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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 22.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 11640 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
SANTOCHIRICO SARA e dall'Avv. ALESSANDRO FAGGIANO, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2024, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere vedova e titolare dall'1.4.2013 di pensione n. 29244640 Cat. SO, deduceva di aver presentato in data 10.11.2022 domanda per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, domanda che l' con provvedimento del 6.3.2023 aveva respinto. CP_1
Dedotto l'inutile esperimento del ricorso gerarchico , avendo l' ribadito l'insussistenza CP_1
del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro di trovarsi nella condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro quanto meno dal compimento del sessantacinquesimo anno di età anche perchè affetta da patologie tali da determinare l'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro e di essere, altresì, in possesso dei necessari requisiti reddituali ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “• accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con
1 decorrenza dal 30.11.2021, data di compimento del sessantacinquesimo anno d'età, o, in ulteriore subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
• per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1
ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
• con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa -istruita solo documentalmente- è stata decisa all'udienza del 22.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che la questione sottoposta al Giudicante è disciplinata dall'art.2 della legge n.153/88 il quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare l'art.2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, indica al secondo comma dell'art.2
e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile». Premesse tali considerazioni va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di quote di maggiorazione in presenza
2 di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il proprio nucleo familiare.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare
(art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997,I,
730 Famiglia e diritto 1997, 67). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co.
3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione, verificando se la ricorrente fosse coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente
3 e, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
Orbene, tale condizione può ritenersi sussistente fin dal 30.11.2021, data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, venendo in rilievo l'età a decorrere dalla quale non è possibile più svolgere alcuna attività lavorativa subordinata nonché l'attitudine lavorativa della ricorrente (con bassa scolarità e che ha sempre svolto attività di casalinga) ed essendo inoltre essa affetta da una serie di patologie emergenti dalla documentazione medica prodotta. In questo senso può essere richiamato il dictum della Corte di Appello di Napoli che ha evidenziato come il raggiungimento dell'età di 65 anni determina una presunzione iuris et de iure in base alla quale il soggetto si considera totalmente inabile a qualsiasi attività di proficuo lavoro “tanto è vero che nessuno a quell'età può essere iscritto nelle liste di collocamento”…”sarebbe infatti una contraddizione da parte dell'ordinamento imporre normalmente a tale età l'uscita dal mondo del lavoro e richiedere l'attività lavorativa a coloro che , peraltro versano in maggiori difficoltà economiche e familliari” ( CDA Napoli sentenza n. 4587/2006)
Ricorrono inoltre le richieste condizioni reddituali, per come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
Nessuna prescrizione è maturata avendo la parte ricorrente limitato la domanda a decorrere dal 30.11.2021, quindi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Pertanto, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare dal 30.11.2021 con condanna dell' al pagamento delle relative somme, CP_1
oltre interessi sui ratei dalla maturazione di ciascuno di essi al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto dell'istanza a percepire gli assegni per il nucleo familiare a far data dal 30.11.2021;
2. Condannal' a corrispondere la prestazione con decorrenza 30.11.2021 oltre accessori CP_1
di legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1850,00 oltre iva cpa e CP_1
spese generali con attribuzione.
Napoli, 19/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 22.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 11640 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
SANTOCHIRICO SARA e dall'Avv. ALESSANDRO FAGGIANO, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2024, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere vedova e titolare dall'1.4.2013 di pensione n. 29244640 Cat. SO, deduceva di aver presentato in data 10.11.2022 domanda per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, domanda che l' con provvedimento del 6.3.2023 aveva respinto. CP_1
Dedotto l'inutile esperimento del ricorso gerarchico , avendo l' ribadito l'insussistenza CP_1
del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro di trovarsi nella condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro quanto meno dal compimento del sessantacinquesimo anno di età anche perchè affetta da patologie tali da determinare l'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro e di essere, altresì, in possesso dei necessari requisiti reddituali ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “• accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con
1 decorrenza dal 30.11.2021, data di compimento del sessantacinquesimo anno d'età, o, in ulteriore subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
• per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1
ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
• con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa -istruita solo documentalmente- è stata decisa all'udienza del 22.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che la questione sottoposta al Giudicante è disciplinata dall'art.2 della legge n.153/88 il quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare l'art.2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, indica al secondo comma dell'art.2
e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile». Premesse tali considerazioni va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
Pertanto sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi i quali sono ammessi a godere di specifici trattamenti che assumono la denominazione di quote di maggiorazione in presenza
2 di determinate condizioni riguardanti la propria persona e il proprio nucleo familiare.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare
(art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997,I,
730 Famiglia e diritto 1997, 67). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co.
3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione, verificando se la ricorrente fosse coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente
3 e, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
Orbene, tale condizione può ritenersi sussistente fin dal 30.11.2021, data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, venendo in rilievo l'età a decorrere dalla quale non è possibile più svolgere alcuna attività lavorativa subordinata nonché l'attitudine lavorativa della ricorrente (con bassa scolarità e che ha sempre svolto attività di casalinga) ed essendo inoltre essa affetta da una serie di patologie emergenti dalla documentazione medica prodotta. In questo senso può essere richiamato il dictum della Corte di Appello di Napoli che ha evidenziato come il raggiungimento dell'età di 65 anni determina una presunzione iuris et de iure in base alla quale il soggetto si considera totalmente inabile a qualsiasi attività di proficuo lavoro “tanto è vero che nessuno a quell'età può essere iscritto nelle liste di collocamento”…”sarebbe infatti una contraddizione da parte dell'ordinamento imporre normalmente a tale età l'uscita dal mondo del lavoro e richiedere l'attività lavorativa a coloro che , peraltro versano in maggiori difficoltà economiche e familliari” ( CDA Napoli sentenza n. 4587/2006)
Ricorrono inoltre le richieste condizioni reddituali, per come emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
Nessuna prescrizione è maturata avendo la parte ricorrente limitato la domanda a decorrere dal 30.11.2021, quindi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Pertanto, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare dal 30.11.2021 con condanna dell' al pagamento delle relative somme, CP_1
oltre interessi sui ratei dalla maturazione di ciascuno di essi al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto dell'istanza a percepire gli assegni per il nucleo familiare a far data dal 30.11.2021;
2. Condannal' a corrispondere la prestazione con decorrenza 30.11.2021 oltre accessori CP_1
di legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1850,00 oltre iva cpa e CP_1
spese generali con attribuzione.
Napoli, 19/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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