Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02745/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2745 del 2025, proposto da
IC RL, rappresentata e difesa dagli avvocati Velia Scarnecchia, Maria Michela Cammarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 260/25 del 24.2.25 del Tribunale di Monza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 260/25 il Tribunale di Monza – Sezione Lavoro accertava il diritto della ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolta nell’a.s.
2021/2022, e condannava il Ministero al pagamento dell’importo di € 1.455,09 quale retribuzione professionale del docente relativa all’a.s. 2021/2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Espone la ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero che riceveva la notificazione in data 25.2.25, e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero l’emissione dei provvedimenti dei benefici statuiti in condanna e dunque a pagamento del dovuto.
Alla camera di consiglio del 5.2.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Nelle more del giudizio, in data 13 gennaio 2026, il Ministero ha depositato una nota nella quale afferma di aver predisposto il pagamento della predetta retribuzione, e la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento ad ottobre 2025, per l’importo lordo di €. 1.322,47 a titolo di sorte capitale, come risulta dal relativo cedolino di ottobre 2025, precisando che risulta ancora dovuto il pagamento degli interessi legali. Incidentalmente, il Collegio dà atto che la sentenza ha liquidato la somma di € 1.455,09, ma che parte ricorrente non solleva contestazioni al riguardo, riconoscendo che è stato pagato quanto dovutole a titolo di sorte capitale.
Conseguentemente, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto al pagamento della retribuzione professionale del docente relativa all’a.s. 2021/2022, e va accolto quanto al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente il pagamento degli accessori di cui sopra.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) in parte lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, da calcolarsi sull’intero importo lordo spettante alla ricorrente a titolo di sorte capitale.
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento), da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TI | CH GO |
IL SEGRETARIO