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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 2137/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1355/2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.03.2023, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Lauretti (C.F. ) e con questi C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fondi alla Via
Garibaldi n. 5
APPELLANTE
E in persona del Presidente del C.d.A. e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, Dott. , (C.F./P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marrocco P.IVA_1 (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliata in C.F._3
Santa Maria Capua Vetere alla Via Giuseppe Bonaparte n. 10;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4
dall'Avv. Filiberto D'Urgolo (C.F. ed C.F._5
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Formia alla Via Vitruvio
n. 334;
APPELLATO
E
(P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
suo Procuratore ad negotia Dott. Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio Russo (C.F.
) e dall'Avv. Alessandra Iacono (C.F. C.F._6
) - (P.IVA C.F._7 Controparte_6
e C.F. ) - ed elettivamente domiciliata presso lo Studio P.IVA_3
sito in San Leucio – Caserta alla via Mengs n. 19-21;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
risarcimento danno;
azione di regresso.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così concludeva:
pag. 2/34 “.. Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nell'atto
d'impugnazione ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
In riforma e/o annullamento dell'impugnata ordinanza rep. 1355/2023 del 29/3/23, emessa inter partes dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa civile iscritta al n. 4315/2022 R.G, Voglia l'On.le Corte di
Appello, accertata la sussistenza del danno non patrimoniale - biologico nella misura del 18% e del danno morale subito dall'appellante, Voglia condannare, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, il Dott.
e la Clinica Villa del Sole S.p.A. di Caserta, in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro-tempore, all'ulteriore risarcimento in favore del
[...]
della somma di € 25.000,00 ovvero nella maggior o minore Parte_1
misura che si riterrà di Giustizia.
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte ritenga sussistere nel caso in esame il danno differenziale-iatrogeno, Voglia, in riforma del provvedimento impugnato, rideterminare la liquidazione del danno differenziale-iatrogeno nel rispetto dei principi di diritto enunciati nei motivi di appello, e condannare il Dott. e la Clinica Villa Controparte_3
del Sole S.p.A. di Caserta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale biologico nella misura non inferiore ad €
10.000,00 oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi come di
Giustizia. In ogni caso, si chiede che, in riforma e/o annullamento pag. 3/34 dell'impugnata ordinanza rep. 1355/2023 del 29/3/23, emessa inter partes dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa civile iscritta al n. 4315/2022 R.G, Voglia l'On.le Corte di Appello adita accogliere le conclusioni avanzate in prime cure come di seguito riportate: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la condotta posta in essere dal Dott. e Controparte_3
dalla struttura Clinica Villa del Sole di Caserta e la realizzazione del grave deficit visivo occorso al Sig. , Voglia condannare, Parte_1
in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, il Dott. Controparte_3
e la Clinica Villa del Sole Sp.A. di Caserta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti, materiali, biologici, fisici, patrimoniali e non ed a qualsiasi titolo e/o ragione subiti e subendi dal
Sig. , nella misura di € 79.718,00 ovvero nella maggior Parte_1
o minore misura che si riterrà di Giustizia, oltre alle spese di CTU della precedente fase cautelare (RG 1763/21)”. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari della presente grado di giudizio e del precedente grado comprensivo della precedente fase cautelare (RG 1763/21) da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”;
l'appellata, Clinica Villa del Sole, concludeva come segue: “.. 1) in via principale rigettare l'appello, come proposto, e tutte le domande proposte dall'appellante, e, per l'effetto, confermare integralmente
l'ordinanza impugnata;
2) soltanto in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, in accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il dott. CP_3
pag. 4/34 nato a [...] il [...], (C.F. a CP_3 C.F._4
tenere indenne la convenuta Clinica di quanto dovesse essere tenuta a corrispondere in favore del ricorrente ed odierno appellante, CP_7
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
[...]
d'impugnazione.”;
l'appellato, con la nota di precisazione delle Controparte_3
conclusioni, depositata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si riportava “a tutto quanto eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione e risposta e in tutte le eccezioni ivi contenute” e, dunque, concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello Di Napoli, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione: Nel merito rigettare il proposto appello poiché infondato sia in fatto che in diritto per i suesposti motivi;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del presente gravame garantire, sollevare e manlevare integralmente il
[...]
da parte della UnipolSai Ass.ni S.P.A. con cui è assicurato per la CP_3
responsabilità professionale;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”;
l'appellata, con la nota di precisazione delle Controparte_4
conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., conclude come segue
“ ..in via preliminare, dichiarare l'avverso gravame inammissibile e manifestamente infondato;
in via principale, nel merito, rigettare
l'avverso gravame perché nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile, palesemente infondato, dilatorio e temerario, con ogni
pag. 5/34 conseguenza di legge anche ex art. 96 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il
27.5.2022, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, chiedendo che venisse accertata la responsabilità del dott.
e della Clinica Villa del Sole di Caserta, a causa del Controparte_3
grave deficit visivo, occorsogli all'occhio sinistro a seguito di intervento di estrazione di cataratta realizzato dal resistente sanitario presso l'indicata struttura sanitaria in data 07/01/16, e che venisse pronunciata la condanna dei medesimi, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni da esso subiti e subendi, quantificati in euro € 79.718,00, oltre alle spese di CTU della precedente fase di ATP (RG 1763/21).
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva il dott. , resistendo per CP_3
quanto di ragione all'avversa domanda e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della UnipolSai Ass.ni
S.p.A., al fine di essere dalla medesima manlevata in ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda.
La Clinica Villa del Sole, pure costituitasi in giudizio, sollecitava il rigetto della domanda proposta dal , invocando la Parte_1
correttezza dell'intervento eseguito, deducendo la nullità della CTU,
pag. 6/34 svolta in fase di ATP, per non avere i consulenti risposto alle osservazioni dei propri CTP. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale trasversale di regresso, nei confronti del , al fine CP_3
di essere dallo stesso tenuta indenne di quanto pagato al ricorrente.
Si costituiva, infine, la terza chiamata in causa, Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda risarcitoria e l'operatività della polizza.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre il mutamento del rito, affermata la procedibilità della domanda, aderendo alle conclusioni rassegnate dal Collegio peritale nominato nel corso del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dal ricorrente, riteneva sussistente la responsabilità del e della Clinica Villa del Sole, in ragione del provato nesso CP_3
causale tra la condotta inadempiente dei resistenti ed il grave deficit visivo residuato all'occhio sinistro del , e, per l'effetto, Parte_1
ritenuto non provato il danno morale, condannava i medesimi a pagare, in solido tra loro, euro 26.326,60 oltre interessi, in favore di a titolo esclusivamente di danno biologico iatrogeno Parte_1
differenziale. Accoglieva, altresì, la domanda di regresso proposta dalla
Clinica Villa del Sole s.p.a. nei confronti del dott. e, per l'effetto, CP_3
condannava quest'ultimo al pagamento, in favore della predetta società, di quanto dalla stessa tenuto a corrispondere in favore del ricorrente entro il limite di € 13.163,30, oltre interessi legali, subordinando l'efficacia della condanna alla prova del pagamento del pag. 7/34 debito da parte della Clinica. Con la ridetta ordinanza, inoltre, il Giudice condannava il al pagamento, in favore della CP_3 Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per spese vive ed €
[...]
1.700,00 per compenso, oltre accessori come per legge.
Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda di manleva avanzata dal e, conseguentemente, pronunciava la condanna della UnipolSai CP_3
Ass.ni S.p.A. a tenere indenne, per gli importi di cui Controparte_3
alla pronuncia, eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00, con esclusione delle somme dovute a titolo di spese legali e di CTU.
Condannava, poi, la UnipolSai Ass.ni S.p.A. al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per Controparte_3
spese vive ed € 2.547,00 per compenso, oltre accessori come per legge e, accogliendo la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c., condannava la stessa compagnia a pagare al , € 1.300,00 a titolo di danni per CP_3
avere temerariamente resistito alla domanda di manleva.
Infine, il Giudice compensava per intero le spese del primo grado di giudizio e di quello ex art. 696-bis c.p.c. nel rapporto tra il ricorrente, il e la Clinica. CP_3
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, il proponeva appello, Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 28.04.2023 nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la parziale riforma. In particolare, il richiedeva il riconoscimento per Parte_1
intero del danno biologico, determinato dal primo Giudice come danno pag. 8/34 differenziale, e del danno morale il cui risarcimento era stato, invece, del tutto negato. Subordinatamente al rigetto del primo motivo e, dunque, alla conferma della risarcibilità del solo danno iatrogeno differenziale del 13%, chiedeva rideterminarsi il quantum, invocando l'applicazione del criterio di calcolo, non rispettato dal primo Giudice, basato sulla differenza tra valori monetari del danno biologico complessivo e del danno comunque riconducibile all'intervento anche se correttamente eseguito. In ogni caso contestava la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva compensato per intero le spese di lite, comprese quelle relative al procedimento ex art 696 bis c.p.c..
Costituendosi con comparsa depositata in data 28.07.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il 18.09.2023, la Clinica Villa del Sole, nel resistere all'avverso gravame, ne sollecitava il rigetto e spiegava, altresì, impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento dell'appello principale, al fine di ottenere, in parziale riforma dell'ordinanza, la condanna del a CP_3
rivalerla delle ulteriori somme che fosse stata condannata a pagare in favore dell'appellante principale.
Costituendosi con comparse, depositate rispettivamente in data
20.07.2023 e 27.07.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il 18.09.2023, ed Controparte_3 [...]
resistendo all'avverso gravame principale, ne CP_4
sollecitavano il rigetto.
pag. 9/34 inoltre, riproponeva le eccezioni in ordine alla CP_4
legittimazione passiva e all'operatività della polizza, già sollevate in primo grado.
Con ordinanza del 25.09.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte concedeva alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 03.10.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 03.10.2025, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Ciò posto, giova, anzitutto, premettere che il Tribunale, valorizzando l'esito della CTU svolta in sede di ATP conciliativa, rilevava che “.. effettivamente, l'intervento praticato dal , per quanto correlato CP_3
alla diagnosi, non sia stato svolto secondo adeguata perizia riferita allo specifico caso concreto soggetto all'attenzione del medico e abbia determinato una serie di conseguenze pregiudizievoli consistenti nei danni biologici che hanno comportato i successivi interventi;
il tutto
(diversamente da quanto affermato dalle altre parti) con un accertamento del nesso causale che, invero, supera anche il minimo (ma adeguato e civilmente idoneo) criterio del “più probabile che non” ..”.
Il primo Giudice, inoltre, riteneva sussistente la responsabilità contrattuale tanto del dott. , in ragione del rapporto contrattuale CP_3
pag. 10/34 diretto intercorso tra il medesimo ed il paziente, quanto della Clinica
Villa del Sole, ove l'intervento chirurgico era stato praticato, in virtù del contratto di spedalità con la struttura.
In ragioni di tali rilievi, quindi, disponeva la condanna in via solidale del medico e della struttura sanitaria.
Tali capi di statuizione, in difetto di impugnazione incidentale ad opera del medico, della casa di cura e della debbono ritenersi CP_4
coperti da giudicato per acquiescenza.
§ 4.
Venendo al merito, occorre osservare che, con il primo motivo di appello, di cui alle pagine da 6 a 10 dell'atto di gravame, l'appellante censurava il capo dell'ordinanza nel quale il Giudice di prime cure, in ordine all'entità del danno, così si esprimeva: “…Dal punto di vista delle ripercussioni pregiudizievoli, invece, non può accogliersi la lettura di parte ricorrente. Nell'ipotesi di responsabilità medica, infatti, il danno che può essere risarcito non è quello pieno, bensì quello iatrogeno- differenziale, consistente nell'aggravamento, nel peggioramento dello stato di salute del paziente in relazione ai postumi che comunque sarebbero residuati, con conseguente esclusione, dalla risarcibilità, dei medesimi. In proposito non può non considerarsi quanto indicato dai consulenti, ossia che “l'intervento chirurgico anche quando effettuato nel migliore dei modi, nel caso specifico avrebbe comportato una menomazione biologica del 5%, dovendosi considerare il 3% per il visus, con miglioramento fino a 8/10 e pari a quello dell'occhio adelfo, ed un
pag. 11/34 ulteriore 2% per la presenza del cristallino artificiale”. In virtù di quanto sopra risultano corrette le conclusioni in punto di danno-conseguenza svolte dai consulenti che, accertato che dai fatti indicati il ricorrente ha subito pregiudizi di carattere biologico, hanno, tuttavia, specificato che, proprio per il carattere “differenziale” del danno, questo può essere ricostruito nei seguenti termini: “il maggior danno, appunto il danno differenziale, risulta essere pari al 13%” e, per quanto attiene alla temporanea invalidità, vanno considerati “40 giorni di malattia, da rubricare in 10 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 30% ...”
Nel contestare tale capo di pronuncia, l'appellante si doleva del mancato riconoscimento di un danno biologico pieno, nella misura del
18%.
Secondo l'appellante, il Tribunale era caduto in errore, nel liquidare il solo danno differenziale del 13%, decurtando il danno complessivo, pari al 18%, del 5%, sul presupposto che tale ultima percentuale sarebbe comunque residuata all'intervento. Opinava, infatti, che, al momento del suo ricovero presso la Clinica, egli “non era affetto da alcuna patologia e/o malattia preesistente all'occhio sinistro, se non la cataratta per la quale veniva disposto l'intervento sanitario”. Inoltre, osservava che, qualora l'intervento fosse stato correttamente eseguito, egli avrebbe recuperato quasi il completo potere visivo all'occhio sinistro, pari ad 8/10 secondo i CTU, laddove, in concreto si era verificata la completa perdita del visus. Deduceva, pertanto, che la pur preesistente menomazione, rappresentata dalla cataratta, non solo non pag. 12/34 aveva dispiegato efficienza eziologica rispetto alla lesione iniziale patita, con riferimento alla quale poteva qualificarsi come concausa naturale giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., ma, neppure ne aveva amplificato o aggravato le conseguenze. Di talché, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere che il grado di invalidità di cui il Parte_1
risultava essere affetto all'esito della vicenda clinica, quantificato dai
CTU nel 18%, doveva ritenersi integralmente conseguenza della causa iatrogena e dunque integralmente risarcibile.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, l'appellante, nel gennaio del 2016, si sottoponeva ad intervento chirurgico, eseguito dal dott.
[...]
presso la Clinica Villa del Sole in Caserta, di estrazione di CP_3
cataratta ipermatura all'occhio sinistro. Nel maggio dello stesso anno, tuttavia, il subiva un distacco della retina dell'occhio Parte_1
sinistro, complicanza, questa, che il collegio peritale, incaricato in sede di ATP, accertava essere eziologicamente connessa alla non corretta gestione dell'intervento di estrazione della cataratta posto in essere dal
. Ed invero, i CTU concludevano affermando la sussistenza di CP_3
“concreti elementi a sostegno di una inadeguata attività assistenziale da parte del Dott. della casa di cura Villa del Sole di Caserta”. In CP_3
conseguenza degli eventi sopra esposti, il subiva un Parte_1
rilevante deficit visivo di carattere permanente, stimato, negli accertamenti condotti nel 2019, in un visus OS pari a . Num_1
pag. 13/34 Chiarita la sussistenza di un nesso causale tra l'accertata medical malpractice e l'invalidità che ha interessato il , occorre Parte_1
individuare quali delle conseguenze patite dall'odierno appellante possano dirsi direttamente ed immediatamente conseguenti fatto lesivo, ex art. 1223 c.c., e, dunque, possano essere imputate agli odierni appellati.
Ciò posto, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 19/03/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 2019).
Sul punto, non si ravvisa alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell'assunta risarcibilità del solo danno iatrogeno-differenziale. Invero, nel caso di cui si discute, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del sopra richiamato principio, avendo i CTU rilevato che “.. ipotizzando quale sarebbe stato il danno dopo una chirurgia della cataratta
pag. 14/34 favorevolmente evoluta, e dunque in assenza del maggior danno determinato dall'evento avverso, nel caso concreto deve farsi riferimento ad una quota di danno biologico del 5%, non eliminabile ed ovviamente non risarcibile in quanto comunque indipendente dal presunto comportamento illecito. La naturale conclusione è che il maggior danno, appunto il danno differenziale, risulta essere pari al 13%, stima comprensiva anche degli aspetti dinamico-relazionali.”
Dalle risultanze della CTU si ricava, quindi, in assenza, del resto, di specifiche e convincenti critiche ad opera dell'appellante, che l'intervento di estrazione della cataratta, anche laddove esattamente eseguito, avrebbe comportato un recupero visivo per l'occhio sinistro non superiore a quello dell'occhio adelfo, pari ad 8/10, con conseguente deficit visivo ed invalidità pari al 3% da sommarsi a quella, quantificata nel 2%, da riconoscersi per il necessario e non altrimenti evitabile impianto di cristallino artificiale.
Dunque, in ragione di quanto sopra esposto, la deduzione, operata dal sulla scorta dei rilievi del proprio CTP, dott. Lauretti, tesa Parte_1
a sostenere la non influenza della menomazione preesistente sulla complessiva invalidità residuata all'intervento, non può essere accolta, poiché non è tecnicamente ipotizzabile che dall'intervento, anche se eseguito ad arte, non sarebbe residuata alcuna invalidità in capo al paziente. Appare allora evidente che l'imperita condotta medica, intervenendo su di una situazione già compromessa, abbia amplificato, aggravandoli, dei postumi che sarebbero comunque risultati in capo alla vittima, sebbene in misura minore. Pertanto, solo quella pag. 15/34 percentuale di invalidità che, secondo i criteri di causalità giuridica appena descritti, è riconducibile alla causa iatrogena, invalidità dai CTU quantificata nel 13%, può essere ascritta agli odierni appellati (medico e casa di cura), a titolo di risarcimento.
Né possono essere accolte le deduzioni attraverso le quali l'appellante richiedeva, a questa Corte, di disconoscere la rilevanza, in sede di individuazione del danno risarcibile, alla preesistente cataratta, in quanto la stessa, prima dell'intervento chirurgico, non incideva sensibilmente sulle capacità quotidiane del danneggiato. Tale deduzione è smentita dal rilievo dei CTU, corroborato dalla documentazione in atti, in forza del quale, alla data del 07.01.2016, cui risale l'esecuzione dell'intervento chirurgico, il presentava Parte_1
un visus OS 1/20.
Nemmeno rilevano le deduzioni svolte dal nelle memorie Parte_1
di cui all'art. 352 c.p.c., nelle quali l'appellante, invero, lamentava che, in conseguenza dell'imperizia medica, la funzione visiva dell'occhio sinistro era quasi integralmente perduta e che tale situazione doveva, alla luce di una recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza del 17/06/2025, n. 16328), riconoscersi come ontologicamente differente rispetto a quella di mera riduzione della sua funzionalità. Il affermava, dunque, che in tali Parte_1
situazioni il risarcimento, parametrato al criterio del danno differenziale, non appariva idoneo a ristorare integralmente il pregiudizio subito.
pag. 16/34 Orbene, è pacifico che, con la pronuncia invocata dall'appellante, la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la profonda diversità tra le due situazioni sopra descritte. Invero, se in una, l'imperizia medica si limita a determinare un'ingravescenza di minori postumi, che sarebbero stati comunque patiti dalla vittima, determinando, dunque, uno scarto, di tipo quantitativo, tra gli esiti che potevano attendersi in assenza di imperizia e quelli effettivamente registrati, nell'altra, invece, lo scarto è, al converso, di tipo qualitativo. Di tale ontologica differenza il giudice di merito deve tenere sì, adeguatamente considerazione, ma non attraverso il disconoscimento del criterio del danno differenziale, come afferma l'odierno appellante.
Neppure in caso di complessiva perdita della funzione visiva, infatti, la giurisprudenza disconosce la validità del criterio del danno differenziale, quale danno risarcibile. La valorizzazione dell'intrinseca differenza tra riduzione quantitativa di una funzione anatomica, che è comunque conservata dalla vittima e, una sua totale ablazione, opera su un altro piano, ovvero, nel senso che essa consente di riconoscere al danneggiato un'adeguata personalizzazione del danno biologico e morale. In nessun caso, tuttavia, essa consente di affermare la sussistenza di una causalità giuridica tra l'illecito e quelle conseguenze che si sarebbero comunque presentate, pur in assenza dell'imperizia medica, e che, dunque, non rientrano nel perimetro del danno risarcibile ex art. 1223 c.c. (Cfr. Cassazione Civ. Sez. III ordinanza del
27 giugno 2025 n.16328).
pag. 17/34 Ad abundantiam, va rilevato che, peraltro, l'odierno appellante, benché interessato da una grave compromissione della capacità visiva dell'occhio sinistro, non ha registrato né una totale perdita del visus occhio sinistro né, a fortiori, della intera funzione visiva, assicurata in via principale dall'occhio adelfo e, sebbene in misura minore, anche dal medesimo occhio sinistro. La fattispecie in esame, dunque, non rientra tra quelle nelle quali possa dirsi conseguita una totale perdita di una funzione connessa ad un organo di senso.
Pertanto, alla luce delle innanzi indicate motivazioni, deve ritenersi corretta l'individuazione del danno risarcibile, operata dal giudice di prime cure, nella misura del danno iatrogeno-differenziale del 13%, come individuata dal CTU, oltre, ovviamente, i “40 giorni di malattia, da rubricare in 10 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 30%”, voce di danno, quest'ultima, rispetto alla cui determinazione non risulta essere stata formulata alcuna specifica contestazione, salvo quanto si dirà in relazione al quarto motivo di appello.
§ 5.
Con il secondo motivo, il si doleva dell'operato del primo Parte_1
giudice in punto di mancato riconoscimento del danno morale, e, in specie, del capo di ordinanza nel quale lo stesso rilevava: “..Null'altro va aggiunto, specie dal punto di vista di danno morale, in quanto non provato”.
pag. 18/34 Al riguardo, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure, ritenendo risarcibile il solo danno biologico, aveva omesso di motivare adeguatamente la denegata risarcibilità del danno morale tempestivamente allegato.
Il , in punto di tempestiva allegazione, richiamava, invero, Parte_1
quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale aveva richiesto il ristoro delle “sofferenze patite dal danneggiato”, in ragione “degli innumerevoli ricoveri e visite al quale si è dovuto sottoporre e dovrà sottoporsi in futuro”, nonché, delle sofferenze patite per la compressione definitiva di un senso importante quale la vista.
Sosteneva, altresì, che il giudice aveva errato nell'affermare che esso istante non aveva assolto all'onere della prova in tema di danno morale, atteso che quest'ultimo poteva essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici, massime di comune esperienza e fatto notorio
(Cass. n. 25164/20; Cass. n. 2019/19), specialmente in tema di lesioni macropermanenti come nella fattispecie in esame.
Il motivo che precede deve essere esaminato congiuntamente al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante, per l'ipotesi in cui la Corte avesse deciso di confermare la limitazione del danno risarcibile a quello iatrogeno-differenziale, con rigetto dunque del primo motivo di appello, richiedeva, riformarsi il capo dell'appellata ordinanza, nel quale il Giudice si era espresso come segue: “In punto di quantificazione, tenuto conto dell'età del ricorrente al momento del fatto, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno quantificato, considerando il solo danno biologico, in € 25.483,00, con esclusione di
pag. 19/34 ogni personalizzazione e aumento per assenza di prova del danno morale o di ogni altro elemento giustificante una personalizzazione”.
In relazione a tale capo di decisione, invero, l'appellante lamentava che il giudice non aveva liquidato il danno in maniera corretta, in quanto, trattandosi di danno differenziale, avrebbe dovuto, dapprima, quantificare, secondo le tabelle in uso, l'equivalente monetario del grado di invalidità complessiva, ovvero del 18%, successivamente, determinare l'equivalente monetario del grado di invalidità non riferibile alla causa iatrogena, ovvero il 5%, e, infine, sottrarre il secondo valore dal primo.
Invero, opinava l'appellante, dalla scarna motivazione dell'ordinanza, si desumeva che il giudice si era limitato a liquidare il valore monetario previsto dalle tabelle milanesi in relazione al solo delta percentuale di invalidità, ovvero del 13%, riconosciuto come risultante del danno iatrogeno-differenziale.
§ 6.
Entrambi i motivi sono fondati.
Circa la riconoscibilità del danno morale, infatti, giova premettere che
“In tema di danno non patrimoniale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medicolegale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-
pag. 20/34 relazionali della vita del danneggiato” (cfr. Cass. Civ., sez. III,
10/11/2020, n. 25164).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure riconosceva un importo che affermava essere corrispondente al solo danno biologico dinamico- relazionale del 13%, senza avere nemmeno cura di indicare a quale tabella aveva inteso riferirsi.
Peraltro, appare ragionevole affermare che il Giudicate abbia inteso richiamare le tabelle di Milano, nella versione risalente al 2021, atteso che, nel denegare il riconoscimento della componente di danno relativa alla sofferenza soggettiva interiore, richiamava una nota e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui: “..nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo
pag. 21/34 danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella” (cfr. C. 15733/2022)..”.
Ciò premesso, l'ordinanza appellata merita di essere, in parte qua, riformata, avendo il Giudice errato nel ritenere non provato il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Infatti, la prova del danno morale, attenendo lo stesso ad aspetti interiori, non è suscettibile di accertamento medico-legale e può essere fornita anche mediante presunzioni, massime di esperienze nonché mediante il ricorso al fatto notorio.
Vero è che la possibilità di ricorrere a tali mezzi di prova non esime il danneggiato dall'onere di allegare le circostanze e i fatti dai quali poter desumere, quantomeno con ragionamento inferenziale, la sussistenza di sofferenze soggettive, ulteriori rispetto a quelle derivanti, secondo l'id quod plerumque accidit, dalla lesione all'integrità permanente alla salute, già ristorate mediante il risarcimento riconosciuto a titolo di danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale.
Altrettanto vero è che tale onere di allegazione sia stato dal ricorrente compiutamente assolto. Ed invero, nel ricorso introduttivo, l'istante aveva lamentato le gravi sofferenze interiori da esso patite in rapporto alla complessa vicenda sanitaria che lo aveva visto coinvolto.
pag. 22/34 Del resto, il verificarsi di tali patimenti interiori appare ragionevolmente sussistente, se si pone mente ai ricoveri, tutti compiutamente indicati, ed ai plurimi interventi riparatori cui l'istante si è dovuto sottoporre, anch'essi sufficientemente allegati.
Non può, poi, negarsi che, inoltre, la grave compromissione di una funzione così importante, com'è la vista per l'uomo, sia foriera di sofferenze psichiche che devono, quindi, trovare ristoro in sede risarcitoria.
Deve, pertanto, ritenersi che, nella fattispecie in esame, al Parte_1
spetti il ristoro, oltre che della componente dinamico relazionale, già riconosciuta dal Tribunale, di quella relativa al danno da sofferenza interiore.
§ 7.
Con riferimento al quarto motivo di appello, deve premettersi che una consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui: “… Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie
pag. 23/34 corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile...” (cfr. ex multis, Cassazione civile, Sez. 3
n. 28986/2019).
Alla stregua di tale insegnamento, quindi, nella liquidazione del danno iatrogeno-differenziale deve procedersi “..a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al
100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).”.
E', quindi, evidente che, nella specie, tale principio sia stato dal primo
Giudice del tutto misconosciuto, posto che, come già detto dinanzi,
l'appellata ordinanza non consente di individuare esattamente né quali siano le “voci” di danno effettivamente liquidate, né quale sia stato il criterio equitativo seguito nella liquidazione del danno. Del resto,
l'avere il Tribunale accordato una “cifra secca”, lascia intendere che il giudice si sia limitato ad operare una liquidazione monetaria equivalente alla percentuale di invalidità riferibile alla causa iatrogena,
pag. 24/34 ovvero il solo “delta” quantificato, nel caso di specie, nel 13%, con inosservanza dei principi sopra esposti.
Pertanto, la censura mossa dall'appellante principale deve ritenersi fondata.
Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, questa Corte, previo riconoscimento anche del danno morale come sopra indicato, ritiene di dove procedere ad una nuova liquidazione del danno, utilizzando a tal fine le Tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia di Milano nella versione aggiornata al 2024.
A titolo di danno biologico permanente, nelle due componenti dinanzi indicate, senza applicare alcuna personalizzazione, non accordata dal primo Giudice e in ordine alla quale non risulta proposto alcun motivo di appello, considerata l'età del danneggiato – di anni 60 sia alla data cui risale l'asportazione della cataratta, sia alla data di cessazione della
ITT - spetta l'importo di euro 39.168,00, così determinato: euro
45.307,00 (corrispondente ad un danno del 18%) – euro 6.139,00
(corrispondente ad un danno del 5%, che sarebbe comunque residuato in forza delle menomazioni preesistenti).
A titolo di danno biologico temporaneo, riconoscendo l'importo base di euro 115,00 per ciascun giorno di ITT, non giustificandosi, nemmeno in ordine a tale pregiudizio, alcuna personalizzazione si avrà: euro
1.150,00 per 10 giorni di ITT ed euro 1.035,00 per 30 giorni di ITP al
30%, per un totale di euro 2.185,00.
pag. 25/34 Sommando le voci di danno dinanzi quantificate, il pregiudizio sofferto da causalmente imputabile alla condotta negligente Parte_1
di e Clinica Villa del Sole s.p.a., del quale gli stessi sono Controparte_3
responsabili in solido, ammonta, all'attualità, ad euro 41.353,00.
Nei termini esposti si impone, quindi, in accoglimento del secondo e del quarto motivo di appello, la riforma parziale dell'impugnata sentenza.
§ 8.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale condizionato, così qualificato dalla Clinica Villa del Sole s.p.a., deve osservarsi che con lo stesso l'appellante si doleva dell'operato del giudice di prime cure in relazione alla seguente statuizione “..In assenza di prova contraria, tuttavia, e in virtù di quanto stabilito sia dall'art. 1298 comma 2 c.c. che dall'art. 2055 comma 3 c.c. va applicata la presunzione di uguaglianza e il regresso può trovare accoglimento per il solo importo di € 13.163,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione dell'ordinanza al soddisfo;
il tutto condizionato al pagamento dell'intero importo a parte ricorrente da parte della Clinica, in virtù della circostanza secondo cui “il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (cfr. C. 2680/1998).” (cfr. p. 20 della sentenza impugnata).
pag. 26/34 In relazione a capo di ordinanza, deve, tuttavia, ritenersi che, ad onta della qualificazione della propria istanza operata dalla Clinica, quest'ultima si sia limitata a riproporre, ex art 346 c.p.c., la domanda di regresso nei confronti di affinché la stessa venisse Controparte_3
estesa alle maggiori somme che questa Corte, accogliendo l'appello principale, avesse potuto riconoscere al danneggiato.
Quanto sopra esposto può affermarsi osservando che, all'indicazione del capo dell'ordinanza che si era pronunciata sulla domanda di regresso, non seguiva né una specifica e chiara censura alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, né la formulazione di uno specifico motivo di appello. Tanto risulta ancor più evidente alla luce della parte, di seguito riportata, della comparsa in esame, nella quale la Clinica richiedeva “Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, l'azione di regresso dovrà trovare accoglimento anche per le ulteriori somme eventualmente riconosciute dalla Corte d'Appello”.
Alla stregua di quanto precede appare, dunque, evidente che interesse dell'appellata sia non tanto quello di ottenere una riforma della gravata ordinanza, in punto di condanna parziale del a titolo di regresso, CP_3
quanto di sentire riconoscere che l'obbligazione gravante sul , CP_3
pure sempre riferita al 50% del dovuto, sia estesa ai maggiori importi riconosciuti al danneggiato all'esito dell'accoglimento dell'appello principale.
§ 9.
pag. 27/34 Tanto premesso, la domanda di regresso, come riproposta, deve essere accolta, con conseguente condanna del a rimborsare alla Clinica CP_3
il 50% del danno complessivamente liquidato all'appellante e, quindi, nei limiti dell'importo di euro 20.676,50, oltre accessori come indicati nell'ordinanza in parte qua non censurata dal . CP_3
§ 10.
a sua volta, riproponeva, in sede di comparsa di Controparte_3
risposta, la domanda di manleva, già accolta in primo grado, chiedendo che “nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del presente gravame garantire, sollevare e manleva integralmente il Controparte_3
da parte della UnipolSai Ass.ni S.P.A. con cui è assicurato per la responsabilità professionale;”
Orbene, atteso che sia in punto di sussistenza del rapporto di garanzia che di operatività della polizza, l'ordinanza appellata ha acquistato efficacia di giudicato per acquiescenza, in assenza di gravame incidentale da parte della deve accogliersi la domanda come CP_4
riproposta dal e per l'effetto disporsi la condanna della CP_3
a manlevare e tenere indenne il Controparte_4 CP_3
degli importi, eccedenti la franchigia di euro 2.500,00, che questi è tenuto a pagare, in ragione della presente sentenza, in favore del
, a titolo di sorta capitale ed interessi, con esclusione delle Parte_1
spese legali e di CTU, secondo la, sul punto, non censurata statuizione del primo Giudice.
§ 11.
pag. 28/34 Da ultimo, deve poi rilevarsi che nel costituirsi Controparte_4
in questo grado di giudizio, si limitava a reiterare “..l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della polizza, per tutti i motivi ampiamente esposti nel corso del giudizio di primo grado e da intendersi quivi richiamati..” (Cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione). Tuttavia, considerato che il giudice di prime cure accoglieva la domanda di manleva, proposta da Controparte_3
ritenendo, quindi, operativa la polizza assicurativa, la mera riproposizione, ad opera della soccombente rispetto a tale CP_4
capo di pronuncia, delle eccezioni già svolte in primo grado non è, in difetto della formulazione di un'impugnazione incidentale, idonea a consentire un riesame delle stessa da parte del Giudice di grado superiore.
§ 12.
Resta, in ultimo, da esaminare il terzo motivo di appello, riferito alla statuizione con la quale il Tribunale aveva, in punto di spese di lite, deciso come di seguito indicato: “Tenuto conto che la domanda è stata sì accolta ma per un importo nettamente inferiore rispetto a quello domandato, si ritiene equo procedersi alla compensazione delle spese sia del presente giudizio che di quello per ATP tra il ricorrente e i due resistenti Esamina il terzo motivo e ritienilo fondato.”
L'appellante deduceva che, nel caso di specie, non sussisteva né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né tantomeno ricorreva una delle gravi ed eccezionali ragioni, la cui presenza, ai sensi dell'art. 92 comma pag. 29/34 2 c.p.c., consente al Giudice di pronunciare la compensazione delle spese di lite.
§ 13.
Il motivo è fondato.
Infatti, componendo un contrasto di giurisprudenza, le seziono unite della Cassazione, con la sentenza n. 32061 del 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Pertanto, nel caso di specie, in cui il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della domanda, pur liquidando un importo inferiore a quello oggetto di domanda, non sussisteva una situazione di soccombenza reciproca, tale da legittimare la compensazione finanche integrale delle spese processuali.
Né si rinvengono, nella motivazione della gravata ordinanza, riferimenti alla sussistenza, nel caso di specie, di gravi eccezionali pag. 30/34 ragioni che avrebbero potuto giustificare, pur in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali e di quelle relative alla CTU.
Ne segue che, in riforma sul punto dell'impugnata ordinanza, le spese processuali del procedimento di ATP e del giudizio di primo grado, debbano seguire la soccombenza degli appellati, e Clinica Villa CP_3
del Sole.
La relativa liquidazione viene operata, per l'ATP e per il giudizio di primo grado, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Con riferimento alle spese di lite del grado di appello, che del pari debbono seguire la soccombenza degli appellati, la liquidazione viene operata, come in dispositivo, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum dell'appello, pari alla differenza tra la maggiore somma in questa sede accordata e quella riconosciuta dal primo Giudice, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
pag. 31/34 Alcun importo si liquida a titolo di esborsi, per i singoli gradi di giudizio, non essendo stato documentato, dal difensore antistatario, il versamento dei contributi unificati.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Giuseppe
Lauretti, dichiaratosi antistatario.
Le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice nel procedimento di ATP, debbono, del pari, porsi a definitivo carico del e della CP_3
Clinica, in solido tra di loro.
L'ulteriore regolamentazione delle spese processuali di cui all'ordinanza di primo grado, in questa sede non appellata né altrimenti interessata dalla presente decisione, è da intendersi confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso l'ordinanza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna e Controparte_3
Clinica Villa del Sole s.p.a., in solido tra loro, a pagare, in favore di l'importo di euro 41.353,00, oltre interessi Parte_1
legali sulla medesima somma previamente devalutata al
07.01.2016 ed anno per anno rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;
pag. 32/34 b) condanna e Clinica Villa del Sole s.p.a., in solido Controparte_3
tra di loro, alla rifusione, in favore di delle Parte_1
spese processuali che liquida: per il giudizio ex art. art. 696-bis c.p.c., in euro 3.056,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di primo grado, in euro 5.213,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello, in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Lauretti;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice nel procedimento di ATP, a definitivo carico di e Controparte_3
Clinica Villa del Sole;
d) condanna a rimborsare, in favore della Controparte_3 [...]
quanto da quest'ultima pagato in favore Controparte_1
dell'appellante, entro il limite di € 20.676,50, oltre interessi legali dall'ordinanza di primo grado al soddisfo, condizionatamente al pagamento dell'intero importo;
e) condanna la società a tenere Controparte_4
indenne, di quanto da questi dovuto Controparte_3
all'appellante in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale ed interessi, per gli importi eccedenti la franchigia di €
2.500,00;
f) conferma nel resto l'appellata ordinanza.
pag. 33/34 Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa
TA Maio.
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 2137/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1355/2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 29.03.2023, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Lauretti (C.F. ) e con questi C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fondi alla Via
Garibaldi n. 5
APPELLANTE
E in persona del Presidente del C.d.A. e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, Dott. , (C.F./P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marrocco P.IVA_1 (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliata in C.F._3
Santa Maria Capua Vetere alla Via Giuseppe Bonaparte n. 10;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4
dall'Avv. Filiberto D'Urgolo (C.F. ed C.F._5
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Formia alla Via Vitruvio
n. 334;
APPELLATO
E
(P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
suo Procuratore ad negotia Dott. Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio Russo (C.F.
) e dall'Avv. Alessandra Iacono (C.F. C.F._6
) - (P.IVA C.F._7 Controparte_6
e C.F. ) - ed elettivamente domiciliata presso lo Studio P.IVA_3
sito in San Leucio – Caserta alla via Mengs n. 19-21;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
risarcimento danno;
azione di regresso.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così concludeva:
pag. 2/34 “.. Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nell'atto
d'impugnazione ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
In riforma e/o annullamento dell'impugnata ordinanza rep. 1355/2023 del 29/3/23, emessa inter partes dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa civile iscritta al n. 4315/2022 R.G, Voglia l'On.le Corte di
Appello, accertata la sussistenza del danno non patrimoniale - biologico nella misura del 18% e del danno morale subito dall'appellante, Voglia condannare, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, il Dott.
e la Clinica Villa del Sole S.p.A. di Caserta, in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro-tempore, all'ulteriore risarcimento in favore del
[...]
della somma di € 25.000,00 ovvero nella maggior o minore Parte_1
misura che si riterrà di Giustizia.
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte ritenga sussistere nel caso in esame il danno differenziale-iatrogeno, Voglia, in riforma del provvedimento impugnato, rideterminare la liquidazione del danno differenziale-iatrogeno nel rispetto dei principi di diritto enunciati nei motivi di appello, e condannare il Dott. e la Clinica Villa Controparte_3
del Sole S.p.A. di Caserta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale biologico nella misura non inferiore ad €
10.000,00 oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi come di
Giustizia. In ogni caso, si chiede che, in riforma e/o annullamento pag. 3/34 dell'impugnata ordinanza rep. 1355/2023 del 29/3/23, emessa inter partes dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa civile iscritta al n. 4315/2022 R.G, Voglia l'On.le Corte di Appello adita accogliere le conclusioni avanzate in prime cure come di seguito riportate: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la condotta posta in essere dal Dott. e Controparte_3
dalla struttura Clinica Villa del Sole di Caserta e la realizzazione del grave deficit visivo occorso al Sig. , Voglia condannare, Parte_1
in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, il Dott. Controparte_3
e la Clinica Villa del Sole Sp.A. di Caserta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti, materiali, biologici, fisici, patrimoniali e non ed a qualsiasi titolo e/o ragione subiti e subendi dal
Sig. , nella misura di € 79.718,00 ovvero nella maggior Parte_1
o minore misura che si riterrà di Giustizia, oltre alle spese di CTU della precedente fase cautelare (RG 1763/21)”. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari della presente grado di giudizio e del precedente grado comprensivo della precedente fase cautelare (RG 1763/21) da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”;
l'appellata, Clinica Villa del Sole, concludeva come segue: “.. 1) in via principale rigettare l'appello, come proposto, e tutte le domande proposte dall'appellante, e, per l'effetto, confermare integralmente
l'ordinanza impugnata;
2) soltanto in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, in accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il dott. CP_3
pag. 4/34 nato a [...] il [...], (C.F. a CP_3 C.F._4
tenere indenne la convenuta Clinica di quanto dovesse essere tenuta a corrispondere in favore del ricorrente ed odierno appellante, CP_7
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
[...]
d'impugnazione.”;
l'appellato, con la nota di precisazione delle Controparte_3
conclusioni, depositata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si riportava “a tutto quanto eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione e risposta e in tutte le eccezioni ivi contenute” e, dunque, concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello Di Napoli, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione: Nel merito rigettare il proposto appello poiché infondato sia in fatto che in diritto per i suesposti motivi;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del presente gravame garantire, sollevare e manlevare integralmente il
[...]
da parte della UnipolSai Ass.ni S.P.A. con cui è assicurato per la CP_3
responsabilità professionale;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”;
l'appellata, con la nota di precisazione delle Controparte_4
conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., conclude come segue
“ ..in via preliminare, dichiarare l'avverso gravame inammissibile e manifestamente infondato;
in via principale, nel merito, rigettare
l'avverso gravame perché nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile, palesemente infondato, dilatorio e temerario, con ogni
pag. 5/34 conseguenza di legge anche ex art. 96 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il
27.5.2022, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, chiedendo che venisse accertata la responsabilità del dott.
e della Clinica Villa del Sole di Caserta, a causa del Controparte_3
grave deficit visivo, occorsogli all'occhio sinistro a seguito di intervento di estrazione di cataratta realizzato dal resistente sanitario presso l'indicata struttura sanitaria in data 07/01/16, e che venisse pronunciata la condanna dei medesimi, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni da esso subiti e subendi, quantificati in euro € 79.718,00, oltre alle spese di CTU della precedente fase di ATP (RG 1763/21).
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva il dott. , resistendo per CP_3
quanto di ragione all'avversa domanda e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della UnipolSai Ass.ni
S.p.A., al fine di essere dalla medesima manlevata in ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda.
La Clinica Villa del Sole, pure costituitasi in giudizio, sollecitava il rigetto della domanda proposta dal , invocando la Parte_1
correttezza dell'intervento eseguito, deducendo la nullità della CTU,
pag. 6/34 svolta in fase di ATP, per non avere i consulenti risposto alle osservazioni dei propri CTP. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale trasversale di regresso, nei confronti del , al fine CP_3
di essere dallo stesso tenuta indenne di quanto pagato al ricorrente.
Si costituiva, infine, la terza chiamata in causa, Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda risarcitoria e l'operatività della polizza.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre il mutamento del rito, affermata la procedibilità della domanda, aderendo alle conclusioni rassegnate dal Collegio peritale nominato nel corso del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dal ricorrente, riteneva sussistente la responsabilità del e della Clinica Villa del Sole, in ragione del provato nesso CP_3
causale tra la condotta inadempiente dei resistenti ed il grave deficit visivo residuato all'occhio sinistro del , e, per l'effetto, Parte_1
ritenuto non provato il danno morale, condannava i medesimi a pagare, in solido tra loro, euro 26.326,60 oltre interessi, in favore di a titolo esclusivamente di danno biologico iatrogeno Parte_1
differenziale. Accoglieva, altresì, la domanda di regresso proposta dalla
Clinica Villa del Sole s.p.a. nei confronti del dott. e, per l'effetto, CP_3
condannava quest'ultimo al pagamento, in favore della predetta società, di quanto dalla stessa tenuto a corrispondere in favore del ricorrente entro il limite di € 13.163,30, oltre interessi legali, subordinando l'efficacia della condanna alla prova del pagamento del pag. 7/34 debito da parte della Clinica. Con la ridetta ordinanza, inoltre, il Giudice condannava il al pagamento, in favore della CP_3 Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per spese vive ed €
[...]
1.700,00 per compenso, oltre accessori come per legge.
Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda di manleva avanzata dal e, conseguentemente, pronunciava la condanna della UnipolSai CP_3
Ass.ni S.p.A. a tenere indenne, per gli importi di cui Controparte_3
alla pronuncia, eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00, con esclusione delle somme dovute a titolo di spese legali e di CTU.
Condannava, poi, la UnipolSai Ass.ni S.p.A. al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per Controparte_3
spese vive ed € 2.547,00 per compenso, oltre accessori come per legge e, accogliendo la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c., condannava la stessa compagnia a pagare al , € 1.300,00 a titolo di danni per CP_3
avere temerariamente resistito alla domanda di manleva.
Infine, il Giudice compensava per intero le spese del primo grado di giudizio e di quello ex art. 696-bis c.p.c. nel rapporto tra il ricorrente, il e la Clinica. CP_3
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, il proponeva appello, Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 28.04.2023 nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la parziale riforma. In particolare, il richiedeva il riconoscimento per Parte_1
intero del danno biologico, determinato dal primo Giudice come danno pag. 8/34 differenziale, e del danno morale il cui risarcimento era stato, invece, del tutto negato. Subordinatamente al rigetto del primo motivo e, dunque, alla conferma della risarcibilità del solo danno iatrogeno differenziale del 13%, chiedeva rideterminarsi il quantum, invocando l'applicazione del criterio di calcolo, non rispettato dal primo Giudice, basato sulla differenza tra valori monetari del danno biologico complessivo e del danno comunque riconducibile all'intervento anche se correttamente eseguito. In ogni caso contestava la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva compensato per intero le spese di lite, comprese quelle relative al procedimento ex art 696 bis c.p.c..
Costituendosi con comparsa depositata in data 28.07.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il 18.09.2023, la Clinica Villa del Sole, nel resistere all'avverso gravame, ne sollecitava il rigetto e spiegava, altresì, impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento dell'appello principale, al fine di ottenere, in parziale riforma dell'ordinanza, la condanna del a CP_3
rivalerla delle ulteriori somme che fosse stata condannata a pagare in favore dell'appellante principale.
Costituendosi con comparse, depositate rispettivamente in data
20.07.2023 e 27.07.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il 18.09.2023, ed Controparte_3 [...]
resistendo all'avverso gravame principale, ne CP_4
sollecitavano il rigetto.
pag. 9/34 inoltre, riproponeva le eccezioni in ordine alla CP_4
legittimazione passiva e all'operatività della polizza, già sollevate in primo grado.
Con ordinanza del 25.09.2023, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte concedeva alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 03.10.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 03.10.2025, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Ciò posto, giova, anzitutto, premettere che il Tribunale, valorizzando l'esito della CTU svolta in sede di ATP conciliativa, rilevava che “.. effettivamente, l'intervento praticato dal , per quanto correlato CP_3
alla diagnosi, non sia stato svolto secondo adeguata perizia riferita allo specifico caso concreto soggetto all'attenzione del medico e abbia determinato una serie di conseguenze pregiudizievoli consistenti nei danni biologici che hanno comportato i successivi interventi;
il tutto
(diversamente da quanto affermato dalle altre parti) con un accertamento del nesso causale che, invero, supera anche il minimo (ma adeguato e civilmente idoneo) criterio del “più probabile che non” ..”.
Il primo Giudice, inoltre, riteneva sussistente la responsabilità contrattuale tanto del dott. , in ragione del rapporto contrattuale CP_3
pag. 10/34 diretto intercorso tra il medesimo ed il paziente, quanto della Clinica
Villa del Sole, ove l'intervento chirurgico era stato praticato, in virtù del contratto di spedalità con la struttura.
In ragioni di tali rilievi, quindi, disponeva la condanna in via solidale del medico e della struttura sanitaria.
Tali capi di statuizione, in difetto di impugnazione incidentale ad opera del medico, della casa di cura e della debbono ritenersi CP_4
coperti da giudicato per acquiescenza.
§ 4.
Venendo al merito, occorre osservare che, con il primo motivo di appello, di cui alle pagine da 6 a 10 dell'atto di gravame, l'appellante censurava il capo dell'ordinanza nel quale il Giudice di prime cure, in ordine all'entità del danno, così si esprimeva: “…Dal punto di vista delle ripercussioni pregiudizievoli, invece, non può accogliersi la lettura di parte ricorrente. Nell'ipotesi di responsabilità medica, infatti, il danno che può essere risarcito non è quello pieno, bensì quello iatrogeno- differenziale, consistente nell'aggravamento, nel peggioramento dello stato di salute del paziente in relazione ai postumi che comunque sarebbero residuati, con conseguente esclusione, dalla risarcibilità, dei medesimi. In proposito non può non considerarsi quanto indicato dai consulenti, ossia che “l'intervento chirurgico anche quando effettuato nel migliore dei modi, nel caso specifico avrebbe comportato una menomazione biologica del 5%, dovendosi considerare il 3% per il visus, con miglioramento fino a 8/10 e pari a quello dell'occhio adelfo, ed un
pag. 11/34 ulteriore 2% per la presenza del cristallino artificiale”. In virtù di quanto sopra risultano corrette le conclusioni in punto di danno-conseguenza svolte dai consulenti che, accertato che dai fatti indicati il ricorrente ha subito pregiudizi di carattere biologico, hanno, tuttavia, specificato che, proprio per il carattere “differenziale” del danno, questo può essere ricostruito nei seguenti termini: “il maggior danno, appunto il danno differenziale, risulta essere pari al 13%” e, per quanto attiene alla temporanea invalidità, vanno considerati “40 giorni di malattia, da rubricare in 10 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 30% ...”
Nel contestare tale capo di pronuncia, l'appellante si doleva del mancato riconoscimento di un danno biologico pieno, nella misura del
18%.
Secondo l'appellante, il Tribunale era caduto in errore, nel liquidare il solo danno differenziale del 13%, decurtando il danno complessivo, pari al 18%, del 5%, sul presupposto che tale ultima percentuale sarebbe comunque residuata all'intervento. Opinava, infatti, che, al momento del suo ricovero presso la Clinica, egli “non era affetto da alcuna patologia e/o malattia preesistente all'occhio sinistro, se non la cataratta per la quale veniva disposto l'intervento sanitario”. Inoltre, osservava che, qualora l'intervento fosse stato correttamente eseguito, egli avrebbe recuperato quasi il completo potere visivo all'occhio sinistro, pari ad 8/10 secondo i CTU, laddove, in concreto si era verificata la completa perdita del visus. Deduceva, pertanto, che la pur preesistente menomazione, rappresentata dalla cataratta, non solo non pag. 12/34 aveva dispiegato efficienza eziologica rispetto alla lesione iniziale patita, con riferimento alla quale poteva qualificarsi come concausa naturale giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., ma, neppure ne aveva amplificato o aggravato le conseguenze. Di talché, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere che il grado di invalidità di cui il Parte_1
risultava essere affetto all'esito della vicenda clinica, quantificato dai
CTU nel 18%, doveva ritenersi integralmente conseguenza della causa iatrogena e dunque integralmente risarcibile.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, l'appellante, nel gennaio del 2016, si sottoponeva ad intervento chirurgico, eseguito dal dott.
[...]
presso la Clinica Villa del Sole in Caserta, di estrazione di CP_3
cataratta ipermatura all'occhio sinistro. Nel maggio dello stesso anno, tuttavia, il subiva un distacco della retina dell'occhio Parte_1
sinistro, complicanza, questa, che il collegio peritale, incaricato in sede di ATP, accertava essere eziologicamente connessa alla non corretta gestione dell'intervento di estrazione della cataratta posto in essere dal
. Ed invero, i CTU concludevano affermando la sussistenza di CP_3
“concreti elementi a sostegno di una inadeguata attività assistenziale da parte del Dott. della casa di cura Villa del Sole di Caserta”. In CP_3
conseguenza degli eventi sopra esposti, il subiva un Parte_1
rilevante deficit visivo di carattere permanente, stimato, negli accertamenti condotti nel 2019, in un visus OS pari a . Num_1
pag. 13/34 Chiarita la sussistenza di un nesso causale tra l'accertata medical malpractice e l'invalidità che ha interessato il , occorre Parte_1
individuare quali delle conseguenze patite dall'odierno appellante possano dirsi direttamente ed immediatamente conseguenti fatto lesivo, ex art. 1223 c.c., e, dunque, possano essere imputate agli odierni appellati.
Ciò posto, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 19/03/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 2019).
Sul punto, non si ravvisa alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell'assunta risarcibilità del solo danno iatrogeno-differenziale. Invero, nel caso di cui si discute, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del sopra richiamato principio, avendo i CTU rilevato che “.. ipotizzando quale sarebbe stato il danno dopo una chirurgia della cataratta
pag. 14/34 favorevolmente evoluta, e dunque in assenza del maggior danno determinato dall'evento avverso, nel caso concreto deve farsi riferimento ad una quota di danno biologico del 5%, non eliminabile ed ovviamente non risarcibile in quanto comunque indipendente dal presunto comportamento illecito. La naturale conclusione è che il maggior danno, appunto il danno differenziale, risulta essere pari al 13%, stima comprensiva anche degli aspetti dinamico-relazionali.”
Dalle risultanze della CTU si ricava, quindi, in assenza, del resto, di specifiche e convincenti critiche ad opera dell'appellante, che l'intervento di estrazione della cataratta, anche laddove esattamente eseguito, avrebbe comportato un recupero visivo per l'occhio sinistro non superiore a quello dell'occhio adelfo, pari ad 8/10, con conseguente deficit visivo ed invalidità pari al 3% da sommarsi a quella, quantificata nel 2%, da riconoscersi per il necessario e non altrimenti evitabile impianto di cristallino artificiale.
Dunque, in ragione di quanto sopra esposto, la deduzione, operata dal sulla scorta dei rilievi del proprio CTP, dott. Lauretti, tesa Parte_1
a sostenere la non influenza della menomazione preesistente sulla complessiva invalidità residuata all'intervento, non può essere accolta, poiché non è tecnicamente ipotizzabile che dall'intervento, anche se eseguito ad arte, non sarebbe residuata alcuna invalidità in capo al paziente. Appare allora evidente che l'imperita condotta medica, intervenendo su di una situazione già compromessa, abbia amplificato, aggravandoli, dei postumi che sarebbero comunque risultati in capo alla vittima, sebbene in misura minore. Pertanto, solo quella pag. 15/34 percentuale di invalidità che, secondo i criteri di causalità giuridica appena descritti, è riconducibile alla causa iatrogena, invalidità dai CTU quantificata nel 13%, può essere ascritta agli odierni appellati (medico e casa di cura), a titolo di risarcimento.
Né possono essere accolte le deduzioni attraverso le quali l'appellante richiedeva, a questa Corte, di disconoscere la rilevanza, in sede di individuazione del danno risarcibile, alla preesistente cataratta, in quanto la stessa, prima dell'intervento chirurgico, non incideva sensibilmente sulle capacità quotidiane del danneggiato. Tale deduzione è smentita dal rilievo dei CTU, corroborato dalla documentazione in atti, in forza del quale, alla data del 07.01.2016, cui risale l'esecuzione dell'intervento chirurgico, il presentava Parte_1
un visus OS 1/20.
Nemmeno rilevano le deduzioni svolte dal nelle memorie Parte_1
di cui all'art. 352 c.p.c., nelle quali l'appellante, invero, lamentava che, in conseguenza dell'imperizia medica, la funzione visiva dell'occhio sinistro era quasi integralmente perduta e che tale situazione doveva, alla luce di una recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza del 17/06/2025, n. 16328), riconoscersi come ontologicamente differente rispetto a quella di mera riduzione della sua funzionalità. Il affermava, dunque, che in tali Parte_1
situazioni il risarcimento, parametrato al criterio del danno differenziale, non appariva idoneo a ristorare integralmente il pregiudizio subito.
pag. 16/34 Orbene, è pacifico che, con la pronuncia invocata dall'appellante, la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la profonda diversità tra le due situazioni sopra descritte. Invero, se in una, l'imperizia medica si limita a determinare un'ingravescenza di minori postumi, che sarebbero stati comunque patiti dalla vittima, determinando, dunque, uno scarto, di tipo quantitativo, tra gli esiti che potevano attendersi in assenza di imperizia e quelli effettivamente registrati, nell'altra, invece, lo scarto è, al converso, di tipo qualitativo. Di tale ontologica differenza il giudice di merito deve tenere sì, adeguatamente considerazione, ma non attraverso il disconoscimento del criterio del danno differenziale, come afferma l'odierno appellante.
Neppure in caso di complessiva perdita della funzione visiva, infatti, la giurisprudenza disconosce la validità del criterio del danno differenziale, quale danno risarcibile. La valorizzazione dell'intrinseca differenza tra riduzione quantitativa di una funzione anatomica, che è comunque conservata dalla vittima e, una sua totale ablazione, opera su un altro piano, ovvero, nel senso che essa consente di riconoscere al danneggiato un'adeguata personalizzazione del danno biologico e morale. In nessun caso, tuttavia, essa consente di affermare la sussistenza di una causalità giuridica tra l'illecito e quelle conseguenze che si sarebbero comunque presentate, pur in assenza dell'imperizia medica, e che, dunque, non rientrano nel perimetro del danno risarcibile ex art. 1223 c.c. (Cfr. Cassazione Civ. Sez. III ordinanza del
27 giugno 2025 n.16328).
pag. 17/34 Ad abundantiam, va rilevato che, peraltro, l'odierno appellante, benché interessato da una grave compromissione della capacità visiva dell'occhio sinistro, non ha registrato né una totale perdita del visus occhio sinistro né, a fortiori, della intera funzione visiva, assicurata in via principale dall'occhio adelfo e, sebbene in misura minore, anche dal medesimo occhio sinistro. La fattispecie in esame, dunque, non rientra tra quelle nelle quali possa dirsi conseguita una totale perdita di una funzione connessa ad un organo di senso.
Pertanto, alla luce delle innanzi indicate motivazioni, deve ritenersi corretta l'individuazione del danno risarcibile, operata dal giudice di prime cure, nella misura del danno iatrogeno-differenziale del 13%, come individuata dal CTU, oltre, ovviamente, i “40 giorni di malattia, da rubricare in 10 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 30%”, voce di danno, quest'ultima, rispetto alla cui determinazione non risulta essere stata formulata alcuna specifica contestazione, salvo quanto si dirà in relazione al quarto motivo di appello.
§ 5.
Con il secondo motivo, il si doleva dell'operato del primo Parte_1
giudice in punto di mancato riconoscimento del danno morale, e, in specie, del capo di ordinanza nel quale lo stesso rilevava: “..Null'altro va aggiunto, specie dal punto di vista di danno morale, in quanto non provato”.
pag. 18/34 Al riguardo, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure, ritenendo risarcibile il solo danno biologico, aveva omesso di motivare adeguatamente la denegata risarcibilità del danno morale tempestivamente allegato.
Il , in punto di tempestiva allegazione, richiamava, invero, Parte_1
quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale aveva richiesto il ristoro delle “sofferenze patite dal danneggiato”, in ragione “degli innumerevoli ricoveri e visite al quale si è dovuto sottoporre e dovrà sottoporsi in futuro”, nonché, delle sofferenze patite per la compressione definitiva di un senso importante quale la vista.
Sosteneva, altresì, che il giudice aveva errato nell'affermare che esso istante non aveva assolto all'onere della prova in tema di danno morale, atteso che quest'ultimo poteva essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici, massime di comune esperienza e fatto notorio
(Cass. n. 25164/20; Cass. n. 2019/19), specialmente in tema di lesioni macropermanenti come nella fattispecie in esame.
Il motivo che precede deve essere esaminato congiuntamente al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante, per l'ipotesi in cui la Corte avesse deciso di confermare la limitazione del danno risarcibile a quello iatrogeno-differenziale, con rigetto dunque del primo motivo di appello, richiedeva, riformarsi il capo dell'appellata ordinanza, nel quale il Giudice si era espresso come segue: “In punto di quantificazione, tenuto conto dell'età del ricorrente al momento del fatto, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno quantificato, considerando il solo danno biologico, in € 25.483,00, con esclusione di
pag. 19/34 ogni personalizzazione e aumento per assenza di prova del danno morale o di ogni altro elemento giustificante una personalizzazione”.
In relazione a tale capo di decisione, invero, l'appellante lamentava che il giudice non aveva liquidato il danno in maniera corretta, in quanto, trattandosi di danno differenziale, avrebbe dovuto, dapprima, quantificare, secondo le tabelle in uso, l'equivalente monetario del grado di invalidità complessiva, ovvero del 18%, successivamente, determinare l'equivalente monetario del grado di invalidità non riferibile alla causa iatrogena, ovvero il 5%, e, infine, sottrarre il secondo valore dal primo.
Invero, opinava l'appellante, dalla scarna motivazione dell'ordinanza, si desumeva che il giudice si era limitato a liquidare il valore monetario previsto dalle tabelle milanesi in relazione al solo delta percentuale di invalidità, ovvero del 13%, riconosciuto come risultante del danno iatrogeno-differenziale.
§ 6.
Entrambi i motivi sono fondati.
Circa la riconoscibilità del danno morale, infatti, giova premettere che
“In tema di danno non patrimoniale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medicolegale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-
pag. 20/34 relazionali della vita del danneggiato” (cfr. Cass. Civ., sez. III,
10/11/2020, n. 25164).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure riconosceva un importo che affermava essere corrispondente al solo danno biologico dinamico- relazionale del 13%, senza avere nemmeno cura di indicare a quale tabella aveva inteso riferirsi.
Peraltro, appare ragionevole affermare che il Giudicate abbia inteso richiamare le tabelle di Milano, nella versione risalente al 2021, atteso che, nel denegare il riconoscimento della componente di danno relativa alla sofferenza soggettiva interiore, richiamava una nota e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui: “..nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo
pag. 21/34 danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella” (cfr. C. 15733/2022)..”.
Ciò premesso, l'ordinanza appellata merita di essere, in parte qua, riformata, avendo il Giudice errato nel ritenere non provato il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Infatti, la prova del danno morale, attenendo lo stesso ad aspetti interiori, non è suscettibile di accertamento medico-legale e può essere fornita anche mediante presunzioni, massime di esperienze nonché mediante il ricorso al fatto notorio.
Vero è che la possibilità di ricorrere a tali mezzi di prova non esime il danneggiato dall'onere di allegare le circostanze e i fatti dai quali poter desumere, quantomeno con ragionamento inferenziale, la sussistenza di sofferenze soggettive, ulteriori rispetto a quelle derivanti, secondo l'id quod plerumque accidit, dalla lesione all'integrità permanente alla salute, già ristorate mediante il risarcimento riconosciuto a titolo di danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale.
Altrettanto vero è che tale onere di allegazione sia stato dal ricorrente compiutamente assolto. Ed invero, nel ricorso introduttivo, l'istante aveva lamentato le gravi sofferenze interiori da esso patite in rapporto alla complessa vicenda sanitaria che lo aveva visto coinvolto.
pag. 22/34 Del resto, il verificarsi di tali patimenti interiori appare ragionevolmente sussistente, se si pone mente ai ricoveri, tutti compiutamente indicati, ed ai plurimi interventi riparatori cui l'istante si è dovuto sottoporre, anch'essi sufficientemente allegati.
Non può, poi, negarsi che, inoltre, la grave compromissione di una funzione così importante, com'è la vista per l'uomo, sia foriera di sofferenze psichiche che devono, quindi, trovare ristoro in sede risarcitoria.
Deve, pertanto, ritenersi che, nella fattispecie in esame, al Parte_1
spetti il ristoro, oltre che della componente dinamico relazionale, già riconosciuta dal Tribunale, di quella relativa al danno da sofferenza interiore.
§ 7.
Con riferimento al quarto motivo di appello, deve premettersi che una consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui: “… Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie
pag. 23/34 corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile...” (cfr. ex multis, Cassazione civile, Sez. 3
n. 28986/2019).
Alla stregua di tale insegnamento, quindi, nella liquidazione del danno iatrogeno-differenziale deve procedersi “..a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al
100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).”.
E', quindi, evidente che, nella specie, tale principio sia stato dal primo
Giudice del tutto misconosciuto, posto che, come già detto dinanzi,
l'appellata ordinanza non consente di individuare esattamente né quali siano le “voci” di danno effettivamente liquidate, né quale sia stato il criterio equitativo seguito nella liquidazione del danno. Del resto,
l'avere il Tribunale accordato una “cifra secca”, lascia intendere che il giudice si sia limitato ad operare una liquidazione monetaria equivalente alla percentuale di invalidità riferibile alla causa iatrogena,
pag. 24/34 ovvero il solo “delta” quantificato, nel caso di specie, nel 13%, con inosservanza dei principi sopra esposti.
Pertanto, la censura mossa dall'appellante principale deve ritenersi fondata.
Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, questa Corte, previo riconoscimento anche del danno morale come sopra indicato, ritiene di dove procedere ad una nuova liquidazione del danno, utilizzando a tal fine le Tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia di Milano nella versione aggiornata al 2024.
A titolo di danno biologico permanente, nelle due componenti dinanzi indicate, senza applicare alcuna personalizzazione, non accordata dal primo Giudice e in ordine alla quale non risulta proposto alcun motivo di appello, considerata l'età del danneggiato – di anni 60 sia alla data cui risale l'asportazione della cataratta, sia alla data di cessazione della
ITT - spetta l'importo di euro 39.168,00, così determinato: euro
45.307,00 (corrispondente ad un danno del 18%) – euro 6.139,00
(corrispondente ad un danno del 5%, che sarebbe comunque residuato in forza delle menomazioni preesistenti).
A titolo di danno biologico temporaneo, riconoscendo l'importo base di euro 115,00 per ciascun giorno di ITT, non giustificandosi, nemmeno in ordine a tale pregiudizio, alcuna personalizzazione si avrà: euro
1.150,00 per 10 giorni di ITT ed euro 1.035,00 per 30 giorni di ITP al
30%, per un totale di euro 2.185,00.
pag. 25/34 Sommando le voci di danno dinanzi quantificate, il pregiudizio sofferto da causalmente imputabile alla condotta negligente Parte_1
di e Clinica Villa del Sole s.p.a., del quale gli stessi sono Controparte_3
responsabili in solido, ammonta, all'attualità, ad euro 41.353,00.
Nei termini esposti si impone, quindi, in accoglimento del secondo e del quarto motivo di appello, la riforma parziale dell'impugnata sentenza.
§ 8.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale condizionato, così qualificato dalla Clinica Villa del Sole s.p.a., deve osservarsi che con lo stesso l'appellante si doleva dell'operato del giudice di prime cure in relazione alla seguente statuizione “..In assenza di prova contraria, tuttavia, e in virtù di quanto stabilito sia dall'art. 1298 comma 2 c.c. che dall'art. 2055 comma 3 c.c. va applicata la presunzione di uguaglianza e il regresso può trovare accoglimento per il solo importo di € 13.163,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione dell'ordinanza al soddisfo;
il tutto condizionato al pagamento dell'intero importo a parte ricorrente da parte della Clinica, in virtù della circostanza secondo cui “il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (cfr. C. 2680/1998).” (cfr. p. 20 della sentenza impugnata).
pag. 26/34 In relazione a capo di ordinanza, deve, tuttavia, ritenersi che, ad onta della qualificazione della propria istanza operata dalla Clinica, quest'ultima si sia limitata a riproporre, ex art 346 c.p.c., la domanda di regresso nei confronti di affinché la stessa venisse Controparte_3
estesa alle maggiori somme che questa Corte, accogliendo l'appello principale, avesse potuto riconoscere al danneggiato.
Quanto sopra esposto può affermarsi osservando che, all'indicazione del capo dell'ordinanza che si era pronunciata sulla domanda di regresso, non seguiva né una specifica e chiara censura alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, né la formulazione di uno specifico motivo di appello. Tanto risulta ancor più evidente alla luce della parte, di seguito riportata, della comparsa in esame, nella quale la Clinica richiedeva “Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, l'azione di regresso dovrà trovare accoglimento anche per le ulteriori somme eventualmente riconosciute dalla Corte d'Appello”.
Alla stregua di quanto precede appare, dunque, evidente che interesse dell'appellata sia non tanto quello di ottenere una riforma della gravata ordinanza, in punto di condanna parziale del a titolo di regresso, CP_3
quanto di sentire riconoscere che l'obbligazione gravante sul , CP_3
pure sempre riferita al 50% del dovuto, sia estesa ai maggiori importi riconosciuti al danneggiato all'esito dell'accoglimento dell'appello principale.
§ 9.
pag. 27/34 Tanto premesso, la domanda di regresso, come riproposta, deve essere accolta, con conseguente condanna del a rimborsare alla Clinica CP_3
il 50% del danno complessivamente liquidato all'appellante e, quindi, nei limiti dell'importo di euro 20.676,50, oltre accessori come indicati nell'ordinanza in parte qua non censurata dal . CP_3
§ 10.
a sua volta, riproponeva, in sede di comparsa di Controparte_3
risposta, la domanda di manleva, già accolta in primo grado, chiedendo che “nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del presente gravame garantire, sollevare e manleva integralmente il Controparte_3
da parte della UnipolSai Ass.ni S.P.A. con cui è assicurato per la responsabilità professionale;”
Orbene, atteso che sia in punto di sussistenza del rapporto di garanzia che di operatività della polizza, l'ordinanza appellata ha acquistato efficacia di giudicato per acquiescenza, in assenza di gravame incidentale da parte della deve accogliersi la domanda come CP_4
riproposta dal e per l'effetto disporsi la condanna della CP_3
a manlevare e tenere indenne il Controparte_4 CP_3
degli importi, eccedenti la franchigia di euro 2.500,00, che questi è tenuto a pagare, in ragione della presente sentenza, in favore del
, a titolo di sorta capitale ed interessi, con esclusione delle Parte_1
spese legali e di CTU, secondo la, sul punto, non censurata statuizione del primo Giudice.
§ 11.
pag. 28/34 Da ultimo, deve poi rilevarsi che nel costituirsi Controparte_4
in questo grado di giudizio, si limitava a reiterare “..l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della polizza, per tutti i motivi ampiamente esposti nel corso del giudizio di primo grado e da intendersi quivi richiamati..” (Cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione). Tuttavia, considerato che il giudice di prime cure accoglieva la domanda di manleva, proposta da Controparte_3
ritenendo, quindi, operativa la polizza assicurativa, la mera riproposizione, ad opera della soccombente rispetto a tale CP_4
capo di pronuncia, delle eccezioni già svolte in primo grado non è, in difetto della formulazione di un'impugnazione incidentale, idonea a consentire un riesame delle stessa da parte del Giudice di grado superiore.
§ 12.
Resta, in ultimo, da esaminare il terzo motivo di appello, riferito alla statuizione con la quale il Tribunale aveva, in punto di spese di lite, deciso come di seguito indicato: “Tenuto conto che la domanda è stata sì accolta ma per un importo nettamente inferiore rispetto a quello domandato, si ritiene equo procedersi alla compensazione delle spese sia del presente giudizio che di quello per ATP tra il ricorrente e i due resistenti Esamina il terzo motivo e ritienilo fondato.”
L'appellante deduceva che, nel caso di specie, non sussisteva né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né tantomeno ricorreva una delle gravi ed eccezionali ragioni, la cui presenza, ai sensi dell'art. 92 comma pag. 29/34 2 c.p.c., consente al Giudice di pronunciare la compensazione delle spese di lite.
§ 13.
Il motivo è fondato.
Infatti, componendo un contrasto di giurisprudenza, le seziono unite della Cassazione, con la sentenza n. 32061 del 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Pertanto, nel caso di specie, in cui il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della domanda, pur liquidando un importo inferiore a quello oggetto di domanda, non sussisteva una situazione di soccombenza reciproca, tale da legittimare la compensazione finanche integrale delle spese processuali.
Né si rinvengono, nella motivazione della gravata ordinanza, riferimenti alla sussistenza, nel caso di specie, di gravi eccezionali pag. 30/34 ragioni che avrebbero potuto giustificare, pur in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali e di quelle relative alla CTU.
Ne segue che, in riforma sul punto dell'impugnata ordinanza, le spese processuali del procedimento di ATP e del giudizio di primo grado, debbano seguire la soccombenza degli appellati, e Clinica Villa CP_3
del Sole.
La relativa liquidazione viene operata, per l'ATP e per il giudizio di primo grado, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Con riferimento alle spese di lite del grado di appello, che del pari debbono seguire la soccombenza degli appellati, la liquidazione viene operata, come in dispositivo, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum dell'appello, pari alla differenza tra la maggiore somma in questa sede accordata e quella riconosciuta dal primo Giudice, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
pag. 31/34 Alcun importo si liquida a titolo di esborsi, per i singoli gradi di giudizio, non essendo stato documentato, dal difensore antistatario, il versamento dei contributi unificati.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Giuseppe
Lauretti, dichiaratosi antistatario.
Le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice nel procedimento di ATP, debbono, del pari, porsi a definitivo carico del e della CP_3
Clinica, in solido tra di loro.
L'ulteriore regolamentazione delle spese processuali di cui all'ordinanza di primo grado, in questa sede non appellata né altrimenti interessata dalla presente decisione, è da intendersi confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso l'ordinanza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna e Controparte_3
Clinica Villa del Sole s.p.a., in solido tra loro, a pagare, in favore di l'importo di euro 41.353,00, oltre interessi Parte_1
legali sulla medesima somma previamente devalutata al
07.01.2016 ed anno per anno rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;
pag. 32/34 b) condanna e Clinica Villa del Sole s.p.a., in solido Controparte_3
tra di loro, alla rifusione, in favore di delle Parte_1
spese processuali che liquida: per il giudizio ex art. art. 696-bis c.p.c., in euro 3.056,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di primo grado, in euro 5.213,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello, in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Lauretti;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice nel procedimento di ATP, a definitivo carico di e Controparte_3
Clinica Villa del Sole;
d) condanna a rimborsare, in favore della Controparte_3 [...]
quanto da quest'ultima pagato in favore Controparte_1
dell'appellante, entro il limite di € 20.676,50, oltre interessi legali dall'ordinanza di primo grado al soddisfo, condizionatamente al pagamento dell'intero importo;
e) condanna la società a tenere Controparte_4
indenne, di quanto da questi dovuto Controparte_3
all'appellante in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale ed interessi, per gli importi eccedenti la franchigia di €
2.500,00;
f) conferma nel resto l'appellata ordinanza.
pag. 33/34 Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa
TA Maio.
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