Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28177
CASS
Ordinanza 31 ottobre 2024

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Massime1

In tema di contenzioso tributario, l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama l'art. 22 dello stesso d.lgs. - secondo il quale, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve depositare presso la segreteria della corte adita o trasmettere a mezzo posta, a pena d'inammissibilità, l'atto notificato - riguarda il solo atto d'appello originario e non quelli ulteriori eventualmente rinotificati per ordine del giudice, avendo la disposizione la funzione di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza e di determinare in tal modo la pendenza del giudizio di impugnazione.

Commentario1

  • 1Il numero della raccomandata va indicato nel foglio interno?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2024, n. 28177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28177
Data del deposito : 31 ottobre 2024

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