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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 206/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del
31/10/2024 e promossa in questo grado
Da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Salvatore Pirrello e
Federica Laverde presso lo studio dei quali, in Caltanissetta, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro con sede legale in Milano, (p.i. n° ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti dagli Avv. G.
Lombardi e M. Delli Noci, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. G. Panepinto
APPELLATO-appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 31.10.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Celestre) “Il sottoscritto avv. Salvatore Pirrello insiste nell'atto di appello, evidenziando di aver depositato nelle precedenti note di udienza la
Dichiarazione del 6.12.21 di avvenuta consegna e restituzione del diamante e la certificazione e perizia sul valore dello stesso. Tale documentazione è stata depositata alla prima udienza utile successiva alla consegna del diamante da parte del Tribunale di Milano.
Pertanto, si insiste nell'atto di appello, evidenziando che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, la sig.ra non poteva in alcun modo provare l'effettivo danno subito, Pt_1
non essendo in possesso del bene prima e quindi ha sempre richiesto l'intera somma, non avendo la certezza del recupero del bene”.
( “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, Controparte_1
eccezione, deduzione e istanza, previa declaratoria di inammissibilità della documentazione allegata alle note d'udienza della sig.ra in data 13 aprile 2022: Pt_1
1.- rigettare in quanto inammissibile e/o infondato, in tutto o in parte, l'appello proposto dalla sig.ra ; Parte_1
2.- all'occorrenza in via di appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 115 del 1° marzo 2021, accertare il difetto di legittimazione passiva della
o comunque il difetto di titolarità del diritto fatto valere nei confronti della CP_2 CP_2
rispetto alle domande svolte dalla sig.ra ovvero rigettare Parte_1
integralmente le domande tutte formulate nei confronti di dalla sig.ra Controparte_1
in quanto indeterminate e comunque infondate e sfornite di prova Parte_1 alcuna, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., condannandola altresì al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio;
in ogni caso:
3.- con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2018, evocava in giudizio Parte_1
la (oggi dinanzi al Tribunale di Controparte_3 Controparte_1
Caltanissetta e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi e spese processuali.
Esponeva l'attrice di essere stata cliente della banca convenuta e di avere investito, su proposta dei dipendenti di quest'ultima, la somma di € 30.000,00 nell'acquisto di diamanti dalla Intermarket Diamond Business s.p.a., con la quale era stato stipulato regolare contratto di compravendita in data 23.09.2015.
Soggiungeva di avere lasciato in custodia il diamante acquistato alla società venditrice e di avere successivamente appreso da notizie di stampa che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento del 31/10/2017, aveva irrogato sanzioni alla società "IDB
Cont S.p.a." e a diverse banche intermediatrici (tra cui la ) per avere indotto i clienti all'acquisto di diamanti a prezzi notevolmente gonfiati rispetto a quello che era il loro effettivo valore di mercato.
Da qui l'azione risarcitoria promossa dalla nei confronti della Banca che riteneva Pt_1 responsabile della conclusione “dell'affare” per avere svolto un'attività di consulenza che era risultata decisamente ingannevole.
Accettava il contradditorio la banca convenuta la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione sostenendo di non avere avuto alcun ruolo nella conclusione del contratto, ragion per cui la avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste risarcitorie Pt_1
unicamente nei confronti della società venditrice (che successivamente all'introduzione del presente giudizio veniva dichiarata fallita). Nel merito declinava ogni responsabilità e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente.
Frattanto, nelle more del procedimento, la IDB s.p.a. veniva dichiarata fallita.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, il giudice a quo, previo rigetto delle prove testimoniali richieste dall'attrice, invitava le parti a concludere e, all'esito, emetteva la sentenza n° 115/2021 dal seguente dispositivo:
“-rigetta la domanda attrice per le causali di cui in motivazione;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
Per quel che qui rileva, il Tribunale non riteneva provata l'entità del danno subito dalla parte attrice, osservando come la si fosse limitata a richiedere la corresponsione della Pt_1 somma di € 30.000,00, pari al prezzo di acquisto del diamante, senza tenere conto del valore effettivo di quest'ultimo del quale era comunque divenuta proprietaria, oltre ad € 10.000,00 per non precisati “danni ulteriori subiti”.
Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 23.08.2021, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
In data 06.12.2021, la curatela del fallimento ha restituito all'appellante il diamante acquistato e quest'ultima, con nota del 12.04.2022, ha depositato agli atti del giudizio una
“certificazione analisi gemmologica con perizia e valore estrinseco commerciale” redatta da un esperto, attestante che il valore intrinseco del diamante era pari ad € 11.435,00.
Attraverso il deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e, all'udienza del 31.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione, così come modificati nella conclusionale a seguito della produzione della certificazione dianzi indicata, l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, sostenendo che “non avrebbe mai potuto depositare alcuna relazione o quantificare il valore effettivo dei diamanti acquistati poiché gli stessi erano in possesso della società IDB, società dichiarata fallita, e, nonostante la richiesta di restituzione, questi erano stati consegnati …… solo in data 6.12.2021, consentendo solo allora così di valutarli”; conclude pertanto affermando che
“l'interpretazione del Giudice di primo grado, circa la valutazione degli elementi di prova posti a sostegno del danno subito, era assolutamente errata, dato che al momento della decisione il danno consisteva certamente nell'intera somma investita, -si riporta verbum ad verbum - dato che non vi era certezza della restituzione dei diamanti”.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Al di là della condotta illegittima o meno della banca nella vicenda in esame, occorre innanzitutto rilevare che per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni è necessario che l'attore dimostri, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito, dal momento che il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta "non iure" e "contra ius", non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. (Cass.
n° 207/2019; Cass. SS.UU. n° 15359/2915; Cass. SS.UU. n° 26972/2008; etc.)
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento e cioè il danno "in re ipsa", legittimando in tal modo una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge (Cass. SS.UU. n° 16601/2017).
Facendo applicazione dei principi sopra indicati alla vicenda che ci occupa, è agevole osservare come la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per il comportamento tenuto dalla banca, non possa trovare accoglimento: l'attrice infatti, nel formulare la domanda risarcitoria, avrebbe dovuto tenere conto del valore effettivo del diamante compravenduto e limitare la propria pretesa alla sola differenza tra il valore di quest'ultimo e l'esborso sostenuto per l'acquisto.
E a colmare l'anzidetta lacuna probatoria non può certamente valere la produzione della
“certificazione peritale di estimazione del gioiello” nella fase di gravame, atteso che, per effetto della novella n° 134/2012, il testo dell'art. 345 c.p.c. comma 3, è stato modificato sicché, essendo venuta meno l'ipotesi della c.d. “indispensabilità della prova”, l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una "causa non imputabile" alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore che qui non ricorre affatto.
Premesso che tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello è in linea con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera “revisio prioris instantiae” anzichè come” iudicium novum”, va ricordato altresì l'orientamento che al riguardo è stato più volte espresso al riguardo dalla Suprema Corte: "Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del
2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". (Cass. n. 2764/2020; Cass. 9 novembre 2017 n. 26522).
Ora, se si considera che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio la società venditrice era ancora “in bonis” (la declaratoria di fallimento è avvenuta nel 2019), appare evidente come l'odierna impugnante, prima di notificare l'atto introduttivo, ben avrebbe dovuto (e potuto) richiedere alla IDB s.p.a. la restituzione del “diamante” di cui essa era proprietaria (peraltro liberamente e volontariamente lasciato in custodia alla IDB), onde farlo stimare ed offrire al giudice a quo idonei elementi volti a consentire la regolare quantificazione del pregiudizio subito.
Ma dal momento che quest'ultima attività non è stata tempestivamente svolta, appare evidente come alla parte appellante, alla luce dei sopra enunciati principi, sia preclusa ogni possibilità, ex art. 345 c.p.c., di produzione in appello della perizia di stima svolta dal consulente gemmologo. Agli atti del giudizio, infatti, non risulta versata alcuna richiesta dell'appellante di restituzione del diamante, né tanto meno una risposta negativa della IDB;
e non risulta neppure avanzata un'istanza al giudice di prime cure volta ad ottenere un ordine di esibizione al terzo ex art. 210 c.p.c.
Senza dire, poi, che il Tribunale non avrebbe potuto neppure procedere ad una liquidazione
“equitativa” del danno come preteso dalla parte appellante, sia perché per il ricorso all'equità deve trattarsi di danni non patrimoniali, la cui determinazione per definizione non può essere dimostrata per canoni rigidi, sia perché la “liquidazione in via equitativa” non ha “natura sostitutiva”, dal momento che ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui incorrono le parti.
E in merito dimorano numerosi pronunciamenti della giurisprudenza, tra i quali: “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare” (T.A.R. Roma,
(Lazio) sez. I, 11/11/2024, n.20096).
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Il rigetto dell'appello rende superfluo l'esame dell'impugnazione incidentale “condizionata” proposta dalla parte appellata.
Quanto al governo delle spese del grado, si ritiene opportuno disporne l'integrale Cont compensazione perché, anche ammettendo che l'attività svolta da sia stata di “mero tramite” agli attori del materiale informativo di IDB, non è in discussione la sussistenza, nel caso di specie, di un onere informativo in capo alla banca che qui non è stato assolto, atteso che l'attività di vendita di beni preziosi, a cui ha sicuramente contribuito, può CP_1
ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria, che l'art. 8, comma 3, del D.M.
Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che consente di sviluppare l'attività esercitata”.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 115/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata da . Parte_1
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico di Parte_1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì
27.03.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.) Avv. Alberto Lo Giudice