Versione
30 aprile 1952
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3 febbraio 1953
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1 marzo 1958
1 marzo 1958
Art. 15.
I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.
Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo. (1) ((3)) Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 1 dicembre 1952, n. 3335 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite minimo di retribuzione stabilito dall' art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 20 febbraio 1958, n. 55 ha disposto (con l'art. 13, ultimo comma) che "Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall' art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' elevato a lire 500."
I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.
Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo. (1) ((3)) Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 1 dicembre 1952, n. 3335 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite minimo di retribuzione stabilito dall' art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 20 febbraio 1958, n. 55 ha disposto (con l'art. 13, ultimo comma) che "Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall' art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' elevato a lire 500."
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/1973, n. 302Provvedimento: Anteriormente all'emanazione del DPR 30 maggio 1955, n 797, con cui fu approvato il tu delle norme concernenti gli assegni familiari, le preesistenti norme vigenti in materia (art 1 del DL 1 agosto 1945, n 692, articolo unico del DLCPS 3 ottobre 1947 n 1215, artt 1 e 2 del DPR 29 luglio 1948 n 1136) prevedevano tutte che la Determinazione dello importo dei contributi dovuti per gli assegni familiari dovesse essere effettuata mediante applicazione delle relative aliquote sulle retribuzioni nei limiti dei massimali e non gia sull'importo effettivo dell'intera retribuzione, come era invece stabilito, almeno di regola, per gli altri contributi obbligatori (V art 15 legge 4 aprile 1952, n 218).*Leggi di più...
- inps·
- contributi·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- determinazione·
- assegni familiari·
- criteri vigenti in epoca anteriore all'entrata in vigore del dpr n 797 del 1955