Società
(R.G.A. 5126/2020). In accoglimento dei reclami dell'Ufficio, revoca i decreti n. 5171/17/2023 e n.
5172/17/2023 del 6/11/2023. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
UE AN VA MA, Giudice
in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul reclamo relativo al R.G.A. n. 6011/2015
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 26/01/2015
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 1998
- sul reclamo relativo al R.G.A. n. 5126/2020 proposto da
Resistente_1 Gia' Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 26/01/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.6 DL 119/2018 n. PROT. N. 41818-2020 IRES-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 713.9.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo non sussistente la tardività dell'istanza, accoglieva il ricorso presentato dalla Resistente_1
contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – per il riconoscimento del diritto al rimborso riguardante silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata in data
22/09/2010, con la quale aveva chiesto il rimborso delle somme versate in data 15 maggio 2003, per un totale di € 26.400,00, ex art. 9 bis della L. n. 289/2002, in quanto la società contribuente avrebbe voluto avvalersi del condono, depositava appello, in data 17.8.2015, l'Ufficio (R.G.A 6011/2015) insistendo sulla legittimità del diniego conseguente alla irripetibilità delle somme versate a titolo di condono e, in ogni caso, tardività dell'istanza di rimborso ex art.38 del D.P.R. 602/73”.
In data 3/07/2023, la società deposita istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, co. 197, della L. n. 197/2022 fino alla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 197, facendo presente che intende avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 1 co. 190 della stessa L. 197/2022.
Conseguentemente, la Corte dispone la sospensione fino al 30 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. In data 23/10/2023 deposita domanda definizione agevolata corredata da ricevuta di presentazione con protocollo 23092917473947315 e ricevuta di versamento.
Il Presidente della Corte prendeva atto della domanda e, con decreto n. 5171/17/2023 del 6/11/2023 , dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, a spese compensate.
In data 6/12/2023, l'Ufficio deposita reclamo ex art. 28 del dlgs n. 546 per la revoca del suddetto decreto di estinzione n. 5171/17/2023 facendo presente che la dichiarazione di estinzione pronunciata dal
Presidente si fonda sulla erronea ed imprecisa nota depositata dalla controparte, con la quale quest'ultima produce l'istanza di definizione lite relativa al giudizio pendente al RG 2048/2016 e relativo alla cartella di pagamento n. 29320140010637929 mentre il decreto di estinzione qui in contestazione ha dichiarato la cessata materia sull'erroneo presupposto dell'intervenuta definizione agevolata della presente controversia, pendente al RG 6011/2015 e concernente il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte. Nel caso di specie, dunque, la parte non ha prodotto alcuna istanza di definizione agevolata della lite qui pendente, non solo perché l'istanza citata sopra è relativa ad un diverso giudizio ma anche perché il giudizio qui in esame concerne il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte e, come tale, non è definibile per assenza di importi da versare da parte del contribuente. Precisa che l'appello collegato all'impugnazione del diniego avverso l'istanza di definizione lite relativa alla cartella di pagamento sopra indicata pende nel giudizio contraddistinto dal n. RG 2048/2016.
Nulla oppone in merito la società.
Ciò posto con riguardo al procedimento R.G.A 6011/2015 concernente il riconoscimento del diritto al rimborso riguardante il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata con la quale veniva richiesto il rimborso delle somme versate ex art. 9 bis della L. n. 289/200 di cui alla sentenza n.
713.93.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, si osserva che, in data 28/08/2020, la società presentava appello (R.G.A. 5126/2020) avverso il diniego - prot. 41818/2020 - della definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, della controversia tributaria pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, R.g.A.
6011/2015, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 29320140010637929.
L'Ufficio deposita controdeduzioni in data 12/10/2020 rilevando che l'appello collegato all'istanza di definizione della cartella sopra indicata ha come RG 2048/2016 così come viene riportato nell'istanza di diniego.
In data 7/10/2021, la società deposita memoria facendo presente che la questione si incentra sull'applicabilità della definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018 al presente contenzioso giunto in secondo grado con ricorso in appello iscritto al n. 2048/2016 di R.G.A. avverso la sentenza n.
9065/17/15 della CTP di Catania e relativo alla cartella di pagamento n. 293 2014 00106379 29. Per mero errore di trascrizione è stato indicato il n. 6011/2015 di RG, relativo ad altra controversia della stessa società ma avulsa dalla materia dell'odierno contendere, per cui si ritiene necessaria correggere l'indicato riferimento con il n. 20148/2016 di RG. quale reale giudizio da riunire al presente perché ad esso preordinato. In data 08/11/2022, la Corte, rilevato il decesso del procuratore costituito dell'appellante, dichiara interrotto il giudizio.
In data 31/10/2023 deposita domanda definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, c. 186, L. 197/2022 corredata da ricevuta di presentazione con protocollo 23092917473947315 e ricevuta di versamento, già depositata nel procedimento R.G.A 6011/2015.
Il Presidente della Corte prendeva atto della domanda e, con decreto n. 5172/17/2023 del 6/11/2023 , dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, a spese compensate.
All'udienza del 4 luglio 2023, la Corte, previa riunione con il ricorso avente R.G.A 5126/2020, in quanto procedimenti indicati come relativi alla stessa sentenza, vista l'istanza con quale si richiede la sospensione per adesione alla definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022 art 1 comma 197, dispone la sospensione fino al 30 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.
Anche in questo caso, in data 6/12/2023, l'Ufficio deposita reclamo ex art. 28 del dlgs n. 546 per la revoca del suddetto decreto di estinzione n. 5172/17/2023. Deposita, altresì, diniego domanda di definizione agevolata della controversia tributaria R.G.A. 002048/2016 trasmessa in via telematica in data
24/05/2019 domanda n. TYS 000234/2019 con protocollo telematico n. 0871442.24/05/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda è alquanto complessa ulteriormente aggravata dalle inesatte indicazioni della società.
Con riguardo al procedimento R.G.A 6011/2015 di cui alla sentenza n. 713.93.2015, si osserva che l'impugnazione dell'Ufficio risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come rilevato dall'Ufficio, la S.C., con la sentenza n. 4566/2015, ha precisato che, in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. Ed ancora, con l'ordinanza n. 36447, depositata il 29 dicembre
2023, è stato puntualizzato che, in tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trovi applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l'avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d'imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente.
Su questo punto, non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo di parte privata e dichiarando la legittimità del silenzio rifiuto di rimborso per irripetibilità delle somme versate in sede di definizione agevolata. Ciò posto, in merito alla domanda definizione agevolata depositata dalla società, si osserva, come rilevato dall'Ufficio, che detta istanza è, invece, relativa al giudizio pendente RG 2048/2016 e alla cartella di pagamento n. 29320140010637929 e, pertanto, non pertinente alla presente controversia.
Conseguentemente, il decreto di estinzione in contestazione, pronunciato dal Presidente, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, si fonda sulla erronea ed imprecisa nota depositata dalla società, con la quale quest'ultima produce l'istanza di definizione lite relativa al giudizio pendente al RG 2048/2016 e relativo alla cartella di pagamento n. 29320140010637929 mentre il decreto di estinzione ha dichiarato la cessata materia sull'erroneo presupposto dell'intervenuta definizione agevolata della presente controversia, pendente al RG 6011/2015 e concernente il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte.
In effetti, nel caso di specie, la parte non ha prodotto alcuna istanza di definizione agevolata della lite qui pendente, non solo perché l'istanza citata sopra è relativa ad un diverso giudizio ma anche perché il giudizio qui in esame concerne il riconoscimento di un diritto al rimborso di imposte e, come tale, non è definibile per assenza di importi da versare da parte del contribuente.
In conseguenza, il decreto n. 5171/17/2023 del 6/11/2023, che dichiarava l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, va revocato come richiesto nel reclamo dell'Ufficio.
Ancora più complessa è la situazione relativa la giudizio R.G.A. 5126/2020 posto che, come ha ammesso la stessa società, per mero errore di trascrizione è stato indicato il n. 6011/2015 di RG, relativo ad altra controversia della stessa società ma avulsa dalla materia dell'odierno contendere, per cui la società chiede di correggere l'indicato riferimento con il n. 20148/2016 di RG (avverso la sentenza n.
9065/17/15 della CTP di Catania e relativo alla cartella di pagamento n. 293 2014 00106379 29) quale reale giudizio da riunire al presente perché ad esso preordinato e che è stata, erroneamente, indicata come riferimento la sentenza n. 713.9.2015.
A questo punto, in considerazione di tutto quanto emerge dagli atti, non si può che dichiarare l'inammissibilità del gravame della società per l'indeterminatezza ed erroneità delle indicazioni e dei motivi esposti e, pertanto, anche in questo caso, in conseguenza, il decreto n. 5172/17/2023 del
6/11/2023, che dichiarava l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, va revocato come, anche in questo caso, richiesto nel reclamo dell'Ufficio.
In definitiva, da tutta la vicenda, scaturisce solo l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio inerente il riconoscimento del diritto al rimborso riguardante silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio in relazione all'istanza presentata in data 22/09/2010. Non pertinente alla sentenza n. 713.9.2015 risulta l'appello della società.
Conseguentemente fondati i reclami dell'Ufficio in quanto le istanze di definizione depositate dalla società si riferiscono ad altra controversia.
Data la particolarità e complessità della controversia, le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 17^, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio (RG n. 6011/2015), rigetta il ricorso originario. Dichiara inammissibile l'appello della Società
(R.G.A. 5126/2020). In accoglimento dei reclami dell'Ufficio, revoca i decreti n. 5171/17/2023 e n.
5172/17/2023 del 6/11/2023. Spese compensate.