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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1180-2/1995 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Parte_1 C.F._1
Corlianò, procuratore domiciliatario;
- ricorrente -
E
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
- resistenti contumaci-
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
), rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Controparte_10 C.F._2
Corlianò
- interveniente volontario -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.6.2025 ha adito il Tribunale di Lecce per Parte_1
chiedere:
- l'inefficacia del sequestro conservativo sui seguenti beni immobili già di proprietà di
[...]
: a) fabbricato in Vernole (Le), sito alla via Roma, e censito al N.C.E.U. alla partita 749, CP_11 foglio 62, p.lla 984 sub 1 e 2; b) terreno in agro di Melendugno (Le), partita 1332, foglio 25, p.lla
7, di are 48,00; nonché
- l'inefficacia del sequestro conservativo sul seguente immobile già di proprietà di
[...]
: fabbricato in Vernole (Le), sito alla via Roma e censito al N.C.E.U. alla partita Controparte_12
739, foglio 62, p.lla 980, sub 1 e 2.
La ricorrente ha, altresì, chiesto di voler ordinare la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo a carico delle unità immobiliari sopra indicate, eseguita in data 12.12.2001 presso l'Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – Conservatoria dei RR.II. di Lecce
al n.40572 di Registro Generale e n.32073 di Registro Particolare, con esonero del Conservatore
da ogni responsabilità.
In premessa, la ricorrente ha esposto che:
- con ordinanza del 16.11.2001 il Tribunale di Lecce, in persona del G.U. avv. Luigi Gaetani,
disponeva il sequestro conservativo dei beni innanzi indicati accogliendo il ricorso ex art. 671
c.p.c. presentato da essa ricorrente nel corso del giudizio di merito n.1180/1995 RG avviato nei confronti di e;
Controparte_12 CP_11
- in data 12.12.2001 l'ordinanza di sequestro conservativo veniva trascritta presso l'Ufficio del
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Conservatoria dei RR.II. di Lecce al n.40572 di
Registro Generale e n.32073 di Registro Particolare;
- con sentenza n.243/2005 del 29.11.2004, depositata in data 4.2.2005, il Tribunale di Lecce
accoglieva la domanda da lei proposta condannando i convenuti Controparte_12
e al pagamento delle somme indebitamente percette quantificate in € 5.270,24; CP_11
- successivamente le parti regolavano i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo;
- la trascrizione del sequestro conservativo non è mai stata rinnovata, con conseguente inefficacia della stessa, ex art. 2668 bis c.c., per il decorso di oltre venti anni dalla sua data. Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c. depositata il
3.10.2025 si è costituito in giudizio figlio di ed erede Controparte_10 Parte_1
dei defunti nonni e facendo proprie le pretese della Controparte_12 CP_11
ricorrente e dando atto che, in data 22.5.2012, nell'ambito del procedimento di Volontaria
Giurisdizione n.1440/2011 R.G. Trib. Lecce, i chiamati , , Controparte_1 Controparte_5
, , , Controparte_12 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e Controparte_2 Controparte_10 Controparte_4 [...]
avevano formalmente accettato l'eredità dei defunti CP_3 Controparte_12
e .
[...] CP_11
All'udienza del 9.10.2025, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, il Giudice
riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di cancellazione del sequestro conservativo merita di essere accolta in virtù
della sopravvenuta manifestata carenza di interesse della ricorrente alla permanenza della trascrizione, avallata dall'erede degli originari resistenti nel proprio atto di intervento.
In ragione della rinunzia alla cautela e del consenso rilasciato dall'interveniente, infatti, la misura diviene non più giustificata e, in sostanza, inefficace.
Giova evidenziare come la questione inerente alla eseguibilità o meno della cancellazione della trascrizione del provvedimento di sequestro sia stata oggetto della circolare n. 5/2004 (prot.
41097) del 18.5.2004 con la quale l'Agenzia delle Entrate – premesso che la trascrizione del pignoramento e del sequestro conservativo estende la propria efficacia costitutiva del vincolo di indisponibilità in favore, oltre che del creditore procedente, anche degli altri creditori intervenuti e richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass. 22.5.1993, n. 5796) secondo cui “… al
pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione consentita dalle parti
indicata dall'art. 2668 c.c.” – ha escluso il potere dispositivo della trascrizione in capo al singolo creditore procedente ritenendo il suo atto di assenso titolo inidoneo per la cancellazione del sequestro conservativo, tanto più se convertito in pignoramento.
Tale potere, si è rilevato, è rimesso all'apprezzamento dell'organo giudicante il quale agisce super
partes, previa valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Peraltro, la fattispecie è assimilabile a quella prevista dall'art. 669-novies c.p.c. che postula l'inefficacia del sequestro quando lo stesso non sia stato tempestivamente eseguito: anche quando il provvedimento cautelare sia stato regolarmente eseguito e convalidato, il consenso alla cancellazione prestato dal creditore e, quindi, la rinuncia alla cautela, costituisce causa sopravvenuta di inefficacia del provvedimento. In tale ipotesi, recita lo stesso art. 669-novies
c.p.c., “il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata (…) dà le
disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente”, con la conseguenza che si rende necessaria l'adozione, da parte del Tribunale, di un provvedimento finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo.
Ciò posto, rileva il Tribunale che, pur non essendo dimostrata nella specie l'estinzione del debito di per essere stata solo dedotta la sottoscrizione Controparte_13
tra le parti di un accordo transattivo, la richiesta di cancellazione possa essere accolta in virtù del consenso alla cancellazione del provvedimento cautelare prestato da e Controparte_10
del quale, peraltro, la stessa ha asserito di non aver mai rinnovato la Parte_1
trascrizione.
Se, infatti, nel caso, non è configurabile una rinuncia al credito da parte dell'originaria creditrice sequestrante, credito che -si ripete- non è dimostrato che sia stato estinto, la ricorrente ha, tuttavia,
rinunziato espressamente alla cautela costituita dal sequestro conservativo chiedendone la cancellazione.
Quanto al governo delle spese, l'assenso delle parti interessate giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nel proc. Parte_1
1180-2/1995 R.G., così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo sui seguenti beni immobili già di proprietà di
a) fabbricato in Vernole (Le), sito alla via Roma, e censito al N.C.E.U. alla CP_11
partita 749, foglio 62, p.lla 984 sub 1 e 2; b) terreno in agro di Melendugno (Le), partita 1332,
foglio 25, p.lla 7, di are 48,00; nonché sul seguente immobile già di proprietà di
[...]
: fabbricato in Vernole (Le), sito alla via Roma e censito al N.C.E.U. alla Controparte_12
partita 739, foglio 62, p.lla 980, sub 1 e 2;
2) ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo a carico delle unità
immobiliari sopra indicate, eseguita in data 12.12.2001 presso l'Ufficio del Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare – Conservatoria dei RR.II. di Lecce al n.40572 di Registro
Generale e n.32073 di Registro Particolare, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 21.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.