Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 701
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimità del diniego conseguente alla irripetibilità delle somme versate a titolo di condono e, in ogni caso, tardività dell'istanza di rimborso

    La Corte riformando la sentenza impugnata rigetta il ricorso introduttivo di parte privata e dichiara la legittimità del silenzio rifiuto di rimborso per irripetibilità delle somme versate in sede di definizione agevolata.

  • Inammissibile
    Domanda di definizione agevolata

    La Corte dichiara inammissibile l'appello della società per l'indeterminatezza ed erroneità delle indicazioni e dei motivi esposti, ritenendo l'istanza di definizione agevolata non pertinente alla controversia.

  • Accolto
    Erronea indicazione dell'istanza di definizione agevolata

    La Corte revoca il decreto di estinzione, accogliendo il reclamo dell'Ufficio, in quanto l'istanza di definizione agevolata depositata dalla società si riferisce ad altra controversia.

  • Accolto
    Erronea indicazione dell'istanza di definizione agevolata

    La Corte revoca il decreto di estinzione, accogliendo il reclamo dell'Ufficio, in quanto l'istanza di definizione agevolata depositata dalla società si riferisce ad altra controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 701
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 701
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo