Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 718 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020, al quale è riunito il procedimento portante il n.
R.G. 811/2020, vertente
TRA
in persona del legale rappresen- Parte_1
tante pro tempore, con sede legale in Milano nella Via Domenichino n. 5,
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume P.IVA_1
(C.F. pec: C.F._1 Email_1
con studio (LMS) in Milano nel Corso Magenta n. 84, giusta procura in at-
ti;
- attrice -
E
, in perso- Controparte_1
na del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1
nella Via Cusmano n. 1, (P.IVA. , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. GIOVANNI FERRAÙ (C.F. pec: CodiceFiscale_2 [...]
con studio in Catania nella Via Email_2
Nicola Coviello n. 25, giusta procura in atti;
Tribunale di Caltanissetta
- convenuta–
OGGETTO: pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30/10/2024,
sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto al procedimento avente RG. n. 718/2020, (in prosieguo an- Parte_1
Part che soltanto “ ) ha convenuto in giudizio l Controparte_2
di e ne ha chiesto la condanna al pagamento della
[...] CP_1
somma di € 48.199,73 per sorte capitale afferente al mancato pagamento di fatture insolute, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 ed oltre interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nonché la somma di € 40,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, per ciascuna delle fatture.
ha allegato di essere divenuta cessionaria Parte_1
dei suddetti crediti vantati dalle società cedenti nei confronti dell'
[...]
convenuta, tanto in relazione alla sorte quanto in re- Controparte_1
lazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante con-
tratti redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' . CP_1
L'attrice ha poi dedotto che la convenuta, anche dopo il ricevimento
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- 2 - R.G. n. 718/2020
delle fatture e della intimazione di pagamento, non aveva sollevato conte-
stazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in ordine all'erogazione delle forniture.
In via subordinata ha chiesto la condanna dell' al pa- Pt_3 CP_3
gamento di un importo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchi-
mento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., corrispondente all'ammontare della sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio, l' Controparte_4
ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della spiegata azione
[...]
per mancato esperimento della mediazione ed il difetto di legittimazione attiva in ragione della mancata notifica dei contratti di cessione, nonché
l'inopponibilità delle cessioni di credito in assenza di adesione da parte della Pubblica Amministrazione;
nel merito ha dedotto la carenza di prova del credito basato su elenchi di formazione unilaterale e ha contestato le somme richieste a titolo di interessi moratori, anche in ordine al termine di decorrenza, a titolo di interessi anatocistici e di risarcimento forfetario.
Inoltre, l'Azienda ha dedotto la carenza di prova della domanda avanzata in via subordinata da parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Mutata la persona del Giudice in data 20/11/2020, all'udienza del
25/5/2022 al presente procedimento è stato riunito quello portante il n.
R.G. 811/2020, promosso da nei confronti Parte_1
di di per la condanna al pa- Controparte_1 CP_1
gamento della somma di € 87.399,80 per sorte capitale, importo ridotto successivamente ad € 37.937,10, oltre interessi di mora ed anatocistici, e costi di recupero;
nonché per la condanna al pagamento della somma di
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- 3 - R.G. n. 718/2020
€ 32.703,44 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di fatture ulte-
riori rispetto a quelle portanti la sorte capitale azionata nel giudizio, oltre interessi anatocistici e costi di recupero;
l' , costituendosi in giudi- CP_1
zio, ha eccepito questioni preliminari e contestato gli importi richiesti.
La causa, istruita mediante espletamento di una consulenza tecnica contabile, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30/11/2024
con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle com-
parse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
2. Questioni preliminari.
Va esaminata l'eccezione relativa alla inopponibilità dei contratti di cessione del credito al debitore ceduto. A tal riguardo occorre osservare che, in deroga alla disciplina generale della cessione dei crediti tra privati di cui all'art. 1260 c.c., la cessione del credito vantato nei confronti della
Pubblica Amministrazione per i contratti di fornitura, servizi ed ogni con-
tratto di durata deve essere notificata all'amministrazione ceduta (art. 69
r.d. 2440/1923: "le cessioni...relative a somme dovute dallo Stato...devono
essere notificate all'Amministrazione Centrale ovvero all'ente, ufficio o fun-
zionario cui spetta ordinare il pagamento”), deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è efficace nei confronti dell'ente ceduto solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione. Il successivo art. 70, comma 3, rinvia,
infatti, quanto alle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forni-
ture ed appalti, all'art. 9 L. 20.3.1865 n. 2248 all. E, che testualmente re-
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- 4 - R.G. n. 718/2020
cita: "sul prezzo del contratto in corso non potrà avere effetto alcun seque-
stro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'Amministrazione medesi-
ma" (Cass. 5 novembre 2000 n. 13261, 23 novembre 2000 n. 15153).
Nel caso in cui il contratto (di durata) abbia, invece, esaurito i suoi ef-
fetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata corret-
tamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.), con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Ai fini dell'operatività delle norme speciali è quindi necessario che il contratto da cui i crediti scaturiscono sia ancora in corso, non sia cioè
completamente esaurito. La ratio della deroga al principio generale della cedibilità dei crediti risiede nell'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione dei contratti di durata della PA, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbliga-
to e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rap-
porto (Cass. n. 268/2006).
Ciò posto, secondo il più recente orientamento della Cassazione, la normativa sopra richiamata è applicabile alla sola amministrazione stata-
le, e non anche agli altri enti aventi natura pubblica.
In particolare, con ordinanza n. 30658/2017, la Cassazione ha soste-
nuto che l'ambito di applicabilità degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 è li-
mitato alla sola amministrazione statale, e non può essere esteso ad am-
ministrazioni diverse, considerata la natura eccezionale delle due predette norme, derogatorie della disciplina comune in tema di cessione di credito,
e pertanto insuscettibili di applicazione analogica o estensiva;
sicché de-
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- 5 - R.G. n. 718/2020
ve escludersi l'applicazione del citato articolo 69 all'Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona con personalità di diritto pubblico, essendo stato se-
gnatamente affermato che “la disciplina generale sulla contabilità pubblica
e successive modificazioni … si applica alle sole amministrazioni statali,
con esclusione dunque di quelle aventi ambito territorialmente delimitato,
Cont come è nel caso delle ex Ipab (regionali o infraregionali) oggi (Cass.
32788/2019).
A ciò si aggiunga che l' convenuta non ha allegato né Controparte_1
tantomeno provato che i contratti da cui originano i crediti fossero ancora in corso al momento della cessione e della successiva instaurazione del giudizio né la suddetta circostanza è emersa dalla documentazione pre-
sente agli atti;
parte attrice ha al contrario affermato che i contratti di du-
rata erano definitivamente cessati e che alcuni erano ad esecuzione istan-
tanea, trattandosi di mere compravendite di merci;
tali circostanze non sono state contestate dalla convenuta.
Non può, infine, trovare accoglimento la tesi di parte convenuta secon-
do cui troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'art. 58 TUB rela-
tiva alle cessioni di crediti in blocco, ipotesi diversa da quella in esame, la cui ratio è quella di operare una semplificazione, mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta, e prevedendo una esenzione dall'obbligo di notifica individuale ai singoli debitori.
Nel caso di specie, ad ogni modo, risulta che parte attrice ha allegato copia dei contratti di cessione, stipulati mediante scrittura privata auten-
ticata da Notaio con le società fornitrici cedenti, notificati al debitore ce-
duto, dimostrando di avere portato a conoscenza di parte convenuta della
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propria titolarità quale cessionaria dei crediti vantati.
Pertanto, le cessioni di credito in questione devono ritenersi opponibili all' . Controparte_1
3. Sulla sorte capitale.
Venendo al merito della controversia, giova rammentare che il credito-
re cessionario che agisce in virtù della cessione ha l'onere di provare il rapporto contrattuale dal quale deriva il credito ceduto nonché (come il creditore) l'adempimento della prestazione che dà diritto al pagamento.
Invero, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c.,
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo di-
ritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pre-
tesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001); l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusi-
vamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi.
Deve in primo luogo darsi atto della rinuncia parziale alla domanda in-
tervenuta in corso di causa in ragione del pagamento parziale del debito da parte della convenuta per i crediti che avevano costituito oggetto del giudizio avente RG. 811/2020, rinuncia limitata ad alcune fatture come risultante dal prospetto depositato da parte attrice con la comparsa con-
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- 7 - R.G. n. 718/2020
clusionale del 23/7/2023.
Part Ciò posto, la documentazione prodotta da è certamente idonea a provare il rapporto contrattuale dal quale ha tratto origine il credito cedu-
to e l'adempimento della prestazione atteso che sono stati prodotti i con-
tratti, le delibere di aggiudicazione, gli ordinativi della merce unitamente o alternativamente ai documenti di trasporto o al verbale di consegna.
L' convenuta, al riguardo, ha contestato la debenza in Controparte_1
ragione dei pagamenti effettuati e delle note di credito emesse dalle socie-
tà fornitrici, depositando la relativa documentazione.
Sul punto, il nominato ctu, tenendo conto della documentazione depo-
sitata rappresentata delle contabili di bonifico e delle note di credito in at-
ti, ha proceduto a quantificare il credito di cui alle fatture prodotte in giu-
dizio con argomentazioni e modalità che questo Giudice condivide.
A tal fine, l'ausiliario ha detratto dalla sorte capitale richiesta dalla
Part gli importi relativi ai pagamenti effettuati dall' in Parte_4
data antecedente alla cessione del credito e, in alcuni casi, gli importi cor-
Part risposti direttamente a risultanti dalle contabili di pagamento;
ha de-
curtato poi gli importi delle note di credito relative alle fatture allegate in giudizio e gli importi relativi a fatture e note di credito non prodotte.
Il consulente ha invece conteggiato a favore della cessionaria gli impor-
ti per i quali non è stato dimostrato da parte dell'Azienda convenuta il pa-
gamento delle fatture o l'emissione delle note di credito, gli importi per i quali il pagamento è stato effettuato al cedente in data successiva alla no-
tifica della cessione del credito, gli importi per i quali, in assenza del mandato di pagamento in atti, non è stato possibile identificare la fattura,
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- 8 - R.G. n. 718/2020
gli importi per i quali non è stato possibile ricollegare la nota di credito con la fattura. Correttamente il consulente non ha tenuto conto della do-
Con cumentazione allo stesso trasmessa in corso di causa dall' , trattando-
si di documenti tardivamente prodotti.
Ha, inoltre, riscontrato dall'analisi della documentazione che alcune
Cont fatture risultavano essere state interamente pagate da parte dell' e
Part che, per alcuni creditori ceduti, nel prospetto della era stato indicato come importo residuo richiesto zero;
ha correttamente escluso dall'ammontare del credito gli importi relativi alle fatture non indicate nel-
le cessioni di credito.
Non appaiono rilevanti le osservazioni alla consulenza prevenuta da parte attrice in merito al mancato riconoscimento degli importi riferiti a
Part fatture e note di credito che, a dire della sarebbero state oggetto di precedente detrazione dalla sorte capitale, oltre perché dal contenuto de-
cisamente generico, anche in ragione di quanto chiarito dallo stesso con-
sulente il quale, proprio in relazione alle domande avanzate e agli allegati di cui alle osservazioni, ha evidenziato che l'analisi è stata compiuta in relazione a tutte le fatture e note di credito, comportando una valutazio-
ne, in termini di riconoscimento o di esclusione degli importi, per la de-
terminazione della pretesa del credito vantato.
Deve anche ritenersi corretto quanto valutato dal consulente per il credito ceduto da atteso che, dalla nota del 5/4/2019, risulta CP_5
chiara la volontà del fornitore di procedere all'emissione delle note di cre-
dito per le fatture indicate, con conseguente esclusione di tali importi dal-
la sorte capitale. Quanto al credito ceduto da Controparte_6
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s.r.l. non risulta nella cessione del credito del 3/12/2019, allegato alla documentazione di cui al procedimento rg. 811/2020, indicata la fattura
(n. 0908142 del 26/11/2017), con la conseguenza che per tale credito non è stata dimostrata la titolarità in capo all'attrice. Con riferimento al creditore ceduto deve osservarsi che parte attrice Parte_5
non ha dato prova del rapporto contrattuale nè ha allegato la fattura che,
sebbene non costituisca prova del contratto, rappresenta, comunque, un indizio della stipulazione di quest'ultimo.
Ciò posto, la domanda di parte attrice va accolta limitatamente alla sorte capitale pari ad € 56.799,20, così determinata in € 27.068,04 per i crediti relativi al giudizio iscritto al n. R.G. 718/2020 ed € 29.731,16 per i crediti relativi al giudizio iscritto al n. R.G. 811/2020.
4. Sugli interessi di mora, sugli interessi anatocistici e sui costi di
recupero del credito.
Sulla somma sopra determinata devono essere corrisposti gli interessi di mora con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo, in applicazione della di-
sciplina prevista dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di transazioni commerciali, prevedendo i contratti di cessione tra le cedenti e
[...]
la cessione anche dei frutti scaduti e da maturarsi Parte_1
(dunque degli interessi).
Per espressa previsione dell'art. 2 del menzionato decreto legislativo,
per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
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prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
È quindi evidente che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
Parimenti sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda specificamente avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla pre-
detta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. a mente del quale “In
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione po-
steriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti alme-
no per sei mesi”.
Quanto al saggio di questi ultimi, si applica l'art. 1284 c.c., IV comma,
che, in mancanza di un accordo tra le parti, lo parifica a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazio-
ni commerciali a seguito d'avvio di lite (sia giudiziale che arbitrale) sempre che vi sia correlazione, come nella fattispecie, con una obbligazione pecu-
niaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti (cfr.
Cass. n. 28409/2018).
Ne discende che spettano a parte attrice anche gli interessi sugli inte-
ressi moratori scaduti da oltre sei mesi da calcolarsi al saggio legale di mora indicato dall'art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale e,
dunque, dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Il nominato c.t.u., nell'allegato di cui alla relazione di consulenza de-
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nominato schema di sviluppo del credito e accessori parte 2, ha indicato:
gli interessi di mora, il cui calcolo è stato effettuato prendendo a riferi-
mento l'intervallo temporale intercorrente tra la data di scadenza di cia-
scuna fattura o di emissione della nota di credito e la data antecedente la notifica dell'atto di citazione (colonna N); gli interessi anatocistici, il cui calcolo è stato effettuato prendendo a riferimento l'intervallo temporale intercorrente tra la data di notifica dell'atto di citazione e la data di reda-
zione della consulenza tecnica ovvero il 22 giugno 2024 (colonna P).
Pertanto, vanno riconosciuti gli interessi di mora pari ad € 5.849,61 e gli interessi anatocistici pari ad € 13.705,84, oltre a quelli maturati suc-
cessivamente fino al saldo.
Spetta infine all'attrice il risarcimento forfetario del danno ai sensi dell'art. 6, co. 2 d.lgs. n. 231/2002 (“Al creditore spetta, senza che sia ne-
cessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di euro 40,00 a ti-
tolo di risarcimento del danno”), da liquidare in complessivi € 1.680,00 (€
40,00 per ciascuna fattura), per come determinato dal consulente nell'allegato di cui alla relazione di consulenza denominato schema di svi-
luppo del credito e accessori parte 2 (colonna O).
5. Sulla domanda di pagamento degli interessi di mora ed anatoci-
stici sulle fatture pagate in ritardo.
Con riferimento all'ulteriore domanda proposta dall'attrice nel giudizio
Part recante rg. 811/2020 poi riunito al presente, deve rilevarsi che ha chiesto la corresponsione degli interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di fatture diverse da quelle poste a fondamento delle domande sopra esaminate, nonché degli interessi anatocistici e dell'importo di €
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40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo, come da allegati C e D.
La domanda non appare sufficientemente provata.
Part
infatti, ha allegato le cd. Note di Debito interessi, ovvero docu-
menti di formazione unilaterale, contenenti i dati identificativi di ciascuna fattura che si assume pagata in ritardo e la data del pagamento, nonché
la prova dell'avvenuta trasmissione delle fatture portanti il credito per in-
teressi di mora all'Azienda convenuta, ma tale documentazione non è suf-
ficiente a fondare la domanda atteso che non risultano depositate le fat-
ture il cui tardivo pagamento ha generato il credito per interessi di mora né sono state provate la data della ricezione delle stesse da parte del debi-
tore (elemento imprescindibile per poter affermare che lo stesso sia incor-
so nella mora) e la data dell'avvenuto pagamento, sicché non è possibile desumere la sussistenza dei presupposti per il maturare degli interessi di mora e poi di quelli anatocistici né quantificare l'importo dei suddetti in-
teressi in tesi dovuti.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova del pagamento effettuato e quindi non essendo possibile individuare il ritardo del pagamento – ovve-
ro la decorrenza da almeno sei mesi -, devono essere rigettate sia la do-
manda di pagamento della somma di € 32.703,44 a titolo di interessi mo-
ratori, sia a maggior ragione quelle connesse relative al pagamento degli interessi anatocistici e del risarcimento del danno per il ritardato paga-
mento delle fatture.
6. Sulla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Infine, non risulta procedibile l'azione svolta in via “ulteriormente su-
bordinata” ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. Ed, infatti, come
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espressamente previsto dall'art. 2042 c.c., l'azione generale di arricchi-
mento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza -
accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusiva-
mente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferi-
mento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (da ultimo v. Cass. civ. sez. III, n. 14944/2022). È
stato, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta,
in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via princi-
pale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine”
del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. civ. sez. II, 14/05/2018,
n.11682).
7. Spese di lite.
Tenuto conto dei pagamenti parziali intervenuti nel corso del giudizio,
nonché della riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello azionato e dell'unicità dell'attività svolta per la fase decisionale e in parte istrutto-
ria, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti nella misura del 50% (si ricorda che secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “Il provvedimento discrezionale di riu-
nione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse -
lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte
delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente
le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante
Tribunale di Caltanissetta
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pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese
giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in rife-
rimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non po-
tendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”,
Cass. n. 27295/2022); la restante quota, liquidata applicando i valori
Con medi dello scaglione di riferimento, va posta a carico dell' rimasta soc-
combente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do-
manda, eccezione e difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda formulata da attrice nel Pt_6
giudizio iscritto al n. 718/2020, condanna l' Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tem-
[...]
pore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 42.342,28
(di cui € 27.068,04 per sorte capitale;
€ 4.958,37 per interessi di mo-
ra su detta somma come sopra calcolati, € 10.315,87 per interessi anatocistici come sopra calcolati), oltre agli ulteriori interessi di mora sino al pagamento, nonché della somma di € 1.400,00 ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 231/2002;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice nel giudizio iscritto al n. 811/2020 R.G., condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
34.012,37 (di cui € 29.731,16 per sorte capitale;
€ 891,24 per inte-
ressi di mora su detta somma come sopra calcolati, € 3.389,97 per
Tribunale di Caltanissetta
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interessi anatocistici come sopra calcolati), oltre agli ulteriori interes-
si di mora sino al pagamento, nonché della somma di € 280,00 ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 231/2002;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti nella misura del
50% e condanna l' , in persona del legale rappre- Controparte_8
sentante pro tempore, alla refusione, in favore dell'attrice, della re-
stante quota liquidata per ciascun giudizio in € 3.809,00 per com-
pensi ed € 393,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese gene-
rali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 19.6.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
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